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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 933/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.01.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via XX Settembre 17 presso e nello
[...] studio dell'avv. Ambra Ciotti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona dell'amministratore unico sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FA ZO LE ed elettivamente domiciliata telematicamente al seguente indirizzo pec:
giusta procura in calce alla comparsa di Email_1
costituzione
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2023 del Tribunale di Chieti – sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 6.07.2023 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di L'Aquila ogni contraria istanza eccezione e conclusioni disattesi:
– Riformare la sentenza n. 89/2023 emessa in data 6 luglio 2023 dal Tribunale Ordinario di
Chieti - sez. distaccata di Ortona, nel procedimento recante R.G. n. 548/2022 notificata al difensore in data 20 luglio 2023 e accogliere la domanda di pagamento della somma di €.
5.823,55.
– Condannare la al pagamento delle spese e delle competenze anche di CP_1
questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con refusione delle somme precedentemente percepite.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte distrettuale adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, richiesta, produzione e conclusione, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350
c.p.c. respingere l'appello con la consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 548/2022 promosso da contro (onde sentir accertare e dichiarare la prescrizione del credito Controparte_1 Parte_1 azionato da quest'ultima in via monitoria, o, in subordine, che nulla era dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, subordinata all'eventuale accoglimento delle pretese creditorie dell'opposta, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno per omessa comunicazione in relazione ai consumi anomali indicati in fattura) giudizio dell'ambito del quale l'opposta si era costituita, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo- il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, così statuiva: “1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 177/22 emesso dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, € 145,50 per sborsi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. FA ZO LE dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1 Il Tribunale dava atto che a sostegno dell'opposizione l'attrice aveva dedotto che: - il credito vantato dalla , di cui al decreto ingiuntivo opposto, doveva ritenersi, Parte_1 almeno in parte, prescritto;
- parte opposta non aveva fornito prova alcuna in ordine alla corrispondenza delle somme di cui alle fatture oggetto del giudizio a consumi d'acqua effettivi, e non meramente stimati, della - le rilevazioni non erano Controparte_1 comunque corrette;
- la era venuta meno alle obbligazioni su di essa Parte_1 gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali di acqua potabile, attesa, nel caso de quo, l'evidente sproporzione tra la media dei consumi effettuati nel tempo dalla e quelli di cui alle fatture per cui vi era causa. Controparte_1
1.2 Dava ancora atto che la società convenuta aveva dedotto che: - nel caso di specie non era intervenuta la prescrizione biennale eccepita da parte opponente, atteso che il periodo di competenza dei documenti contabili oggetto del giudizio risultava inferiore a 24 mesi e che, comunque, i solleciti di pagamento, che avevano anticipato la costituzione in mora, erano stati regolarmente ricevuti da con interruzione dei termini della Controparte_1 prescrizione;
- le fatture oggetto di opposizione erano sia fatture stimate che conguagli e, pertanto, in questo ultimo caso, i dati di consumo erano dati rilevati e non stimati;
- parte opponente non aveva mai richiesto alla di verificare il corretto Parte_1 funzionamento degli apparecchi di rilevazione dei consumi;
- per il periodo di fatturazione
2018/2020 non vi era in capo alla alcun obbligo di segnalazione dei consumi Parte_1 anomali, i quali, al contrario, potevano essere segnalati dalla stessa Controparte_1
1.3 Ciò detto, rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, ritenendo non decorso il termine ex lege previsto e, comunque, evidenziando che era stata fornita da parte convenuta la prova di aver validamente e tempestivamente interrotto tale termine.
Nel merito, richiamava innanzitutto il valore probatorio da attribuirsi alla fattura ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, principio da coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore
(come nel caso di specie), con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
In particolare, evidenziava che gravava sul somministratore l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore, laddove il somministrato era gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante erano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili, concludendo che la opposta si era Parte_1 sottratta a tale onere probatorio, poiché, a fronte della specifica contestazione di parte opponente in ordine alla correttezza delle letture dei consumi effettuate, non aveva provato, né chiesto di provare, il corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario per ritenere attendibili i dati derivanti dalla lettura, limitandosi a produrre documentazione fotografica con la rappresentazione di consumi di acqua asseritamente riconducibili al contatore in uso all'opponente, di per sé non idonea a dimostrarne il corretto funzionamento.
Né la opposta aveva provato la corrispondenza tra le somme richieste con le fatture oggetto di giudizio e i consumi di acqua riconducibili all'utenza dell'opponente, mentre il documento da essa prodotto riferito al riepilogo delle letture dell'utenza dell'opponente non recava alcun riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e alle fatture di riferimento.
Pertanto, riteneva di accogliere l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, poiché la opposta –quale attore in senso sostanziale- non aveva dato prova del credito azionato in via monitoria.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, essendo stata la stessa proposta in via subordinata al riconoscimento delle pretese creditorie di parte opposta, riteneva assorbito il relativo esame.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_1 sulla scorta di doglianze riguardanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non soddisfatto dalla opposta l'onere probatorio sulla stessa gravante.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita la contestando il Controparte_1 gravame, del quale ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Con ordinanza del 18.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 16.01.2024 (sostituita e celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 7.01.2025 ore 9.00, della quale ha disposto la sostituzione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ha assegnato alle parti i seguenti termini perentori:
a) fino a sessanta giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
b) fino a trenta giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di comparsa conclusionali;
c) fino a quindici giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di note di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
All'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del giorno 7.01.2025 (anch'essa sostituita, come detto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello, formulata dall'appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c., co. 1, n. 3) c.p.c. (dovendo al riguardo rilevarsi come dall'esame complessivo dell'atto di gravame ben si comprendano le doglianze formulate dall'appellante e le parti della sentenza interessate dalle stesse, risultando inoltre manifesta la normativa di cui si lamenta la violazione)- rileva che il gravame
è meritevole di accoglimento.
5.1. Con le doglianze formulate nel presente grado, l'appellante denuncia in primo luogo che il giudicante non ha tenuto conto dell'onere, gravante sull'utente, di provare la propria diligente sorveglianza sul contatore, erroneamente ritenendolo successivo a quello del somministrante, con la conseguenza che, una volta che non vi sia la prova del corretto funzionamento del contatore, alcunché avrebbe dovuto provare il somministrato.
Al riguardo evidenzia che il primo giudice non ha considerato minimamente quanto previsto dalla carta del servizio idrico integrato della che, all'art. 7, recita: “L'Utente può Parte_1
chiedere a Sue spese la verifica della funzionalità degli apparecchi;
nel caso di verifica di mal funzionamento degli apparecchi, l'Utente è esonerato dalle spese di verifica” ed ancora, con riferimento alle ipotesi di riparazioni in autonomia, che “L'azienda può rettificare la fatture emessa applicando a tali eccezionali prelievi dell'acquedotto già fatturati, la tariffa base di riferimento prevista”.
Deduce pertanto che sarebbe stato espresso onere della all'esito del Controparte_1
ricevimento delle fatture, ove avesse riscontrato un consumo eccessivo, chiedere la verifica del funzionamento del contatore, contestando il funzionamento medesimo e le fatture.
Evidenzia che l'unica contestazione, generica e pretestuosa, relativa al malfunzionamento del contatore è stata effettuata dalla in sede di opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo, ben sapendo che il contatore non era più in uso dal 7.11.2022.
Lamenta inoltre che il giudice è incorso in errore anche nel ritenere la documentazione fotografica da essa prodotta, relativa alla rappresentazione dei consumi di acqua riconducibili al contatore in uso all'opponente, non idonea a dimostrarne il corretto funzionamento, nonché nel considerare anche il documento, pure da essa prodotto, riferito al riepilogo delle letture dell'utenza dell'opponente, non idoneo a provare la corrispondenza tra le somme di cui alle fatture oggetto di giudizio e i consumi di acqua riconducibili all'utenza dell'opponente, poiché privo di ogni riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e alle fatture di riferimento.
Spiega che, secondo consolidata giurisprudenza, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato), mentre incombe sul gestore l'obbligo di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire condotte illecite.
Evidenzia la condotta negligente di che, non curante di ben 3 solleciti di Parte_3 pagamento e una messa in mora, ha scientemente omesso il pagamento di quanto dovuto a omettendo di formulare qualsiasi contestazione o di cercare soluzioni Parte_1 alternative, salvo poi contestare in giudizio quanto provato dalla società tramite la situazione contabile del 9.05.2022, la copia del registro Iva autenticato e le rilevazioni fotografiche datate del contatore con i relativi consumi.
Rileva che le foto contengono numeri di contatore rinvenibili in bolletta, sicché quanto depositato da è perfettamente in grado di provare la corrispondenza tra le Parte_1 somme richieste di cui alle fatture per cui è causa ed i consumi di acqua riconducibili all'utenza di Controparte_1
5.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente dare atto che in sede monitoria la Parte_1 ha invocato il pagamento dell'importo di € 5.823,55 relativo alla fornitura dei servizi idrici relativi all'utenza PdP n. S210051 sita in Ortona, in Contrada Tamarete dal 2018 al 2021, come da fatture allegate: n. 2018/531079/RFU del 27.12.2018 di € 43,55; n. 0044579-19 del 18.03.2019 di € 20,00; n. 0283467-19 del 17.09.2019 di € 20,00; n. 0421428-19 del
16.12.2019 di € 24,00; n. 0098081-20 del 17.03.2020 di € 5.451,00 (relativa al servizio idrico dal 6.12.2018 al 29.02.2020); n. 0230862-20 del 17.06.2021di € 24,00; n. 0502301-20 dell'11.12.2020 di € 27,00; n. 0252300-21 del 9.06.2021 di € 214,00.
5.3. Ciò detto, si rileva che va in primo luogo esaminata, in quanto il suo rigetto avrebbe valenza dirimente al fine di escludere la fondatezza dell'appello, la doglianza formulata avverso la parte della impugnata sentenza in cui il primo giudice ha rilevato che “a fronte della tempestiva e specifica contestazione dell'opponente, parte opposta non ha fornito prova alcuna che il contatore rappresentato nelle fotografie sia proprio quello in uso alla e che “non risulta esservi, in quanto non provato dalla Controparte_1 Parte_1
alcuna corrispondenza tra le somme richieste di cui alle fatture per cui è causa e i consumi di acqua, presunti e/o effettivi, riconducibili all'utenza dell'opponente” in quanto “Il documento prodotto dall'opposta in data 24.2.2023, rubricato RIEPILOGO LETTURE
UTENZA CC 358887- DECRETO INGIUNTIVO N. 177/2022- R.G. N. 318/2022” (cfr: All. C, fascicolo parte opposta) non riporta, infatti, alcun riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e, soprattutto alle fatture di riferimento”.
Trattasi di rilievi evidentemente idonei da soli a sorreggere la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova della pretesa creditoria azionata in giudizio.
5.3.1. Al riguardo è utile premettere che la Suprema Corte ha recentemente (Cass.
17401/2024) ribadito che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato dalle parti come meccanismo di contabilizzazione, ma che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore
è tenuto a dimostrare e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto in bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistito da una mera presunzione semplice di veridicità, fermo restando a carico del fruitore l'onere di procedere ad una compiuta contestazione.
5.3.2. Ciò detto si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie la riferibilità dei consumi fatturati al contatore relativo all'utenza della deve Controparte_1
ritenersi acclarata alla luce della documentazione fotografica depositata dalla Parte_1
in allegato al prospetto prodotto dapprima unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in data 21.02.2023, poi (in formato più leggibile) in data 24.02.2023
(antecedentemente alla celebrazione della prima udienza), costituita da sette rilevazioni fotografiche relative alle letture del 15.12.2016, dell'1.12.2017, del 5.12.2018, del
16.12.2019, del 5.01.2020, del 12.12.2021 e del 21.06.2022.
In quattro di dette fotografie segnatamente in quella (del 16.12.2019) relativa al rilievo del consumo che ha determinato l'addebito del notevole importo di € 5.451,00, di quella
(dell'1.12.2018) precedente e di quella (5.01.2021) successiva alla lettura del 16.12.2019 ed infine in quella del 21.06.2022, è chiaramente evincibile il numero di matricola del contatore (n. 12-194369) indicato in tutte le bollette azionate in via monitoria, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla riferibilità dei consumi fatturati a quelli effettivamente registrati sul misuratore riferibile all'utenza della Parte_4 [...
. Rilevata la fondatezza delle doglianze esaminate ai punti 5.3. 5.3.1., 5.3.2. va ora esaminata la doglianza con la quale la parte appellante denuncia che il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte dell'opposta l'onere di provare il funzionamento del contatore.
5.4.1. Al riguardo si dà atto che la Suprema Corte ha avuto recentemente (Cass.
15340/2024) occasione di ribadire che “in materia di somministrazione di acqua o di altri servizi ad essa assimilabili, l'attendibilità del contatore per il calcolo dei consumi costituisce una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con ogni mezzo di prova
(Cass. n. 23699/2016) sicché, a fronte dei consumi riportati dalle fatture, l'utente conserva il potere di contestazione e controllo a prova libera atta a smentire il valore probatorio delle verifiche effettuate dall'ente; quanto al riparto degli oneri probatori, e sempre che il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un difetto del contatore, a fronte cioè di contestazioni specifiche e circostanziate, è onere del somministrante per il principio di vicinanza della prova, controllare il corretto funzionamento del contatore, mentre solo all'esito di tale accertamento, grava sul somministrato la dimostrazione che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., 6-3, n. 30290 del 15/12/2017; Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018; Cass.
6-3 n.
297 del 9/1/2020; Cass. 3, n. 15771 del 17/5/2022)”.
5.4.2. Nella specie l'anomalia dei consumi afferisce all'anno 2019 (la lettura del 16.12.2019 risulta pari a 1954 mc (con un consumo di 1744 mc rispetto a quella precedente del
6.12.2018)), atteso che per il periodo precedente e successivo i consumi ammontano rispettivamente a 17 mc per l'anno 2018 (vedi lettura del 6.12.2018 pari a 210 mc e quella precedente dell'1.12.2017 pari a 193), a 46 mc per l'anno 2020, a 55 mc per l'anno 2021, a
17 mc per l'anno 2022.
5.4.3. Ora se è vero che, a fronte della contestazione di eccessività dei consumi effettuata dal somministrato in relazione al dedotto malfunzionamento del contatore, è onere del somministrante fornire la prova del corretto funzionamento del misuratore medesimo, non può tuttavia non rilevarsi, con riferimento al caso di specie, per un verso, che la contestazione è stata operata dal somministrato soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quando ormai il somministrato aveva cambiato fornitore (rendendo di fatto impossibile per il somministrante fornire la prova del corretto funzionamento del misuratore),
e, per altro verso, che successivamente all'anno 2019 i consumi registrati sono tornati nella normalità in assenza di alcun intervento sul misuratore da parte della CP_3 . Ciò sta a significare che l'abnormità dei consumi dell'anno 2019 è stata dovuta ad un
[...]
eccessivo uso di acqua o ad una perdita delle condutture (poi riparata dal somministrato), oppure che l'eventuale malfunzionamento del misuratore è stato riparato ad opera del somministrato, ma è evidente che per tale ipotesi sarebbe stato onere del somministrato allegare e dimostrare di aver eseguito in autonomia interventi sul contatore.
6. Per tutto quanto sopra detto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata.
7. Ciò detto si rileva tuttavia che, in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 20868/2017 (secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di promo grado da parte del giudice d'appello, anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso, non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata”), nella specie dall'accoglimento dell'appello non consegue la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ma la pronuncia di condanna dell'originaria ingiunta al pagamento al pagamento della somma di € 5.823,55, oltre interessi come Controparte_1 da domanda monitoria e spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (attesa la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione), con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2022 proposta in primo grado da e, per l'effetto, CONDANNA la predetta a pagare in favore della Controparte_1 appellante la somma di € 5.823,55, oltre interessi come da domanda monitoria e spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi Euro 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
Il Consigliere rel La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 933/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 7.01.2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 Parte_2
, elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via XX Settembre 17 presso e nello
[...] studio dell'avv. Ambra Ciotti, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona dell'amministratore unico sig. , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. FA ZO LE ed elettivamente domiciliata telematicamente al seguente indirizzo pec:
giusta procura in calce alla comparsa di Email_1
costituzione
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 89/2023 del Tribunale di Chieti – sez. distaccata di Ortona, pubblicata il 6.07.2023 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello di L'Aquila ogni contraria istanza eccezione e conclusioni disattesi:
– Riformare la sentenza n. 89/2023 emessa in data 6 luglio 2023 dal Tribunale Ordinario di
Chieti - sez. distaccata di Ortona, nel procedimento recante R.G. n. 548/2022 notificata al difensore in data 20 luglio 2023 e accogliere la domanda di pagamento della somma di €.
5.823,55.
– Condannare la al pagamento delle spese e delle competenze anche di CP_1
questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, con refusione delle somme precedentemente percepite.”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte distrettuale adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, richiesta, produzione e conclusione, dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello disponendo la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350
c.p.c. respingere l'appello con la consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 548/2022 promosso da contro (onde sentir accertare e dichiarare la prescrizione del credito Controparte_1 Parte_1 azionato da quest'ultima in via monitoria, o, in subordine, che nulla era dovuto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, subordinata all'eventuale accoglimento delle pretese creditorie dell'opposta, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno per omessa comunicazione in relazione ai consumi anomali indicati in fattura) giudizio dell'ambito del quale l'opposta si era costituita, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale, con richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo- il Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, così statuiva: “1) accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 177/22 emesso dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona;
2) condanna la alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_1 che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, € 145,50 per sborsi, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. FA ZO LE dichiaratosene anticipatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1 Il Tribunale dava atto che a sostegno dell'opposizione l'attrice aveva dedotto che: - il credito vantato dalla , di cui al decreto ingiuntivo opposto, doveva ritenersi, Parte_1 almeno in parte, prescritto;
- parte opposta non aveva fornito prova alcuna in ordine alla corrispondenza delle somme di cui alle fatture oggetto del giudizio a consumi d'acqua effettivi, e non meramente stimati, della - le rilevazioni non erano Controparte_1 comunque corrette;
- la era venuta meno alle obbligazioni su di essa Parte_1 gravanti a tutela del diritto dell'utente di essere correttamente, espressamente e tempestivamente informato su eventuali consumi anomali di acqua potabile, attesa, nel caso de quo, l'evidente sproporzione tra la media dei consumi effettuati nel tempo dalla e quelli di cui alle fatture per cui vi era causa. Controparte_1
1.2 Dava ancora atto che la società convenuta aveva dedotto che: - nel caso di specie non era intervenuta la prescrizione biennale eccepita da parte opponente, atteso che il periodo di competenza dei documenti contabili oggetto del giudizio risultava inferiore a 24 mesi e che, comunque, i solleciti di pagamento, che avevano anticipato la costituzione in mora, erano stati regolarmente ricevuti da con interruzione dei termini della Controparte_1 prescrizione;
- le fatture oggetto di opposizione erano sia fatture stimate che conguagli e, pertanto, in questo ultimo caso, i dati di consumo erano dati rilevati e non stimati;
- parte opponente non aveva mai richiesto alla di verificare il corretto Parte_1 funzionamento degli apparecchi di rilevazione dei consumi;
- per il periodo di fatturazione
2018/2020 non vi era in capo alla alcun obbligo di segnalazione dei consumi Parte_1 anomali, i quali, al contrario, potevano essere segnalati dalla stessa Controparte_1
1.3 Ciò detto, rigettava preliminarmente l'eccezione di prescrizione formulata da parte attrice, ritenendo non decorso il termine ex lege previsto e, comunque, evidenziando che era stata fornita da parte convenuta la prova di aver validamente e tempestivamente interrotto tale termine.
Nel merito, richiamava innanzitutto il valore probatorio da attribuirsi alla fattura ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, principio da coordinarsi, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore
(come nel caso di specie), con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.
In particolare, evidenziava che gravava sul somministratore l'onere di provare il regolare funzionamento del contatore, laddove il somministrato era gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante erano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili, concludendo che la opposta si era Parte_1 sottratta a tale onere probatorio, poiché, a fronte della specifica contestazione di parte opponente in ordine alla correttezza delle letture dei consumi effettuate, non aveva provato, né chiesto di provare, il corretto funzionamento del contatore, presupposto necessario per ritenere attendibili i dati derivanti dalla lettura, limitandosi a produrre documentazione fotografica con la rappresentazione di consumi di acqua asseritamente riconducibili al contatore in uso all'opponente, di per sé non idonea a dimostrarne il corretto funzionamento.
Né la opposta aveva provato la corrispondenza tra le somme richieste con le fatture oggetto di giudizio e i consumi di acqua riconducibili all'utenza dell'opponente, mentre il documento da essa prodotto riferito al riepilogo delle letture dell'utenza dell'opponente non recava alcun riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e alle fatture di riferimento.
Pertanto, riteneva di accogliere l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, poiché la opposta –quale attore in senso sostanziale- non aveva dato prova del credito azionato in via monitoria.
Con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, essendo stata la stessa proposta in via subordinata al riconoscimento delle pretese creditorie di parte opposta, riteneva assorbito il relativo esame.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma Parte_1 sulla scorta di doglianze riguardanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non soddisfatto dalla opposta l'onere probatorio sulla stessa gravante.
3. Nell'ambito del procedimento di appello si è costituita la contestando il Controparte_1 gravame, del quale ha chiesto in via preliminare la declaratoria di inammissibilità e, nel merito, il rigetto, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4. Con ordinanza del 18.01.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 16.01.2024 (sostituita e celebrata mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), il Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 7.01.2025 ore 9.00, della quale ha disposto la sostituzione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ed ha assegnato alle parti i seguenti termini perentori:
a) fino a sessanta giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
b) fino a trenta giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di comparsa conclusionali;
c) fino a quindici giorni prima della data di udienza suindicata per il deposito di note di replica. Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
All'esito della camera di consiglio relativa all'udienza del giorno 7.01.2025 (anch'essa sostituita, come detto, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
5. La Corte -preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto di appello, formulata dall'appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c., co. 1, n. 3) c.p.c. (dovendo al riguardo rilevarsi come dall'esame complessivo dell'atto di gravame ben si comprendano le doglianze formulate dall'appellante e le parti della sentenza interessate dalle stesse, risultando inoltre manifesta la normativa di cui si lamenta la violazione)- rileva che il gravame
è meritevole di accoglimento.
5.1. Con le doglianze formulate nel presente grado, l'appellante denuncia in primo luogo che il giudicante non ha tenuto conto dell'onere, gravante sull'utente, di provare la propria diligente sorveglianza sul contatore, erroneamente ritenendolo successivo a quello del somministrante, con la conseguenza che, una volta che non vi sia la prova del corretto funzionamento del contatore, alcunché avrebbe dovuto provare il somministrato.
Al riguardo evidenzia che il primo giudice non ha considerato minimamente quanto previsto dalla carta del servizio idrico integrato della che, all'art. 7, recita: “L'Utente può Parte_1
chiedere a Sue spese la verifica della funzionalità degli apparecchi;
nel caso di verifica di mal funzionamento degli apparecchi, l'Utente è esonerato dalle spese di verifica” ed ancora, con riferimento alle ipotesi di riparazioni in autonomia, che “L'azienda può rettificare la fatture emessa applicando a tali eccezionali prelievi dell'acquedotto già fatturati, la tariffa base di riferimento prevista”.
Deduce pertanto che sarebbe stato espresso onere della all'esito del Controparte_1
ricevimento delle fatture, ove avesse riscontrato un consumo eccessivo, chiedere la verifica del funzionamento del contatore, contestando il funzionamento medesimo e le fatture.
Evidenzia che l'unica contestazione, generica e pretestuosa, relativa al malfunzionamento del contatore è stata effettuata dalla in sede di opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo, ben sapendo che il contatore non era più in uso dal 7.11.2022.
Lamenta inoltre che il giudice è incorso in errore anche nel ritenere la documentazione fotografica da essa prodotta, relativa alla rappresentazione dei consumi di acqua riconducibili al contatore in uso all'opponente, non idonea a dimostrarne il corretto funzionamento, nonché nel considerare anche il documento, pure da essa prodotto, riferito al riepilogo delle letture dell'utenza dell'opponente, non idoneo a provare la corrispondenza tra le somme di cui alle fatture oggetto di giudizio e i consumi di acqua riconducibili all'utenza dell'opponente, poiché privo di ogni riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e alle fatture di riferimento.
Spiega che, secondo consolidata giurisprudenza, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore, chiedendone la verifica, e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato), mentre incombe sul gestore l'obbligo di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi
è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire condotte illecite.
Evidenzia la condotta negligente di che, non curante di ben 3 solleciti di Parte_3 pagamento e una messa in mora, ha scientemente omesso il pagamento di quanto dovuto a omettendo di formulare qualsiasi contestazione o di cercare soluzioni Parte_1 alternative, salvo poi contestare in giudizio quanto provato dalla società tramite la situazione contabile del 9.05.2022, la copia del registro Iva autenticato e le rilevazioni fotografiche datate del contatore con i relativi consumi.
Rileva che le foto contengono numeri di contatore rinvenibili in bolletta, sicché quanto depositato da è perfettamente in grado di provare la corrispondenza tra le Parte_1 somme richieste di cui alle fatture per cui è causa ed i consumi di acqua riconducibili all'utenza di Controparte_1
5.2. Il Collegio ritiene utile preliminarmente dare atto che in sede monitoria la Parte_1 ha invocato il pagamento dell'importo di € 5.823,55 relativo alla fornitura dei servizi idrici relativi all'utenza PdP n. S210051 sita in Ortona, in Contrada Tamarete dal 2018 al 2021, come da fatture allegate: n. 2018/531079/RFU del 27.12.2018 di € 43,55; n. 0044579-19 del 18.03.2019 di € 20,00; n. 0283467-19 del 17.09.2019 di € 20,00; n. 0421428-19 del
16.12.2019 di € 24,00; n. 0098081-20 del 17.03.2020 di € 5.451,00 (relativa al servizio idrico dal 6.12.2018 al 29.02.2020); n. 0230862-20 del 17.06.2021di € 24,00; n. 0502301-20 dell'11.12.2020 di € 27,00; n. 0252300-21 del 9.06.2021 di € 214,00.
5.3. Ciò detto, si rileva che va in primo luogo esaminata, in quanto il suo rigetto avrebbe valenza dirimente al fine di escludere la fondatezza dell'appello, la doglianza formulata avverso la parte della impugnata sentenza in cui il primo giudice ha rilevato che “a fronte della tempestiva e specifica contestazione dell'opponente, parte opposta non ha fornito prova alcuna che il contatore rappresentato nelle fotografie sia proprio quello in uso alla e che “non risulta esservi, in quanto non provato dalla Controparte_1 Parte_1
alcuna corrispondenza tra le somme richieste di cui alle fatture per cui è causa e i consumi di acqua, presunti e/o effettivi, riconducibili all'utenza dell'opponente” in quanto “Il documento prodotto dall'opposta in data 24.2.2023, rubricato RIEPILOGO LETTURE
UTENZA CC 358887- DECRETO INGIUNTIVO N. 177/2022- R.G. N. 318/2022” (cfr: All. C, fascicolo parte opposta) non riporta, infatti, alcun riferimento al periodo di consumo, al numero di contatore e, soprattutto alle fatture di riferimento”.
Trattasi di rilievi evidentemente idonei da soli a sorreggere la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova della pretesa creditoria azionata in giudizio.
5.3.1. Al riguardo è utile premettere che la Suprema Corte ha recentemente (Cass.
17401/2024) ribadito che il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato dalle parti come meccanismo di contabilizzazione, ma che l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore
è tenuto a dimostrare e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto in bolletta, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi è assistito da una mera presunzione semplice di veridicità, fermo restando a carico del fruitore l'onere di procedere ad una compiuta contestazione.
5.3.2. Ciò detto si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, nella specie la riferibilità dei consumi fatturati al contatore relativo all'utenza della deve Controparte_1
ritenersi acclarata alla luce della documentazione fotografica depositata dalla Parte_1
in allegato al prospetto prodotto dapprima unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in data 21.02.2023, poi (in formato più leggibile) in data 24.02.2023
(antecedentemente alla celebrazione della prima udienza), costituita da sette rilevazioni fotografiche relative alle letture del 15.12.2016, dell'1.12.2017, del 5.12.2018, del
16.12.2019, del 5.01.2020, del 12.12.2021 e del 21.06.2022.
In quattro di dette fotografie segnatamente in quella (del 16.12.2019) relativa al rilievo del consumo che ha determinato l'addebito del notevole importo di € 5.451,00, di quella
(dell'1.12.2018) precedente e di quella (5.01.2021) successiva alla lettura del 16.12.2019 ed infine in quella del 21.06.2022, è chiaramente evincibile il numero di matricola del contatore (n. 12-194369) indicato in tutte le bollette azionate in via monitoria, sicché alcun dubbio può nutrirsi in ordine alla riferibilità dei consumi fatturati a quelli effettivamente registrati sul misuratore riferibile all'utenza della Parte_4 [...
. Rilevata la fondatezza delle doglianze esaminate ai punti 5.3. 5.3.1., 5.3.2. va ora esaminata la doglianza con la quale la parte appellante denuncia che il primo giudice ha ritenuto non assolto da parte dell'opposta l'onere di provare il funzionamento del contatore.
5.4.1. Al riguardo si dà atto che la Suprema Corte ha avuto recentemente (Cass.
15340/2024) occasione di ribadire che “in materia di somministrazione di acqua o di altri servizi ad essa assimilabili, l'attendibilità del contatore per il calcolo dei consumi costituisce una presunzione semplice di veridicità che può essere smentita con ogni mezzo di prova
(Cass. n. 23699/2016) sicché, a fronte dei consumi riportati dalle fatture, l'utente conserva il potere di contestazione e controllo a prova libera atta a smentire il valore probatorio delle verifiche effettuate dall'ente; quanto al riparto degli oneri probatori, e sempre che il somministrato contesti il valore delle fatture allegando un difetto del contatore, a fronte cioè di contestazioni specifiche e circostanziate, è onere del somministrante per il principio di vicinanza della prova, controllare il corretto funzionamento del contatore, mentre solo all'esito di tale accertamento, grava sul somministrato la dimostrazione che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., 6-3, n. 30290 del 15/12/2017; Cass., 3, n. 19154 del 19/7/2018; Cass.
6-3 n.
297 del 9/1/2020; Cass. 3, n. 15771 del 17/5/2022)”.
5.4.2. Nella specie l'anomalia dei consumi afferisce all'anno 2019 (la lettura del 16.12.2019 risulta pari a 1954 mc (con un consumo di 1744 mc rispetto a quella precedente del
6.12.2018)), atteso che per il periodo precedente e successivo i consumi ammontano rispettivamente a 17 mc per l'anno 2018 (vedi lettura del 6.12.2018 pari a 210 mc e quella precedente dell'1.12.2017 pari a 193), a 46 mc per l'anno 2020, a 55 mc per l'anno 2021, a
17 mc per l'anno 2022.
5.4.3. Ora se è vero che, a fronte della contestazione di eccessività dei consumi effettuata dal somministrato in relazione al dedotto malfunzionamento del contatore, è onere del somministrante fornire la prova del corretto funzionamento del misuratore medesimo, non può tuttavia non rilevarsi, con riferimento al caso di specie, per un verso, che la contestazione è stata operata dal somministrato soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, quando ormai il somministrato aveva cambiato fornitore (rendendo di fatto impossibile per il somministrante fornire la prova del corretto funzionamento del misuratore),
e, per altro verso, che successivamente all'anno 2019 i consumi registrati sono tornati nella normalità in assenza di alcun intervento sul misuratore da parte della CP_3 . Ciò sta a significare che l'abnormità dei consumi dell'anno 2019 è stata dovuta ad un
[...]
eccessivo uso di acqua o ad una perdita delle condutture (poi riparata dal somministrato), oppure che l'eventuale malfunzionamento del misuratore è stato riparato ad opera del somministrato, ma è evidente che per tale ipotesi sarebbe stato onere del somministrato allegare e dimostrare di aver eseguito in autonomia interventi sul contatore.
6. Per tutto quanto sopra detto, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'appellata.
7. Ciò detto si rileva tuttavia che, in linea con l'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte espresso nella pronuncia n. 20868/2017 (secondo cui “l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di promo grado da parte del giudice d'appello, anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si conferma lo stesso, non determina la riviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto non può costituire titolo per iniziare o proseguire
l'esecuzione forzata”), nella specie dall'accoglimento dell'appello non consegue la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo ma la pronuncia di condanna dell'originaria ingiunta al pagamento al pagamento della somma di € 5.823,55, oltre interessi come Controparte_1 da domanda monitoria e spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
8. Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento (attesa la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione), con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2022 proposta in primo grado da e, per l'effetto, CONDANNA la predetta a pagare in favore della Controparte_1 appellante la somma di € 5.823,55, oltre interessi come da domanda monitoria e spese di procedura liquidate in € 540,00 per competenze, € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
2) CONDANNA l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in complessivi € 2.540,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi Euro 1.984,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
Il Consigliere rel La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)