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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________ TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa AR TE De SA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1188/2024 TRA
, nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Via Giulio Cesare n. 36, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso in C.F._1 giudizio, dagli Avv.ti Leandro Verrando (C.F. ) e Leonardo C.F._2
Verrando (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio in Bordighera, Via Regina Margherita n 12 (PEC
Email_1
Ricorrente E
, in persona del Sindaco pro tempore, C. F. Controparte_1
, con sede in Bordighera (IM), Via XX Settembre n.32 – indirizzo Pec P.IVA_1
Email_2
Resistente contumace
Oggetto del giudizio: opposizione ad ordinanze ingiunzioni emesse dal CP_1
n.ri 118, 119 e 120 del 14.06.2024 notificate in data 20.06.2024
[...]
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare della omonima ditta individuale di autoriparazione Parte_1 meccanica, ha proposto, con ricorso depositato il 19.7.2024, opposizione avverso le ordinanze n. 118, 119 e 120 del 14.6.2024, notificate il 20.1.2024, con cui il
[...]
ha confermato tre verbali di contestazione emessi in data 4.1.2023 e CP_1
5.1.2023 in ordine all'accertamento della violazione prevista dall'art. 258 comma 2 D.Lgs, n, 152/2006, consistita nell'aver omesso la tenuta presso la sede dell'impresa dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi di cui parte ricorrente è produttore iniziale e nella mancata presentazione del MUD modello dichiarazione rifiuti per l'anno 2023.
La domanda di annullamento delle citate ordinanze è stata formulata sul presupposto che l'agente accertatore non aveva constatato la suddetta violazione, soltanto presumendola dal preteso rifiuto del ricorrente a consentire l'accesso ispettivo presso l'attività svolta in Bordighera. Difetta, pertanto, ad avviso del ricorrente, un adeguato supporto probatorio a dimostrazione delle infrazioni contestate cui corrisponde la carenza di motivazione, da parte delle ordinanze ingiunzione opposte, circa le motivazioni poste a sostegno della conferma dei verbali, specie in considerazione della presentazione da parte del sig. di una memoria difensiva per ciascun Pt_1 verbale. L'odierno ricorrente ha inoltre allegato al ricorso Mud 2023 trasmesso il 28.6.2024 e Mud 2022 trasmesso il 7.7.2023.
Ciò premesso, ritiene il tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione contro cui è ricorso, per incompetenza del non vertendosi in una ipotesi di sanzioni previste CP_1 dall'art. 261, co. 3, in relazione al divieto di cui all'art. 225 co. 1 Dlgs. N. 152/2006, deducendo che l'Ente a cui favore pagare (in linea astratta) la sanzione era la Provincia e, pertanto, al di fuori dei poteri sanzionatori del CP_1
L'eccezione è fondata, in quanto, ai sensi dell'art. 262, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla competente Provincia, avendo ad oggetto testualmente la omessa tenuta del registro di carico/scarico rifiuti e l'omessa dichiarazione ambientale annuale. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative, infatti, è attribuita alla Provincia nella generalità degli illeciti contestati, mentre al spettano le sanzioni in materia di violazione del divieto CP_1 di smaltimento in discarica di imballaggi e di contenitori recuperati (vd. art. 262, comma 1), che non ricorre nel caso di specie.
Di contro, si annota che appaiono riferirsi ad attività di Polizia Giudiziaria gli accertamenti istruttori disposti dal Comune di Bordighera il 2.1.2023 allorchè ha convocato presso gli Uffici del Comando il ricorrente, integrando la (eventuale) contravvenzione di scarico di acque reflue senza autorizzazione, di cui all'art. 137, co. 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, materia afferente le funzioni di P.G. sul territorio comunale. Le ordinanze ingiunzione opposte sono dunque state emesse al di fuori dei poteri sanzionatori propri dell'Ente.
Si aggiunga che sono in ogni caso inficiate dalla violazione dell'art. 14 l. 689 del 1981 dedotta con il quarto motivo di opposizione (punto IV del ricorso), ossia dalla tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, come eccepito dal ricorrente.
Si rammenta che l'art. 14 legge cit. prevede: “
1. La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento”.
Le doglianze sulla illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento e violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 vanno condivise.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento, in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009).
Nel caso di specie, il termine sopra indicato risulta essere stato superato, atteso che non vi è evidenza di ulteriori approfondimenti istruttori dopo il gennaio 2023 e che non sono poi stati utilizzati ulteriori elementi per le contestazioni contenute nel verbale ispettivo, dalle ordinanze ingiunzioni in oggetto, notificate il 20.01.2024.
Se ne desume che vi è stata un'illegittima dilatazione dei tempi e che il limite temporale di 90 gg imposto dall'art. 14 legge 689/1981 come interpretato dalla giurisprudenza risulta non rispettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) considerata la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti del ogni differente istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa o assorbita, dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla le ordinanze ingiunzione n. 118, 119 e 120 del 14 giugno 2024 del Controparte_1
2. condanna il a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed Euro 264,00 per CU e bollo.
Imperia, 17/12/2025.
Il Giudice
AR TE De SA
, nato il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
Via Giulio Cesare n. 36, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso in C.F._1 giudizio, dagli Avv.ti Leandro Verrando (C.F. ) e Leonardo C.F._2
Verrando (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il loro C.F._3 studio in Bordighera, Via Regina Margherita n 12 (PEC
Email_1
Ricorrente E
, in persona del Sindaco pro tempore, C. F. Controparte_1
, con sede in Bordighera (IM), Via XX Settembre n.32 – indirizzo Pec P.IVA_1
Email_2
Resistente contumace
Oggetto del giudizio: opposizione ad ordinanze ingiunzioni emesse dal CP_1
n.ri 118, 119 e 120 del 14.06.2024 notificate in data 20.06.2024
[...]
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare della omonima ditta individuale di autoriparazione Parte_1 meccanica, ha proposto, con ricorso depositato il 19.7.2024, opposizione avverso le ordinanze n. 118, 119 e 120 del 14.6.2024, notificate il 20.1.2024, con cui il
[...]
ha confermato tre verbali di contestazione emessi in data 4.1.2023 e CP_1
5.1.2023 in ordine all'accertamento della violazione prevista dall'art. 258 comma 2 D.Lgs, n, 152/2006, consistita nell'aver omesso la tenuta presso la sede dell'impresa dei registri di carico e scarico dei rifiuti pericolosi di cui parte ricorrente è produttore iniziale e nella mancata presentazione del MUD modello dichiarazione rifiuti per l'anno 2023.
La domanda di annullamento delle citate ordinanze è stata formulata sul presupposto che l'agente accertatore non aveva constatato la suddetta violazione, soltanto presumendola dal preteso rifiuto del ricorrente a consentire l'accesso ispettivo presso l'attività svolta in Bordighera. Difetta, pertanto, ad avviso del ricorrente, un adeguato supporto probatorio a dimostrazione delle infrazioni contestate cui corrisponde la carenza di motivazione, da parte delle ordinanze ingiunzione opposte, circa le motivazioni poste a sostegno della conferma dei verbali, specie in considerazione della presentazione da parte del sig. di una memoria difensiva per ciascun Pt_1 verbale. L'odierno ricorrente ha inoltre allegato al ricorso Mud 2023 trasmesso il 28.6.2024 e Mud 2022 trasmesso il 7.7.2023.
Ciò premesso, ritiene il tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni che seguono.
L'opponente ha eccepito la nullità delle ordinanze ingiunzione contro cui è ricorso, per incompetenza del non vertendosi in una ipotesi di sanzioni previste CP_1 dall'art. 261, co. 3, in relazione al divieto di cui all'art. 225 co. 1 Dlgs. N. 152/2006, deducendo che l'Ente a cui favore pagare (in linea astratta) la sanzione era la Provincia e, pertanto, al di fuori dei poteri sanzionatori del CP_1
L'eccezione è fondata, in quanto, ai sensi dell'art. 262, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla competente Provincia, avendo ad oggetto testualmente la omessa tenuta del registro di carico/scarico rifiuti e l'omessa dichiarazione ambientale annuale. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative, infatti, è attribuita alla Provincia nella generalità degli illeciti contestati, mentre al spettano le sanzioni in materia di violazione del divieto CP_1 di smaltimento in discarica di imballaggi e di contenitori recuperati (vd. art. 262, comma 1), che non ricorre nel caso di specie.
Di contro, si annota che appaiono riferirsi ad attività di Polizia Giudiziaria gli accertamenti istruttori disposti dal Comune di Bordighera il 2.1.2023 allorchè ha convocato presso gli Uffici del Comando il ricorrente, integrando la (eventuale) contravvenzione di scarico di acque reflue senza autorizzazione, di cui all'art. 137, co. 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, materia afferente le funzioni di P.G. sul territorio comunale. Le ordinanze ingiunzione opposte sono dunque state emesse al di fuori dei poteri sanzionatori propri dell'Ente.
Si aggiunga che sono in ogni caso inficiate dalla violazione dell'art. 14 l. 689 del 1981 dedotta con il quarto motivo di opposizione (punto IV del ricorso), ossia dalla tardività della contestazione dell'illecito, cui consegue, ex art. 14 stessa legge, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione, come eccepito dal ricorrente.
Si rammenta che l'art. 14 legge cit. prevede: “
1. La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento”.
Le doglianze sulla illegittima dilatazione dei tempi dell'accertamento e violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 vanno condivise.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità delle indagini. Il dies a quo decorre, infatti, non dalla data di commissione della violazione, bensì dall'esito del procedimento di accertamento, in quanto si deve consentire all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi oggettivi e soggettivi della condotta realizzata;
per tale ragione il termine di 90 giorni ai fini della notifica degli estremi della violazione decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, compreso il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti (cfr. Cass. 22837/2014, 3524/2019). Devono, quindi, essere prese in considerazione tutte le attività finalizzate all'accertamento, intendendo con queste sia gli atti di indagine effettuati, sia il tempo necessario all'amministrazione per esaminare in modo adeguato gli elementi già acquisiti (cfr. Cass. 7681/2014). Rilevante è il momento in cui l'autorità preposta ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, non essendo sufficiente la mera acquisizione del fatto nella sua materialità (cfr. Cass. Sez.
2. Sentenza 3043/2009).
Nel caso di specie, il termine sopra indicato risulta essere stato superato, atteso che non vi è evidenza di ulteriori approfondimenti istruttori dopo il gennaio 2023 e che non sono poi stati utilizzati ulteriori elementi per le contestazioni contenute nel verbale ispettivo, dalle ordinanze ingiunzioni in oggetto, notificate il 20.01.2024.
Se ne desume che vi è stata un'illegittima dilatazione dei tempi e che il limite temporale di 90 gg imposto dall'art. 14 legge 689/1981 come interpretato dalla giurisprudenza risulta non rispettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione relativo al valore della controversia (da Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00) considerata la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti del ogni differente istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa o assorbita, dispone:
1. in accoglimento dell'opposizione proposta, annulla le ordinanze ingiunzione n. 118, 119 e 120 del 14 giugno 2024 del Controparte_1
2. condanna il a rifondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ed Euro 264,00 per CU e bollo.
Imperia, 17/12/2025.
Il Giudice
AR TE De SA