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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. FALCONI Parte_1 CodiceFiscale_1
SIMONE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. BEFI CP_1 C.F._2
LEONARDO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle conclusioni che qui si riportano integralmente:
“le parti si danno reciprocamente atto della intervenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne, le parti si danno reciprocamente atto della loro rispettiva Persona_1 indipendenza economica;
le parti dichiarano di voler definire tutti i rapporti economici che li legano prevedendo che tutti i beni intestati al Sig. resteranno nella sua esclusiva CP_1 proprietà e disponibilità (conti correnti, auto, immobile in fase di acquisto)e che tutti i beni intestati alla sig.ra d in particolare le automobili tg. EW148BW e tg. EV134VS Parte_1 ed il conto corrente (a lei intestato) tratto sull'istituto di credito Intesa San Paolo rimarranno di esclusiva proprietà e nella esclusiva disponibilità della stessa signora . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/03/1993, a Polis (Albania), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (alla Serie C, Parte II, atto n. 156, anno 2024).
Dall'unione della coppia sono nati figli (1994) e (2004), entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel corso della controversia, introdotta ex art 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (alla Serie C, Parte II, atto n. 156, anno
2024), contratto tra e , in data 26/03/1993; CP_1 Parte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del 12/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha dichiarato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia, introdotto ex art 473 bis 49 c.p.c., deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge
n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 14 ottobre 2025, ore 10:00, per la prosecuzione del giudizio,
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione personale instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'avv. FALCONI Parte_1 CodiceFiscale_1
SIMONE
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. BEFI CP_1 C.F._2
LEONARDO
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 12 febbraio 2025, le parti hanno dato atto di aver consensualizzato il giudizio alle conclusioni che qui si riportano integralmente:
“le parti si danno reciprocamente atto della intervenuta indipendenza economica della figlia maggiorenne, le parti si danno reciprocamente atto della loro rispettiva Persona_1 indipendenza economica;
le parti dichiarano di voler definire tutti i rapporti economici che li legano prevedendo che tutti i beni intestati al Sig. resteranno nella sua esclusiva CP_1 proprietà e disponibilità (conti correnti, auto, immobile in fase di acquisto)e che tutti i beni intestati alla sig.ra d in particolare le automobili tg. EW148BW e tg. EV134VS Parte_1 ed il conto corrente (a lei intestato) tratto sull'istituto di credito Intesa San Paolo rimarranno di esclusiva proprietà e nella esclusiva disponibilità della stessa signora . Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/03/1993, a Polis (Albania), trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (alla Serie C, Parte II, atto n. 156, anno 2024).
Dall'unione della coppia sono nati figli (1994) e (2004), entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nel corso della controversia, introdotta ex art 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (alla Serie C, Parte II, atto n. 156, anno
2024), contratto tra e , in data 26/03/1993; CP_1 Parte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come precisate all'udienza del 12/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha dichiarato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia, introdotto ex art 473 bis 49 c.p.c., deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b) Legge
n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 14 ottobre 2025, ore 10:00, per la prosecuzione del giudizio,
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo