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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 765/2024 RG promossa da: in qualità di coniuge ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1 con gli avv.ti Adriana Tellini, Elisa Serponi appellante contro
CP_1 con l'avv. gli avv.ti Silvia Nannizzi e Nicola Baronti
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 11.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Lucca respingeva (con compensazione integrale delle spese di lite) il ricorso proposto da quale coniuge ed erede di con cui era stato chiesto il Parte_1 Persona_1 riconoscimento della rendita ai superstiti ex art 85 T.U. n. 1124/1965; rendita non riconosciuta dall' il quale aveva respinto la relativa domanda poiché il decesso dell'assicurato non era CP_1 riconducibile all'evento, costituito da un infortunio in itinere.
Come evincibile dagli atti, in data 15.9.2010, era stato coinvolto in un sinistro stradale Persona_1 mentre tornava dal lavoro, infortunio riconosciuto da che aveva quantificato un danno biologico CP_1
1 del 7%; quantificazione contestata dall'interessato, con conseguente instaurazione di un giudizio nel quale, previa consulenza tecnica (in cui veniva riconosciuta come ulteriore conseguenza del sinistro una emiparesi sinistra, esito di emorragia cerebrale post-traumatica in soggetto con cerebropatia ischemica cronica ed ipertensione arteriosa sistemica), gli veniva riconosciuto un danno biologico pari al 15% e il relativo indennizzo.
Nel presente giudizio l'odierna appellante - sul presupposto che la causa della morte era dovuta al morbo di Parkinson, determinante una broncopneumopatia cronica ostruttiva, con conseguente collasso cardiocircolatorio - aveva evidenziato come il trauma cranico (subito nel sinistro stradale) fosse un vero e proprio fattore di rischio suscettibile di incrementare lo sviluppo della malattia del morbo di Parkinson e/o di fenomeni di parkinsonismo.
Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva motivato il rigetto del ricorso, dichiarando di condividere le argomentazioni del Ctu nominato (dott. che riportava testualmente: Persona_2
“sulla base della documentazione in atti non è possibile dire quale sia stata la causa della morte del
Signor deceduto in data 04.11.2018 alla età di 84 anni;
nella Scheda Istat redatta Persona_1 dal medico di famiglia la causa iniziale è identificata nel Morbo di Parkinson che avrebbe causato una bronco-pneumopatia cronica ostruttiva che avrebbe determinato un collasso cardio- circolatorio;
è da escludersi che il Morbo di Parkinson avrebbe comunque potuto attraverso una broncopneumopatia cronica ostruttiva portare al decesso”.
Quanto alle osservazioni del Ctp di parte ricorrente (secondo cui “nell'evidenziare come vi sia una dichiarata incertezza nel definire una precisa causa di morte del Signor e che, nel Persona_1 richiamare la necessità di un accertamento autoptico, si indebolisca anche la correlata certezza su tutta la struttura conclusiva, concause comprese, voglio esprimere il mio dissenso circa
l'affermazione che lo stesso quale maschio italiano, avrebbe avuto addirittura un Persona_1
"premio" di sopravvivenza di tre anni rispetto alla aspettativa di vita, indicata dall'Istat, in 81 anni.
Con-verrai che la durata di vita è, per ciascuno di noi, italiano o no, definita da un intreccio di una molteplicità di fattori, che vanno da quelli genetici a quelli ambientali, nutrizionali, di modelli di vita
e di molti altri”), il Tribunale rilevava che si era trattato di una espressione di un generico dissenso da parte del Ctp, senza alcuna specificazione e dettagliata esposizione di natura medica, a fronte della quale il Ctu aveva fornito una esauriente risposta.
La sentenza viene impugnata dall'appellante che conclude per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ex art 85 T.U. n. 1124/1965, con condanna dell' alla sua corresponsione a far data CP_1 dal decesso del coniuge (del 4.11.2018), oltre rivalutazione ed interessi;
vinte le spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del suo procuratore. In denegata ipotesi, con compensazione delle spese del grado ex art 152 disp att cpc:
2 1) non era vera l'affermazione effettuata dal Tribunale il quale, aderendo alle conclusioni del Ctu, aveva asserito che non era stata individuata la causa della morte: tale causa in realtà emergeva dal doc 2 prodotto dalla parte e costituito dalla scheda unificata Istat
2) doveva poi evidenziarsi che nella consulenza tecnica (condivisa dal Tribunale), il Ctu non aveva risposto al Ctp il quale aveva messo in evidenza che la dichiarata incertezza sulla causa della morte aveva indebolito tutto il ragionamento portato avanti dal medesimo Ctu;
non condividendosi l'argomentazione del giudice secondo cui le osservazioni effettuate dal Ctp costituivano espressione di un generico dissenso non corredato da valutazioni di tipo medico
3) il giudice non aveva argomentato in merito al nesso causale tra gli esiti dell'infortunio e il decesso;
risultando per contro che un trauma poteva essere causa dello sviluppo del Parkinson, in una misura pari al 50%
4) nessuna motivazione era stata svolta sul collegamento causale tra morbo di Parkinson e broncopneumopatia, dal momento che la patologia Parkinson comportava il coinvolgimento di tutti i muscoli del corpo, compresi quelli della respirazione (diaframma e muscoli intercostali), con conseguenti problemi respiratori.
L'appellante ha chiesto quindi il rinnovo della consulenza tecnica nonché di potere produrre nuovi documenti (da n. 1 a n. 13), costituiti da letteratura scientifica.
Si è costituito l che - nell'opporsi ad ogni ulteriore approfondimento con una nuova consulenza CP_1 nonché alla produzione documentale suindicata - ha rilevato di aderire alle risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado. L'appellante non aveva provato i fatti costitutivi del suo diritto;
l'avvenuto decesso aveva riguardato un soggetto anziano e comunque non era provato che la broncopneumopatia ostruttiva potesse essere collegata alle menomazioni riportate a seguito del sinistro stradale.
*******
Il Ctu nominato in primo grado, pur rilevando che non era possibile affermare quale fosse stata la causa della morte del sig. (indicata dal medico di famiglia nella scheda Istat nel morbo di Per_1
Parkinson che aveva causato una broncopneumopatia ostruttiva, determinate un collasso cardio circolatorio), aveva dedotto che sicuramente il presentava una patologia neurologica indicata Per_1 come Parkinson o altra malattia extrapiramidale comunque poco rilevante ai fini del quesito assegnatogli.
In merito alla sussistenza di un nesso causale tra trauma cranico e patologia di Parkinson, aveva affermato che “……… per quanto vi sia suggestione di un tale rapporto la cosa è sempre controversa mentre è pacifica l'associazione tra vasculopatie cerebrali croniche e sindromi extrapiramidali,
Parkinson compreso;
3 sicuramente il Parkinson e le sindromi extrapiramidali si associano a premorienza ma va osservato che nel 2018, anno del decesso, la aspettativa di vita in Italia per un maschio secondo i dati ISTAT era di 81 anni e che il Signor al momento del decesso aveva compiuto 84 Persona_1 anni….”.
Il Ctu aveva poi precisato che in ogni caso “……è da escludersi che il Morbo di Parkinson avrebbe comunque potuto attraverso una broncopneumopatia cronica ostruttiva portare al decesso…..”; per poi concludere “….In sintesi, in assenza se non di un reperto autoptico almeno di precise informazioni sugli ultimi giorni prima del decesso non è possibile dire con certezza quali siano state le cause della morte del Signor ma non comunque è possibile affermare che esso sia Persona_1 stato determinato anche a livello concausale dagli esiti dell'infortunio in itinere indennizzato dallo
nella misura del 15%”. CP_1
Ad avviso della Corte, appaiono decisive ai fini che qui interessano le argomentazioni del Ctu in merito al collegamento tra morbo di Parkinson e broncopneumopatia ostruttiva in relazione al motivo di appello proposto sub 4), in cui appunto si censurava che il Tribunale non aveva argomentato alcunché su tale collegamento causale.
Il Ctu, in proposito, aveva dedotto che in caso di morbo di Parkinson era causa frequente di morte la polmonite ab ingestis, ossia derivante da inalazioni di cibo per la compromissione del riflesso della deglutizione (sul punto, richiamava la bibliografia in allegato alla consulenza). Il non Per_1 risultava che fosse stato interessato da una tale situazione e nella letteratura medico scientifica non esisteva alcun rapporto tra Morbo di Parkinson e broncopneumopatia ostruttiva (alla relativa conclusione, il Tribunale si era associato, richiamando le conclusioni della consulenza anche su tale punto).
Sebbene nel motivo di appello sub 4) venga criticata una omessa motivazione della questione, appare circostanza significativa il fatto che in primo grado la difesa dell'odierna appellante si fosse incentrata esclusivamente sul collegamento causale tra trauma cranico riportato nel sinistro e morbo di
Parkinson, mentre non era stata argomentata la sussistenza di una riferibilità causale tra tale patologia e la broncopneumopatia. In proposito, preme riportare il tenore delle difese della ricorrente svolte davanti al Tribunale: “Il provvedimento dell' non può ritenersi in alcun modo condivisibile, in CP_1 quanto le motivazioni addotte a sostegno della decisione di rigetto si pongono in stridente contrasto con i recenti orientamenti della scienza medica che qualificano il trauma cranico come vero e proprio fattore di rischio suscettibile di incrementare lo sviluppo della malattia del morbo di Parkinson e/o di fenomeni di parkinsonismo, quali quelli che hanno determinato il decesso del Sig. Persona_1
e che si sono manifestati a seguito dell'infortunio in itinere nel quale è stato accertato un grave trauma cranico con focolaio emorragico.
4 Il morbo di Parkinson rappresenta infatti una patologia che si configura come disordine del movimento, tale da influenzare diversi aspetti delle funzioni corporee e cognitive, con rilevanti conseguenze sulla vita dei pazienti e che può influire anche sulla loro sfera comportamentale.
Tra i fattori di rischio rilevanti ai fini del manifestarsi della malattia, sono stati ricondotti i traumi cranici, in quanto chi subisce un trauma cranico o una commozione cerebrale, secondo recenti studi scientifici, ha il 56% di possibilità in più di sviluppare la malattia rispetto alla media. Le lesioni cerebrali traumatiche con perdita di coscienza non sono infatti prive di conseguenze e possono essere associate, se non con la demenza, con un aumentato rischio a lungo termine di altre malattie.
Il trauma cranico con perdita di coscienza è associato all'aumento del rischio di insorgenza del morbo di Parkinson. Quanto evidenziato è stato affermato in studi pubblicati su Jama Neurology da un team della University of Washington di Seattle.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione clinica descritta nelle premesse, il Sig.
, a seguito del sinistro del 15.09.2010, qualificato da come infortunio in itinere, Persona_1 CP_1 riportava un grave trauma cranico con conseguente lesione celebrale emorragica, in conseguenza del quale, come confermato dalla certificazione medica in atti, si sviluppavano gravi disturbi cognitivi, ipetronie e tremori riconducibili alla patologia del morbo di parkinson e/o a fenomeni di parkinsonismo posti alla base del successivo decesso.
-Risulta pertanto dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la tecnopatia lamentata e il decesso dell'assicurato…..”.
In sostanza, il ricorso in primo grado aveva argomentato soltanto sulla rilevanza del trauma cranico nella determinazione del Parkinson che avrebbe portato al decesso, senza dedurre specificamente sul legame tra tale ultima patologia e la broncopneumopatia, ossia senza nulla riferire sull'ulteriore e rilevante passaggio afferente alla sussistenza del nesso causale tra il Parkinson e la broncopneumopatia.
Pertanto, anche ritenendo presente il morbo di Parkinson o comunque una patologia assimilabile concausata dal sinistro (il Ctu, dott. nel giudizio sull'infortunio in itinere aveva fatto Per_3 riferimento ad una cerebrobatia cronica rimasta senza manifestazioni sino all'incidente stradale;
la documentazione medica degli anni 2011, 2014 e 2015, in atti, riferiva di un focolaio emorragico post traumatico, tremori, ecc), nel ricorso del primo grado erano mancate del tutto le allegazioni sull'ulteriore nesso causale come sopra dedotto, nesso che in ogni caso era stato escluso dal Ctu.
Per l'insieme di tali ragioni, l'appello è infondato in merito al motivo sub 4), assorbito ogni altro motivo. Ne consegue che non è necessario dare ingresso ad una nuova consulenza tecnica né acquisire la documentazione medica prodotta in questo grado (trattasi di letteratura scientifica prevalentemente sul nesso tra trauma e morbo di Parkinson).
5 Quanto alle spese del grado, si dispone per una loro compensazione, stante la produzione ex art 152 disp att cpc della dichiarazione sulla situazione reddituale dell'appellante.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto il raddoppio.
Infatti, il giudice deve limitarsi a dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per il raddoppio;
mentre l'entità del contributo ed eventuali condizioni reddituali soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile (Cass. Sez. Un. n. 9938/2014) e non devono essere esaminate in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del presente grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ed in quanto dovuto.
Firenze, 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 765/2024 RG promossa da: in qualità di coniuge ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1 con gli avv.ti Adriana Tellini, Elisa Serponi appellante contro
CP_1 con l'avv. gli avv.ti Silvia Nannizzi e Nicola Baronti
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 217/2024 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 11.6.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Il Tribunale di Lucca respingeva (con compensazione integrale delle spese di lite) il ricorso proposto da quale coniuge ed erede di con cui era stato chiesto il Parte_1 Persona_1 riconoscimento della rendita ai superstiti ex art 85 T.U. n. 1124/1965; rendita non riconosciuta dall' il quale aveva respinto la relativa domanda poiché il decesso dell'assicurato non era CP_1 riconducibile all'evento, costituito da un infortunio in itinere.
Come evincibile dagli atti, in data 15.9.2010, era stato coinvolto in un sinistro stradale Persona_1 mentre tornava dal lavoro, infortunio riconosciuto da che aveva quantificato un danno biologico CP_1
1 del 7%; quantificazione contestata dall'interessato, con conseguente instaurazione di un giudizio nel quale, previa consulenza tecnica (in cui veniva riconosciuta come ulteriore conseguenza del sinistro una emiparesi sinistra, esito di emorragia cerebrale post-traumatica in soggetto con cerebropatia ischemica cronica ed ipertensione arteriosa sistemica), gli veniva riconosciuto un danno biologico pari al 15% e il relativo indennizzo.
Nel presente giudizio l'odierna appellante - sul presupposto che la causa della morte era dovuta al morbo di Parkinson, determinante una broncopneumopatia cronica ostruttiva, con conseguente collasso cardiocircolatorio - aveva evidenziato come il trauma cranico (subito nel sinistro stradale) fosse un vero e proprio fattore di rischio suscettibile di incrementare lo sviluppo della malattia del morbo di Parkinson e/o di fenomeni di parkinsonismo.
Nella sentenza qui impugnata, il Tribunale aveva motivato il rigetto del ricorso, dichiarando di condividere le argomentazioni del Ctu nominato (dott. che riportava testualmente: Persona_2
“sulla base della documentazione in atti non è possibile dire quale sia stata la causa della morte del
Signor deceduto in data 04.11.2018 alla età di 84 anni;
nella Scheda Istat redatta Persona_1 dal medico di famiglia la causa iniziale è identificata nel Morbo di Parkinson che avrebbe causato una bronco-pneumopatia cronica ostruttiva che avrebbe determinato un collasso cardio- circolatorio;
è da escludersi che il Morbo di Parkinson avrebbe comunque potuto attraverso una broncopneumopatia cronica ostruttiva portare al decesso”.
Quanto alle osservazioni del Ctp di parte ricorrente (secondo cui “nell'evidenziare come vi sia una dichiarata incertezza nel definire una precisa causa di morte del Signor e che, nel Persona_1 richiamare la necessità di un accertamento autoptico, si indebolisca anche la correlata certezza su tutta la struttura conclusiva, concause comprese, voglio esprimere il mio dissenso circa
l'affermazione che lo stesso quale maschio italiano, avrebbe avuto addirittura un Persona_1
"premio" di sopravvivenza di tre anni rispetto alla aspettativa di vita, indicata dall'Istat, in 81 anni.
Con-verrai che la durata di vita è, per ciascuno di noi, italiano o no, definita da un intreccio di una molteplicità di fattori, che vanno da quelli genetici a quelli ambientali, nutrizionali, di modelli di vita
e di molti altri”), il Tribunale rilevava che si era trattato di una espressione di un generico dissenso da parte del Ctp, senza alcuna specificazione e dettagliata esposizione di natura medica, a fronte della quale il Ctu aveva fornito una esauriente risposta.
La sentenza viene impugnata dall'appellante che conclude per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti ex art 85 T.U. n. 1124/1965, con condanna dell' alla sua corresponsione a far data CP_1 dal decesso del coniuge (del 4.11.2018), oltre rivalutazione ed interessi;
vinte le spese di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del suo procuratore. In denegata ipotesi, con compensazione delle spese del grado ex art 152 disp att cpc:
2 1) non era vera l'affermazione effettuata dal Tribunale il quale, aderendo alle conclusioni del Ctu, aveva asserito che non era stata individuata la causa della morte: tale causa in realtà emergeva dal doc 2 prodotto dalla parte e costituito dalla scheda unificata Istat
2) doveva poi evidenziarsi che nella consulenza tecnica (condivisa dal Tribunale), il Ctu non aveva risposto al Ctp il quale aveva messo in evidenza che la dichiarata incertezza sulla causa della morte aveva indebolito tutto il ragionamento portato avanti dal medesimo Ctu;
non condividendosi l'argomentazione del giudice secondo cui le osservazioni effettuate dal Ctp costituivano espressione di un generico dissenso non corredato da valutazioni di tipo medico
3) il giudice non aveva argomentato in merito al nesso causale tra gli esiti dell'infortunio e il decesso;
risultando per contro che un trauma poteva essere causa dello sviluppo del Parkinson, in una misura pari al 50%
4) nessuna motivazione era stata svolta sul collegamento causale tra morbo di Parkinson e broncopneumopatia, dal momento che la patologia Parkinson comportava il coinvolgimento di tutti i muscoli del corpo, compresi quelli della respirazione (diaframma e muscoli intercostali), con conseguenti problemi respiratori.
L'appellante ha chiesto quindi il rinnovo della consulenza tecnica nonché di potere produrre nuovi documenti (da n. 1 a n. 13), costituiti da letteratura scientifica.
Si è costituito l che - nell'opporsi ad ogni ulteriore approfondimento con una nuova consulenza CP_1 nonché alla produzione documentale suindicata - ha rilevato di aderire alle risultanze della consulenza tecnica svolta in primo grado. L'appellante non aveva provato i fatti costitutivi del suo diritto;
l'avvenuto decesso aveva riguardato un soggetto anziano e comunque non era provato che la broncopneumopatia ostruttiva potesse essere collegata alle menomazioni riportate a seguito del sinistro stradale.
*******
Il Ctu nominato in primo grado, pur rilevando che non era possibile affermare quale fosse stata la causa della morte del sig. (indicata dal medico di famiglia nella scheda Istat nel morbo di Per_1
Parkinson che aveva causato una broncopneumopatia ostruttiva, determinate un collasso cardio circolatorio), aveva dedotto che sicuramente il presentava una patologia neurologica indicata Per_1 come Parkinson o altra malattia extrapiramidale comunque poco rilevante ai fini del quesito assegnatogli.
In merito alla sussistenza di un nesso causale tra trauma cranico e patologia di Parkinson, aveva affermato che “……… per quanto vi sia suggestione di un tale rapporto la cosa è sempre controversa mentre è pacifica l'associazione tra vasculopatie cerebrali croniche e sindromi extrapiramidali,
Parkinson compreso;
3 sicuramente il Parkinson e le sindromi extrapiramidali si associano a premorienza ma va osservato che nel 2018, anno del decesso, la aspettativa di vita in Italia per un maschio secondo i dati ISTAT era di 81 anni e che il Signor al momento del decesso aveva compiuto 84 Persona_1 anni….”.
Il Ctu aveva poi precisato che in ogni caso “……è da escludersi che il Morbo di Parkinson avrebbe comunque potuto attraverso una broncopneumopatia cronica ostruttiva portare al decesso…..”; per poi concludere “….In sintesi, in assenza se non di un reperto autoptico almeno di precise informazioni sugli ultimi giorni prima del decesso non è possibile dire con certezza quali siano state le cause della morte del Signor ma non comunque è possibile affermare che esso sia Persona_1 stato determinato anche a livello concausale dagli esiti dell'infortunio in itinere indennizzato dallo
nella misura del 15%”. CP_1
Ad avviso della Corte, appaiono decisive ai fini che qui interessano le argomentazioni del Ctu in merito al collegamento tra morbo di Parkinson e broncopneumopatia ostruttiva in relazione al motivo di appello proposto sub 4), in cui appunto si censurava che il Tribunale non aveva argomentato alcunché su tale collegamento causale.
Il Ctu, in proposito, aveva dedotto che in caso di morbo di Parkinson era causa frequente di morte la polmonite ab ingestis, ossia derivante da inalazioni di cibo per la compromissione del riflesso della deglutizione (sul punto, richiamava la bibliografia in allegato alla consulenza). Il non Per_1 risultava che fosse stato interessato da una tale situazione e nella letteratura medico scientifica non esisteva alcun rapporto tra Morbo di Parkinson e broncopneumopatia ostruttiva (alla relativa conclusione, il Tribunale si era associato, richiamando le conclusioni della consulenza anche su tale punto).
Sebbene nel motivo di appello sub 4) venga criticata una omessa motivazione della questione, appare circostanza significativa il fatto che in primo grado la difesa dell'odierna appellante si fosse incentrata esclusivamente sul collegamento causale tra trauma cranico riportato nel sinistro e morbo di
Parkinson, mentre non era stata argomentata la sussistenza di una riferibilità causale tra tale patologia e la broncopneumopatia. In proposito, preme riportare il tenore delle difese della ricorrente svolte davanti al Tribunale: “Il provvedimento dell' non può ritenersi in alcun modo condivisibile, in CP_1 quanto le motivazioni addotte a sostegno della decisione di rigetto si pongono in stridente contrasto con i recenti orientamenti della scienza medica che qualificano il trauma cranico come vero e proprio fattore di rischio suscettibile di incrementare lo sviluppo della malattia del morbo di Parkinson e/o di fenomeni di parkinsonismo, quali quelli che hanno determinato il decesso del Sig. Persona_1
e che si sono manifestati a seguito dell'infortunio in itinere nel quale è stato accertato un grave trauma cranico con focolaio emorragico.
4 Il morbo di Parkinson rappresenta infatti una patologia che si configura come disordine del movimento, tale da influenzare diversi aspetti delle funzioni corporee e cognitive, con rilevanti conseguenze sulla vita dei pazienti e che può influire anche sulla loro sfera comportamentale.
Tra i fattori di rischio rilevanti ai fini del manifestarsi della malattia, sono stati ricondotti i traumi cranici, in quanto chi subisce un trauma cranico o una commozione cerebrale, secondo recenti studi scientifici, ha il 56% di possibilità in più di sviluppare la malattia rispetto alla media. Le lesioni cerebrali traumatiche con perdita di coscienza non sono infatti prive di conseguenze e possono essere associate, se non con la demenza, con un aumentato rischio a lungo termine di altre malattie.
Il trauma cranico con perdita di coscienza è associato all'aumento del rischio di insorgenza del morbo di Parkinson. Quanto evidenziato è stato affermato in studi pubblicati su Jama Neurology da un team della University of Washington di Seattle.
Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione clinica descritta nelle premesse, il Sig.
, a seguito del sinistro del 15.09.2010, qualificato da come infortunio in itinere, Persona_1 CP_1 riportava un grave trauma cranico con conseguente lesione celebrale emorragica, in conseguenza del quale, come confermato dalla certificazione medica in atti, si sviluppavano gravi disturbi cognitivi, ipetronie e tremori riconducibili alla patologia del morbo di parkinson e/o a fenomeni di parkinsonismo posti alla base del successivo decesso.
-Risulta pertanto dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la tecnopatia lamentata e il decesso dell'assicurato…..”.
In sostanza, il ricorso in primo grado aveva argomentato soltanto sulla rilevanza del trauma cranico nella determinazione del Parkinson che avrebbe portato al decesso, senza dedurre specificamente sul legame tra tale ultima patologia e la broncopneumopatia, ossia senza nulla riferire sull'ulteriore e rilevante passaggio afferente alla sussistenza del nesso causale tra il Parkinson e la broncopneumopatia.
Pertanto, anche ritenendo presente il morbo di Parkinson o comunque una patologia assimilabile concausata dal sinistro (il Ctu, dott. nel giudizio sull'infortunio in itinere aveva fatto Per_3 riferimento ad una cerebrobatia cronica rimasta senza manifestazioni sino all'incidente stradale;
la documentazione medica degli anni 2011, 2014 e 2015, in atti, riferiva di un focolaio emorragico post traumatico, tremori, ecc), nel ricorso del primo grado erano mancate del tutto le allegazioni sull'ulteriore nesso causale come sopra dedotto, nesso che in ogni caso era stato escluso dal Ctu.
Per l'insieme di tali ragioni, l'appello è infondato in merito al motivo sub 4), assorbito ogni altro motivo. Ne consegue che non è necessario dare ingresso ad una nuova consulenza tecnica né acquisire la documentazione medica prodotta in questo grado (trattasi di letteratura scientifica prevalentemente sul nesso tra trauma e morbo di Parkinson).
5 Quanto alle spese del grado, si dispone per una loro compensazione, stante la produzione ex art 152 disp att cpc della dichiarazione sulla situazione reddituale dell'appellante.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR 30 maggio
2002, n. 115, se e in quanto dovuto il raddoppio.
Infatti, il giudice deve limitarsi a dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti per il raddoppio;
mentre l'entità del contributo ed eventuali condizioni reddituali soggettive di esonero sono questioni che esorbitano dalla giurisdizione del giudice civile (Cass. Sez. Un. n. 9938/2014) e non devono essere esaminate in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-compensa integralmente le spese del presente grado;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se ed in quanto dovuto.
Firenze, 23 settembre 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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