Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/05/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 23672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 23672/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresento e difeso dall'avv. Alessandra Tusset del
Foro di Venezia ( , presso il cui studio – sito in Email_1
Venezia, Santa Croce n. 312/A - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
a Spinea, Piazzetta Dante Alighieri, n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Lopez del Foro di Venezia ( , presso il cui studio sito in Venezia-Mestre, Email_2
Via Brenta Vecchia, n. 7 - è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del
6.05.2025 (che richiamano le note scritte depositate congiuntamente dalle parti in data
16.04.2025- dep. il 24.04.2025), che di seguito si riproducono:
1. I coniugi vivranno separati, di tetto e di mensa.
2. Le parti dichiarano di aver definito tra loro i rapporti economici e, tenuto conto di ciò ed altresì nell'ottica di definizione dei rapporti economici fra gli stessi, di scioglimento della proprietà comune e di riequilibrio degli assetti conseguenti alla loro separazione, pattuiscono concordemente e con reciproca soddisfazione, quanto segue:
(A)
• Il signor , nato a [...], il 1° maggio 1967 (C.F. Parte_1 C.F._3
) si impegna a cedere e trasferire alla RA , nata a [...], il 25 aprile
[...] CP_1
1969 (C.F. ), la quale si impegna ad accettare, la propria quota di proprietà pari CodiceFiscale_4 ad ½ (la residua quota già di proprietà della RA ) delle unità immobiliari site a Spinea (Venezia), CP_1 già casa coniugale, così censite al catasto fabbricati:
- Comune di Spinea (VE) – Foglio 9 – Particella 454 – sub 9 – Spinea (VE) Piazza Dante Alighieri n.
2 Piano T – Cat. C/6 – classe 05 – 12 mq – Rendita Euro 24,79
- Comune di Spinea (VE) – Foglio 9 – Particella 454 – sub 14 – Spinea (VE) Piazza Dante Alighieri n.
2 Piano 2 – Cat. A/4 – classe 03 – Vani 6 – Rendita Euro 356,36 con pertinenze, scoperti e parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117 Cod. civ..
• Le parti pattuiscono che il predetto trasferimento in favore della RA avverrà senza CP_1 versamento di prezzo per la causale di cui in premessa della condizione in oggetto, ritenendosi tra loro già soddisfatti.
• Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto nel quale ora si trova, con ogni annesso e connesso, infisso ed accessorio, con le inerenti servitù attive e passive.
• Le parti si impegnano a dare esecuzione al trasferimento della quota di proprietà di detto immobile sopra contemplato in esecuzione alla condizione separatizia, entro 60 giorni dall'emissione della emananda sentenza di separazione, avanti al Notaio prescelto dalla RA con costi a carico della stessa, la quale CP_1 comunicherà al signor la data del rogito almeno 10 giorni prima. Parte_1
• Il signor in quella sede rinuncerà ad iscrivere ipoteca legale. Parte_1
• In relazione alla presente cessione la RA sin d'ora chiede di poter beneficiare delle esenzioni e degli CP_1 esoneri previsti dalla legge 898/1970 così come modificata dalla legge 74/1987 (e successive integrazioni), nonché come da disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, applicabili dunque nella fattispecie.
(B)
a) Il signor e la RA rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa rispetto alle quote Parte_1 CP_1
a loro intestate e alla rispettiva qualità di soci della con sede legale in Venezia Parte_2
(VE) S. Polo 644.
b) Il signor rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti della RA rispetto alla quota Parte_1 CP_1 alla stessa intestata e alla sua qualità di socia della Società F.lli Kraja Snc di Kraja Ana e Kraja Enkel con sede legale in Venezia-Mestre (VE) Piazza Ferretto 71; la RA dichiara ad ogni modo di tenere CP_1 R.G. N. 23672/2024
manlevato il signor da qualsivoglia eventuale posizione debitoria inerente o conseguente alla sua Parte_1 qualità di socia della predetta società, rispetto alla quale il signor deve ritenersi totalmente estraneo. Parte_1
3.Le parti si dichiarano tra loro economicamente indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4.Le spese della procedura debbono ritenersi integralmente compensate tra le parti, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi procuratori alla solidarietà prevista all'art. 13 dalla Legge professionale.”
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. esprime parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE esaminato il ricorso per separazione presentato da contro in data Parte_1 CP_1
18.11.2024; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 4.04.2025; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio data 7.12.1992 a Shkoder (Albania), matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Spinea dell'anno 2024, alla Parte II, Serie
C, atto n. 87;
considerato che
le parti, prima dell'udienza di prima comparizione del 6.05.2025 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
ritenuto che la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
ritenuto che la condizione relativa al trasferimento della casa coniugale è da intendersi come impegno privo di efficacia traslativa immediata, seppur costituente condizione della separazione;
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e congiuntisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 7.12.1996 in Shkoder (Albania), matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Spinea dell'anno 2024, alla Parte II, Serie C, atto n. 87, alle condizioni concordate, così come riportate in epigrafe;
R.G. N. 23672/2024
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero