Articolo 1 della Legge 19 novembre 1968, n. 1235
Articolo 2
Versione
3 gennaio 1969
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1969