Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del giorno 17 febbraio 2025 alle ore 10,45 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 16296 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
1 Controparte_1
sono presenti l'avv. Marco Garofalo in sost. Avv. Apolloni e l'avv. Campo in sost. Avv. Marino i quali si riportano alle note conclusive rispettiva- mente depositate, contestando reciprocamente quelle avversarie, e chiedo- no che la causa sia decisa.
Il Giudice
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della ca- mera di consiglio.
All'esito pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione, in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Gio- vanna Nozzetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Tribunale di Palermo
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n.16296 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Apol- C.F._1
loni , giusta procura depositata in copia Email_1
nel fascicolo informatico
– appellante –
CONTRO
P.VA , in persona del procura- Controparte_2 P.IVA_1
tore speciale dott.ssa , munita dei poteri di rappresen- Controparte_3
tanza giusta procura del 12.9.2019 a rogito del dott. Notaio Per_1
di Milano, n. rep. 43161 (atto registrato presso l'Agenzia delle En-
[...]
trate di Milano in data 26.9.2019 con n. 26615), rappresentata e difesa dall'Avv. ) CP_4 Email_2
– appellato –
E CONTRO
P.VA , in persona del Controparte_5 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via Sperone n.
2/G Email_3
– appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale. dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
- 2 - Tribunale di Palermo
Quinta Sezione Civile r.g. 16296/2022
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia di Controparte_5
respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da con l'atto di citazione Parte_1
notificato il 30.11.2022, avverso la sentenza n. 2759/2022 del Giudi- ce di Pace di Palermo;
condanna l'appellante a rifondere a le Controparte_2
spese di lite, liquidate in complessivi € 3.045,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso pese forfetarie nella misura del 15% dei com- pensi;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n. 115 (intro- dotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità
2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
***
e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2759/2022, emessa il 19 ottobre 2022 e pubblicata il 5 dicembre 2022, il Giudice di Pace di Palermo ha rigettato la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 [...]
avente ad oggetto la condanna dei convenuti in Controparte_5
solido al pagamento dell'importo di € 6.899,08, o della somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla pro- pria autovettura in seguito al sinistro stradale verificatosi il 3 febbraio
2021 lungo la via Gaetano Costa a Palermo.
- 3 - Tribunale di Palermo
Quinta Sezione Civile r.g. 16296/2022
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attrice aveva sostenuto che, quella notte, alle ore 1:30 circa, l'autocarro Fiat targato ER135AW, di proprietà della uscendo in retromarcia e con i fari spenti Controparte_5
da un parcheggio, aveva urtato la fiancata destra della sua vettura, Mer- cedes Benz classe B targata EP547GX, costringendo il conducente, Pt_2
a sterzare verso sinistra e ad urtare il muretto posto al margine,
[...]
danneggiando il veicolo.
Nella contumacia della attese le contestazioni Controparte_5
mosse dalla compagnia assicuratrice avverso la verificazione del sinistro e il coinvolgimento del veicolo assicurato, la causa è stata istruita in primo grado con l'audizione del testimone addotto dalla Testimone_1
e con le rispettive produzioni documentali. Pt_1
Il Giudice di Pace, con la pronuncia impugnata, ha rigettato la domanda, ritenendo non provato il coinvolgimento del veicolo della
[...]
a motivo della insufficienza delle informazioni emergenti Parte_3
dalla deposizione testimoniale (affatto esaustiva circa modello e colore del- la macchina “a furgone” che aveva asseritamente urtato con la parte poste- riore lo Sportello destro dell'autovettura, deviandone la marcia presso un muro posto alla sinistra della strada), inidonee ad identificare il veicolo danneggiante nell'autocarro Fiat Strada, targato ER 135 AW, e soprattut- to delle risultanze del report relative ai dati registrati dak dispositivo sat- ellitare “Full” installato sul veicolo Fiat Strada.
Dall'esame di tali dati risultava infatti che il veicolo assicurato nel giorno e nell'ora in cui si sarebbe verificato l'incidente (alle ore 1:30-1:45 del
3.2.2021) si sarebbe trovato fermo in tutt'altra località rispetto al sinistro,
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Quinta Sezione Civile r.g. 16296/2022
a motore spento, risultando registrato lo spegnimento del mezzo dalle ore
20:06:18 del 2.2.2021 in via L. 20 in località Misilmeri, sino all'accensione avvenuta l'indomani, 3.2.2021, alle ore 7:16:29 sempre in via L20 in Mis- ilmeri.
Avverso tale decisione, ha proposto appello, insistendo Parte_1
nell'accoglimento delle domande avanzate in primo grado e quindi chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Mentre è rimasta ancora una volta contumace, Controparte_5
costituitasi in giudizio, ha ribadito le proprie Controparte_2
deduzioni e, facendo leva su quanto dedotto attraverso i dati forniti dal dispositivo satellitare istallato furgone, si è opposta all'accoglimento dell'impugnazione.
***
L'appello va rigettato.
Con l'unico motive di gravame, si sollecita la rivalutazione del materiale probatorio già negativamente apprezzato dal primo giudice.
E' allora opportuno ricordare che, conformente al principio che gov- erna la ripartizione dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In materia di responsabilità da circolazione stradale, è quindi onere dell'attore dimostrare in modo preciso e completo la dinamica dell'incidente, il coinvolgimento del veicolo assicurato e la re- sponsabilità del suo conducente, e il nesso di causalità tra il danno lamen- tato e il sinistro denunciato, pertanto la semplice denuncia del sinistro o la
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dimostrazione dell'esistenza di danni materiali riportati dal veicolo non costituiscono prova sufficiente.
La danneggiata ha affidato la prova del proprio assunto esclusivamente alla deposizione dell'asserito teste oculare, risultata tuttavia obiettivamen- te insufficiente – per di più in assenza della constatazione amichevole dell'incidente debitamente sottoscritta e di altra idonea documentazione – all'identificazione del veicolo che si assume responsabile dell'evento dan- noso. Al riguardo, infatti, il teste si è limitato a dichiarare che Tes_1
il veicolo che aveva urtato l'autovettura condotta da un ragazzo dell'eà apparente di trenta anni era una macchina “a furgone” e non è stato in grado di fornirne alcun dettaglio (modello, colore), nè a dar conto del danni materiali eventualmente riportati dai due mezzi, malgrado la vio- lenza dell'urto (l'urto è stato forte) e pur asserendo di essersi soffermato sul posto, con i due conducenti, dopo l'incidente.
Non è poi di secondario rilievo l'incongruenza tra quanto affermato dall'attrice nell'atto introduttivo del giudizio – secondo cui il furgone avrebbe colpito l'autovettura uscendo in retromarcia da un parcheggio a fari spenti – e quanto riferito dal teste, secondo cui invece il veicolo sarebbe uscito in retromarcia “da una traversa a destra” rispetto alla direttrice di marcia dell'autovettura Mercedes.
Per di più, nell'assoluta assenza di altri elementi che lo comprovino, il coinvolgimento dell'autocarro risulta posto seriamente in dubbio dagli el- ementi indiziari ricavati dal report del dispositivo satellitare prodotto da da cui emerge che il furgone della Controparte_2 Parte_3
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al del sinistro era spento e per tutta la notte si Parte_3 Pt_4
sarebbe trovato in tutt'altra località.
E' vero che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice (e da al- tri giudici di merito), poiché l'art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri (Cass.
13725/2024), specie quando – come nel caso in esame – sia prodotto esclusivamente un tabulato dei dati registrati dal dispositivo elettronico e neppure sia noto se esso fosse stato installato anteriormente all'entrata in vigore della legge 124/2017 (questione che, pur in assenza di apposita deduzione difensiva della controparte, può certamente essere sollevata d'ufficio dal giudice investito della valutazione delle risultanze probatorie e della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi).
Le informazioni ricavabili dai dati registrati dalle blackboxes non sono tuttavia del tutto prive di rilievo ai fini della formazione del convincimen- to del Decidente e ben possono essere utilizzate come elementi indiziari nella valutazione del complessivo quadro probatorio. Devono cioè essere valutati insieme ad altre evidenze e non possono da soli determinare l'e- sito di una controversia.
Nel caso di specie, considerata la “debolezza” dell'unica prova orale e l'inconsistenza dei rilievi mossi dalla difesa dell'appellante avverso le ri- sultanze del dispositivo satellitare – che non soltanto escludono che sia stato registrato un evento crash nella notte del 3.2.2021 (sebbene, stando a
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quanto riferito dal testimone, si sia trattato di un urto “forte”), ma ad- dittura collocano il veicolo di proprietà della in Controparte_5
territorio di Misilmeri per l'intera notte e a motore spento – non v'è modo di addivenire ad un giudizio di ragionevole certezza circa l'effettivo coin- volgimento di detto veicolo nel sinistro per cui è causa.
Va quindi confermata la statuizione di rigetto delle pretese risarcitorie avanzate da adottata con la sentenza appellata. Parte_1
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14, applicando il coefficien- te riduttivo del 40% ai valori medi previsti dalla tabella n. 2 del D.M.
147/2022 per le cause di valore fino ad € 26.000,00, attesi il valore e la natura documentale della controversia e la semplicità delle questioni deci- sorie.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n.
115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo all'udienza del 17 febbraio 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Giovanna Nozzetti in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decre- to del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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