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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/07/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale Vg. 1079/2024, avente per oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto-scioglimento del matrimonio”, promossa da (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. ELIANA ALTEA, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata, e (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
ELISABETTA ATZENI, presso il cui studio sono elettivamente domiciliato
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate dalle parti nelle Note di trattazione scritta depositate in data 25.05.2024, di seguito riportate:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , i quali vivranno separati, Parte_1 Parte_2
con l'impegno al reciproco rispetto;
2) dichiarare che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolari di
adeguati redditi propri, senza alcuna pretesa economica;
3) la casa coniugale, sita in Sassari, Via Fratelli Vivaldi n° 22, di esclusiva proprietà della SI.ra
[...]
, continuerà ad essere abitata dalla stessa”. Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché
questi -trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5°
comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A
tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, 2°
comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, 2° comma, c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI - Anno 2020 – Atto 49 – Parte 1- Serie).
2) Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note di trattazione scritta del 25.05.2024, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
pagina 2 di 3 3) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza.
4) Spese di lite al definitivo.
5) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore
Così deciso in Sassari oggi, 17.07.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
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