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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I civile
Composto dai signori Magistrati
D.ssa Caterina Santinello Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Giudice rel.
D.ssa Paola Rossi Giudice
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. n. 2756/2023
promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi
nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. Francesco Rossi ha emesso il seguente
D E C R E T O
Il sig. ha proposto opposizione avverso lo stato passivo del Parte_1 Controparte_1
relativamente al provvedimento di rigetto assunto dal Giudice delegato della
[...]
domanda di insinuazione per la somma capitale lorda di € 91.444,43 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. o, in subordine, per la somma capitale lorda di € 69.241,41, asseritamente dovute per retribuzione e ratei di mensilità aggiuntive (13esima e
14esima) fino al licenziamento per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della soc.
per la somma capitale lorda di € 14.379,36 per indennità sostitutiva di CP_1
ferie/permessi/ex festività maturate e non godute fino al licenziamento;
per la somma capitale lorda di € 27.033,10 per TFR maturato fino al licenziamento e rimasto in azienda.
L'opponente ha rappresentato di essere stato assunto da in Controparte_1
persona del titolare signor e di aver lavorato alle dipendenze della società a Pt_2 decorrere dal 17/04/2019, con mansioni di responsabile commerciale e responsabile customer care (con inquadramento di impiegato Quadro (livello Q) del C.c.n.l. di settore
Terziario Distribuzione e Servizi – Confcommercio) secondo le direttive generali impartite dall'Amministratore Unico signor sulla base delle proposte e delle Pt_2
analisi realizzate anche dallo stesso signor in ordine al target dei risultati da Pt_1
conseguire, al budget assegnato per il settore commerciale, alle zone sulle quali svolgere l'attività di vendita e dove implementare/potenziare la forza di vendita, ai prodotti sui quali “spingere” in base alla situazione del mercato;
di essersi occupato della elaborazione delle tecniche e strategie di presentazione dei prodotti e di vendita, della selezione degli agenti, dei colloqui e delle trattative con gli agenti candidati e/o selezionati e con i procacciatori d'affari; di aver curato la formazione degli agenti,
l'affiancamento iniziale, l'assistenza e la risoluzione delle problematiche poste dai venditori e dai clienti, la verifica dell'attività dei venditori (mediante affiancamento, verifica ed analisi reportistica, contatti con i clienti per verificarne la soddisfazione, ecc.); ed infine di aver effettuato personalmente delle vendite in diverse occasioni.
L'opponente ha precisato che per l'attività lavorativa in questione la retribuzione complessiva ammontava ad € 8.927,00 lordi, di cui € 6.214,16 per superminimo assorbibile, giuste buste paga emesse dalla società e consegnate al lavoratore in costanza di rapporto.
La curatela fallimentare, costituitasi tempestivamente, ha contestato gli assunti di parte opponente sostenendo che il sig. non fosse altro che l'amministratore di fatto della Pt_1
società e che quindi il rapporto di lavoro fosse simulato, con il chiaro intento di drenare indebitamente risorse alla società.
*****
L'opposizione va rigettata per i motivi che seguono.
Dall'istruttoria svolta in corsa di causa è emerso in modo univoco il ruolo di amministratore di fatto del sig. all'interno della società fallita e la conseguente Pt_1
natura simulata del preteso rapporto di lavoro subordinato in forza del quale è stata proposta la domanda di insinuazione allo stato passivo.
La teste , escussa all'udienza del 19.11.2024, dopo aver premesso di Testimone_1
essere stata assunta presso la società nel settembre del 2018, con le CP_1 mansioni di segretaria con contratto a tempo indeterminato, ha riferito che in occasione del colloquio per la sua assunzione il sig. “… ebbe a spiegarmi quali sarebbero state Pt_1
le mansioni che avrei svolto, dalla segreteria in senso stretto fino alla redazione delle bolle di consegna e delle fatture, nonché dei finanziamenti che l'acquirente avrebbe concluso in sede di sottoscrizione dei contratti che la società promuoveva. Non ricordo Pt_ esattamente se il sig. si fosse qualificato come titolare della società, però posso dire che ho sempre parlato con lui e da parte mia ho sempre dato per scontato che il titolare fosse lui. Confermo quanto dichiarato alla Polizia Giudiziaria e all'Ispettorato del Lavoro del 1.6.2019. Confermo le circostanze di cui ai capitoli da 1 a 6 della memoria del fallimento.”: le circostanze indicate dal fallimento e confermate dal teste attenevano al fatto che fosse proprio il sig. a prendere le decisioni strategiche e commerciali Pt_1
all'interno della società, a decidere quali persone far lavorare, ad esercitare il potere direttivo, di controllo e disciplinare nei confronti dei lavoratori, e che fosse sempre l'opponente a tenere i rapporti con il consulente del lavoro e commercialista, Parte_3
. Quest'ultimo, sentito come teste, ha confermato di avere sempre intrattenuto i
[...]
rapporti con il solo sig. , precisando che “tutte le indicazioni e le direttive Pt_1
provenivano dal sig. , almeno per quanto riguarda la gestione del personale, anche Pt_1
su espressa sollecitazione da parte del sig. il quale ebbe a dirmi che avrei dovuto Pt_2
rivolgermi al sig. per ogni cosa … Tutti i pagamenti che interessavano le mie parcelle Pt_1
io li richiedevo al sig. ”; il professionista ha poi confermato quanto già dichiarato al Pt_1
Curatore (cfr. doc. 6 di parte opposta) e cioè “abbiamo ricevuto il mandato dal sig.
[...]
che lavorava come dipendente in un'altra società che si occupava sempre di call Pt_1
center, e doveva aprire una nuova società sempre nel ramo dei call center, cioè Ecogroup srls”; “visto che l'amministratore della società non era il sig. , chiesi di avere Parte_1
un incontro con l'amministratore, e dopo breve tempo vennero in studio da me a Padova in Via Annibale da Bassano, 9 sia l'amministratore che il sig. , ai quali spiegai Parte_1
le modalità di assunzione dei collaboratori di call center, loro annuirono alle mie considerazioni e così procedemmo con l'apertura delle posizioni prima e con le assunzioni poi”; “Il prosieguo del rapporto professionale è andato avanti con mail dove mi giravano le presenze da parte dei collaboratori della società che variavano periodicamente ed io chiedevo al sig. di avere conferma di ciò che mi chiedevano via mail e lui mi Parte_1
confermava che la persona che mi scriveva era la nuova responsabile del personale, di volta in volta chiedevo autorizzazioni quando ricevevo i dati da mail diverse, e il signor
mi confermava la veridicità”; “Successivamente con il Covid-19 la società non Pt_1
riusciva più a pagare i miei avvisi di parcella allora dopo alcune telefonate al signor Pt_1
ricevemmo degli acconti”.
E che il fosse l'amministratore di fatto in seno alla società fallita è circostanza Pt_1
confermata ulteriormente da quanto dichiarato dal sig. già amministratore di Pt_2
diritto: questi ha riferito che “E' stato a propormi di fare l'amministratore Parte_1
della predetta ditta, in quanto aveva firmato un patto di non concorrenza per la Pt_1
ditta dove lavorava precedentemente e pertanto non poteva figurare come amministratore della società. Tra l'altro è esperto nel settore call center, mentre Pt_1
io non ho esperienza nel settore. Tra l'altro da qualche mese ho preso accordi con Pt_1
perché diventi lui l'amministratore; preciso che io gli ho solo fatto il piacere di
[...]
figurare come amministratore. A tal riguardo io non ho mai gestito il call center e non mi sono mai occupato del personale;
ha sempre fatto tutto . Dichiaro che ha Pt_1 Pt_1
una delega in banca per gestire il conto corrente della società”.
Richiamate tutte le evidenze istruttorie acquisite in corso di giudizio, ad avviso del
Tribunale ricorre in capo al sig. la figura dell'amministratore di fatto, essendo stata Pt_1
raggiunta la prova che da parte di quest'ultimo vi era un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla funzione gestoria, e cioè il sistematico esercizio di una apprezzabile attività, svolta in modo tutt'altro che episodico od occasionale, per aver il sig. preso parte direttamente alla vita societaria (l'operatività dei pagamenti, Pt_1
i rapporti con il commercialista, le decisioni gestionali dell'azienda, le scelte commerciali), rispetto alla quale invece è risultato del tutto assente l'amministratore di diritto sig. e per aver i dipendenti e i terzi identificato nel sig. le funzioni Pt_2 Pt_1
amministrative, la possibilità di questi di intervenire sistematicamente nella determinazione delle strategie d'impresa nelle più importanti fasi nevralgiche dell'ente,
e più in generale l'aver il curato la gestione dei rapporti contrattuali e la direzione Pt_1
del personale dipendente.
La valutazione dell'operato del sig. in seno alla società quale amministratore di fatto Pt_1
porta, sul piano giuridico, all'incompatibilità di un rapporto di lavoro dipendente (quello preteso da parte opponente), proprio in ragione dell'assenza stessa del vincolo di subordinazione: ne deriva il carattere assolutamente simulato del preteso rapporto di lavoro, concepito al chiaro scopo di creare a carico della società una posta di debito.
L'opposizione, pertanto, va rigettata con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente. CP_2
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
1. RIGETTA l'opposizione proposta da allo stato passivo del Parte_1
fallimento CP_1
2. CONDANNA a pagare a favore del Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 9.850,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali, cpa ed iva.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice estensore dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
La Presidente
d.ssa Caterina Santinello