Decreto cautelare 7 luglio 2021
Ordinanza cautelare 5 agosto 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 23969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23969 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23969/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6893 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 – Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie, per la registrazione del decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021,
di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota.
Per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. RD OI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Le signore -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- agiscono per l’annullamento:
- del D.D.G. 16 giugno 2021 n. 951 – Bando relativo alla procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizie, per la registrazione del decreto interministeriale n. 156 del 13 maggio 2021, con il quale si prevedeva espressamente che possono partecipare alla procedura selettiva coloro che: 1.sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domanda di partecipazione (ossia entro il 5 luglio 2021); 2. hanno svolto, per almeno 5 anni anche non continuativi, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. 3. nei 5 anni richiesti devono essere inclusi gli anni 2018 e 2019 e che il computo è effettuato ad anno solare (al calcolo del requisito di servizio dedicheremo un apposito articolo);
- di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dal ricorrente e di data ignota.
Le ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, conseguito il diploma di licenza media rispettivamente presso la scuola -OMISSIS- sita in Cagliari e presso la scuola -OMISSIS- sita in Cagliari, hanno svolto per dieci anni consecutivi le mansioni di operatore di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
Tuttavia, non hanno potuto partecipare alla selezione in quanto negli anni 2018 e 2019 non hanno espletato per motivi personali la propria attività.
La ricorrente -OMISSIS-, conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale statale, ha svolto le mansioni di operatore di pulizia presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Dapprima, la ricorrente ha svolto la propria attività di operatore di pulizia presso la società cooperativa Aurora e successivamente presso La Lucente.
Per l’annullamento dei richiamati provvedimenti, le parti istanti ha proposto il ricorso di cui è merito, prospettando le censure appresso indicate:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 57 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’.
PRINCIPIO MERITOCRATICO PER LE ASSUNZIONI ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 97 E 51 DELLA COST.
SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA P.A., DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COST.
Il ricorso non è fondato.
Difatti le disposizioni contenute nel bando oggetto di impugnazione ricalcano in toto quanto previsto dal legislatore all’art. 58, co. 5 ter, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in legge n. 98 del 2013, come successivamente modificato dall'art. 2, comma 5, lett. c), d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, sicchè che la domanda di ammissione alla procedura concorsuale in questione, pur in assenza dei relativi titoli di accesso, potrebbe trovare soddisfazione esclusivamente mediante un intervento normativo del legislatore, ovvero una declaratoria di incostituzionalità della norma, da escludersi alla luce della ragione della previsione e della sua non irrazionalità o illogicità.
E’ la stessa argomentazione dei ricorrenti peraltro a condurre alla sua confutazione, posto che da un lato osservano la legittimità della procedura eccezionale ma dall’altro ne contestano le statuizioni peculiari, giustificate proprio in quanto derogatorie, ma con la conseguente impossibilità di estensione oltre il dettato della disposizione, per una lettura di stretta interpretazione che le è propria: dunque è bensì ammessa una stabilizzazione straordinaria ma a determinate condizioni, e tra queste quella menzionata appare congruamente motivata nella sua ostatività.
Il ricorso va dunque respinto, pur potendosi compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD OI, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.