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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADONI CARLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE TIMAVO 85 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SPADONI CARLO ALBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO MARIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIORDANO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23-02-2024, , in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale Refixnet, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermava di avere sottoscritto con la ditta convenuta, nel luglio 2022, due contratti di agenzia per la promozione dei prodotti commercializzati dalla medesima società convenuta, di cui il primo per i marchi Bernese, RA, Ducking ed il secondo per i marchio Armata di Mare. Precisava che i contratti erano a tempo indeterminato e la promozione dei marchi doveva avvenire in Russia, nei paesi Baltici e nell'Est Europa. pagina 1 di 3 Precisava ancora che i contratti prevedevano una provvigione del 20% con liquidazione trimestrale. Proseguiva affermando che dal marzo 2023 la società convenuta aveva iniziato a ritardare i pagamenti ed il 23-06-2023 aveva comunicato la risoluzione immediata dei contratti, stante un'asserita complessità dei rapporti tra le parti. Allegava di essere rimasto creditore della complessiva somma di Euro 8.045,21 per provvigioni e della somma di Euro 729,91 per indennità suppletiva di clientela. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente le suddette somme, a titolo di residue provvigioni ed indennità suppletiva di clientela, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo la nullità del ricorso Controparte_1 introduttivo per indeterminatezza. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, stante la circostanza che tutte le provvigioni dovute erano state pagate. Proponeva poi domanda riconvenzionale per danni nei confronti del ricorrente, allegando la circostanza che il cliente procacciato dal ricorrente, aveva Per_1 effettuato, in data 29-03-2023, un Ordine per capi di abbigliamento per complessivi 13.187,50 Euro, confermato in data 11 Aprile 2023 ed in data 19 Aprile 2023, ma disdetto in data 16 Maggio 2023, per problemi di liquidità. Precisava sul punto che il ricorrente, nella sua veste di Agente, non aveva accertato la solvibilità del cliente, violando quindi l'art. 6 del contratto tra le parti, che imponeva tale obbligo, ed aveva causato alla società convenuta un danno quantificato in Euro 8.571,87. Chiedeva pertanto in via principale la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo o in subordine la reiezione delle domande di parte ricorrente. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, come quantificato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Parte ricorrente non si costituiva sulla riconvenzionale. Il processo si svolgeva alle udienze del 18-10-2024 e 31-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale che la domanda svolta dal ricorrente appare carente di allegazioni, con riferimento alle ragioni dell'asserito credito, in relazione ai contratti conclusi tra le parti, omettendo di indicare gli affari conclusi ed andati a buon fine nell'ambito della zona di esclusiva e nell'ambito dei marchi promossi, senza alcuna specificazione circa gli affari cui si riferivano le asserite provvigioni non corrisposte, e richieste in via giudiziale.
pagina 2 di 3 Mancano in sostanza tutti dettagli dei crediti azionati, e l'indicazione esaustiva e completa della pretesa oggetto del giudizio. Ne consegue che il ricorso introduttivo è nullo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale azionata dalla società convenuta, osserva il Tribunale che l'art. 6 del contratto di Agenzia tra le parti, sembra prevedere un'anomala clausola del c.d. “star del credere”, ossia un patto mediante il quale l'agente garantisce l'esecuzione del contratto concluso dal preponente con il terzo. Peraltro, come noto, il comma 3 dell'art. 1746 del Codice Civile, dedicato proprio a questo tipo di pattuizioni, è stato oggetto di modifica da parte della Con la novella legislativa, è stato infatti vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Viene poi consentito, eccezionalmente, alle parti di concordare di volta in volta, la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati e l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare, l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire, e sia previsto per lo stesso agente un apposito corrispettivo. Ne consegue che l'art. 6 del contratto di agenzia tra le parti, è radicalmente nullo per contrasto con fonte superiore, e non può trovare alcuna applicazione nella sua impropria formulazione. E' quindi infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, che viene respinta. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro Controparte_1 [...]
Pt_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADONI CARLO Parte_1 C.F._1
ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIALE TIMAVO 85 42121 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SPADONI CARLO ALBERTO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO MARIA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIORDANO MARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23-02-2024, , in proprio e quale titolare Parte_1 della ditta individuale Refixnet, conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
Affermava di avere sottoscritto con la ditta convenuta, nel luglio 2022, due contratti di agenzia per la promozione dei prodotti commercializzati dalla medesima società convenuta, di cui il primo per i marchi Bernese, RA, Ducking ed il secondo per i marchio Armata di Mare. Precisava che i contratti erano a tempo indeterminato e la promozione dei marchi doveva avvenire in Russia, nei paesi Baltici e nell'Est Europa. pagina 1 di 3 Precisava ancora che i contratti prevedevano una provvigione del 20% con liquidazione trimestrale. Proseguiva affermando che dal marzo 2023 la società convenuta aveva iniziato a ritardare i pagamenti ed il 23-06-2023 aveva comunicato la risoluzione immediata dei contratti, stante un'asserita complessità dei rapporti tra le parti. Allegava di essere rimasto creditore della complessiva somma di Euro 8.045,21 per provvigioni e della somma di Euro 729,91 per indennità suppletiva di clientela. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa, condannasse la società convenuta a corrispondere al ricorrente le suddette somme, a titolo di residue provvigioni ed indennità suppletiva di clientela, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio eccependo in primo luogo la nullità del ricorso Controparte_1 introduttivo per indeterminatezza. Nel merito affermava l'infondatezza delle domande di parte ricorrente, stante la circostanza che tutte le provvigioni dovute erano state pagate. Proponeva poi domanda riconvenzionale per danni nei confronti del ricorrente, allegando la circostanza che il cliente procacciato dal ricorrente, aveva Per_1 effettuato, in data 29-03-2023, un Ordine per capi di abbigliamento per complessivi 13.187,50 Euro, confermato in data 11 Aprile 2023 ed in data 19 Aprile 2023, ma disdetto in data 16 Maggio 2023, per problemi di liquidità. Precisava sul punto che il ricorrente, nella sua veste di Agente, non aveva accertato la solvibilità del cliente, violando quindi l'art. 6 del contratto tra le parti, che imponeva tale obbligo, ed aveva causato alla società convenuta un danno quantificato in Euro 8.571,87. Chiedeva pertanto in via principale la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo o in subordine la reiezione delle domande di parte ricorrente. In via riconvenzionale chiedeva la condanna del ricorrente al risarcimento del danno, come quantificato. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Parte ricorrente non si costituiva sulla riconvenzionale. Il processo si svolgeva alle udienze del 18-10-2024 e 31-03-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva innanzitutto il Tribunale che la domanda svolta dal ricorrente appare carente di allegazioni, con riferimento alle ragioni dell'asserito credito, in relazione ai contratti conclusi tra le parti, omettendo di indicare gli affari conclusi ed andati a buon fine nell'ambito della zona di esclusiva e nell'ambito dei marchi promossi, senza alcuna specificazione circa gli affari cui si riferivano le asserite provvigioni non corrisposte, e richieste in via giudiziale.
pagina 2 di 3 Mancano in sostanza tutti dettagli dei crediti azionati, e l'indicazione esaustiva e completa della pretesa oggetto del giudizio. Ne consegue che il ricorso introduttivo è nullo.
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale azionata dalla società convenuta, osserva il Tribunale che l'art. 6 del contratto di Agenzia tra le parti, sembra prevedere un'anomala clausola del c.d. “star del credere”, ossia un patto mediante il quale l'agente garantisce l'esecuzione del contratto concluso dal preponente con il terzo. Peraltro, come noto, il comma 3 dell'art. 1746 del Codice Civile, dedicato proprio a questo tipo di pattuizioni, è stato oggetto di modifica da parte della Con la novella legislativa, è stato infatti vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. Viene poi consentito, eccezionalmente, alle parti di concordare di volta in volta, la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purchè ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati e l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare, l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire, e sia previsto per lo stesso agente un apposito corrispettivo. Ne consegue che l'art. 6 del contratto di agenzia tra le parti, è radicalmente nullo per contrasto con fonte superiore, e non può trovare alcuna applicazione nella sua impropria formulazione. E' quindi infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, che viene respinta. Le spese di lite vengono compensate tra le parti in considerazione della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione del Giudice del Lavoro, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da contro Parte_1 Controparte_1
Respinge la domanda riconvenzionale proposta da contro Controparte_1 [...]
Pt_1
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Riserva nel termine di gg. 60 (sessanta) il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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