Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/02/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 850/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(in persona dell'amministratore giudiziario p.t. Avv. Parte_1
Pa
), con sede in Melilli (P.IVA 321 330 872), rappresentata e Controparte_1
difesa per procura in atti dall'Avv. Adolfo Landi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. Ing. ), Controparte_2 Controparte_3
Pa Parti con sede in San Gregorio di Catania (P.IVA 600 874), rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv.ti Irene Aliquò ed Alessandro Garbo (entrambi del Foro di Catania) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 12.06.2018 la di San Gregorio di Catania Controparte_2
conveniva innanzi al Tribunale di Catania la e la Controparte_4 [...]
per sentirle condannare, quali debitrici tra loro tenute in solido, al Parte_1
pagamento del prezzo ad essa attrice dovuto a corrispettivo delle eseguite opere di dotazione (delle biocelle, di nuova realizzazione, di impianto di compostaggio in contrada Bagali del Comune di Melilli) di impianto elettrico e di automazione, e così al pagamento di complessivi € 133.365,00 (+ IVA), “ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa”. IN concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1. accertare e dichiarare che la società
[...]
ha provveduto alla installazione e realizzazione degli impianti Controparte_2
elettrici e di automazione a servizio delle biocelle di nuova realizzazione nell'impianto di compostaggio sito in Melilli (SR), Contrada Bagali;
2. accertare e dichiarare che la società e la Controparte_4 CP_5 Parte_1
si sono rese inadempienti all'obbligo di pagare il corrispettivo pattuito, pari a
[...]
complessivi € 133.365,00, oltre iva se dovuta, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
3. conseguentemente, condannare la società e la Controparte_4 Controparte_6
in via solidale tra di loro, al pagamento dell'importo di € 133.365,00, oltre iva
[...]
se dovuta, ovvero quell'altra somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
4. quale ulteriore conseguenza condannare al pagamento degli interessi al tasso moratorio ai sensi del D.Lsg. 231/2002 dal 28.7.2017 (decorsi trenta giorni dall'invio della fattura) e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
La e la si costituivano in Controparte_4 Parte_1
contraddittorio con il ministero del medesimo difensore, anzitutto deducendo che sia le quote del capitale sociale dell'una, sia le azioni del capitale sociale dell'altra, facenti capo a ed a fossero state oggetto, giusta Persona_1 Persona_2
ordinanza del Tribunale Penale di Catania del 1°.3.2017, di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. (affidandosene per l'effetto la gestione ad amministratore giudiziario, in persona dell'Avv. ). Nel merito, oltre che contestare la Controparte_1
fondatezza della pretesa di pagamento di controparte, eccepivano in subordine che, al più, unica obbligata nei confronti della società attrice potesse essere ritenuta la
[...]
e non anche la Pt_1 Controparte_4
§§§
Venuti in udienza, la causa era istruita con l'assunzione di prova testimoniale e l'istituzione di c.t.u. estimativa rivolta alla determinazione “del giusto prezzo dei lavori eseguiti e dei ben/materiali impiegati, considerando anche quanto indicato nel computo metrico”. All'esito le parti venivano rinviate ad udienza di precisazione delle conclusioni, giunti alla quale parte convenuta documentava tuttavia che, con decreto del 2.11.2021 pronunziato dalla Sezione Misure di Prevenzione di P.S. del
Tribunale Penale di Catania, sia l'intero capitale sociale della Controparte_4
sia parte maggioritaria del capitale sociale della fossero stati Parte_1
sottoposti a sequestro antimafia, ex art. 20 D.Lgs. 159/2011: indi richiedendo che fosse per questo dichiarata l'interruzione del processo (e solo in subordine precisando, pertanto, le conclusioni).
Posta la causa in decisione, riteneva il primo giudice:
- che detta interruzione del processo si giustificasse solo in relazione alla posizione della ma non anche a quella della Controparte_4 Parte_1
infatti, “Il provvedimento di sequestro ex art. 20 del D.Lgs. 159/2011 allegato in atti ha interessato, oltre che le partecipazioni societarie della CP_4
(100%) e della (87,50%), anche il loro rispettivo
[...] Parte_1
complesso aziendale (ex art. 2555 c.c. e ss). Il presente giudizio, pertanto, non potrà trovare alcuna prosecuzione nei confronti della atteso Controparte_4
che, essendo stato disposto ex art. 52 del codice antimafia il sequestro dell'interezza delle quote societarie nonché della totalità del complesso aziendale, l'accertamento dei crediti dei terzi anteriori al sequestro deve avvenire secondo le disposizioni contenute negli artt. 57, 58 e 59 del succitato decreto. …. Lo stesso non può dirsi nei confronti della Parte_1
per quanto in seguito si espone. La misura di prevenzione in esame ha ad oggetto la totalità delle quote sociali della Società e Controparte_4
solo l'87,50% di quelle della Società Ne discende Parte_1
che, per quest'ultima Società, residua la quota del 12,50% non ricompresa nella misura di prevenzione ed in relazione alla quale la società
[...]
mantiene la propria autonomia patrimoniale sia pure sotto Parte_1
il controllo dell'Amministratore Giudiziario al quale è affidata l'amministrazione dell'impresa in sequestro. In altre parole, avendo il sequestro ad oggetto la maggioranza del capitale sociale (e non la propria interezza), la continua ad operare sicché, Controparte_6
contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, il creditore non è tenuto ad attivare lo speciale procedimento incidentale previsto dal codice antimafia”,
- che, nel merito, dovesse escludersi che l'obbligo di pagamento del corrispettivo de quo non facesse capo anche alla in particolare perché “dai Parte_1
documenti di trasporto (documenti dal n.
9.1 al n. 9.13, in atti) .. si evince, a chiare lettere, l'avvenuta consegna dei diversi materiali, necessari alla realizzazione del lavoro, da parte della società presso la CP_2
società , con specifico riferimento alla sede indicata nei Parte_1
documenti richiamati quale luogo di destinazione delle merci di cui sopra.
Sembra quindi cristallino come la società (al pari della Parte_1
abbia inteso affidare all'odierna attrice l'esecuzione Controparte_4
delle lavorazioni, puntualmente indicate nel computo metrico inviato e mai contestato da parte convenuta. Siffatte circostanze hanno poi trovato conferma, nel corso del giudizio, attraverso le dichiarazioni rese dai testi escussi su richiesta dell'odierna attrice”, - che - in punto di quantum debeatur - “il C.T.U. ha depositato in data
29.10.2021 relazione peritale ed ha determinato il giusto prezzo dei lavori eseguiti e dei beni materiali impiegati quantificandoli in € 203.056,02; somma dalla quale ha, poi, detratto la percentuale del 10% al fine di “… storicizzare il prezzo al momento dell'offerta””.
Pertanto, con sentenza n. 1591/2023 del 12.4.2023 così statuiva infine, definitivamente pronunciando, l'adito Tribunale:”
P Q M
… DICHIARA l'interruzione del processo nei soli confronti della convenuta Controparte_7
la domanda proposta da e, per l'effetto, CONDANNA la Controparte_2 [...]
a corrispondere alla società attrice la somma di € 198.007,40, oltre Parte_1
interessi moratori dalla domanda al soddisfo. CONDANNA la Parte_1
in persona dell'Amministratore Giudiziario, al pagamento delle spese di lite
[...]
in favore della società attrice, liquidate in € 786,00 per spese e € 12.000,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta . Parte_1
§§§
Avverso detta sentenza la interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 16.6.2023, appello articolato su due motivi.
Lamentando – con il primo - che a torto il primo giudice non avesse, in seguito al citato provvedimento di sequestro antimafia, dichiarato l'interruzione del processo anche nei confronti di essa appellante.
Infatti – deduceva – nel ritenere che il sequestro soltanto parziale del capitale sociale
(nella complessiva predetta misura dell'87,50%) non avesse implicato l'estensione del vincolo cautelare al patrimonio sociale – ovvero alla società in quanto autonomo soggetto di diritto – il primo giudice non aveva debitamente considerato che “ad una semplice lettura del provvedimento di sequestro 13/21 R.Seq. del 7 ottobre 2021, adottato dal Tribunale di Catania Sezione Misure di Prevenzione, in Camera di
Consiglio, appare di palmare evidenza che il sequestro ex art. 20 del D.Lgs.
159/2011 abbia interessato, oltre che le partecipazioni societarie della CP_4 (100%) e della (87,50%), anche il loro rispettivo complesso
[...] Parte_1
aziendale (ex art. 2555 c.c. e ss). Nel suddetto provvedimento, infatti, si legge: “Visto
l'art. 20 D. lgs. n. 159/2011, ORDINA il sequestro, ai fini dell'eventuale confisca, qualora non se ne dimostrasse la legittima provenienza, dei seguenti beni: (…)
87,50% delle quote sociali della (cf: ) con Parte_1 P.IVA_4
sede in Melilli (SR), contrada Bagali snc, avente ad oggetto l'attività di “trattamenti e smaltimenti di altri rifiuti non pericolosi”, compresi i corrispondenti beni costituenti il patrimonio aziendale ai sensi dell'art. 2555 cod. civ., (…)” (cfr. doc. A allegato alla costituzione del 26.11.2021). … In vero, il tenore del provvedimento è chiaro e non lascia alcuno spazio interpretativo per ritenere che una parte dell'azienda possa essere rimasta non appresa al provvedimento. Il riferimento all'art. 2555 del c.c. - contenuto in modo “espresso” nel provvedimento - non può non riferirsi all'azienda come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, definita proprio dal codice civile come tale”.
Aggiungeva detta appellante che il fatto che ai sensi del testuale disposto dell'art. 20 del D.Lgs. 159/2011 “Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e ss. del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile” – il fatto, cioè a dire, che “la norma preveda espressamente, in caso di sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, l'estensione automatica del sequestro ai relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 c.c. e segg.” – tuttavia
“non esclude l'ipotesi che, per la finalità che intende perseguire il Tribunale con l'adozione della misura di prevenzione, questo possa procedere al sequestro del compendio aziendale ex art. 2555 c.c. pur limitandosi ad un sequestro parziale delle partecipazioni societarie”. Concludeva, pertanto, sul punto essa affermando che Parte_1
erroneamente “La sentenza impugnata, partendo dall'errato presupposto che il provvedimento di sequestro abbia interessato solamente l'87,50% delle quote della e non anche il patrimonio aziendale, ha ritenuto non applicabile Parte_1
alla odierna appellante l'art. 52 del Codice Antimafia, e possibile per il Tribunale continuare il giudizio”, e che “Il credito rivendicato ex adverso deve necessariamente essere accertato facendosi applicazione della disciplina prevista dal Titolo IV del
Codice Antimafia, rubricato: “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”, conseguentemente la sentenza andrà riformata sul punto avendo comportato violazione dell'art. 52 D.Lgs. 159/2011”.
IN, con l'altro motivo di impugnazione, lamentava detta appellante che il pressocchè totale rigetto dei rilievi che il c.t. di fiducia di essa aveva Parte_1
mosso alla prima stesura della relazione peritale non apparisse, stando a quanto il c.t.u. aveva sommariamente replicato, giustificato: e che, meritando gli stessi rilievi di essere integralmente recepiti, tanto avrebbe dovuto condurre ad una condanna, al più, al pagamento di corrispettivo non superiore al complessivo importo di €
135.980,98.
In subordine, con lo stesso motivo denunciava che – dopo che il c.t.u. aveva, in assai parziale accoglimento dei rilievi anzidetti, rideterminato il giusto prezzo delle opere nella specie realizzate nel complessivo importo di € 198.007,40 (+ IVA), piuttosto che in quello di € 203.056,02 (+ IVA) – il primo giudice, equivocamente ritenendo che il nuovo importo corrispondesse a quanto derivante dall'applicazione a quello originariamente determinato dello sconto che, nella individuata misura del 10%, lo stesso c.t.u. aveva raccomandato che fosse applicato “al fine di storicizzare il prezzo al momento dell'offerta”, soltanto erroneamente fosse pervenuto a condannare essa medesima appellante al pagamento di detta somma di € 198.007,40: mentre – una volta riconosciutosi anche in sentenza che lo sconto andasse applicato – avrebbe dovuto contenere la propria condanna entro l'importo di € 178.206,66 (+ IVA). E per tutto quanto così riassunto l'appellante concludeva chiedendo Parte_1
alla Corte adita di “accogliere il presente appello e, per l'effetto e conseguentemente, in via preliminare, in riforma parziale della sentenza n. 1591/2023, resa inter partes dal Tribunale di Catania, Sezione Civile, Dott.ssa Vera Marletta, R.G. n.
10342/2018, accogliere, alla luce del provvedimento di sequestro ex art. 20 D. Lgs.
n. 159/2011 emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione, per tutti i motivi espressi in narrativa, la richiesta di interruzione del giudizio avanzata da , emettendo i provvedimenti opportuni e conducenti;
in Parte_1
subordine, nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, in accoglimento del secondo motivo di appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata, rideterminare l'eventuale somma dovuta da in € Parte_1
135.980,98, per le ragioni espresse in narrativa;
in ulteriore subordine, nel caso di mancato accoglimento delle motivazioni espresse dal CTP, riformare la sentenza quantificando il giusto valore dei lavori eseguiti in € 178.206,66 così come stabilito dalla CTU, essendo incorso il Giudice di prime cure in un evidente errore di interpretazione e/o di calcolo rispetto ai dati riportati nella consulenza d'ufficio in atti;
riformare, altresì, il capo della sentenza che ha disposto sulle spese di lite, per le ragioni di cui in narrativa. Con condanna di spese e compensi”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la deduceva, in particolare, che la Controparte_2
bontà della decisione del primo giudice fosse desumibile “ancor più chiaramente dall'esame della visura camerale (documento oggi depositato) della società appellante laddove risulta l'annotazione del provvedimento di sequestro nel registro imprese. E difatti, nella sezione “elenco soci” (pag. 7), si evince che la percentuale del 12,50%, non ricompresa nel sequestro, appartiene alla società la Controparte_8
quale detiene una quota composta da n. 374.973 azioni pari al medesimo valore nominale espresso in euro di € 374.973,00; somma quest'ultima certamente idonea a soddisfare il credito vantato dall'odierna concludente”.
Rimarcava, inoltre, che a tutto concedere: - “Quand'anche alla fattispecie in esame trovasse applicazione il Codice
Antimafia, appare del tutto privo di rilievo il richiamo all'art. 52 del D.Lgs
159/2011 posto che la normativa invocata non è in alcun modo riferibile alla preliminare fase del sequestro (n.d.r. nella vicenda di che trattasi è ancora sub judice dinnanzi al Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione il procedimento penale n. 13/2021 R.G.S., promosso in danno della società appellata), trovando, viceversa, piena applicazione nella successiva (ed eventuale) fase di confisca. Come noto, l'art. 52 del Codice antimafia, nel disciplinare i requisiti di tutela dei terzi creditori (n.d.r. buona fede e mancanza di strumentalità illecita del credito vantato) afferma, al primo comma, che “… la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro …” con ciò ancorando a detta fase l'avvio del procedimento di verifica dei crediti disciplinato agli artt.
57 e ss. della norma in commento. A conferma di quanto detto, l'art. 57, comma 2, del Codice antimafia, nel disciplinare il procedimento di verifica afferma che “.. il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario”. In altre parole, il disposto normativo invocato a fondamento della formulata richiesta di interruzione del giudizio non è in alcun modo riferibile alla preliminare fase del sequestro, trovando, viceversa, piena applicazione nella successiva (ed eventuale) fase di confisca”,
- “le uniche ipotesi di interruzione per effetto dell'applicazione della misura di prevenzione sono espressamente contemplate all'art. 55 del D.lgs. n. 159/2011
e riguardano le azioni esecutive le quali, per effetto del sequestro, non possono essere iniziate o proseguite. Analoga previsione è, poi, contemplata per l'ipotesi in cui il sequestro riguardi beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti personali di godimento sul bene, in presenza dei quali il terzo è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli artt. 23
e 57 D.Lgs. n. 159/2011, con conseguente sospensione del giudizio civile sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. E tuttavia, non rientrando la vicenda di che trattasi in alcuna delle anzidette ipotesi la richiesta di interruzione, riproposta con il presente motivo di gravame, si palesa del tutto priva di fondamento”.
E per quanto così ripercorso, e per quant'altro, detta appellata concludeva chiedendo che l'impugnazione di controparte fosse rigettata in ogni sua parte;
fatta tuttavia salva la sua non opposizione, “ove codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere che la valutazione in ordine alla quantificazione degli importi operata del Primo Giudice fosse riconducibile alle conclusioni offerte dal nominato C.T.U. nella relazione definitiva, alla rideterminazione dell'importo delle lavorazioni in € 178.206,66 (€
198.007,40 – 10%)”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata ex art. 349bis c.p.c. la Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 10.11.2023 rigettava l'istanza di parte appellante di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata;
indi rinviando le parti – per la discussione finale e la decisione ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. – all'udienza del 17.6.2024. La causa, posta prontamente in decisione, era tuttavia rimessa sul ruolo a causa di sopravvenuto impedimento di componente del collegio a prendere parte alla camera di consiglio. IN, all'esito della nuova udienza del 3.2.2025
(allorchè il difensore della appellante produceva “copia della sentenza penale resa nei confronti dei soci della società odierna appellante, resa successivamente alle preclusioni di causa”), la Corte tratteneva nuovamente la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies. §§§
Nel suo motivo principale l'appello della non merita di Parte_1
essere atteso: ed invero, la conclusione che il disposto dell'art. 20 cit. – che, dopo aver previsto che “Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti”, precisa
(identicamente all'art. 24 s.l., di disciplina dei casi in cui il sequestro esiti in confisca) che “Il tribunale, [solo, n.d.r.] quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile”, e che, per converso, “Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali [non totalitarie, n.d.r.] il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro” – risulti correttamente interpretato alla stregua di una sua interpretazione letterale trova pieno conforto negli arresti in materia della giurisprudenza di legittimità. La quale afferma che del capitale sociale che sia oggetto di provvedimento di confisca, od anche di sequestro, antimafia (e che si identifica con le quote od azioni facenti capo al proposto) possa farsi “alcuna confusione con il patrimonio della società (Cass. 10095/2007). Nè è possibile pervenire a diversa interpretazione estensiva invocando - secondo la suggestione del controricorrente - le "ragioni della prevenzione", con una disinvoltura logica che abbracci "l'intera forma organizzativa attraverso cui vengano effettivamente esercitati i diritti spettanti ai soci, e così, in ultima analisi, la persona giuridica stessa". …. La Corte ha precisato, "con riferimento alla posizione del socio di una società di capitali dotata di personalità giuridica, che l'eventuale controllo che il socio possa esercitare sulla società in virtù della disponibilità del pacchetto azionario o delle quote di maggioranza comporta una disponibilità indiretta e di fatto, oltre che sulla società in quanto tale, anche sui beni della stessa, senza però che il medesimo possa affermare di avere su questi ultimi una titolarità giuridica qualificata che gli consenta di impugnare il provvedimento di confisca invece degli organi societari a ciò legittimati" (Cass. pen. 1520 del 17/03/2000 (dep. 06/04/2000)
Rv. 215834). Ne consegue che - in difetto di una misura che, sul presupposto che il prevenuto-socio dispone, anche indirettamente e come cosa propria, dell'intero patrimonio sociale, si sia ad esso esplicitamente riferita - va concluso che i beni aziendali, cui è impressa la destinazione a creare valore, contribuiscono tutt'al più per la loro redditività a costituire il risultato utile dell'attività d'impresa societaria che unicamente entra nella esclusiva disponibilità del soggetto indiziato di appartenere al sodalizio mafioso o equiparato”: tutto ciò risultando tanto vero che
“Nessuna interferenza la confisca sulle quote determina perciò, ed innanzitutto, rispetto alla fallibilità del soggetto societario, il cui patrimonio non è esente dal dover subire gli effetti della dichiarazione di fallimento” (così Cass. I 8238/2012, conf. Cass. I 25736/2016).
Ciò posto, non sfugge alla Corte che i succitati artt. 20 e 24 del codice antimafia sono stati novellati dalla L. 161/2017: per il che giova precisare che l'indirizzo esegetico di cui si è dato conto mantiene la sua rilevanza anche in seno alla nuova cornice normativa, come pure chiarito - dal suo diverso e concorrente angolo di osservazione
- dalla giurisprudenza di legittimità penale. La quale (sancito, anzitutto, che le nuove norme son venute a rendere diritto positivo quanto già costituiva diritto vivente) è venuta a ribadire che le stesse norme non escludono che anche il sequestro (o la confisca) soltanto di una parte del capitale sociale possa bensì condurre al sequestro (od alla confisca) dell'intero compendio aziendale: ma solo allorchè l'azienda di cui si discuta si presti ad essere qualificata come "impresa mafiosa", ovvero quale impresa che costituisca “strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio mafioso, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa” (Cass. Pen. V 32688/2018).
Assai efficacemente è stato osservato da Cass. Pen. I 34094/2019 che “La recente riforma introdotta con la modifica del codice antimafia - L. n. 161 del 2017 - a norma della quale "il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 c.c. e seguenti...." - D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, comma 1-bis - non contiene la regola che la confisca di un intero compendio aziendale è condizionata dalla confisca di tutte le quote di capitale sociale, in tal modo restringendo l'area di operatività della misura ablatoria in riguardo a un'intera azienda;
ma, all'inverso, esprime una disposizione di ampliamento delle possibilità di intervento ablatorio, collegando, con effetto automatico, alla confisca di tutte le quote del capitale sociale la confisca dell'intero compendio aziendale, ove questo non sia stato, per ragioni autonome di accertamento di prevenzione, confiscato in via per così dire diretta. …… L'ultima novella del codice antimafia ha istituito l'automatismo di sequestro e confisca, in tal modo ampliando, e non certo restringendo, le possibilità di aggressione dei patrimoni aziendali. Non ha limitato, come si desume dalla piana lettura della disposizione alla luce dei precedenti giurisprudenziali e dei lavori parlamentari, la sequestrabilità e confiscabilità del patrimonio sociale ai casi di sequestro di tutte le quote di capitale sociale, ma ha soltanto stabilito che nel caso in cui siano sequestrate e confiscate tutte le quote si ha l'effetto automatico del sequestro e della confisca del patrimonio sociale costituito in azienda. Residua, allora, l'ampia possibilità di sequestro e confisca di quest'ultimo ove si accerti, senza l'ausilio di alcun automatismo legale, la natura "mafiosa" dell'impresa”. Solo se e quando si abbia che fare con “impresa mafiosa” – occorre dunque riconoscere - saranno sottoposti a sequestro (od a confisca) di prevenzione pure le quote od azioni facenti capo a soci (anche incensurati) diversi dall'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa raggiunto da misura di prevenzione di P.S. personale.
Principi di diritto – quelli così ripercorsi – che, applicati al caso a mani, fanno dire decisiva la constatazione che affatto estranea a tutto quanto allegato nei propri atti dalla odierna appellante è rimasta la deduzione che il sequestro delle sue azioni facenti capo al sullodato – ed anche a Persona_2 Controparte_9
nonché alla ed alla stessa – sia seguito alla CP_10 Parte_1
catalogazione di essa medesima società appellante quale “impresa mafiosa” piuttosto che – come deve presumersi sino a prova del contrario - alla pericolosità sociale addebitata allo stesso (ed all'addebito a detta Persona_2 Controparte_9
della qualità di mera “testa di paglia” del proposto).
[...]
Essendo mancata la stessa allegazione (prima ancora che una successiva prova documentale) di quanto avrebbe potuto giustificare declaratoria di interruzione del processo anche nei confronti della odierna appellante, il primo e principale motivo di impugnazione della non può pertanto che essere rigettato. Parte_1
§§§
Il secondo motivo di impugnazione della può dirsi fondato Parte_1
solo in relazione a quanto fatto valere in via subordinata.
Merita di essere confutato, infatti, l'assunto che il c.t.u. non abbia compiutamente replicato ai suddetti rilievi mossi dal c.t. di fiducia di essa odierna appellante alla prima stesura della relazione peritale (come pure avvalorato dalla circostanza che – all'esito di un loro attento vaglio, documentato dalla articolata relazione integrativa del 28.10.2021 - non siano stati tutti respinti, uno degli stessi rilievi essendo stato ritenuto fondato): e, a tal segno, mette esclusivamente conto di rammentare che, secondo jus receptum, “Il giudice del merito, mentre non è tenuto ad una particolare motivazione allorché aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, deve invece motivare adeguatamente il dissenso dal parere dello stesso consulente, dimostrando di aver sufficientemente valutato gli argomenti sui quali tale parere è basato ed esponendo le ragioni per le quali se ne discosta, in modo che sia possibile il controllo circa la coerenza, l'adeguatezza e la logicità della decisione” (Cass.
991/86; v. anche Cass. 3881/2006, secondo cui “Qualora sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio il giudice, se ne condivida i risultati, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità”).
E' manifestamente fondato, per converso, il rilievo mosso al primo giudice di aver equivocato le risultanze finali dell'acquisito elaborato peritale: compendiate nell'affermazione del c.t.u. che, previamente “confermato quanto riportato nella relazione trasmessa alle parti, a meno dell'analisi sull'Item 22”, concludeva che “.. valutata tutta la documentazione proposta in sede di costituzione delle parti, dal rilievo eseguito durante le operazioni peritali e dalle osservazioni inviate dalla parte resistente, il sottoscritto Consulente tecnico d'ufficio ritiene che il giusto prezzo dei lavori eseguiti e dei beni materiali impiegati sia pari a: 198.007,40 €, confermando anche in questa sede uno sconto del 10% per storicizzare il prezzo al momento dell'offerta”.
Poiché non si dubita della bontà dello sconto così da operarsi (al netto del maggiore sconto tuttavia preteso dalla società appellante, riguardo al quale il c.t.u. efficacemente replicava che “La società ricorrente non opera in regime né di appalto pubblico né di appalto privato poiché non è stato indetto nessun bando di gara pubblico o privato in cui hanno partecipato altre aziende “in competizione” tra di loro. In tale ambito le regole del mercato sono libere ed inoltre tale “potere di mercato” viene rafforzato dal fatto che tale azienda fornisce un prodotto estremamente peculiare, e con una elevata integrazione di materiali e attività, che pone la stessa in un mercato con poche aziende analoghe in competizione nel territorio siciliano, motivo per cui uno sconto del 10% risulta consono. Inoltre, si vuole evidenziare che tale sconto va riferito ad una storicizzazione dei prezzi visto che il lasso temporale intercorso tra la fatturazione e la presente CTU è di circa 5 anni. (fatturazione nel 2016, prima emissione della CTU 2021). Inoltre, in merito all'ulteriore sconto del 20% causa COVID, si ritiene che tale aumento sia non congruo in quanto l'aumento si è riscontrato su alcune materie prime, come ferro e legno, ma non su qualunque tipologia di manufatti”), la deve Parte_1
essere pertanto condannata al pagamento della minor somma di € 178.206,66 (+
IVA), oltre (così per come statuito dal Tribunale senza che, a tale specifico riguardo, fosse interposto alcun gravame) “interessi moratori dalla domanda al soddisfo”.
§§§
Stante l'accoglimento soltanto assai parziale del proposto appello, il finale esito del doppio grado di giudizio induce ad una compensazione ben limitata delle spese dello stesso doppio grado, non superiore in misura percentuale al 20%. Di talchè la
[...]
deve essere condannata al pagamento degli ulteriori 4/5 delle spese Parte_1
di rappresentanza e difesa in prime ed in seconde cure della e Controparte_2
così al pagamento – tenuto conto in via esclusiva (cfr. Cass. 31884/2018, Cass.
26297/2019, Cass. 19989/2021) dei nuovi parametri ex D.M. 147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 52.000,01 ed € 260.000,00 va, in ragione del decisum, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – negli importi complessivi (cui si perviene sommando: quanto al giudizio di primo grado, €
2.041,60 x fase di studio + € 1.302,40 x fase introduttiva + € 2.268,00 x fase di trattazione ed istruttoria + € 3.402,40 x fase decisionale;
e quanto al giudizio di secondo grado, € 2.381,60 x fase di studio + € 1.528,80 x fase introduttiva + €
1.730,40 x fase di trattazione + € 2.041,20 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Resta fermo l'aggravio delle spese di c.t.u., in via definitiva, in capo alla
[...]
Parte_1
P Q M
La Corte - definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1591/2023 del 12.4.2023 proposto, con citazione del
16.6.2023, dalla nei confronti della – Parte_1 Controparte_2
così provvede:
- in limitato accoglimento dell'appello, condanna la al Parte_1
pagamento in favore della della minor somma di € Controparte_2
178.206,66 (+ IVA), oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo,
- compensa per 1/5 le spese del doppio grado di giudizio e condanna la
[...]
al pagamento degli ulteriori 4/5 delle spese di rappresentanza Parte_1
e difesa in prime ed in seconde cure della e così al Controparte_2
pagamento – quanto al giudizio di primo grado - di complessivi € 9.014,40 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13
L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
e quanto al giudizio di secondo grado, di complessivi € 7.682,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L.
247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.II.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)