TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2619/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Monterotondo, Piazza Pelosi, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Laura Fabri e dell'Avv. Giuliana Sestili, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto, n. 166, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Aldo Lombardi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, rappresentando:
[...]
- che , su delega della coniuge , ha concluso con Persona_1 CP_1
contratto di deposito per i due cani di Parte_1 proprietà della medesima, nel periodo dal 03.08.2018 al 17.08.2018, successivamente prolungato fino al 15.03.2019;
- che in relazione al servizio prestato, è maturato un credito complessivo per l'importo di Euro 11.826,00, con correlativo riconoscimento del debito da parte di , su delega della coniuge . Persona_1 CP_1 2
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1 dell'importo di Euro 11.826,00, oltre interessi moratori dalla data del dovuto fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta tardiva, si è costituita in giudizio , CP_1 evidenziando che il contratto di deposito oneroso indicato dall'attrice è intercorso esclusivamente tra e , non potendosi Persona_1 Parte_1 conseguentemente riscontrare obbligo di pagamento a proprio carico.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento della prova orale.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che “la stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato” (Cass. 05.07.2022, n. 21219). Nel caso di specie, il rapporto contrattuale dedotto da parte attrice risulta qualificabile come contratto a favore di terzo, relativo a deposito a titolo oneroso avente ad oggetto beni altrui, venendo in considerazione la stipulazione tra e Persona_1 [...]
di contratto finalizzato al deposito dei due cani di proprietà di Parte_1
come risultante dalla dichiarazione redatta da e CP_1 Persona_1 dall'attestato di iscrizione dei due cani (cfr. docc. 3 e 4, allegati alla citazione).
Diversamente, dagli atti di causa non è emersa la sussistenza di potere rappresentativo conferito da a , speso da nei confronti di CP_1 Persona_1 Persona_1
, tale da consentire di riscontrare contratto di deposito Parte_1 concluso da in nome e per conto di . Persona_1 CP_1
Sul punto, risultano rilevanti plurimi e convergenti elementi, emersi sia dalla documentazione depositata agli atti, sia dalla prova orale espletata. In primo luogo, nella dichiarazione sottoscritta da , recante la Persona_1 descrizione dell'incarico di deposito e custodia dei due cani dallo stesso conferito all'attrice, non viene menzionato un potere rappresentativo del medesimo nei confronti della convenuta, a fronte del personale riconoscimento come destinatario di ogni domanda di pagamento da parte dell'attrice. A tal riguardo, risulta rilevante la dichiarazione in tale sede resa da , Persona_1 Per per cui “mi impegno a ritirare dalla pensione per cani Agribau i miei cani Per (380260002139064) e (981100000862892) entro il giorno 14.03.2019. In caso 3
contrario, la pensione per cani Agribau procederà per vie legali nei miei confronti” (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). In secondo luogo, risulta rilevante la fattura emessa da parte attrice per il corrispettivo del contratto di deposito per cui è causa, recante espressa indicazione, come cliente nei cui confronti la fattura è stata emessa, di e non di (cfr. doc. Persona_1 CP_1
6, allegato alla citazione). In terzo luogo, deve essere tenuto conto dell'esito della prova testimoniale, con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste marito di , sentito su Testimone_1 Parte_1 istanza di parte attrice, rispetto alla cui attendibilità non sono stati riscontrati elementi critici. In particolare, il teste non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di un potere rappresentativo conferito da nei confronti di per la CP_1 Persona_1 conclusione del contratto oggetto di causa, facendo invece riferimento ad attività svolta in nome proprio da , sia pure agendo in favore della convenuta, Persona_1 nell'ambito di rapporto contrattuale intercorrente esclusivamente tra l'attrice e il medesimo. Sul punto, risultano rilevanti le dichiarazioni del teste per cui “ricordo che mia moglie mi ha detto di aver ricevuto la chiamata di , che chiedeva se c'era Persona_1 spazio per tenere in pensione due cani, non ricordo il periodo di tempo, ricordo che poi è nato il rapporto lavorativo con […]. Persona_1
ci ha detto che la moglie non stava bene in quel periodo, quindi la Persona_1 moglie gli ha chiesto di occuparsi in nome proprio di trovare un alloggio per i cani indicati nel capitolo per un periodo di tempo”. In senso contrario a quanto indicato, non risultano desumibili elementi dalla mancata presentazione della convenuta in sede di interrogatorio formale, emergendo giustificato motivo derivante dalla documentata situazione di salute della parte, posta in fase di allettamento, come da certificato medico depositato.
Alla luce di quanto indicato, venendo in rilievo rapporto contrattuale intercorrente tra e , in difetto di potere Persona_1 Parte_1 rappresentativo speso da rispetto ad , non risulta possibile Persona_1 CP_1 affermare la sussistenza di un credito dell'attrice nei Parte_1 confronti della convenuta . CP_1
Diversamente, è emersa la sussistenza di contratto di deposito oneroso a favore di terzo, rispetto al quale l'obbligo di pagamento può ritenersi intercorrente esclusivamente tra promittente e stipulante. Conseguentemente, la domanda di pagamento articolata dall'attrice nei confronti della convenuta deve essere rigettata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della 4
controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2619/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Monterotondo, Piazza Pelosi, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Laura Fabri e dell'Avv. Giuliana Sestili, che la rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce alla citazione ATTRICE contro elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto, n. 166, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Aldo Lombardi, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 19.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, rappresentando:
[...]
- che , su delega della coniuge , ha concluso con Persona_1 CP_1
contratto di deposito per i due cani di Parte_1 proprietà della medesima, nel periodo dal 03.08.2018 al 17.08.2018, successivamente prolungato fino al 15.03.2019;
- che in relazione al servizio prestato, è maturato un credito complessivo per l'importo di Euro 11.826,00, con correlativo riconoscimento del debito da parte di , su delega della coniuge . Persona_1 CP_1 2
Conseguentemente, l'attrice ha chiesto la condanna di al pagamento CP_1 dell'importo di Euro 11.826,00, oltre interessi moratori dalla data del dovuto fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta tardiva, si è costituita in giudizio , CP_1 evidenziando che il contratto di deposito oneroso indicato dall'attrice è intercorso esclusivamente tra e , non potendosi Persona_1 Parte_1 conseguentemente riscontrare obbligo di pagamento a proprio carico.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione depositata dalle parti e svolgimento della prova orale.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Va premesso che “la stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. Il fine del contratto di deposito, infatti, è quello della custodia, conservazione e restituzione del bene depositato” (Cass. 05.07.2022, n. 21219). Nel caso di specie, il rapporto contrattuale dedotto da parte attrice risulta qualificabile come contratto a favore di terzo, relativo a deposito a titolo oneroso avente ad oggetto beni altrui, venendo in considerazione la stipulazione tra e Persona_1 [...]
di contratto finalizzato al deposito dei due cani di proprietà di Parte_1
come risultante dalla dichiarazione redatta da e CP_1 Persona_1 dall'attestato di iscrizione dei due cani (cfr. docc. 3 e 4, allegati alla citazione).
Diversamente, dagli atti di causa non è emersa la sussistenza di potere rappresentativo conferito da a , speso da nei confronti di CP_1 Persona_1 Persona_1
, tale da consentire di riscontrare contratto di deposito Parte_1 concluso da in nome e per conto di . Persona_1 CP_1
Sul punto, risultano rilevanti plurimi e convergenti elementi, emersi sia dalla documentazione depositata agli atti, sia dalla prova orale espletata. In primo luogo, nella dichiarazione sottoscritta da , recante la Persona_1 descrizione dell'incarico di deposito e custodia dei due cani dallo stesso conferito all'attrice, non viene menzionato un potere rappresentativo del medesimo nei confronti della convenuta, a fronte del personale riconoscimento come destinatario di ogni domanda di pagamento da parte dell'attrice. A tal riguardo, risulta rilevante la dichiarazione in tale sede resa da , Persona_1 Per per cui “mi impegno a ritirare dalla pensione per cani Agribau i miei cani Per (380260002139064) e (981100000862892) entro il giorno 14.03.2019. In caso 3
contrario, la pensione per cani Agribau procederà per vie legali nei miei confronti” (cfr. doc. 4, allegato alla citazione). In secondo luogo, risulta rilevante la fattura emessa da parte attrice per il corrispettivo del contratto di deposito per cui è causa, recante espressa indicazione, come cliente nei cui confronti la fattura è stata emessa, di e non di (cfr. doc. Persona_1 CP_1
6, allegato alla citazione). In terzo luogo, deve essere tenuto conto dell'esito della prova testimoniale, con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste marito di , sentito su Testimone_1 Parte_1 istanza di parte attrice, rispetto alla cui attendibilità non sono stati riscontrati elementi critici. In particolare, il teste non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla sussistenza di un potere rappresentativo conferito da nei confronti di per la CP_1 Persona_1 conclusione del contratto oggetto di causa, facendo invece riferimento ad attività svolta in nome proprio da , sia pure agendo in favore della convenuta, Persona_1 nell'ambito di rapporto contrattuale intercorrente esclusivamente tra l'attrice e il medesimo. Sul punto, risultano rilevanti le dichiarazioni del teste per cui “ricordo che mia moglie mi ha detto di aver ricevuto la chiamata di , che chiedeva se c'era Persona_1 spazio per tenere in pensione due cani, non ricordo il periodo di tempo, ricordo che poi è nato il rapporto lavorativo con […]. Persona_1
ci ha detto che la moglie non stava bene in quel periodo, quindi la Persona_1 moglie gli ha chiesto di occuparsi in nome proprio di trovare un alloggio per i cani indicati nel capitolo per un periodo di tempo”. In senso contrario a quanto indicato, non risultano desumibili elementi dalla mancata presentazione della convenuta in sede di interrogatorio formale, emergendo giustificato motivo derivante dalla documentata situazione di salute della parte, posta in fase di allettamento, come da certificato medico depositato.
Alla luce di quanto indicato, venendo in rilievo rapporto contrattuale intercorrente tra e , in difetto di potere Persona_1 Parte_1 rappresentativo speso da rispetto ad , non risulta possibile Persona_1 CP_1 affermare la sussistenza di un credito dell'attrice nei Parte_1 confronti della convenuta . CP_1
Diversamente, è emersa la sussistenza di contratto di deposito oneroso a favore di terzo, rispetto al quale l'obbligo di pagamento può ritenersi intercorrente esclusivamente tra promittente e stipulante. Conseguentemente, la domanda di pagamento articolata dall'attrice nei confronti della convenuta deve essere rigettata.
Le spese legali di lite sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della 4
controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta le domande dell'attrice;
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 20.11.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli