Articolo 31 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150
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Art. 31. Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso 1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell' articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 , sono regolate dal ((rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie)) , ove non diversamente disposto dal presente articolo. ((18)) 2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.
3. ((Il ricorso)) e' notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero. ((18)) 4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e' regolato dai commi 1, 2 e 3. (16)
4-bis. Fino alla ((fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione)) la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale. ((18)) 5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898 . (2)

--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6, "nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore". --------------- AGGIORNAMENTO (16)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 -23 luglio, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2024, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gia' intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso". --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Entrata in vigore il 26 novembre 2024
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