Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/06/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3498/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3498/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. AUCIELLO ALFREDO, come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. AUCIELLO ALFREDO, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti:
CHIEDONO l'accoglimento delle domande tutte rassegnate nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio, e la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 22.05.1999 con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per la relativa annotazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che vengono qui confermate, e da intendersi qui trascritte.
DICHIARARE 1) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti in Rajecke Teplice (Slovacchia) il 22.05.1999 , trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Carmignano di Brenta (PD) al n. 9 , Parte II , Serie C, Anno 1999, ordinando ai componenti Uffici
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti ed accogliere le seguenti conclusioni
3) darsi atto che i ricorrenti riconoscono reciprocamente di godere ciascuno di sufficienti ed autonomi redditi propri, derivanti dalle rispettive attività lavorative, e di nulla pretendere reciprocamente l'uno dall'altro;
4) dichiarare che i ricorrenti si danno atto di aver già regolamentato ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, nonché ogni rapporto creditorio, e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro”.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 [...]
, nato il [...] a [...] hanno contratto matrimonio il CP_1
22/05/1999 in Rajecke Teplice (Slovacchia), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carmignano di Brenta (PD), n. 9, Parte II, Serie C, anno
1999 (cfr doc. 1 ricorrenti).
Dalla loro unione sono nate le figlie , il 13.02.2003 in Lipsia (Germania), ed Per_1
, il 23.12.2005 in Padova (PD). Per_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del Tribunale di Padova il 29.04.2011 e la separazione è stata omologata il 24.05.2011.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (il marito dichiara di essere nato a [...] -Slovacchia e le parti hanno contratto matrimonio in Rajecke Teplice -Slovacchia, trascritto successivamente in Italia su domanda dei coniugi nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Carmignano di Brenta (PD), n. 9, Parte II, Serie C, anno 1999; cfr: doc. 1 e 3), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Va ricordato che la trascrizione in Italia del matrimonio contratto all'estero comporta unicamente che quest'ultimo esplichi effetti in Italia, ma non esime il giudice dalla verifica circa la sussistenza della propria competenza giurisdizionale e della legge applicabile alle domande proposte dalle parti attesa la sussistenza di elementi di estraneità come sopra riportato.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del
Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. A del Regolamento (CE)
n. 2201/2003, che stabilisce che è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la “residenza abituale dei coniugi”,
che, come allegato dalle parti è in Italia.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche secondo il successivo
Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così CGCE, sez III,
29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. che precisa che il Parte_2 Parte_3
Regolamento (CE) n. 2201/2003 “si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno
vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri”. Poiché il
Regolamento (UE) n. 2019/1111 recepisce tutti i principi espressi nel precedente regolamento, si deve considerare estendibile la stessa interpretazione anche al nuovo regolamento come, peraltro, previsto al punto 90 del preambolo di quest'ultimo) ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.05.1995 n.
218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli art. 3, 4 o 5 del Regolamento stesso.
Nel caso in esame, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, paragrafo I, lett. a) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, perché entrambi i coniugi risiedono in Italia
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett.
A) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie entrambe le parti risiedono in Italia e,
pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 22/05/1999 in Rajecke Teplice (Slovacchia), Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Carmignano di
Brenta (PD), n. 9, Parte II, Serie C, anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti