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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/12/2024, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, (CF , nato a [...] il 11.101995, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmela Taranto;
ricorrente
E
(CF , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Baffa;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio. Attribuzione cognome.
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (03.04.2018), riconosciuta Persona_1
dalla sola madre, così assumendo il cognome materno, chiedeva disporsi il riconoscimento della figlia minore, con conseguente attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, oltre alla regolamentazione del diritto di visita nelle modalità ritenute più opportune, considerata la propria condizione di restrizione agli arresti domiciliari e un contributo al mantenimento nella misura indicata. Si costituiva la resistente, la quale pur aderendo alla domanda e chiedendo un maggiore contributo per il mantenimento della minore, rappresentava che il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, aveva disposto l'affido della minore ai servizi sociali e collocamento presso la nonna materna.
Nelle more del giudizio, le parti davano atto che il sig. aveva provveduto al Pt_1
riconoscimento della minore e, pertanto, congiuntamente in qualità di genitori, chiedevano che alla minore venisse aggiunto il cognome del padre, in modo da chiamarsi “ ”. Persona_2
All'udienza del 9.2.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*********************
Preliminarmente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al profilo del riconoscimento della minore da parte del padre, tenuto conto che le parti, all'udienza del 12.1.2024, hanno dato atto di avervi provveduto autonomamente.
Quanto alla domanda di attribuzione del cognome paterno, osservato che l'art. 262 c.c., come modificato dal d. lgs. n.154/2013, prevede che qualora la filiazione del padre sia riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre, deve disporsi che la minore aggiunga al cognome “Crocco” il cognome ”, in modo da Persona_1 Pt_1 chiamarsi ”, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti e Persona_2
non ravvisandosi ragioni ostative, tenuto conto dell'età della minore.
Quanto, invece, agli ulteriori profili in punto di affidamento e di mantenimento della minore, deve disporsi la rimessione della a causa in istruttoria per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al profilo del riconoscimento della minore;
- dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., la minore , nata a [...] il [...], Persona_1 aggiunga al cognome “Crocco” il cognome ”, in modo da chiamarsi Pt_1 [...]
”; Persona_2
- dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Luzzi proceda alle conseguenti annotazioni nell'atto di nascita della minore sopra indicata;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosenza, 27/11/2024
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dr. Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, (CF , nato a [...] il 11.101995, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmela Taranto;
ricorrente
E
(CF , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Baffa;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio. Attribuzione cognome.
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
successivamente interrotta, dalla cui unione nasceva (03.04.2018), riconosciuta Persona_1
dalla sola madre, così assumendo il cognome materno, chiedeva disporsi il riconoscimento della figlia minore, con conseguente attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno,
l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, oltre alla regolamentazione del diritto di visita nelle modalità ritenute più opportune, considerata la propria condizione di restrizione agli arresti domiciliari e un contributo al mantenimento nella misura indicata. Si costituiva la resistente, la quale pur aderendo alla domanda e chiedendo un maggiore contributo per il mantenimento della minore, rappresentava che il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, aveva disposto l'affido della minore ai servizi sociali e collocamento presso la nonna materna.
Nelle more del giudizio, le parti davano atto che il sig. aveva provveduto al Pt_1
riconoscimento della minore e, pertanto, congiuntamente in qualità di genitori, chiedevano che alla minore venisse aggiunto il cognome del padre, in modo da chiamarsi “ ”. Persona_2
All'udienza del 9.2.2024, il G.I. tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*********************
Preliminarmente, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al profilo del riconoscimento della minore da parte del padre, tenuto conto che le parti, all'udienza del 12.1.2024, hanno dato atto di avervi provveduto autonomamente.
Quanto alla domanda di attribuzione del cognome paterno, osservato che l'art. 262 c.c., come modificato dal d. lgs. n.154/2013, prevede che qualora la filiazione del padre sia riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre, deve disporsi che la minore aggiunga al cognome “Crocco” il cognome ”, in modo da Persona_1 Pt_1 chiamarsi ”, in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti e Persona_2
non ravvisandosi ragioni ostative, tenuto conto dell'età della minore.
Quanto, invece, agli ulteriori profili in punto di affidamento e di mantenimento della minore, deve disporsi la rimessione della a causa in istruttoria per gli adempimenti di cui alla separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al profilo del riconoscimento della minore;
- dispone che, ai sensi dell'art. 262 c.c., la minore , nata a [...] il [...], Persona_1 aggiunga al cognome “Crocco” il cognome ”, in modo da chiamarsi Pt_1 [...]
”; Persona_2
- dispone che l'ufficiale dello stato civile del Comune di Luzzi proceda alle conseguenti annotazioni nell'atto di nascita della minore sopra indicata;
- rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Cosenza, 27/11/2024
Il Giudice
dott. Antonio Giovanni Provazza