TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23969
TAR
Decreto cautelare 7 luglio 2021
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TAR
Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
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TAR
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 57 della Costituzione - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria - Violazione del principio del buon andamento - Violazione del principio di imparzialità

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del bando ricalcano quanto previsto dal legislatore e che la domanda di ammissione alla procedura concorsuale, pur in assenza dei relativi titoli di accesso, potrebbe trovare soddisfazione esclusivamente mediante un intervento normativo del legislatore o una declaratoria di incostituzionalità della norma, da escludersi alla luce della ragione della previsione e della sua non irrazionalità o illogicità. La stessa argomentazione dei ricorrenti condurrebbe alla sua confutazione, posto che da un lato osservano la legittimità della procedura eccezionale ma dall’altro ne contestano le statuizioni peculiari, giustificate proprio in quanto derogatorie, ma con la conseguente impossibilità di estensione oltre il dettato della disposizione, per una lettura di stretta interpretazione che le è propria. Dunque è bensì ammessa una stabilizzazione straordinaria ma a determinate condizioni, e tra queste quella menzionata appare congruamente motivata nella sua ostatività.

  • Rigettato
    Principio meritocratico per le assunzioni alle dipendenze della P.A. di cui agli artt. 97 e 51 della Cost.

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del bando ricalcano quanto previsto dal legislatore e che la domanda di ammissione alla procedura concorsuale, pur in assenza dei relativi titoli di accesso, potrebbe trovare soddisfazione esclusivamente mediante un intervento normativo del legislatore o una declaratoria di incostituzionalità della norma, da escludersi alla luce della ragione della previsione e della sua non irrazionalità o illogicità. La stessa argomentazione dei ricorrenti condurrebbe alla sua confutazione, posto che da un lato osservano la legittimità della procedura eccezionale ma dall’altro ne contestano le statuizioni peculiari, giustificate proprio in quanto derogatorie, ma con la conseguente impossibilità di estensione oltre il dettato della disposizione, per una lettura di stretta interpretazione che le è propria. Dunque è bensì ammessa una stabilizzazione straordinaria ma a determinate condizioni, e tra queste quella menzionata appare congruamente motivata nella sua ostatività.

  • Rigettato
    Violazione del principio di imparzialità, buon andamento ed efficienza della P.A., di cui all’art. 97 della Cost.

    Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del bando ricalcano quanto previsto dal legislatore e che la domanda di ammissione alla procedura concorsuale, pur in assenza dei relativi titoli di accesso, potrebbe trovare soddisfazione esclusivamente mediante un intervento normativo del legislatore o una declaratoria di incostituzionalità della norma, da escludersi alla luce della ragione della previsione e della sua non irrazionalità o illogicità. La stessa argomentazione dei ricorrenti condurrebbe alla sua confutazione, posto che da un lato osservano la legittimità della procedura eccezionale ma dall’altro ne contestano le statuizioni peculiari, giustificate proprio in quanto derogatorie, ma con la conseguente impossibilità di estensione oltre il dettato della disposizione, per una lettura di stretta interpretazione che le è propria. Dunque è bensì ammessa una stabilizzazione straordinaria ma a determinate condizioni, e tra queste quella menzionata appare congruamente motivata nella sua ostatività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23969
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23969
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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