Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 giugno 2014 |
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- 1. Ubi societas, ibi ius: la Corte Costituzionale su matrimonio, unioni civili e convivenze “di fatto”Francesco Fumarola · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Abstract. L'istituto giuridico del matrimonio ha caratterizzato la storia dell'essere umano e dei suoi rapporti tra privati, ma sono state soprattutto le sue tangenze con il tessuto sociale a determinarne la mutevolezza e l'impellenza di una “rilettura del sistema, in considerazione delle mutate condizioni sociali e giuridiche”[1]. Durante gli anni di evoluzione di tale branca del diritto privato, la corrispondenza tra la realtà dei rapporti privatistici e le norme sul vincolo tra due persone non è sempre stata agevolmente riconoscibile. In uno Stato moderno, il riconoscimento dei cambiamenti del mosaico sociale, più o meno eterogeno, più o meno distante dai modelli del passato, è parte …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Art. 1.
La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
((Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." - Art. 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore". - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."