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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/12/2024, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
188 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Liccese presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti parte ammessa al PSS
-parte attrice- contro
CP_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Romaniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-parte convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio il 27.6.04 a Settimo Parte_1 CP_1
Rottaro.
Dalla unione sono nati figli (21.9.11) e (17.5.17). Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.1.2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge.
Parte convenuta si è costituita.
Dopo l'udienza del 18.9.24, le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.24, formulavano richieste congiunte e la causa veniva rimessa in decisione.
Il P.M. non ha fatto pervenire il suo parere, così non opponendosi all'accoglimento delle richieste congiunte.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Circa il patrocinio a spese dello Stato, si provvede separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità delle richieste congiunte delle parti, così provvede:
Dichiara la separazione dei IGg.ri coniugi e e conseguentemente disporre Pt_1 CP_1
che venga trascritta presso i competenti Uffici.
Assegna la casa coniugale, e i relativi arredi, sita a Brandizzo, Via Dante di Nanni n.26, costituita da alloggio e box di pertinenza, in comproprietà dei coniugi, in uso esclusivo alla
IG.ra che ivi abiterà unitamente ai figli minori e entrambi Parte_1 Per_1 Per_2
minorenni e studenti.
Dispone che il IG. si allontani dalla casa coniugale entro e non oltre il 18 CP_1
novembre 2024, trasferendo altrove la residenza, asportando i propri effetti personali nonché un televisore 24 pollici, barbecue a gas, la consolle (tavolo richiudibile), quanto contenuto nel box auto (fatta eccezione per le bici dei figli e della moglie), quanto contenuto nella cantina compreso lo scaffale in acciaio, la playstation e lo stereo. Il IG. libererà il box entro e CP_1
non oltre 4 mesi dal suo allontanamento dalla casa coniugale. Dà atto che i coniugi sono cointestatari della casa coniugale e dell'atto di mutuo per quote paritarie e continueranno a pagare pro quota la rata mensile versando l'importo sul conto Intesa
Sanpaolo cointestato.
Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
principale e residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale disponendo che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed assumano di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico degli stessi.
Dispone che il IG. incontri e tenga con sé i figli minori accordandosi con la CP_1
moglie via sms o whatsapp o altro mezzo idoneo e senza pregiudizio per gli impegni e turni lavorativi di entrambi e che sino a quando il IG. svolgerà l'attività lavorativa su due CP_1
turni (mattutino e pomeridiano) incontrerà i figli nei seguenti termini e modalità:
- durante la settimana:
quando il IG. effettuerà il turno mattutino (dalle ore 7 alle ore 15) andrà a prendere i CP_1
figli due volte alla settimana all'uscita da scuola e li terrà con sè riportandoli presso la madre dopo cena alle ore 21.30;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (nella settimana in cui effettua il turno mattutino) alla domenica sera alle ore 21.30 oppure dal sabato mattina (quando effettua il turno pomeridiano) alle ore 10 sino alle ore 21.30 di domenica sera.
-nel periodo natalizio, ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre (nel 2025 con il padre) o dal 31 dicembre al 6 gennaio (2024/2025 con il padre).
- ciascun genitore assicurerà all'altro, a prescindere dalla settimana di competenza, di scambiare i regali con i figli (trascorrendo qualche ora) il giorno della Vigilia o di Natale.
-le vacanze pasquali e precisamente Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta con il padre e poi a seguire in modo alternato).
-durante le vacanze estive: per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il termine del periodo scolastico di ogni anno, in ogni caso con l'impegno di entrambi i genitori di comunicare il luogo ove verranno condotti i minori durante le vacanze ed i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente. In difetto di accordo, dal 1 al 16 agosto
(anni pari con la madre) o dal 17 al 31 agosto (anni pari con il padre). Se il periodo di preferenza sia in altro mese estivo diverso da agosto, ciascun coniuge dovrà semplicemente darne comunicazione all'altro, che nulla opporrà (salvo comprovati e documentati motivi). Una terza settimana di vacanza con ciascun genitore da concordare di anno in anno tra gli stessi;
-ad anni alterni durante le vacanze di Carnevale, le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), il giorno del compleanno dei figli. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli rispettivamente la festa del papà e della mamma e il proprio compleanno. Durante i periodi di vacanza e/o ponte, gli incontri abituali con l'altro genitore rimarranno sospesi e la turnazione proseguirà senza variazioni al termine delle medesime;
-ciascun genitore assicurerà i contatti telefonici quotidiani tra i figli e l'altro genitore;
-in ogni caso, ove dovessero manifestarsi esigenze maggiormente rispondenti all'interesse e/o ai bisogni e alle necessità dei figli o anche in caso di particolari necessità di uno dei genitori, le modalità di frequentazione, ovvero i tempi di permanenza come sopra stabiliti, potranno, previo necessario accordo tra i genitori, essere modificati, consentendo comunque a ciascuno di essi di mantenere un rapporto costante con i minori.
Dispone che i coniugi provvedano al mantenimento e alla cura dei figli quando sono presso di loro ed il IG. corrisponda alla moglie entro il 5 di ogni mese con accredito CP_1
bancario un contributo per il mantenimento indiretto dei figli, sino a quando non saranno economicamente indipendenti, nella misura di 400,00 € mensili (da imputarsi 200,00 € per ciascun figlio (e, quindi, 4.800,00 € annui) annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025.
Dispone che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% delle spese scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di corredo scolastico ad inizio anno..) e spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse dei figli, oltre al 50% dei costi relativi alle spese per le attività sportive e/o ricreative dei figli (spese di iscrizioni e di abbigliamento), che dovranno essere tutte previamente concordate fra i coniugi e documentate, e se necessitate
(ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate, e comunque, tutte le spese straordinarie al 50% in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno
2016 di concerto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea.
Dispone che l'Assegno Unico Universale (AUU) per i figli minori nonché ogni altro eventuale bonus o indennità vengano percepiti in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1 Dà atto che entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive richieste di addebito della separazione.
Dà atto che entrambi i coniugi non avanzano reciproche pretese al proprio mantenimento.
Dà atto che le parti concordano di compensare le spese del presente procedimento e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 4.12.2024
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 188/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
Parte_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Liccese presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti parte ammessa al PSS
-parte attrice- contro
CP_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. Romaniello presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
-parte convenuta -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio il 27.6.04 a Settimo Parte_1 CP_1
Rottaro.
Dalla unione sono nati figli (21.9.11) e (17.5.17). Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.1.2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal coniuge.
Parte convenuta si è costituita.
Dopo l'udienza del 18.9.24, le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.24, formulavano richieste congiunte e la causa veniva rimessa in decisione.
Il P.M. non ha fatto pervenire il suo parere, così non opponendosi all'accoglimento delle richieste congiunte.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Circa il patrocinio a spese dello Stato, si provvede separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, viste le conclusioni del P.M. ed in conformità delle richieste congiunte delle parti, così provvede:
Dichiara la separazione dei IGg.ri coniugi e e conseguentemente disporre Pt_1 CP_1
che venga trascritta presso i competenti Uffici.
Assegna la casa coniugale, e i relativi arredi, sita a Brandizzo, Via Dante di Nanni n.26, costituita da alloggio e box di pertinenza, in comproprietà dei coniugi, in uso esclusivo alla
IG.ra che ivi abiterà unitamente ai figli minori e entrambi Parte_1 Per_1 Per_2
minorenni e studenti.
Dispone che il IG. si allontani dalla casa coniugale entro e non oltre il 18 CP_1
novembre 2024, trasferendo altrove la residenza, asportando i propri effetti personali nonché un televisore 24 pollici, barbecue a gas, la consolle (tavolo richiudibile), quanto contenuto nel box auto (fatta eccezione per le bici dei figli e della moglie), quanto contenuto nella cantina compreso lo scaffale in acciaio, la playstation e lo stereo. Il IG. libererà il box entro e CP_1
non oltre 4 mesi dal suo allontanamento dalla casa coniugale. Dà atto che i coniugi sono cointestatari della casa coniugale e dell'atto di mutuo per quote paritarie e continueranno a pagare pro quota la rata mensile versando l'importo sul conto Intesa
Sanpaolo cointestato.
Affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
principale e residenza anagrafica presso la madre nella ex casa coniugale disponendo che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ed assumano di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, all'educazione e all'equilibrio psico-fisico degli stessi.
Dispone che il IG. incontri e tenga con sé i figli minori accordandosi con la CP_1
moglie via sms o whatsapp o altro mezzo idoneo e senza pregiudizio per gli impegni e turni lavorativi di entrambi e che sino a quando il IG. svolgerà l'attività lavorativa su due CP_1
turni (mattutino e pomeridiano) incontrerà i figli nei seguenti termini e modalità:
- durante la settimana:
quando il IG. effettuerà il turno mattutino (dalle ore 7 alle ore 15) andrà a prendere i CP_1
figli due volte alla settimana all'uscita da scuola e li terrà con sè riportandoli presso la madre dopo cena alle ore 21.30;
a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola (nella settimana in cui effettua il turno mattutino) alla domenica sera alle ore 21.30 oppure dal sabato mattina (quando effettua il turno pomeridiano) alle ore 10 sino alle ore 21.30 di domenica sera.
-nel periodo natalizio, ad anni alterni una settimana dal 23 dicembre al 30 dicembre (nel 2025 con il padre) o dal 31 dicembre al 6 gennaio (2024/2025 con il padre).
- ciascun genitore assicurerà all'altro, a prescindere dalla settimana di competenza, di scambiare i regali con i figli (trascorrendo qualche ora) il giorno della Vigilia o di Natale.
-le vacanze pasquali e precisamente Pasqua e Pasquetta ad anni alterni (Pasqua 2025 con la madre e Pasquetta con il padre e poi a seguire in modo alternato).
-durante le vacanze estive: per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il termine del periodo scolastico di ogni anno, in ogni caso con l'impegno di entrambi i genitori di comunicare il luogo ove verranno condotti i minori durante le vacanze ed i recapiti telefonici ove gli stessi potranno essere reperiti telefonicamente. In difetto di accordo, dal 1 al 16 agosto
(anni pari con la madre) o dal 17 al 31 agosto (anni pari con il padre). Se il periodo di preferenza sia in altro mese estivo diverso da agosto, ciascun coniuge dovrà semplicemente darne comunicazione all'altro, che nulla opporrà (salvo comprovati e documentati motivi). Una terza settimana di vacanza con ciascun genitore da concordare di anno in anno tra gli stessi;
-ad anni alterni durante le vacanze di Carnevale, le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”), il giorno del compleanno dei figli. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli rispettivamente la festa del papà e della mamma e il proprio compleanno. Durante i periodi di vacanza e/o ponte, gli incontri abituali con l'altro genitore rimarranno sospesi e la turnazione proseguirà senza variazioni al termine delle medesime;
-ciascun genitore assicurerà i contatti telefonici quotidiani tra i figli e l'altro genitore;
-in ogni caso, ove dovessero manifestarsi esigenze maggiormente rispondenti all'interesse e/o ai bisogni e alle necessità dei figli o anche in caso di particolari necessità di uno dei genitori, le modalità di frequentazione, ovvero i tempi di permanenza come sopra stabiliti, potranno, previo necessario accordo tra i genitori, essere modificati, consentendo comunque a ciascuno di essi di mantenere un rapporto costante con i minori.
Dispone che i coniugi provvedano al mantenimento e alla cura dei figli quando sono presso di loro ed il IG. corrisponda alla moglie entro il 5 di ogni mese con accredito CP_1
bancario un contributo per il mantenimento indiretto dei figli, sino a quando non saranno economicamente indipendenti, nella misura di 400,00 € mensili (da imputarsi 200,00 € per ciascun figlio (e, quindi, 4.800,00 € annui) annualmente rivalutabile secondo l'andamento degli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025.
Dispone che i coniugi contribuiscano nella misura del 50% delle spese scolastiche (libri, tasse, rette, autobus, spesa di corredo scolastico ad inizio anno..) e spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale sostenute nell'interesse dei figli, oltre al 50% dei costi relativi alle spese per le attività sportive e/o ricreative dei figli (spese di iscrizioni e di abbigliamento), che dovranno essere tutte previamente concordate fra i coniugi e documentate, e se necessitate
(ovvero connotate da urgenza tale da non permettere il previo accordo o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori) solo documentate, e comunque, tutte le spese straordinarie al 50% in conformità delle prescrizioni del Protocollo pubblicato il 24 giugno
2016 di concerto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea e il Tribunale di Ivrea.
Dispone che l'Assegno Unico Universale (AUU) per i figli minori nonché ogni altro eventuale bonus o indennità vengano percepiti in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1 Dà atto che entrambi i coniugi rinunciano alle rispettive richieste di addebito della separazione.
Dà atto che entrambi i coniugi non avanzano reciproche pretese al proprio mantenimento.
Dà atto che le parti concordano di compensare le spese del presente procedimento e i difensori rinunciano alla solidarietà professionale.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 4.12.2024
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba