Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 02/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 178/2022 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
3) Avv. Antonio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 178/2022 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 482/2021 del
Tribunale di Larino, resa il 22/11/2021 e depositata in pari data, nella causa n. 1563/2016 R.G.A.C., avente per oggetto: “Lesione personale”;
T R A nato a [...] il dì 11/06/1078 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Termoli (CB) alla
Via Enrico De Nicola n. 2/B presso lo studio dell'Avv. Leonardo Biscotti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa a margine dell'atto di appello del 22/05/2022;
- APPELLANTE –
C O N T R O
- in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1 Parte_2
(P.IVA: ), quale impresa designata dal F.G.V.S., corrente in Bologna alla
[...] P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in Campobasso alla Via Giuseppe Garibaldi n.
54/B presso lo studio dell'Avv. Concetta Petrossi, rappresentata e difesa all'Avv. Emidio
Guastadisegni, in virtù di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta del dì
06/10/2022;
- APPELLATA -
causa n. 178/2022 R.G. 1
Marina (FG) alla II Traversa di Via Marte n. 17, contumaci;
- APPELLATI -
Conclusioni: all'udienza del dì 02/10/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritte, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda di risarcimento dei danni personali riportati dall'appellante in seguito a un incidente stradale, verificatosi il 27/01/2013, intorno alle ore 05:00, sulla s.s. 16 km 559, in agro di Termoli (CB).
È stata espletata prova dichiarativa e disposta consulenza officiosa per il tramite del dott. Per_1
di Termoli, specialista in ortopedia e traumatologia, che ha concluso per postumi biologici
[...]
nella misura del 22%, con eguale incidenza sull'attività lavorativa del danneggiato, all'esito di una malattia della durata complessiva di gg. 270.
In particolare, superata ogni questione di acclarata responsabilità in testa a e Controparte_2
, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura Audi 80 con targa Controparte_3
estera C3639MA, contumaci anche in prime cure, e specificate le ragioni dell'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada per il tramite della Compagnia appellata qui designata, con la gravata sentenza, “inter alia”, il Tribunale ha condannato la s.p.a., in solido con i convenuti contumaci, al pagamento in favore dell'attore per le lesioni personali riportate, Pt_1 dell'importo rivalutato di €. 88.217/72 (€. 80.035/25 + interessi legali e rivalutazione calcolata
“anno per anno”), oltre interessi al tasso legale a far data dal deposito della sentenza e fino al soddisfo, nonché delle spese di lite come ivi liquidate.
La causa di gravame verte esclusivamente sulla quantificazione della agitata domanda risarcitoria, che, in relazione al “decisum” di prime cure, l'appellante domanda a questo giudice di integrare, per il tramite di un unico diffuso motivo senza insegna, per quanto non considerato nella gravata decisione e cioè:
(1) con l'ulteriore somma di €. 86.340/00, o in quell'altra di giustizia, con riferimento alla pretermessa voce di danno da lucro cessante (riduzione capacità lavorativa specifica);
causa n. 178/2022 R.G. 2 (2) con l'appesantimento del valore del punto percentuale, nella misura del 25%, o in altra misura percentuale maggiore o minore di giustizia, all'esito dello scrutinio di gravame, entro il limite di €. 20.000/00, in riferimento al pregiudizio alla cd. cenestesi lavorativa.
Esclusivamente la si è costituita nel giudizio di gravame, concludendo per il rigetto del CP_1
proposto appello siccome inammissibile, erroneo e infondato in fatto e in diritto, vinte le spese.
(1a)
Sotto il primo profilo di gravame, qui in disamina, l'appellante si duole del fatto che il primo giudice, né esplicitamente e né implicitamente, ha scrutinato e trattato, per le riportate gravi lesioni personali, il tema processuale del risarcimento del danno da lucro cessante, cioè nella specie del danno da incapacità specifica di lavoro, arrestandosi il Tribunale alla disamina dell'aspetto risarcitorio della incapacità generica di lavoro, nell'ambito del pur riconosciuto danno biologico, alla stregua delle Tabelle di Milano 2021 e cioè al dì della pubblicazione della gravata sentenza
(22/11/2021), peraltro senza prevedere alcuna maggiorazione.
Tanto, pur avendo il consulente officioso, senza contrasto in sede di operazioni peritali da alcuna parte processuale, dichiarato nelle conclusioni, “inter alia” e per quanto in questa sede interessi, testualmente che:
(a) Le lesioni riportate dal periziando sono le seguenti:
“Algodistrofia del piede sinistro in esito a frattura complessa del retropiede (frattura lussazione completa astragalo calcaneare e frattura scomposta pluriframmentaria di calcagno) chirurgicamente trattate con ritardo di consolidazione e sofferenza cutanea.
Rigidità articolare del retropiede e dell'avampiede con secondaria zoppia antalgica ed indebolimento permanente della funzione deambulatoria.
Esiti cicatriziali in zone esponibili di giovane uomo che per aspetto e sede configurano un danno estetico in I classe oltre alla presenza del deficit flessoestensorio delle prime quattro dita del piede co turbe della sensibilità cutanea.
Esiti di contusione cranica con ferita escoriata del cuoio capelluto e del padiglione auricolare a destra”.
(b) Le suddette lesioni sono suscettibili di peggioramento per la frattura articolare che tende ad evolvere verso l'artrosi, l'algodistrofia di Sudek secondaria difficile da curare efficacemente nella condizione deambulatoria conseguentemente alterata”.
(c) Le stesse lesioni sono riconducibili alla dinamica del fatto dannoso e compatibili con la dinamica lesiva e pertanto riconducibili al sinistro stradale verificatosi il 27/01/2013;
causa n. 178/2022 R.G. 3 (d) La causa è da ricercare negli urti subiti durante l'impatto dell'arto inferiore sinistro contro le parti metalliche dell'autovettura mentre usciva fuori strada e il danno risulta compatibile con i presidi di sicurezza;
(e) La invalidità temporanea ha avuto una durata di 53 gg. di I.T.A. (100%), 57 giorni di I.T.R. al 75%, 80 gg. di I.T.R. al 50% e 80 gg. di I.T.R. al 25% per un totale di 270 gg.;
(f) La I.P. può essere quantificata nella misura del 22% (ventidue per cento);
(g) Gli esiti permanenti non sono suscettibili di eliminazione mediante protesi;
(h) Gli esiti permanenti influiscono sull'attività lavorativa del danneggiato in misura percentuale sovrapponibile;
(i) Il periziando non necessita di assistenza diurna e/o notturna;
(j) Sono congrue le spese mediche sostenute e documentate.
(1b)
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il danneggiato debba fornire la prova rigorosa della riduzione della capacità lavorativa specifica e che il giudice, trattandosi di evento futuro, debba valutarla come segue:
“Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano” (Cassazione ordinanza del 03/01/2024 n. 138; ma anche Cass. n. 10499/2017; Cass. n. 20615/2015; Cass. n.
9002/2022; Cass. n. 11719/2021; Cass. n. 14891/2019; Cass. n. 24189/2018; Cass. n. 20615/2015;
Cass. n. 13727/2022; Cass. n. 10499/2017).
Orbene, questo giudice osserva che, in atti:
per un verso, alla stregua della disamina delle cartelle cliniche e del racconto anamnestico racchiuso nella relazione medico – legale, resa dal consulente officioso, v'è la prova che l'appellante ha riportato, con esiti irreversibili, la frattura complessa del retropiede sinistro (e cioè Pt_1 la frattura con lussazione completa dell'astragalo calcaneare e la frattura scomposta pluriframmentaria di calcagno);
causa n. 178/2022 R.G. 4 per l'altro, che tali lesioni dell'appellante, già di per se stesse gravi, sono suscettibili di peggioramento, come ha pure testualmente affermato il tecnico officioso, “per la frattura articolare che tende a evolvere verso l'artrosi, l'algodistrofia di Sudek secondaria difficile da curare efficacemente nella condizione deambulatoria conseguentemente alterata”;
per l'altro ancora, al momento del sinistro (27/01/2013), come risulta dalle buste paga e dalle dichiarazione dei redditi, l'appellante lavorava, quale muratore qualificato, alle dipendenze della . Controparte_4
Conseguentemente, la Corte osserva che:
stante la incidenza, dichiarata dal consulente officioso, degli innanzi evidenziati esiti permanenti anche sull'attività lavorativa del danneggiato, e quindi sulla capacità specifica dell'appellante, sempre nella misura del 22%;
come afferma il c.t.u., la deambulazione autonoma di che risulta Parte_1
compromessa, “deve essere aiutata dalla scarpa morbida e con rialzo calcaneare (praticamente scarpa ortopedica su misura)”, posto anche “l'evidente dimorfismo del retropiede con presenza di scalino cutaneo e osseo con atteggiamento in equinismo”; di tal che la tipologia di lavoro espletato dal danneggiato (muratore qualificato), che si esplica per fatto notorio soprattutto con la statura eretta, essendo difficilmente compatibile con le lesioni personali innanzi evidenziate, suggerisce di procedere alla determinazione della misura risarcitoria come da seguente prospetto.
Conseguentemente, in capo all'appellante, deve essere anche riconosciuto il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, pari ad €. 53.635/67, determinato secondo il seguente criterio di quantificazione:
R (reddito) x C (coefficiente di capitalizzazione) x P (perdita capacità lavorativa specifica in percentuale) – S (scarto tra la vita fisica e quella lavorativa, pari al 10%)
Nel dettaglio:
€. 10.050/58 (reddito documentato più alto ai sensi dell'art. 137 d.l. n. 209/2005) x 26,9524
(coefficiente di capitalizzazione previsto per un uomo di 34 anni di età dalla Tabella B, allegata agli
Atti dell'Incontro di studio per i magistrati svolto dal CSM a Trevi il 30 giugno – 1 luglio 1989, alla stregua della Corte di Cassazione Ordinanza n. 138/2024 del 03/01/2024, nonché Cass. 31574/2022;
Cass. 14891/2019; Cass. 20615/2015) x 22% (percentuale di inabilità al lavoro stabilita dal c.t.u.) –
10% (percentuale di scarto tra vita fisica e vita lavorativa).
Ossia, in numerario:
€. 10.050/58 x 26,9524 x 22% - 10% = €. 53.635/67
(2)
causa n. 178/2022 R.G. 5 L'appellante ha anche lamentato, in quanto del tutto non considerato dal primo giudice, in seguito alle riportate lesioni personali, il pregiudizio alla cd. cenestesi lavorativa, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà che l'appellante incontrerà nello svolgimento dell'attività lavorativa, che non incide sull'opportunità di reddito poiché concerne la compromissione biologica dell'essenza dell'individuo stesso.
La s.p.a. appellata ha eccepito sul punto la violazione dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di domanda nuova, non articolata in prime cure e perciò inammissibile.
L'eccezione è infondata in quanto, dalla disamina della memoria di prime cure del 24/04/2017, di cui al previgente art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c., che la Corte ha compiuto, si evince invece che l'attore ha “inter alia”, testualmente domandato, appunto in seguito alle subite lesioni Pt_1
personali da indicente stradale, “la somma complessiva di €. 260.000/00, oppure quell'altra maggiore o minore di giustizia, oltre interessi legali e quant'altro per legge dovuto, nulla escluso ed eccettuato”.
Conseguentemente, fermo il resto liquidato in prime cure a titolo di danno non patrimoniale (€.
80.035/25, oltre interessi e svalutazione), alla stregua delle Tabelle di Milano 2024 (dovendo il giudice di appello procedere alla liquidazione del danno richiesto in base ai criteri attuali), che prevedono una personalizzazione massima del 37% del danno biologico, in seguito ai gravi danni alla salute riportati nel sinistro per cui è causa, che sono atti a incidere specificatamente sull'espletamento dell'attività lavorativa, indicati dal c.t.u. nella misura del 22% in termine di invalidità permanente, la correlata “personalizzazione” del danno emergente è conseguentemente quantificabile nella inferiore misura domandata di €. 20.000/00.
Inoltre, gli importi riconosciuti in favore dell'appellante di:
- €. 53.635/67, a titolo di “danno futuro” per riduzione della capacità lavorativa specifica, non deve essere rivalutato ma deve soltanto tenere conto dell'indice di capitalizzazione di cui innanzi (Corte di Appello di Campobasso sentenza n. 199/2023);
- €. 20.000/00, a titolo di “danno passato”, secondo la definizione della sentenza di Cassazione n.
5458/2020, per la cenestesi lavorativa, deve essere devalutato dal dì 05/06/2024 (data di diffusione delle tabelle di Milano 2024) alla data del sinistro (27/01/2013), di tal che l'importo complessivo devalutato per tale voce ascende a €. 16.680/57.
Sul predetto importo di €. 16.680/57, devono poi essere calcolati gli interessi legali per il ritardato pagamento, maturati anno per anno al 30/12, sulle somme via via rivalutate, di tal che l'importo finale ascende a €. 23.072/99.
In conformità, ex plurimis, per una completa disamina:
causa n. 178/2022 R.G. 6 “Nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la ritardata liquidazione dell'equivalente monetario deve essere risarcito mediante la corresponsione di una somma di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (Cass. Sez. Un. 17/02/1995 n. 1712).
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e la s.p.a. appellata deve rifonderle all'appellante nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M.
n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18 (valore del “decisum” di gravame: €. 76.708/66).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello del
22/05/2022, spiegato da , avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 482/2021 del Parte_1
22/11/2021, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, in riforma per quanto di ragione della gravata sentenza, così provvede:
1) accoglie l'appello e, ferma per il resto la decisione di prime cure, per l'effetto, condanna la appellata, per le causali indicate, a corrispondere all'appellante l'ulteriore somma complessiva CP_1 di €. 76.708/66, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo;
2) condanna la società appellata alla rifusione delle spese di lite del grado in favore dell'appellante che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, Parte_1 nell'importo di €. 14.317/00 per compenso, oltre esborsi, quantificati in €. 1.165/50, nonché spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, che distrae in favore dell'Avv. Leonardo
Biscotti, dichiaratosi antistatario;
3) nulla per le spese del grado in relazione agli appellati contumaci che non hanno spiegato attività difensiva.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. Antonio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 178/2022 R.G. 7