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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5381/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato in data
27/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 444/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dal proc. dom. avv. RYAH NABIL, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 10/06/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, le parti personalmente comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori, dopo ampio ed approfondito confronto, raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione. Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, le condizioni oggetto di accordo venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c. In quella medesima udienza, precisate congiuntamente le conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
27/05/2019) e idonei a garantire alla medesima una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana della figlia, durante il tempo in cui la terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente pagina 2 di 7 frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento delle minori, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita della figlia, in rapporto alle attuali capacità economiche e di lavoro di ciascun genitore.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Fes (MAROCCO) il giorno
[...]
19/10/2015 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ponte San Pietro, anno
2021, atto n. 53, Parte II, Serie C);
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica, con conseguente assegnazione della casa coniugale, sita in Ponte S. Pietro, Via Cesare Battisti. n.2, con tutto ciò che l'arreda e correda, in favore di Parte_1
3. dispone che il padre terrà con sé la figlia minore fatti salvi diversi e migliori Per_1 accordi tra i genitori:
- il sabato, alternato con la domenica, dalle ore 09.30 alle ore 20.00, con prelevamento e riaccompagnamento a casa della madre dopo cena, fino alla data del 31/08/2025; a partire da questa data la minore starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato ore 09.30 alla domenica sera, con rientro a casa della madre alle ore 20.00; resta inteso che, nel periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo dovrà occuparsi dell'igiene della bambina, dello svolgimento dei compiti scolastici e di seguirla in tutte le attività extra- scolastiche programmate;
pagina 3 di 7 - un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi), dall'uscita dalla scuola elementare fino alle ore 20.00, dopo la consumazione della cena;
- durante le vacanze estive una settimana continuativa da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (per il corrente anno entro il 30 giugno); a partire dall'anno
2026 la minore potrà trascorrere con il padre due settimane di vacanza estive. Durante le vacanze natalizie e pasquali il periodo verrà equamente ripartito tra madre e padre con alternanza del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Il giorno della
Festa del Papà verrà trascorso dalla minore con il padre;
il giorno della Festa della
Mamma verrà trascorso dalla minore con la madre;
4. dispone che i genitori dovranno garantire lo svolgimento di chiamate/videochiamate con l'altro genitore nei periodi in cui terranno con sé la figlia;
5. dà atto che i genitori concordano di non concedersi reciprocamente il consenso per l'eventuale espatrio della minore;
6. pone a carico del padre il versamento, in favore della madre, di un assegno di euro
350,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della minore, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025
(somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, con prima rivalutazione da giugno
2026);
7. pone a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie, e a carico della madre il restante 30%, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 4 di 7 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 5 di 7 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. dà atto dell'impegno del sig. i versare per intero la rata del mutuo Controparte_1 gravante sull'abitazione coniugale, senza diritto di ripetere le somme versate nei confronti della moglie cointestataria del mutuo, la quale, a fronte di tale impegno da parte del pagina 6 di 7 marito, rinunzia alla domanda di mantenimento per se stessa;
9. dà atto che i genitori hanno il diritto di chiedere e percepire al 50% l'assegno unico erogato dall'Inps, a decorrere dalla corrente mensilità di giugno 2025;
10. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTE SAN PIETRO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 10/06/2025, promossa con ricorso depositato in data
27/09/2024 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dal proc. dom. avv. MADONNA GIANLUCA, giusta procura in atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 444/2024 – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dal proc. dom. avv. RYAH NABIL, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 10/06/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”. pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 10/06/2025, esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, le parti personalmente comparse con l'assistenza dei rispettivi difensori, dopo ampio ed approfondito confronto, raggiungevano un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di separazione. Previa autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, le condizioni oggetto di accordo venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473.bis.22 c.p.c. In quella medesima udienza, precisate congiuntamente le conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire in camera di consiglio.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, unitamente ai motivi posti alla base della domanda di addebito avanzata in ricorso dalla moglie, dimostrano, in modo inequivocabile, che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi senza addebito, stante la rinunzia della parte ricorrente alla relativa domanda.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi della figlia minore (nata a [...] il Persona_1
27/05/2019) e idonei a garantire alla medesima una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore. Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana della figlia, durante il tempo in cui la terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente pagina 2 di 7 frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento delle minori, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473-bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze in vita della figlia, in rapporto alle attuali capacità economiche e di lavoro di ciascun genitore.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio a Fes (MAROCCO) il giorno
[...]
19/10/2015 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ponte San Pietro, anno
2021, atto n. 53, Parte II, Serie C);
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore e il collocamento presso il domicilio materno, anche ai fini della residenza anagrafica, con conseguente assegnazione della casa coniugale, sita in Ponte S. Pietro, Via Cesare Battisti. n.2, con tutto ciò che l'arreda e correda, in favore di Parte_1
3. dispone che il padre terrà con sé la figlia minore fatti salvi diversi e migliori Per_1 accordi tra i genitori:
- il sabato, alternato con la domenica, dalle ore 09.30 alle ore 20.00, con prelevamento e riaccompagnamento a casa della madre dopo cena, fino alla data del 31/08/2025; a partire da questa data la minore starà con il padre a fine settimana alternati dal sabato ore 09.30 alla domenica sera, con rientro a casa della madre alle ore 20.00; resta inteso che, nel periodo di permanenza presso il padre, quest'ultimo dovrà occuparsi dell'igiene della bambina, dello svolgimento dei compiti scolastici e di seguirla in tutte le attività extra- scolastiche programmate;
pagina 3 di 7 - un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi), dall'uscita dalla scuola elementare fino alle ore 20.00, dopo la consumazione della cena;
- durante le vacanze estive una settimana continuativa da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno (per il corrente anno entro il 30 giugno); a partire dall'anno
2026 la minore potrà trascorrere con il padre due settimane di vacanza estive. Durante le vacanze natalizie e pasquali il periodo verrà equamente ripartito tra madre e padre con alternanza del giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e Lunedi dell'Angelo. Il giorno della
Festa del Papà verrà trascorso dalla minore con il padre;
il giorno della Festa della
Mamma verrà trascorso dalla minore con la madre;
4. dispone che i genitori dovranno garantire lo svolgimento di chiamate/videochiamate con l'altro genitore nei periodi in cui terranno con sé la figlia;
5. dà atto che i genitori concordano di non concedersi reciprocamente il consenso per l'eventuale espatrio della minore;
6. pone a carico del padre il versamento, in favore della madre, di un assegno di euro
350,00 al mese, a titolo di mantenimento ordinario della minore, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025
(somma annualmente rivalutabile ex indici Istat, con prima rivalutazione da giugno
2026);
7. pone a carico del padre l'obbligo di sostenere il 70% delle spese straordinarie, e a carico della madre il restante 30%, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale che viene di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) pagina 4 di 7 occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative
a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da pagina 5 di 7 documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. dà atto dell'impegno del sig. i versare per intero la rata del mutuo Controparte_1 gravante sull'abitazione coniugale, senza diritto di ripetere le somme versate nei confronti della moglie cointestataria del mutuo, la quale, a fronte di tale impegno da parte del pagina 6 di 7 marito, rinunzia alla domanda di mantenimento per se stessa;
9. dà atto che i genitori hanno il diritto di chiedere e percepire al 50% l'assegno unico erogato dall'Inps, a decorrere dalla corrente mensilità di giugno 2025;
10. dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PONTE SAN PIETRO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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