CASS
Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n.2522/2020 R.G. proposto da: Axa Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco RI, Alberto MA RI e CE D’AL VA, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo, in Roma al viale Parioli n.43. – ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – tributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 10165 Anno 2023 Presidente: NAPOLITANO LUCIO Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA Data pubblicazione: 17/04/2023 2 Avverso la sentenza n.2685/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 7 giugno 2019, depositata in data 21 giugno 2019 e non notificata. Lette le conclusioni scritte del P.G., Giuseppe Locatelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro. FATTI DI CAUSA 1. Axa Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso, con tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.2685/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 7 giugno 2019, depositata in data 21 giugno 2019 e non notificata, che ha rigettato l’appello della società contro la sentenza n.1476/2018 della C.t.p. di Milano, che aveva rigettato il ricorso della contribuente in controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego tacito del rimborso dell’addizionale RE prevista per l’anno 2013 dall’art.2 d.l. n.133/2013, norma della quale parte contribuente aveva eccepito il contrasto con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento europeo. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che la normativa in oggetto non fosse in contrasto con le norme costituzionali ed il diritto comunitario e concludeva per l’infondatezza del ricorso di parte contribuente. 3. Il P.G., Giuseppe Locatelli, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. La società contribuente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per l’omesso annullamento del rifiuto opposto dall’Agenzia di rimborsare la maggiore 3 imposta reddituale pretesa, nell’anno 2013, in forza dell’art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, norma costituzionalmente illegittima e contraria al diritto comunitario. 1.2. Con il secondo articolato motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 3, 53, 41 e 77 Cost., giacché la C.t.r. ha ritenuto che non vi fosse contrasto dell’art.2 d.l. 30 novembre 2013, n.133, con tali precetti fondamentali. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., a causa della motivazione, contraddittoria, insufficiente e, comunque, inadeguata della sentenza impugnata. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati e vanno rigettati. L’art.2, comma 2, d.l. n.133/2013 prevede:<<
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico>>. La Corte costituzionale, con la sentenza n.288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 4 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Nell’ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, la Corte costituzionale, in relazione all’imposta oggetto di causa, afferma che <<la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità parametro (il reddito), il prelievo carico solo determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata via straordinaria temporanea ha incrementato fiscale un'unica, ristretta, cerchia soggetti, supportata da adeguate giustificazioni. contesto ridimensiona l'impatto dell'intervento censurato sua transitorietà escludono infatti legislatore abbia travalicato limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole introdotto, periodo crisi, un'imposta finalizzata fornire copertura, l'anno 2013, operazione diretta ad alleggerire contingentemente incombente soprattutto sui residenti effetto dell'obbligo pagamento della seconda rata dell'imu. conseguente spostamento fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche quella reddituale determinate giuridiche, determinato discriminazione qualitativa dei redditi, ma innegabile, quanto parziale, redistributivo solidaristico. secondo giurisprudenza costituzionale, se previsione aliquote differenziate settori produttivi sostenuta irragionevoli motivi politica redistributiva rientra nella discrezionalità legislatore, verifica arbitrarietà misura dell'imposizione va sviluppata all'interno considerazione revisione sistema>>. 5 Con l’ordinanza n.165 del 2021, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare nuovamente la questione, ha richiamato la sentenza n.288/2019 citata, laddove si afferma che <<il presupposto dell'addizionale non attiene né alla sussistenza di extraprofitti, elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi>>. Invero, la Corte rileva che <<non appare in sé censurabile [...] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati tipo oligopolistico, con la conseguenza le imprese esso operanti dispongono un significativo potere mercato, derivante anche da certo grado (variabile relazione ai servizi e settori) anelasticità domanda;
del resto, contesto complesso quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove multiformi creazioni valore, concetto contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali patrimonio reddito, potendo rilevare altre più evolute forme capacità, ben possono denotare una forza o potenzialità economica>>(sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell’ordinanza n.165 del 2021). Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, non si ravvisa neanche alcuna incompatibilità della disciplina in esame con la normativa europea, rientrando nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi determinati, qualora la scelta non sia irragionevole e sia giustificata da principi solidaristici. Nel caso di specie, come rilevato nelle citate pronunce dalla Corte costituzionale, il legislatore, in un periodo di crisi del settore industriale, ha individuato in capo agli enti creditizi e finanziari, nella 6 Banca d’Italia e nelle società di assicurazione, attese le caratteristiche dell’attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, che giustificava l’ulteriore onere fiscale. La sovraimposta sull’RE, invero, rientra in un settore di competenza dei singoli stati membri dell’Unione ed il temporaneo incremento dell’imposta sui redditi delle società residenti o che hanno stabile organizzazione in Italia non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, in quanto non vi è un’aliquota unitaria di riferimento e bisogna tener conto della peculiarità delle legislazioni nazionali “non armonizzate” . Né è fondata la doglianza relativa alla possibile riconducibilità della normativa di cui all’art.2 d.l. n.133/2013 ad un’ipotesi di “aiuto di Stato”, vietato dall’art.107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo, al paragrafo 1 prevede che: <<salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o produzioni, falsino minaccino di falsare la concorrenza>>. Dunque, l’art.107 TFUE, al primo paragrafo, stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La norma si prefigge di assicurare la parità di condizioni tra le imprese europee e di evitare che gli Stati membri concedano sovvenzioni in violazione del principio della tutela della concorrenza. 7 Il Trattato non prevede una nozione di aiuto di Stato, per cui ciò che rileva, ai fini dell'esistenza dell'aiuto, sono gli effetti dello stesso e non la forma mediante la quale è concesso. Ai sensi dell’art.107 TFUE, si è in presenza di un aiuto di Stato quando: - è concesso dallo Stato o fa ricorso a risorse statali;
- è selettivo in quanto garantisce a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori;
- falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato;
- incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri. Vi è, dunque, aiuto di Stato anche quando una normativa tributaria, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, conceda a talune imprese un non assoggettamento all'imposta, in quanto si realizza una rinuncia da parte delle autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere (causa C-169/08 sentenza Germania/Commissione, punto 57, citata da parte ricorrente). Tuttavia, nella fattispecie, se si pongono a raffronto, come fa la ricorrente, le imprese bancarie e assicurative stabilite in Italia, cioè residenti nello Stato per lo meno con una stabile organizzazione, assoggettate all’addizionale, e le analoghe imprese non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, si coglie subito che nei riguardi di queste ultime l'ordinamento italiano non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto, che è collegata alla sottoposizione all’RE del reddito di impresa. Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad 8 RE, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva. In sintesi, nella fattispecie in esame, non si ravvisa il vantaggio fiscale, caratterizzante gli aiuti di stato e consistente, come si è detto, in un’attribuzione patrimoniale in favore di talune imprese, ovvero in una riduzione degli oneri normalmente a carico delle stesse. Come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la generalità della misura, riguardante indistintamente imprese italiane od estere operanti sul mercato nazionale e soggette ad RE, esclude effetti discriminatori o distorsivi. La Corte di giustizia, nella sentenza della CGEU del 17 novembre 2009 in causa C-169/08, ha ricordato che <<al fine di valutare la selettività una misura (…) occorre esaminare se questa costituisca un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, in situazione fattuale e giuridica analoga>>. Nel caso di specie, si deve escludere che, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un’analoga situazione fattuale e giuridica. Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in quanto, come chiarito da quest’ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che «la corretta applicazione del diritto comunitario [possa] imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche 9 Corte giustizia, 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, Denkavit, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/561-19, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell’iniziativa delle parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit). Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 28 marzo 2023.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico>>. La Corte costituzionale, con la sentenza n.288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 4 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. Nell’ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, la Corte costituzionale, in relazione all’imposta oggetto di causa, afferma che <<la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità parametro (il reddito), il prelievo carico solo determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata via straordinaria temporanea ha incrementato fiscale un'unica, ristretta, cerchia soggetti, supportata da adeguate giustificazioni. contesto ridimensiona l'impatto dell'intervento censurato sua transitorietà escludono infatti legislatore abbia travalicato limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole introdotto, periodo crisi, un'imposta finalizzata fornire copertura, l'anno 2013, operazione diretta ad alleggerire contingentemente incombente soprattutto sui residenti effetto dell'obbligo pagamento della seconda rata dell'imu. conseguente spostamento fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche quella reddituale determinate giuridiche, determinato discriminazione qualitativa dei redditi, ma innegabile, quanto parziale, redistributivo solidaristico. secondo giurisprudenza costituzionale, se previsione aliquote differenziate settori produttivi sostenuta irragionevoli motivi politica redistributiva rientra nella discrezionalità legislatore, verifica arbitrarietà misura dell'imposizione va sviluppata all'interno considerazione revisione sistema>>. 5 Con l’ordinanza n.165 del 2021, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare nuovamente la questione, ha richiamato la sentenza n.288/2019 citata, laddove si afferma che <<il presupposto dell'addizionale non attiene né alla sussistenza di extraprofitti, elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi>>. Invero, la Corte rileva che <<non appare in sé censurabile [...] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati tipo oligopolistico, con la conseguenza le imprese esso operanti dispongono un significativo potere mercato, derivante anche da certo grado (variabile relazione ai servizi e settori) anelasticità domanda;
del resto, contesto complesso quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove multiformi creazioni valore, concetto contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali patrimonio reddito, potendo rilevare altre più evolute forme capacità, ben possono denotare una forza o potenzialità economica>>(sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell’ordinanza n.165 del 2021). Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, non si ravvisa neanche alcuna incompatibilità della disciplina in esame con la normativa europea, rientrando nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi determinati, qualora la scelta non sia irragionevole e sia giustificata da principi solidaristici. Nel caso di specie, come rilevato nelle citate pronunce dalla Corte costituzionale, il legislatore, in un periodo di crisi del settore industriale, ha individuato in capo agli enti creditizi e finanziari, nella 6 Banca d’Italia e nelle società di assicurazione, attese le caratteristiche dell’attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, che giustificava l’ulteriore onere fiscale. La sovraimposta sull’RE, invero, rientra in un settore di competenza dei singoli stati membri dell’Unione ed il temporaneo incremento dell’imposta sui redditi delle società residenti o che hanno stabile organizzazione in Italia non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, in quanto non vi è un’aliquota unitaria di riferimento e bisogna tener conto della peculiarità delle legislazioni nazionali “non armonizzate” . Né è fondata la doglianza relativa alla possibile riconducibilità della normativa di cui all’art.2 d.l. n.133/2013 ad un’ipotesi di “aiuto di Stato”, vietato dall’art.107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo, al paragrafo 1 prevede che: <<salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o produzioni, falsino minaccino di falsare la concorrenza>>. Dunque, l’art.107 TFUE, al primo paragrafo, stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. La norma si prefigge di assicurare la parità di condizioni tra le imprese europee e di evitare che gli Stati membri concedano sovvenzioni in violazione del principio della tutela della concorrenza. 7 Il Trattato non prevede una nozione di aiuto di Stato, per cui ciò che rileva, ai fini dell'esistenza dell'aiuto, sono gli effetti dello stesso e non la forma mediante la quale è concesso. Ai sensi dell’art.107 TFUE, si è in presenza di un aiuto di Stato quando: - è concesso dallo Stato o fa ricorso a risorse statali;
- è selettivo in quanto garantisce a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori;
- falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato;
- incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri. Vi è, dunque, aiuto di Stato anche quando una normativa tributaria, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, conceda a talune imprese un non assoggettamento all'imposta, in quanto si realizza una rinuncia da parte delle autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere (causa C-169/08 sentenza Germania/Commissione, punto 57, citata da parte ricorrente). Tuttavia, nella fattispecie, se si pongono a raffronto, come fa la ricorrente, le imprese bancarie e assicurative stabilite in Italia, cioè residenti nello Stato per lo meno con una stabile organizzazione, assoggettate all’addizionale, e le analoghe imprese non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, si coglie subito che nei riguardi di queste ultime l'ordinamento italiano non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto, che è collegata alla sottoposizione all’RE del reddito di impresa. Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad 8 RE, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva. In sintesi, nella fattispecie in esame, non si ravvisa il vantaggio fiscale, caratterizzante gli aiuti di stato e consistente, come si è detto, in un’attribuzione patrimoniale in favore di talune imprese, ovvero in una riduzione degli oneri normalmente a carico delle stesse. Come rilevato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la generalità della misura, riguardante indistintamente imprese italiane od estere operanti sul mercato nazionale e soggette ad RE, esclude effetti discriminatori o distorsivi. La Corte di giustizia, nella sentenza della CGEU del 17 novembre 2009 in causa C-169/08, ha ricordato che <<al fine di valutare la selettività una misura (…) occorre esaminare se questa costituisca un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovino, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, in situazione fattuale e giuridica analoga>>. Nel caso di specie, si deve escludere che, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un’analoga situazione fattuale e giuridica. Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in quanto, come chiarito da quest’ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che «la corretta applicazione del diritto comunitario [possa] imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche 9 Corte giustizia, 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, Denkavit, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/561-19, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell’iniziativa delle parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit). Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 28 marzo 2023.