Decreto cautelare 30 settembre 2023
Sentenza breve 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 26/10/2023, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 01336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01338/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1338 del 2023, proposto da
IN AT, rappresentato e difeso dall'avvocato NC Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di NE e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento prot. n. P-KR/L/Q/2023/100267 emesso dalla Prefettura di NE, in data 19 giugno 2023, con cui veniva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato al lavoratore Sig. IN AT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di NE e del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di NE ha revocato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato, su istanza di NC NE, nella sua qualità di datore di lavoro, al lavoratore straniero Sig. IN AT.
Nel provvedimento, l’amministrazione riferisce che, a seguito di controlli posteriori al rilascio del nulla osta, è emerso che l’istanza era priva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
La revoca, dunque, è conseguita, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con mod. con l. 4 agosto 2022, n. 122 (cd. Decreto flussi), per effetto del successivo accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti.
2. – Il lavoratore straniero si è rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento, siccome illegittimo.
Secondo il ricorrente, in primo luogo, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro ha provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma del dottore commercialista Santo Presta.
In ogni caso, la mancanza dell’asseverazione non avrebbe potuto comportare la revoca del nulla osta, posto che essa è solo una modalità alternativa di espletamento delle verifiche già demandate all’Ispettorato del Lavoro. La sussistenza dei requisiti, quindi, avrebbe dovuto essere accertata dalla stessa amministrazione.
3. – Costituitosi per resistere il Ministero dell’Interno, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2023, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. – Il ricorso è palesemente infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.
4.1. – L’art. 24-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con mod. con l. 5 maggio 2023, n. 50, ha previsto che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro è demandata ai consulenti del lavoro di cui all’art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Inoltre, l’art. 22, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che la richiesta del datore di lavoro sia necessariamente corredata dall’asseverazione di un consulente del lavoro, ai sensi del citato art. 24-bis del d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel caso di specie, l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta, né quella depositata successivamente è valida, provenendo, come dedotto dall’amministrazione nelle proprie difese, da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro, avendo effettuato la comunicazione di inizio attività di gestione del personale ex art. 1, l. n. 12/1979 in data 12 luglio 2023 e quindi successivamente al giorno in cui è stata trasmessa l’asseverazione all’amministrazione (16 giugno 2023).
4.2. – Il provvedimento di revoca, oggetto di sindacato di questo giudice, è quindi la conseguenza vincolata dell’assenza dell’asseverazione, secondo quanto prescritto dal citato art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022.
4.3. – Inoltre, pur non potendosi che confermare la correttezza dell’operato dell’amministrazione che ha disposto la revoca, a fronte della accertata mancanza dell’asseverazione, è opportuno evidenziare che il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di NE (rilasciato autonomamente dopo essere stato informato dalla Prefettura di NE in merito all’ingente richiesta di lavoratori stranieri effettuata dal Sig. NE, pari ad un totale di 101 lavoratori stranieri richiesti in sette Sportelli diversi: Bari, Catanzaro, Cosenza, NE, Matera, Potenza e Vibo Valentia) fa emergere dubbi circa la stessa correttezza della verifica effettuata dal Dott. Santo in relazione agli elementi valutativi richiesti dalla normativa (ed in particolare circa “la congruità del numero delle richieste presentate, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività svolta dall'impresa”), poiché evidenzia che:
- l’attività della società del Sig. NE NC – codice ateco 41,2 – non rientra tra quelle previste per la proposizione di domande di lavoro stagionale, svolgendo come unica attività lavori in edilizia e non nei settori agricolo o turistico alberghieri;
- l’azienda presenta nel proprio organico due dipendenti, a fronte di un totale di 101 lavoratori stranieri richiesti;
- il DURC non risultava, alla data del 22 giugno 2023, in regola, emergendo irregolarità con l’INPS, per un importo di euro 4.203,20, con l’INAIL, per un importo di euro 4.182,12, e con la Cassa Edile della Provincia di Potenza e con la Edilcasa di Basilicata, per importi non determinabili.
5. – Il provvedimento impugnato, pertanto, sfugge alle critiche mossegli.
6. – La manifesta infondatezza del ricorso consente il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della novità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Rigetta, altresì, l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO