Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, adottati a Londra il 30 novembre 1966.