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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6563/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il 17/12/2024, “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Modificare il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di
Ancona nella persona del Giudice Dott. Renna il 25.09.2024 e notificato a mezzo pec il 20.11.2024 all'Avv. (doc.1) (doc.
1-bis), in relazione all'attività di difensore d'ufficio di Parte_1
, imputato nel procedimento n. 3671/2020 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. Controparte_2
l'onorario differenziale di €.1.135,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed Parte_1
I.V.A. come per legge ad integrazione dell'onorario già liquidato nel decreto qui opposto di
pagina 1 di 4 €.378,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., per un totale di €.1.513,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A.
2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del
D.M. 55/2014 co 1bis che giustificano l'aumento della liquidazione giudiziale (doc.5)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il
17/12/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di liquidazione del compenso Parte_1
professionale del 25/09/2024, depositato il 30/09/2024 e comunicato il 20/11/2024, del Tribunale di
Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. di irreperibile di fatto, imputato nel procedimento penale n. 3671/20 R.G.N.R. – Controparte_2
N. 1127/23 R.G., concluso con sentenza pronunciata in data 20/10/2023.
Lamenta la ricorrente che il Giudice nel liquidare il compenso è incorso in due errori: non aver riconosciuto alla ricorrente il compenso per l'attività che ha svolto nella fase di studio e nella fase decisoria e aver sottoposto la liquidazione parziale dell'onorario - per la sola fase istruttoria – calcolata nella misura minima di legge, alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002, in violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
All'udienza del 05/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note scritte con cui ha concluso riportandosi al proprio ricorso, mentre il CP_1
convenuto, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato là dove l'Avv. lamenta il mancato riconoscimento del Parte_1
compenso relativo alla fase decisoria.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente, nominata difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. all'udienza del 20/10/2023, ha dimostrato le attività difensive svolte in favore dell'imputato partecipando all'intera udienza dibattimentale, svolgendo difese orali, precisando Controparte_2
le conclusioni al termine della fase istruttoria e discutendo la causa, attività difensive che rientrano nella fase decisionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) D.M. 2014 n. 55.
pagina 2 di 4 La ricorrente non ha invece diritto a ricevere il compenso per la fase di studio - definita dall'art. 12, comma 3, lettera a) D.M. 2014 n. 55 - ossia per quell'attività propedeutica all'introduzione del giudizio comprensiva dell'esame, dello studio degli atti, delle ispezioni dei luoghi e della ricerca dei documenti atteso che la sua nomina risulta essere stata effettuata esclusivamente al fine di consentire l'assistenza difensiva dell'imputato all'udienza, atteso che il suo difensore era impedito a partecipare.
Ai sensi dell'art. 12 D.M. 2014 n. 55 per fase di studio si intende infatti non l'aver semplicemente affrontato in udienza le questioni connesse alla difesa, ma quel complesso di attività per mezzo delle quali l'attività difensiva è impostata e tradotta in atti, richieste e memorie.
Conseguentemente, andrà aggiunto all'importo di € 378,00, onorario che la ricorrente non contesta, il compenso di € 709,00 per la sola fase decisionale, calcolato nei valori minimi ex D.M. 2014 n.
55, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 in € 472,67, e così va riconosciuto l'onorario complessivo di € 850,67.
3. In ordine all'applicazione della riduzione di un terzo, giova ricordare che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere
l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. civ., sez. II,
14/02/2024 n. 4048).
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6563/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputato nel procedimento penale n. 3671/20 R.G.N.R. – N. 1127/23 R.G. Controparte_2
del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 850,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e pagina 3 di 4 CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6563/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINI Parte_1 C.F._1
ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il 17/12/2024, “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1. Modificare il decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dal Tribunale di
Ancona nella persona del Giudice Dott. Renna il 25.09.2024 e notificato a mezzo pec il 20.11.2024 all'Avv. (doc.1) (doc.
1-bis), in relazione all'attività di difensore d'ufficio di Parte_1
, imputato nel procedimento n. 3671/2020 R.G.N.R. e dichiarare dovuto all'Avv. Controparte_2
l'onorario differenziale di €.1.135,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed Parte_1
I.V.A. come per legge ad integrazione dell'onorario già liquidato nel decreto qui opposto di
pagina 1 di 4 €.378,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., per un totale di €.1.513,00 oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A.
2. Con vittoria di spese e compensi difensivi, tenuto conto dei collegamenti ipertestuali ex art. 4 del
D.M. 55/2014 co 1bis che giustificano l'aumento della liquidazione giudiziale (doc.5)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento, depositato il
17/12/2024, l'Avv. ha impugnato il decreto di liquidazione del compenso Parte_1
professionale del 25/09/2024, depositato il 30/09/2024 e comunicato il 20/11/2024, del Tribunale di
Ancona, Sezione Penale, emesso in suo favore quale difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p. di irreperibile di fatto, imputato nel procedimento penale n. 3671/20 R.G.N.R. – Controparte_2
N. 1127/23 R.G., concluso con sentenza pronunciata in data 20/10/2023.
Lamenta la ricorrente che il Giudice nel liquidare il compenso è incorso in due errori: non aver riconosciuto alla ricorrente il compenso per l'attività che ha svolto nella fase di studio e nella fase decisoria e aver sottoposto la liquidazione parziale dell'onorario - per la sola fase istruttoria – calcolata nella misura minima di legge, alla ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002, in violazione del principio di inderogabilità dei minimi tariffari.
All'udienza del 05/03/2025, sostituita dallo scambio di note scritte, solamente la ricorrente ha depositato le note scritte con cui ha concluso riportandosi al proprio ricorso, mentre il CP_1
convenuto, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace.
2. Il ricorso è fondato là dove l'Avv. lamenta il mancato riconoscimento del Parte_1
compenso relativo alla fase decisoria.
Va premesso che “il difensore d'ufficio che proponga opposizione avverso il decreto di mancata liquidazione del compenso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale cosicché il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.): v. Cass., Sez. 6-2, 12 agosto 2011, n. 17247” (V. Cass. Civ. 14 ottobre 2014 n. 21691).
Nel merito la ricorrente, nominata difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. all'udienza del 20/10/2023, ha dimostrato le attività difensive svolte in favore dell'imputato partecipando all'intera udienza dibattimentale, svolgendo difese orali, precisando Controparte_2
le conclusioni al termine della fase istruttoria e discutendo la causa, attività difensive che rientrano nella fase decisionale di cui all'art. 12, comma 3, lettera d) D.M. 2014 n. 55.
pagina 2 di 4 La ricorrente non ha invece diritto a ricevere il compenso per la fase di studio - definita dall'art. 12, comma 3, lettera a) D.M. 2014 n. 55 - ossia per quell'attività propedeutica all'introduzione del giudizio comprensiva dell'esame, dello studio degli atti, delle ispezioni dei luoghi e della ricerca dei documenti atteso che la sua nomina risulta essere stata effettuata esclusivamente al fine di consentire l'assistenza difensiva dell'imputato all'udienza, atteso che il suo difensore era impedito a partecipare.
Ai sensi dell'art. 12 D.M. 2014 n. 55 per fase di studio si intende infatti non l'aver semplicemente affrontato in udienza le questioni connesse alla difesa, ma quel complesso di attività per mezzo delle quali l'attività difensiva è impostata e tradotta in atti, richieste e memorie.
Conseguentemente, andrà aggiunto all'importo di € 378,00, onorario che la ricorrente non contesta, il compenso di € 709,00 per la sola fase decisionale, calcolato nei valori minimi ex D.M. 2014 n.
55, ridotto di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 in € 472,67, e così va riconosciuto l'onorario complessivo di € 850,67.
3. In ordine all'applicazione della riduzione di un terzo, giova ricordare che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore di ufficio dell'imputato irreperibile ha diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, potendo quindi applicarsi il valore della tariffa in vigore con riduzione del 50% corrispondente, cui aggiungere
l'ulteriore decurtazione di cui all'art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che si possa ritenere che siffatta modalità di liquidazione costituisca violazione del minimo tariffario, da un lato in quanto si tratta di disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore dell'imputato irreperibile, e dall'altro lato in quanto, per detta specifica ipotesi, si ravvisano le medesime esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo” (Cass. civ., sez. II,
14/02/2024 n. 4048).
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 6563/2024 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
LIQUIDA in favore dell'Avv. in relazione all'attività defensionale svolta a favore Parte_1 dell'imputato nel procedimento penale n. 3671/20 R.G.N.R. – N. 1127/23 R.G. Controparte_2
del Tribunale di Ancona, Sezione Penale, l'importo complessivo di € 850,67, già operata la riduzione di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e pagina 3 di 4 CPA come per legge.
CONDANNA il convenuto alla rifusione in favore della ricorrente delle spese per il CP_1 presente procedimento, che si liquidano in € 600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ancona, 1 aprile 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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