Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2913/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1533/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata in data
22.06.2020, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. Parte_1
); nonché , nata a C.F._1 Parte_2
Recale (CE) il 25.03.1957 (C.F. , rappresentate e C.F._2
difese dagli Avv.ti Amato Giuseppe e Maria Grazia Corona
APPELLANTI
E
Pagina 1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marrocco C.F._3
Giuseppe
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.01.2018, e Parte_1
nella qualità di eredi di , Parte_2 Persona_1
proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3018/2017 emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere in data 22.11.2017, in ragione dell'assegno bancario rilasciato in data 15.1.2008 da in favore del genero Persona_1
. Controparte_1
Con tale decreto veniva ingiunto alle opponenti, nella qualità di eredi di
, il pagamento, in favore di , della Persona_1 Controparte_1
somma di € 3.333,00 ciascuna, oltre interessi e spese.
Le opponenti deducevano a sostegno dell'opposizione che nessun rapporto di credito/debito ricorreva tra le parti e che, presumibilmente, l'assegno era stato consegnato dal de cuius in bianco alla figlia (moglie Pt_3
dell'intestatario ) come garanzia in favore di terzi. Nello specifico, CP_1
negavano l'esistenza del credito vantato contestando la validità del titolo, non recando lo stesso alcuna indicazione del beneficiario primo prenditore,
e l'irregolarità della data. Infine, eccepivano anche la prescrizione dell'azione.
Pagina 2 Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto contestando le avverse argomentazioni delle parti opponenti e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza n. 1533/2020 pubblicata in data 22.6.2020, che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 3018/2017, condannando le opponenti al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 23.07.2024, e Parte_1
impugnavano la predetta sentenza chiedendo in via Parte_2
preliminare la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, l'accoglimento del gravame con l'annullamento della sentenza gravata e l'accoglimento dell'opposizione con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con l'unico motivo di appello, articolato sotto vari profili, parte appellante lamentava l'error in iudicando, l'error in procedendo e la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 166 e 176
c.p.c., l'omesso esame e/o valutazione delle risultanze probatorie e documentali, la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e l'illogicità della motivazione. si costituiva nei termini di legge, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello presentato, e concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1533/2020 e del decreto ingiuntivo esecutivo n.
3018/2017.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante, ha indicato con puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la
Corte a rivederle per ottenere la riforma della sentenza e di conseguenza l'accoglimento dell'opposizione proposta.
Pagina 4 2. Parte appellante censura anzitutto la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione. La decisione del giudice di primo grado è basata sulla considerazione che debba applicarsi al credito sub iudice il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di emissione dell'assegno bancario. Nel caso in esame la data di emissione che figura nell'assegno è quella del 1/15/2008, ritenuto dalla sentenza impugnata un mero errore materiale consistente nella inversione tra data e mese.
Ne consegue che il credito si sarebbe prescritto il 15.1.2018.
Parte appellante, in ragione dell'inesistenza del quindicesimo mese dell'anno, ha sostenuto che la data fosse assolutamente incerta, con conseguente necessaria retrodatazione del dies a quo del termine di prescrizione ad Ottobre 2007 (data di emissione del carnet). In base a tale argomentazione, parte appellante ha evidenziato l'intervenuta prescrizione, atteso che il decreto ingiuntivo è stato notificato a fine dicembre 2017 alla e ad inizio gennaio 2018 alla Parte_1 Parte_2
La censura sul punto è infondata.
Nel caso in esame, come correttamene affermato dal primo giudice, risulta chiaramente sussistente un mero errore materiale commesso all'atto di compilazione dell'assegno in quanto, essendo inesistente il quindicesimo mese dell'anno, l'unica spiegazione ragionevole è quella dell'inversione della indicazione del giorno e del mese. Tale interpretazione è conforme ai criteri ermeneutici secondo cui l'elemento letterale deve essere considerato non già isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri interpretativi, e primariamente con quello funzionale, e ricercando la reale volontà delle parti, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare. In tale prospettiva, l'obbligo di buona fede oggettiva o
Pagina 5 correttezza ex art. 1366 c.c. non consente di dare ingresso a interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute negli atti negoziali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr.
Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6839).
Deve, pertanto, inferirsi, nella fattispecie, coerentemente con i principi innanzi richiamati, che l'emittente indicò solo per inesattezza prima il mese
(gennaio) e dopo il giorno (quindici) dell'anno 2008, senza che tale inversione sia sufficiente a determinare alcuna effettiva indeterminatezza o incertezza circa la data di emissione del titolo stesso.
Ne consegue che, essendo stato notificato il decreto ingiuntivo nel mese di dicembre 2017 ed il 4 gennaio 2018, non è decorso il termine ordinario decennale di prescrizione e la relativa eccezione risulta, pertanto, infondata.
Per i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
3. Gli appellanti censurano ancora la sentenza di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inesistenza del credito, in quanto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ritenuto insussistente ogni profilo di incertezza circa l'indicazione del prenditore e della data.
La sentenza di primo grado ha precisato che la giurisprudenza di legittimità, nei rapporti tra traente e prenditore, riconosce all'assegno valore di promessa di pagamento (ai sensi dell'art. 1988 c.c.), pur se privo di data. Pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., si presume
"iuris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Pagina 6 Risolutivamente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha rilevato che l'opponente non aveva fornito la prova dell'estinzione o dell'invalidità del diritto di credito, e pertanto ha rigettato l'opposizione de qua.
Parte appellante ha asserito che l'assegno in questione non costituisce promessa di pagamento, atteso che il riconoscimento deve essere chiaro, univoco e preciso, e nel caso di specie ciò non accade, visto che, in assenza dell'autografia del nome del beneficiario da parte del traente, non si può sostenere che l'eventuale volontà ricognitiva sia chiara e precisa.
Anche tale censura è infondata.
Nel caso in esame risulta chiaramente indicato il nominativo del prenditore quale , il quale, quindi, è l'effettivo beneficiario Controparte_1
dell'assegno; ciò comporta che il trasferimento del titolo, operato con la consegna dello stesso, legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso cristallizzato (ai sensi degli artt. 1992 e 2003 c.c.).
Pertanto, non si rileva alcun profilo di incertezza essendo indicato nel titolo sia il nome del prenditore che la data.
Ne consegue che l'assegno ben poteva essere usato in giudizio come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Può, cioè, trovare applicazione il principio secondo cui il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione (sul
Pagina 7 punto V. Cass. civ., Sez. III, 06/10/2023, n. 28141; Cass. civ., Sez. III,
06/03/2006, n. 4804).
Parte opponente, che ne era onerata, non ha provato la prospettata inesistenza del rapporto causale sottostante, essendo l'eccezione al riguardo del tutto generica e fondata su mere supposizioni.
3.1 Ancora sul punto, parte appellante ha ritenuto che controparte, seppur implicitamente, abbia rinunciato all'inversione dell'onere della prova, laddove, nelle proprie richieste istruttorie, ha chiesto di provare l'esistenza del rapporto a base del titolo.
La contestazione è infondata.
La giurisprudenza di legittimità sostiene che “la rinuncia al vantaggio della dispensa dall'onere della prova del rapporto fondamentale, derivante dall'effetto di astrazione processuale prodotto dalla promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., può essere anche implicita, ma richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa, la quale è configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo
“sua sponte” di provarlo, e non anche quando lo stesso promissario formuli tale richiesta istruttoria per reagire alle eccezioni del promittente”
(Cassazione civile sez. III, 30/05/2019, n.14773; sez. III, 22 agosto 2018, n.
20899).
Ebbene, dalle difese spiegate dall'odierno appellato in primo grado, emerge che il non ha azionato il rapporto sottostante il titolo di credito, né CP_1
ha chiesto spontaneamente di provarlo, avendo agito in sede monitoria sulla base soltanto del titolo medesimo, ma ha formulato successivamente la richiesta di prova testimoniale nella seconda memoria istruttoria ex art. 183
VI comma c.p.c. per resistere alle eccezioni della controparte, precisando
Pagina 8 anzi espressamente che l'istanza istruttoria è articolata “senza inversione dell'onere della prova” (pag. 5).
Ne consegue che, per i suddetti motivi, anche tale censura non risulta meritevole di accoglimento.
L'appello, in definitiva, deve essere interamente respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 5.201 ad €
26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1533/2020 del
Tribunale di santa Maria Capua Vetere, depositata in data 22.06.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido tra loro, Parte_1 Parte_2
al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di CP_1
che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 3.966,00, oltre
[...]
il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se dovute, come per legge.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
Pagina 9 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso nella Camera di consiglio 30.01.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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