Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: carta elettronica per la
In nome del Popolo italiano formazione e l'aggiornamento dei docenti assunti con incarichi di supplenza
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 675/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 CP_1 Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 CP_13
, , , ,
[...] CP_14 CP_15 CP_16 [...]
, , CP_17 Controparte_18 Controparte_19 CP_20
, , ,
[...] Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, , ,
[...] CP_24 CP_25 Parte_10
(avv.ti Fabio Amici e Chiara Egle Orsini)
- ricorrenti -
contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_26
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
24.6.2025, la seguente
SENTENZA
della legge n. 107/2015 a partire dall'anno scolastico 2018/2019 ed ottenere consequenziale condanna del a corrispondere a Controparte_26
ciascuno di essi l'importo nominale spettante in considerazione dei diversi incarichi di supplenza espletati e rivendicati, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale. I ricorrenti hanno allegato di avere prestato servizio come docenti presso l'amministrazione scolastica in forza di contratti a tempo determinato e di non avere beneficiato dell'erogazione di € 500,00
annui tramite la menzionata carta docente, che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.11.2016
hanno riconosciuto solamente in favore dei docenti di ruolo ed hanno riferito di essersi rivolti invano al , inviando in data 30.10.2023 una Controparte_26
diffida ad adempiere. Hanno ricordato che il diritto alla formazione è riconosciuto dal
CCNL di settore a tutto il personale docente ed hanno richiamato le pronunce con cui il
Consiglio di Stato (n. 1842/2022) e la CGUE (18.5.2022 in causa 450-21) hanno,
rispettivamente, annullato il primo dei D.P.C.M. in materia nella parte in cui limitava il beneficio della carta docente al personale di ruolo e dichiarato il medesimo limite,
contenuto nella legge n. 107/2015, in contrasto con la disciplina europea in materia di contratti a termine. Hanno concluso per ottenere il riconoscimento del diritto alla carta docente a partire dall'a.s. 2018/19 fino all'a.s. 2023/24.
2. Costituitosi con memoria depositata in data 13.6.2025, il Controparte_26
ha eccepito l'estinzione per prescrizione del diritto vantato con riferimento
[...]
all'a.s. 2018/2019. Ha rilevato, in particolare, che per la ricorrente Parte_3
non risulta perfezionato alcun atto interruttivo della prescrizione e che per i colleghi
, , , , Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_8 CP_1
, , , e la Controparte_2 CP_13 CP_15 CP_16 Controparte_19
diffida inviata è pervenuta solo in data 30.10.2023, quando era, cioè, trascorso un quinquennio dall'assegnazione degli incarichi di supplenza per l'annualità indicata.
22 3. All'udienza del 24.6.2025, il difensore dei ricorrenti ha rinunciato alla pretesa afferente all'annualità 2018/19 per Pt_2 Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_8
, e CP_1 CP_2 CP_13 CP_15 CP_16 CP_18 CP_19
4. L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che “Al fine di sostenere
la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_27
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate
nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di
formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione
accessoria né reddito imponibile…”. L'art. 15, primo comma, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69,
conv. con modif. nella legge n. 103 del 10.8.2023, stabilisce che “
1. La Carta elettronica
per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n.
107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su
posto vacante e disponibile…”. L'art. 282, primo comma, del d.lgs. 297/1994 (T.U. scuola)
dispone che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale
ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo
delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento
della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-
pedagogica…”.
33 Con ordinanza del 18.5.2022, la CGUE ha statuito che “…La clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_26
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_26
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed
eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza…”. Con
la sentenza n. 1842/2022 il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. 32313/2015 che dettava regole in tema di modalità di assegnazione e di utilizzo della carta di cui si discute nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo per contrasto con i precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la Sezione
lavoro della Suprema Corte, dopo essersi soffermata sul fatto che in materia di formazione docenti il riferimento temporale è quello dell'annualità, ha chiarito che
“…l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto
con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui
limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e
non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)….Il che
comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in
44 misura piena quello stesso beneficio…”, precisando (pag. 37) che non può assumere alcun rilievo l'omessa presentazione di una domanda in una procedura concepita escludendo il personale supplente o la decadenza per esaurimento dei fondi nel biennio giacché si tradurrebbe nella soppressione del diritto per fatto del creditore ed ha spiegato di non potere pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in caso di incarichi di supplenza di tipo temporaneo (anche ove la sommatoria dei contratti determini una consistenza assimilabile a quelle delle tipologie oggetto di tutela) e nell'eventualità di un servizio prestato per un orario minore di quello ordinario, vista l'estraneità di tali questioni all'oggetto del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Taranto che ha dato luogo all'ordinanza di rimessione. In ordine alla struttura dell'obbligazione ed alla possibilità di un'azione di adempimento ora per allora anche dopo il termine dell'anno scolastico, la Corte ha affermato che, nonostante le peculiarità – un'applicazione informatica che genera un codice di acquisto in favore dei titolari che gli esercenti possono accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo – l'istituto è
assimilabile ad un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro destinata ad una specifica tipologia di acquisti e che è possibile, oltre che interesse di entrambe le parti del rapporto, consentire l'esercizio del diritto/adempimento dell'obbligazione in un periodo successivo alla maturazione, attribuendo al docente escluso “…un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.” Fa
eccezione la cessazione dal servizio che, tuttavia, per il personale reclutato a termine,
va intesa come fuoriuscita dal sistema scolastico che si verifica nell'eventualità di intervenuta cancellazione dalle graduatorie. In questa ipotesi residua in favore della parte ricorrente unicamente il diritto al risarcimento dei danni che siano allegati dai docenti, che dovranno essere valutati in base al meccanismo della prova presuntiva
(tenendo conto ad es. delle spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, delle perdite di chances formative, della menomazione non patrimoniale della professionalità, etc.) e mediante una liquidazione equitativa. Da ultimo, ha stabilito che l'azione di adempimento in forma specifica si
prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
55 in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica e che il termine relativo alle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta, stante la natura contrattuale della responsabilità,
è decennale e decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
5. Ciò posto, va dichiarata – in conseguenza della rinuncia validamente dichiarata dal difensore in quanto avente carattere parziale (cfr, ex multis, Cass., sez. II, 4837/2019) – la cessazione della materia del contendere con riferimento al diritto vantato dai ricorrenti
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_13 CP_15 CP_16
e alla carta docente per l'a.s. 2018/19. L'eccezione Controparte_18 Controparte_19
di prescrizione sollevata dal resistente è, di conseguenza, superata.
6. Nel merito residuo, in applicazione dei principi in diritto sintetizzati al punto precedente, secondo le indicazioni nomofilattiche espresse dalla Corte di Cassazione
mediante lo strumento della pronuncia ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., la pretesa avanzata è fondata nei termini dappresso indicati e cioè nei limiti in cui risulti
documentato in atti, ammesso o non contestato dal resistente alla luce delle
allegazioni contenute nell'atto introduttivo della lite, che i ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del resistente come docenti reclutati mediante CP_26
contratti di lavoro a tempo determinato per incarichi di supplenza annuale o incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche sino al 30.6 o al 31.8, così come previsto dall'art. 4, commi 1 e 2 della legge 124/1999 e pertanto:
1) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; Parte_1
2) : a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € 2.000,00; Parte_2
3) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € Parte_3
2.500,00;
4) : a.s. 2019/20, 2020/21, totale € 1.000,00; Parte_4
66 5) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, totale € 2.000,00; Parte_5
6) : a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € 1.500,00; Parte_6
7) a.s. 2022/23, 2023/24, totale € 1.000,00; Parte_7
8) : a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, totale € 2.000,00; Parte_8
9) : a.s. 2022/23, totale € 500,00; Parte_9
10) : a.s. 2019/20, 2020/21, totale € 1.000,00; CP_1
11) : a.s. 2019/20, 2020/21, totale € 1.000,00; Controparte_2
12) a.s. 2022/23, 2023/24, totale € 1.000,00; CP_3
13) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; Controparte_4
14) : a.s. 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € 1.500,00; Controparte_5
15) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; Controparte_6
16) a.s. 2023/24, totale € 500,00; CP_7
17) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; CP_8
18) a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € 2.000,00; Controparte_9
19) a.s. 2023/24, totale € 500,00; Parte_11
20) : a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € 2.000,00; Controparte_11
21) a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € Parte_12
2.500,00;
22) : a.s. 2019/20, 2020/21, totale € 1.000,00; CP_13
23) : a.s. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, totale € 1.500,00; CP_14
24) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; totale € CP_15
2.500,00;
25) a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; totale € CP_16
2.500,00;
26) : a.s. 2022/23, 2023/24, totale € 1.000,00; CP_17
27) a.s. 2020/21, 2021/22, 2022/23, totale € 1.500,00; Controparte_18
28) : a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, totale € Controparte_19
2.500,00;
29) : a.s. 2021/22 e 2023/24, totale € 1.000,00; Controparte_20
30) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; Controparte_21
77 31) : a.s. 2022/23, 2023/24, totale € 1.000,00; Controparte_22
32) : a.s. 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, Controparte_23
totale € 3.000,00;
33) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; CP_24
34) : a.s. 2023/24, totale € 500,00; CP_25
35) : a.s. 2023/24, totale € 500,00. Parte_10
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso nei termini e limiti sopra indicati, il resistente va condannato ad emettere in favore dei ricorrenti la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici indicati, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, maturato dalle singole annualità al saldo.
7. Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/10, mentre il resistente va condannato a rifondere ai ricorrenti i residui 9/10. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum
(scaglione compreso fra € 26.000,00 ed € 52.000,00) degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia, avente natura seriale e del disposto dell'art. 4, comma 2 del citato D.M. sì da provvedere al solo aumento del 30% per le posizioni di quattro ricorrenti partendo dai valori minimi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'a.s. 2018/19 per i ricorrenti indicati al punto n. 5 della motivazione;
- condanna il resistente ad emettere in favore di ciascuno dei ricorrenti la carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti per gli anni scolastici indicati al punto n. 6 della motivazione, con accredito dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 maturato dalle singole annualità al saldo;
88 - compensa le spese di lite fra le parti nella misura di 1/10 e condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente i residui 9/10, che qui si liquidano nell'importo di €
233,10 per C.U. versato ed € 6.263,73 per compenso professionale, oltre r.f., Iva e
Cap come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Fabio Amici e Chiara
Egle Orsini dichiaratisi procuratori antistatari.
Perugia, lì 24.06.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
99