Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 maggio 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 giugno 2014 |
Commentari • 143
- 1. disforia di generehttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 1
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Nelle ipotesi in cui il percorso di transizione e le relative modificazioni già intervenute nel corso del tempo siano sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, risulta ultronea la richiesta di autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico di riassegnazione e adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e degli interventi della Corte Costituzionale (cfr. Corte Costituzione sentenza n. 143/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18096Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 40106 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni GUERCIO per procura in atti RICORRENTE con l'intervento del P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA OGGETTO: mutamento di sesso CONCLUSIONI: come in atti IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso ex lege 164/82, Parte_1 deduceva: di aver …Leggi di più...
- sentenza Corte di Cassazione n. 15138/2015·
- sentenza Corte Costituzionale n. 221/2015·
- diritto all'identità di genere·
- sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024·
- autorizzazione giudiziale·
- rettificazione anagrafica·
- mutamento di sesso·
- trattamento medico-chirurgico·
- disforia di genere·
- art. 1 legge 164/1982
Versioni del testo
- Art. 1.
La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
((Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." - Art. 2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 (2) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore". - Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."