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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG.3639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3639/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRIONI MIRKO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRIONI MIRKO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 SAGUATTI SARA, elettivamente domiciliato in VIA AMOLA N. 61 40050 MONTE SAN PIETRO presso il difensore avv. SAGUATTI SARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 9.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentire accolte le seguenti conclusioni:
“nel merito voglia il Giudice adito, previa ogni declaratoria del caso di legge, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. CP_1
per i fatti indicati in narrativa e per l'effetto condannare il
[...] dott al risarcimento nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo
[...] subiti per i fatti indicati in narrativa, danni che verranno quantificati in corso di causa anche a mezzo di apposita C.T.U.. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto in particolare:
- di essersi affidato dall'anno 2009 all'anno 2015 al dott. per CP_1 trattare disturbi d'ansia, comunicandogli fin dall'inizio il suo stato di salute e le problematiche che stava già affrontando da tempo;
- che il rapporto che si è tenuto tra attore e convento è stato caratterizzato da attività, compresa l'ipnosi dinamica ed altre tecniche, finalizzata a trattare lo stato d'ansia di cui l'attore soffre e ha interessato i campi relativi alla sfera relazionale, lavorativa, affettiva e familiare;
- che l'attività in questione deve essere qualificata come attività riservata ad uno psicologo-psicoterapeuta e che il convenuto non possiede le abilitazioni necessarie per svolgerla;
- di avere subito, in conseguenza della partecipazione a tali sedute, un danno consistito nella lesione psichica dovuta al peggioramento delle condizioni psicologiche, come attestato dai verbali della commissione medica dell'Ausl, dalla dott.ssa e dal medico psichiatra dott. Per_1
. Per_2
Ha quindi formulato le conclusioni soprariportate chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo della professione di psicologo-psicoterapeuta del convenuto.
2. Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso CP_1 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, ha negato di aver svolto abusivamente l'attività di psicologo-terapeuta ed ha contestato di aver arrecato qualsivoglia danno all'attore. 3. In data 20.6.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del Presidente f.f. n. 76 del 17.9.2024 il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente giudice.
4. La domanda è infondata e va respinta.
In via preliminare, va rammentato che: “In tema di danno da fatto illecito, il risarcimento non può mai essere ritenuto in re ipsa, anche nel caso in cui la condotta integri gli estremi del reato, in quanto la sussistenza del danno non patrimoniale va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici. (Tribunale Napoli sez.
II, 20/03/2025, n.2840)
5. Orbene, con riferimento al caso di specie, ed in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
L'attore agisce per il risarcimento del danno dovuto alla “lesione psichica” subita in conseguenza dell'abusivo esercizio dell'attività di psicologo-psicoterapeuta da parte del convenuto. Individua il danno patito nel peggioramento delle proprie condizioni di salute psichica, riscontrato sia durante sia all'esito del percorso svolto con sviluppatosi CP_1 dal marzo 2009 al 2014 e caratterizzato da sedute ipnotiche effettuate con domande e risposte in stato di dormiveglia.
L'attore sostiene la sussistenza del nesso causale tra la partecipazione alle sedute ed il peggioramento delle sue condizioni di salute, sulla base del fatto che in data 16.12.2009, ossia nel periodo in cui ha iniziato gli incontri con , la commissione medica dell'AUSL di Brescia gli ha CP_1 riconosciuto una invalidità dovuta a minorazioni psichiche pari al 60%
(doc. all. n. 4) mentre, in data 12.3.2015, e quindi, una volta terminata partecipazione alle sedute, la commissione medico legale dell'I.n.p.s. di
Brescia gli ha riconosciuto una invalidità civile al 100%.
Il peggioramento dovuto alla partecipazione alle sedute sarebbe, inoltre, certificato dalla Dott.ssa , dottoressa del CPS di Montechiari che Per_1 aveva seguito l'attore dal 2006 al 2009, la quale attesta (doc. all. n. 2) che nel dicembre 2010-gennaio 2011 l'attore presentava un “una grave deflessione dell'umore associata ad ansia, sentimenti di disperazione, ed ideazione autolesiva non strutturata” e che il paziente nel corso del colloquio riferiva di essersi sottoposto ad un trattamento di ipnosi.
Ancora, a supporto delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto un parere pro veritate (all. doc. 14) a firma del dott. medico Tes_1 psichiatra responsabile del centro di salute mentale UO Psichiatria Val
d'Adige, Valle dei Laghi, Vallagrina e Altipiani Cimbri, che lo ha avuto in cura per un lungo periodo presso il del Dipartimento di Salute CP_2
Mentale degli Spedali Civili di Brescia, ove si legge che, prima del trattamento operato dal Dott. , si erano registrati in CP_1 Pt_1 risultati positivi sul piano del funzionamento sociale e lavorativo mentre dopo la partecipazione alle sedute si è verificato “un peggioramento del quadro clinico con il presentarsi di aspetti psicopatologici, quali ritiro
e fobia sociale distorsioni cognitive, che portavano il paziente a sviluppare un giudizio ipercritico nei propri confronti e difficoltà ad attingere a competenza metacognitive con un conseguente impatto negativo sulle qualità delle relazioni interpersonali”.
La domanda è infondata.
È infatti rimasto indimostrato il nesso causale tra l'attività posta in essere dal convenuto ed il peggioramento delle condizioni psicologiche lamentato dall'attore.
L'attore si è limitato a sostenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto - trattamento ipnotico e, più in generale, conduzione delle sedute e somministrazione del trattamento – ed evento - aggravamento delle condizioni psichiche - sulla base del fatto che, mentre frequentava le sedute, o comunque all'esito del percorso intrapreso, si è verificato un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Ciò non può considerarsi sufficiente per sostenere che in effetti il lamentato peggioramento delle condizioni psicologiche sia dovuto alla attività del convenuto.
Inoltre, né il parere pro veritate del dott. né la certificazione Per_2 della Dott.ssa attestano la sussistenza di un nesso causale tra l' Per_1 attività del convenuto ed il danno lamentato: il dott. si limita ad Per_2 affermare che dopo le sedute ipnotiche vi è stato un peggioramento delle condizioni psicologiche dell'attore, senza tuttavia affermare, in modo chiaro ed esplicito e fondando le affermazioni su nozioni di carattere tecnico scientifico, che il peggioramento è dovuto alle sedute;
la dott.ssa registra semplicemente che, nel corso di un colloquio avuto con Per_1
l'attore, è emersa l'esistenza di una condizione patologica che affligge quest'ultimo nel periodo in cui segue il trattamento ipnotico, senza precisare se tale condizione dipenda dalla attività del convenuto
(peraltro, nella relazione, si dà atto del fatto che il paziente riferiva di essere intenzionato a proseguire sia il percorso presso il CPS di
Brescia sia le sedute ipnotiche del convenuto, senza alcun specifico consiglio terapeutico, o presa di posizione, della dottoressa a riguardo).
Ne discende, attesa la genericità delle allegazioni in punto di sussistenza del nesso causale, l'inammissibilità della richiesta CTU che assumerebbe carattere meramente esplorativo. Né invero può essere fatto valido ricorso al ragionamento presuntivo, attesa la fragilità e scarsa valenza probatoria degli elementi a disposizione fondati esclusivamente su di un elemento cronologico e sul fatto che si è osservato – in termini del tutto empirici, senza alcuna considerazione di natura scientifica – un peggioramento delle condizioni di salute psichica dell'attore durante la partecipazione alle sedute o al termine del percorso seguito.
Non può, inoltre, ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale, il fatto che l'attività svolta dal convenuto integri – in tesi – il delitto di esercizio abusivo della professione di psicologo- psicoterapeuta (art. 348 c.p.c.), giacché come si è visto, anche nel caso in cui la condotta del convenuto integri gli estremi di una fattispecie di reato l'attore deve provare il danno ed il nesso causale tra danno e condotta delittuosa.
L'attore allora avrebbe dovuto allegare - ancor prima che provare – in modo specifico, che l'attività svolta dal convenuto, per natura, tipologia e metodologia utilizzata, in concreto, e con riferimento alla specifica patologia di cui soffre, ha determinato – meglio: “è più probabile che non” che abbia determinato - un peggioramento della sua condizione di salute.
Solo in tal modo può validamente predicarsi un nesso di causa tra la condotta del convenuto ed il lamentato peggioramento delle condizioni psicologiche. Va ulteriormente aggiunto infine che nessuna delle prove orali richieste dall'attore (richiesta reiterata anche nelle conclusioni) riguardano la sussistenza del nesso causale.
È pur vero che in presenza di una attività delittuosa, il danneggiato da reato ha diritto al risarcimento del non patrimoniale (art. 185 c.p.) che non necessariamente si risolve con il danno quale specifico risultato dell'attività delittuosa ma può anche ravvisarsi nelle conseguenze subite a seguito della violazione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento. (È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente). Cassazione civile sez. VI,
26/05/2021, n.14453).
A questo proposito, tuttavia, va rilevato che l'attore domanda esclusivamente il danno quale “lesione della integrità psicofisica” generatosi in conseguenza dell'attività svolta dal convenuto che assume come delittuosa, senza riferimento alcuno all'aver subito un danno, concretizzatosi in patema d'animo, ansia, timore patiti per essersi affidato ad un soggetto che, in tesi, svolgeva abusivamente l'attività di psicologo-psicoterapeuta.
6. L'istanza ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. avanzata da va CP_1 rigettata. Si rammenta a riguardo che “La responsabilità di cui all'articolo 96, co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez. I, 08/03/2025, n.6205). Nel caso di specie, nonostante l'infondatezza delle ragioni dell'attore, non si ravvisa alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave, considerato peraltro, come si legge nel decreto di archiviazione del GIP di Bologna, che l'archiviazione del GIP di Forlì è avvenuta rilevando l'intervenuta prescrizione del reato e quindi senza un effettivo giudizio sul merito della condotta del convenuto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
5.431, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore indeterminabile medio, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari attesa la semplicità e la natura delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- RIGETTA la domanda formulata da;
Parte_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite a parte Parte_2 CP_1
che si liquidano in euro 5.431 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali IVA e CPA come e se dovute per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 02/09/2025
Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3639/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 BRIONI MIRKO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BRIONI MIRKO
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 SAGUATTI SARA, elettivamente domiciliato in VIA AMOLA N. 61 40050 MONTE SAN PIETRO presso il difensore avv. SAGUATTI SARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da verbale di udienza del 9.4.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue. 1. ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 sentire accolte le seguenti conclusioni:
“nel merito voglia il Giudice adito, previa ogni declaratoria del caso di legge, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del dott. CP_1
per i fatti indicati in narrativa e per l'effetto condannare il
[...] dott al risarcimento nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultimo
[...] subiti per i fatti indicati in narrativa, danni che verranno quantificati in corso di causa anche a mezzo di apposita C.T.U.. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto in particolare:
- di essersi affidato dall'anno 2009 all'anno 2015 al dott. per CP_1 trattare disturbi d'ansia, comunicandogli fin dall'inizio il suo stato di salute e le problematiche che stava già affrontando da tempo;
- che il rapporto che si è tenuto tra attore e convento è stato caratterizzato da attività, compresa l'ipnosi dinamica ed altre tecniche, finalizzata a trattare lo stato d'ansia di cui l'attore soffre e ha interessato i campi relativi alla sfera relazionale, lavorativa, affettiva e familiare;
- che l'attività in questione deve essere qualificata come attività riservata ad uno psicologo-psicoterapeuta e che il convenuto non possiede le abilitazioni necessarie per svolgerla;
- di avere subito, in conseguenza della partecipazione a tali sedute, un danno consistito nella lesione psichica dovuta al peggioramento delle condizioni psicologiche, come attestato dai verbali della commissione medica dell'Ausl, dalla dott.ssa e dal medico psichiatra dott. Per_1
. Per_2
Ha quindi formulato le conclusioni soprariportate chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'esercizio abusivo della professione di psicologo-psicoterapeuta del convenuto.
2. Si è costituito contestando tutto quanto ex adverso CP_1 sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, ha negato di aver svolto abusivamente l'attività di psicologo-terapeuta ed ha contestato di aver arrecato qualsivoglia danno all'attore. 3. In data 20.6.2023 si è tenuta la prima udienza ove alle parti sono stati concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c..
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 9.4.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto del Presidente f.f. n. 76 del 17.9.2024 il presente procedimento è stato assegnato allo scrivente giudice.
4. La domanda è infondata e va respinta.
In via preliminare, va rammentato che: “In tema di danno da fatto illecito, il risarcimento non può mai essere ritenuto in re ipsa, anche nel caso in cui la condotta integri gli estremi del reato, in quanto la sussistenza del danno non patrimoniale va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici. (Tribunale Napoli sez.
II, 20/03/2025, n.2840)
5. Orbene, con riferimento al caso di specie, ed in applicazione del principio della ragione più liquida, si osserva quanto segue.
L'attore agisce per il risarcimento del danno dovuto alla “lesione psichica” subita in conseguenza dell'abusivo esercizio dell'attività di psicologo-psicoterapeuta da parte del convenuto. Individua il danno patito nel peggioramento delle proprie condizioni di salute psichica, riscontrato sia durante sia all'esito del percorso svolto con sviluppatosi CP_1 dal marzo 2009 al 2014 e caratterizzato da sedute ipnotiche effettuate con domande e risposte in stato di dormiveglia.
L'attore sostiene la sussistenza del nesso causale tra la partecipazione alle sedute ed il peggioramento delle sue condizioni di salute, sulla base del fatto che in data 16.12.2009, ossia nel periodo in cui ha iniziato gli incontri con , la commissione medica dell'AUSL di Brescia gli ha CP_1 riconosciuto una invalidità dovuta a minorazioni psichiche pari al 60%
(doc. all. n. 4) mentre, in data 12.3.2015, e quindi, una volta terminata partecipazione alle sedute, la commissione medico legale dell'I.n.p.s. di
Brescia gli ha riconosciuto una invalidità civile al 100%.
Il peggioramento dovuto alla partecipazione alle sedute sarebbe, inoltre, certificato dalla Dott.ssa , dottoressa del CPS di Montechiari che Per_1 aveva seguito l'attore dal 2006 al 2009, la quale attesta (doc. all. n. 2) che nel dicembre 2010-gennaio 2011 l'attore presentava un “una grave deflessione dell'umore associata ad ansia, sentimenti di disperazione, ed ideazione autolesiva non strutturata” e che il paziente nel corso del colloquio riferiva di essersi sottoposto ad un trattamento di ipnosi.
Ancora, a supporto delle proprie allegazioni, l'attore ha prodotto un parere pro veritate (all. doc. 14) a firma del dott. medico Tes_1 psichiatra responsabile del centro di salute mentale UO Psichiatria Val
d'Adige, Valle dei Laghi, Vallagrina e Altipiani Cimbri, che lo ha avuto in cura per un lungo periodo presso il del Dipartimento di Salute CP_2
Mentale degli Spedali Civili di Brescia, ove si legge che, prima del trattamento operato dal Dott. , si erano registrati in CP_1 Pt_1 risultati positivi sul piano del funzionamento sociale e lavorativo mentre dopo la partecipazione alle sedute si è verificato “un peggioramento del quadro clinico con il presentarsi di aspetti psicopatologici, quali ritiro
e fobia sociale distorsioni cognitive, che portavano il paziente a sviluppare un giudizio ipercritico nei propri confronti e difficoltà ad attingere a competenza metacognitive con un conseguente impatto negativo sulle qualità delle relazioni interpersonali”.
La domanda è infondata.
È infatti rimasto indimostrato il nesso causale tra l'attività posta in essere dal convenuto ed il peggioramento delle condizioni psicologiche lamentato dall'attore.
L'attore si è limitato a sostenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta del convenuto - trattamento ipnotico e, più in generale, conduzione delle sedute e somministrazione del trattamento – ed evento - aggravamento delle condizioni psichiche - sulla base del fatto che, mentre frequentava le sedute, o comunque all'esito del percorso intrapreso, si è verificato un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Ciò non può considerarsi sufficiente per sostenere che in effetti il lamentato peggioramento delle condizioni psicologiche sia dovuto alla attività del convenuto.
Inoltre, né il parere pro veritate del dott. né la certificazione Per_2 della Dott.ssa attestano la sussistenza di un nesso causale tra l' Per_1 attività del convenuto ed il danno lamentato: il dott. si limita ad Per_2 affermare che dopo le sedute ipnotiche vi è stato un peggioramento delle condizioni psicologiche dell'attore, senza tuttavia affermare, in modo chiaro ed esplicito e fondando le affermazioni su nozioni di carattere tecnico scientifico, che il peggioramento è dovuto alle sedute;
la dott.ssa registra semplicemente che, nel corso di un colloquio avuto con Per_1
l'attore, è emersa l'esistenza di una condizione patologica che affligge quest'ultimo nel periodo in cui segue il trattamento ipnotico, senza precisare se tale condizione dipenda dalla attività del convenuto
(peraltro, nella relazione, si dà atto del fatto che il paziente riferiva di essere intenzionato a proseguire sia il percorso presso il CPS di
Brescia sia le sedute ipnotiche del convenuto, senza alcun specifico consiglio terapeutico, o presa di posizione, della dottoressa a riguardo).
Ne discende, attesa la genericità delle allegazioni in punto di sussistenza del nesso causale, l'inammissibilità della richiesta CTU che assumerebbe carattere meramente esplorativo. Né invero può essere fatto valido ricorso al ragionamento presuntivo, attesa la fragilità e scarsa valenza probatoria degli elementi a disposizione fondati esclusivamente su di un elemento cronologico e sul fatto che si è osservato – in termini del tutto empirici, senza alcuna considerazione di natura scientifica – un peggioramento delle condizioni di salute psichica dell'attore durante la partecipazione alle sedute o al termine del percorso seguito.
Non può, inoltre, ritenersi sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale, il fatto che l'attività svolta dal convenuto integri – in tesi – il delitto di esercizio abusivo della professione di psicologo- psicoterapeuta (art. 348 c.p.c.), giacché come si è visto, anche nel caso in cui la condotta del convenuto integri gli estremi di una fattispecie di reato l'attore deve provare il danno ed il nesso causale tra danno e condotta delittuosa.
L'attore allora avrebbe dovuto allegare - ancor prima che provare – in modo specifico, che l'attività svolta dal convenuto, per natura, tipologia e metodologia utilizzata, in concreto, e con riferimento alla specifica patologia di cui soffre, ha determinato – meglio: “è più probabile che non” che abbia determinato - un peggioramento della sua condizione di salute.
Solo in tal modo può validamente predicarsi un nesso di causa tra la condotta del convenuto ed il lamentato peggioramento delle condizioni psicologiche. Va ulteriormente aggiunto infine che nessuna delle prove orali richieste dall'attore (richiesta reiterata anche nelle conclusioni) riguardano la sussistenza del nesso causale.
È pur vero che in presenza di una attività delittuosa, il danneggiato da reato ha diritto al risarcimento del non patrimoniale (art. 185 c.p.) che non necessariamente si risolve con il danno quale specifico risultato dell'attività delittuosa ma può anche ravvisarsi nelle conseguenze subite a seguito della violazione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento. (È insufficiente a giustificare il diniego della risarcibilità del danno non patrimoniale da fatto-reato la sola constatazione che esso non abbia leso l'integrità psicofisica del danneggiato, occorrendo anche valutare se comunque esso abbia leso interessi della persona tutelati dall'ordinamento diversi da quello all'integrità psico-fisica, ancorché privi di rilevanza costituzionale, quale ben può essere quello al corretto adempimento dei compiti istituzionali affidati al funzionario pubblico ove posti a diretto servizio dell'utenza (nella specie, un uomo aveva chiesto il risarcimento del danno morale alla guardia medica che rifiutò la richiesta di visita domiciliare, nonostante i riferiti sintomi di un malore, che successivamente risultò un infarto al miocardio risoltosi positivamente). Cassazione civile sez. VI,
26/05/2021, n.14453).
A questo proposito, tuttavia, va rilevato che l'attore domanda esclusivamente il danno quale “lesione della integrità psicofisica” generatosi in conseguenza dell'attività svolta dal convenuto che assume come delittuosa, senza riferimento alcuno all'aver subito un danno, concretizzatosi in patema d'animo, ansia, timore patiti per essersi affidato ad un soggetto che, in tesi, svolgeva abusivamente l'attività di psicologo-psicoterapeuta.
6. L'istanza ex art. 96, 3° comma, c.p.c.. avanzata da va CP_1 rigettata. Si rammenta a riguardo che “La responsabilità di cui all'articolo 96, co. 3 c.p.c. presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata” (Cassazione civile sez. I, 08/03/2025, n.6205). Nel caso di specie, nonostante l'infondatezza delle ragioni dell'attore, non si ravvisa alcun abuso del processo posto in essere con dolo o colpa grave, considerato peraltro, come si legge nel decreto di archiviazione del GIP di Bologna, che l'archiviazione del GIP di Forlì è avvenuta rilevando l'intervenuta prescrizione del reato e quindi senza un effettivo giudizio sul merito della condotta del convenuto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di parte Parte_1
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro
5.431, oltre accessori di legge, considerando la presente controversia di valore indeterminabile medio, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari attesa la semplicità e la natura delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta come in motivazione:
- RIGETTA la domanda formulata da;
Parte_2
- CONDANNA a rifondere le spese di lite a parte Parte_2 CP_1
che si liquidano in euro 5.431 per compensi, oltre rimborso spese
[...] generali IVA e CPA come e se dovute per legge.
- RIGETTA nel resto.
Ravenna, 02/09/2025
Giudice dott. Fabrizio Valloni