Sentenza breve 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 02/02/2023, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 00764/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06183/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6183 del 2022, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Campania, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Napoli alla via Diaz n.11;
Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del provvedimento di attribuzione delle ore di sostegno per l'anno scolastico 2022/2023 facente seguito alla riunione del 05/09/2022 tenuto dal GLI;
2.del verbale del GLI Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023, datato 05/09/2022, di cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza previa acquisizione della copia conforme in data 28/11/2022 dal quale risulta l'assegnazione al minore di un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello cui egli avrebbe diritto;
3.del P.E.I. datato 30/10/2022, rilasciato in copia conforme in data 28/11/22;
4.di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi,
nonché
per il riconoscimento del diritto del minore ad ottenere l'insegnante di sostegno con rapporto 1/1 per tutte le ore scolastiche per tutta la settimana per tutto il ciclo di studio ovvero fino al mutamento dello svantaggio psichico ed in via subordinata fino alla successiva revisione fissata dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap al mese di dicembre 2030 ovvero fino alla diversa data che il T.A.R. indicherà.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22/12/2022 e depositato in data 29/12/2022, i ricorrenti, nella qualità, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, il provvedimento con il quale è stata prevista l’assegnazione di un insegnante di sostegno, per l’assistenza al figlio minore, per un numero di ore (22 ore settimanali), inferiore all’orario scolastico (29 ore) e ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto (handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3, l. 104/1992, cfr. all. n. 7 al ricorso). Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti suddetti nonché l’accertamento, per l’anno scolastico in corso e “per tutto il ciclo di studio ovvero fino al mutamento dello svantaggio psichico ed in via subordinata fino alla successiva revisione fissata dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap al mese di dicembre 2030 ovvero fino alla diversa data che il T.A.R. indicherà”, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla patologia sofferta dallo stesso, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Campania.
In occasione della camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Tale decisione si giustifica in ragione della manifesta fondatezza della questione di merito sottoposta all’esame del collegio, anche alla luce delle recenti decisioni di questa Sezione.
Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
In limine litis, il Collegio rileva che sussistono i requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
In via pregiudiziale, occorre ribadire che la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e tanto in virtù del percorso argomentativo più volte seguito da questa sezione e riaffermato, tra le altre, nella Sent. n. 1331/2015 le cui considerazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.
Venendo al merito della controversia, atteso che il numero di ore di sostegno assegnate al minore è inferiore rispetto all’orario scolastico (22 ore su 29 ore di orario scolastico settimanale) e che il PEI, adottato per il corrente anno scolastico, così come il presupposto verbale del GLI Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023, datato 05/09/2022, (cfr. allegati n.1 e 2 della produzione documentale di parte ricorrente del 29/12/2022), non recano alcuna specifica motivazione sulla concreta quantificazione delle ore di sostegno assegnate al predetto, non può che giungersi alla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati e alla condanna dell’Amministrazione scolastica a rideterminarsi, anche di sede di redazione del PEI, opportunamente da integrare sul punto, per l’anno scolastico in corso, e alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile di un insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione, in relazione alla gravità della patologia riportata, nei sensi appena precisati.
Va, conclusivamente, dichiarata l’illegittimità, in parte qua, dei provvedimenti impugnati che, per l’effetto, ne determina l’annullamento e va altresì riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che verranno rideterminati nel Programma Educativo Individuale (o documento analogo), che l’Amministrazione scolastica è condannata a riformulare nei sensi innanzi precisati, avendo cura cioè di motivare specificamente il numero delle ore assegnate e il rapporto docente di sostegno/alunni disabili, entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) ed e) c.p.a., il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la nomina di un commissario ad acta, che può avvenire anche in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza.
Le due previsioni, in tal senso, prefigurano un potere di condanna senza restrizione di oggetto, modulabile a seconda del bisogno differenziato emerso in giudizio.
Nel caso oggetto del presente giudizio, tale misura si rende necessaria ai fini di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed alla necessità di provvedere all’inizio dell’anno scolastico alla redazione del PEI ed alla assegnazione di eventuali ore di sostegno aggiuntive che fossero ivi individuate; ciò in vista del conseguimento, da parte del ricorrente, “dell’utilità primaria specificatamente oggetto della posizione soggettiva riconosciuta dall’ordinamento”.
L'Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione del PEI).
Il Commissario, entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente; le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il ricorso va, pertanto, accolto in parte, nei sensi di cui sopra, e per l’effetto va dichiarata la illegittimità dei provvedimenti impugnati, che vanno annullati nella parte in cui hanno attribuito al minore un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali determinato senza una valutazione sul fabbisogno effettivo individuale, e va ordinato all’Amministrazione scolastica di integrare il PEI per l’a.s. 2022/2023 in relazione alla gravità dell’handicap da cui è affetto.
Al fine di garantire l’effettiva tutela di questo diritto si dispongono le misure sopra descritte.
Per quanto riguarda la richiesta riferita agli anni scolastici futuri, il Collegio, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso (ex plurimis, 22 maggio 2013 n. 2675; 6 marzo 2013, n. 1255) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231) evidenzia come, stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostengo adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse vada effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del disabile e, in particolare, sulla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto dei bisogni del disabile. Ciò si desume dalla natura di tale diritto e dal conseguente trattamento normativo riservatogli dal legislatore, per cui lo stesso non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore e deve essere quantificato alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali peraltro devono tenere conto dei bisogni del disabile e non essere elaborati in funzione delle risorse assegnate all’istituto scolastico, con conseguente illegittimità del P.E.I. eventualmente adottato dall’Amministrazione non in funzione della patologia dell’alunno disabile e delle sue esigenze di educazione e di istruzione, ma delle ore di sostegno già assegnate; fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla predisposizione del PEI, anno per anno, alla stregua di quanto indicato.
Per il principio di soccombenza, le Amministrazioni resistenti sono condannate in solido al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se effettivamente versato, e agli altri accessori dovuti per legge, tenuto altresì conto del fatto che le questioni dedotte sono oggetto di costante e pacifica giurisprudenza alla quale le parti resistenti avrebbero dovuto adeguarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso in parte il ricorso, nei sensi precisati in parte motiva, e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e li annulla nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore all’orario scolastico, senza specificare i motivi della relativa quantificazione avuto riguardo alla patologia sofferta dal minore e alla possibile applicazione del rapporto in deroga 1:1;
b)accerta il diritto del predetto minore ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo quanto stabilito sub a);
c)condanna l’Amministrazione scolastica competente alla tempestiva riformulazione del PEI (o documento analogo di pari funzione) per l’anno scolastico in corso e alla sua esecuzione in favore del disabile indicato in epigrafe, e alla conseguente attribuzione all’alunno disabile di un insegnante per il numero di ore di sostegno scolastico ivi quantificate o comunque ritenute necessarie in relazione alla patologia e secondo l’indicato rapporto in deroga 1:1;
d) qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio e di avvalersi di ausiliari in possesso delle necessarie competenze per la redazione del PEI, che, previa verifica di tutti i presupposti indicati, provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
e)rigetta la domanda relativa agli anni futuri;
f)condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00#), oltre alla rifusione dell’importo del contributo unificato, se versato, e agli altri accessori dovuti per legge, con attribuzione alle procuratrici dichiaratesi anticipatarie.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Ida Raiola, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Raiola | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.