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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in causa, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1163/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima ditta sita a Caltanissetta in via S. D'Acquisto (Part. Iva n.: ) - rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Impaglione e Pasquale Emiliano Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo procuratore sito a Caltanissetta in Viale Sicilia n. 106;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente -
pag. 1 di 18 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica da cui è scaturita la presente causa è esaustivamente Cont sintetizzata nella memoria di costituzione depositata dall' di Caltanissetta, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <(…) In data 12 aprile 2019 l'
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ha Controparte_1 effettuato un accesso ispettivo presso la ditta individuale con Pt_1 Parte_1 sede legale in Caltanissetta via Salvo D'Acquisto s.n.c., allo scopo di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. In sede di accesso ispettivo è stata acquisita dichiarazione spontanea resa, previa ammonizione circa le conseguenze civili e penali, cui si può andare incorso in caso di informazioni errate od incomplete, dei seguenti lavoratori:
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...] Parte_3 che hanno fornito notizie ed informazioni circa il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna parte ricorrente. A conclusione degli accertamenti espletati in sede di accesso ispettivo del 12 aprile 2019 nonché mediante la consultazione della documentazione trasmessa a questo Ispettorato dal soggetto ispezionato, è stata riscontrata la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 151/2015, per aver impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato i seguenti lavoratori:
1) per il periodo dal 15/3/2019 al 12/04/2019, per Parte_3 complessivi ventinove giorni;
2) , per il periodo dal 5 aprile 2019 al 12 aprile 2019, per complessivi Persona_1 otto giorni;
3) , per il giorno 12 aprile 2019. Parte_2
In data 20 maggio 2019, per tale violazione è stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/384, prot. n. 8583 del 23 luglio 2019, debitamente
pag. 2 di 18 notificato in data 2 agosto 2019 al trasgressore identificato nella persona del signor
Parte_1
Verificato il mancato pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, i funzionari ispettori incaricati della pratica, in data 16 dicembre 2019, hanno trasmesso al Capo Ufficio dell'Ispettorato il rapporto ai sensi dell'art. 17 Controparte_1 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente dell , esaminata la documentazione, gli scritti difensivi pervenuti CP_1 in data 22 agosto 2019 e le argomentazioni di cui al verbale di audizione del 10 luglio 2023, ritenuto fondato l'accertamento, ha emesso l'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione. (…) >>. Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2023, il sig.
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 6, D. Lgs n. 150/11, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) elevata dall' Controparte_1
di Caltanissetta, intimante il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 9.022,00 (di cui € 9.000,00 per sanzione amministrative ed € 22,00 per spese di notifica) , chiedendo: “(…) - in via preliminare, la sospensione immediata degli effetti dell'ordinanza di ingiunzione indicata in oggetto stante la sussistenza del: fumus boris iuris, per come esposto nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente ricorso;
periculum in mora, in considerazione del fatto che le somme, presuntivamente dovute, come determinate alla luce degli elementi di prova ancora tutti da deliberare, nummariamente, si evidenziano eccessivamente esose per le modeste capacità finanziare dell'odierno ricorrente. Pertanto, ove a seguito del presente ricorso non si provvedesse alla sospensione del provvedimento impugnato, la pretesa avanzata sarebbe, non solo l'effetto di una procedura irregolarmente eseguita, ma, altresì, determinerebbe un danno grave ed irreversibile per la ricorrente, per le evidenti difficoltà economiche e finanziare che ne deriverebbero dovute all'esborso di una somma apparentemente minima ma che, collocata nel proprio bilancio, assume rilievo economico non indifferente con l'ulteriore pericolo in mora di una difficoltà oggettiva di recupero, laddove le proprie ragioni di doglianza dovessero verificarsi come fondate nel proseguio della procedura, come incoata.
pag. 3 di 18 Anche in virtù del disposto dell'art. 23, comma 11, L. n. 689/81 atteso “che in sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge sanzionabili con pena pecuniaria amministrativo il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento ovvero di modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, commisurandola
– in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati – ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni”. (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14698/02; - Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14238/01);
- nel merito, l'annullamento o la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068
(Prot. N. 8795), indicata in oggetto, perchè infondata in fatto ed in diritto, illogica, contraddittoria, illegittima ed infondata;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare all di Controparte_1
Caltanissetta di esibire in giudizio il fascicolo relativo all'attività ispettiva eseguita;
- con riserva di produrre ulteriori documenti e memorie, nominare C.T.P.;
- con vittoria delle spese e compensi, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno ricorrente ha formulato sei motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “
1. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancanza di prova certa”; “
2. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancata allegazione delle fonti di prova”; “
3. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per l'applicazione contraria allo spirito della Costituzione e delle leggi in materia di lavoro”; “
4. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancata violazione commessa”; “5. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per violazione dell'art. 11 L. n. 689/81 e delle Circolari del CP_3
19.05.1982 e n. 121/88”; “
6. Nullità dell'ordinanza di Controparte_4 ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per violazione dell'art. 14 L. n. 689/91 e circolare n. 146/92 – tardività della notificazione”. Controparte_4
La rubricazione dei predetti motivi di opposizione ne sintetizza in maniera adeguata il contenuto, senza necessità di aggiungere altro al riguardo.
pag. 4 di 18
Cont L' di Caltanissetta, ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso ricorso (asseverando la correttezza e la legittimità del proprio operato) ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”. La causa, trattata all'udienza del 12/11/2024, disattesa la richiesta di prova testimoniale articolata dal ricorrente, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e, poi, è stata rinviata per decisione/discussione all'udienza del 28.05.2026 h 8.31 da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che ha anticipato la discussione/decisione della causa all'odierna udienza, confermandone la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va osservato che l'opposizione a un'ordinanza ingiunzione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica (o 60 se si risiede all'estero) ai sensi dell'art. 6, 6° co del D. Lgs. 150/2011. L'inosservanza di tale termine è una questione di decadenza rilevabile d'ufficio dal Giudice e non sanabile, che rende l'opposizione inammissibile. Non è nemmeno necessario che tale questione, ove rilevata d'ufficio venga sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c1. 1 Sul punto, infatti, Cass. Civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29803 in fattispecie analoga alla presente ha osservato che: «Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di pag. 5 di 18 Pertanto, se l'opposizione è presentata in ritardo, il Giudice la dichiarerà inammissibile senza che l'amministrazione debba dimostrare la tardività. Nel caso di specie, dal doc. 12 di parte resistente si evince che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata notificata in data 26/09/2023, risultando quindi tempestivo il ricorso depositato telematicamente dal sig.
[...]
in data 23/10/2023. Parte_1
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione qui in esame non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo, va disatteso, innanzitutto, il sesto motivo di opposizione, logicamente prioritario rispetto ai precedenti, a mezzo del quale l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n.23/0068 per asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, lamentando una presunta tardività nella contestazione dell'illecito. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, risulta destituita di fondamento.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”.
contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini». pag. 6 di 18 Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita. E' ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286) Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione. Ciò posto in line generale, si rileva che nel caso concreto, come è dato evincere dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all'ordinanza ingiunzione qui impugnata, l'accertamento circa la sussistenza delle violazioni riscontrate si è concluso solamente in data 17 maggio 2019, con l'acquisizione e l'esame del certificato della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta, rilasciato in pari data nonché con l'analisi della documentazione di lavoro e degli altri atti e documenti idonei a fondare l'accertamento.
pag. 7 di 18 Pertanto la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 20 maggio 2019, avvenuta il giorno 1 agosto 2019, è stata effettuata nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del sesto motivo di opposizione. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di opposizione (rubricato:
“
3. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per l'applicazione contraria allo spirito della Costituzione e delle leggi in materia di lavoro”), pure esso logicamente prioritario rispetto agli altri e che si sostanzia in doglianze alquanto generiche ed apodittiche, ai limiti dell'ammissibilità. Al riguardo si osserva che l'ispezione del lavoro rappresenta, dal punto di vista funzionale, un elemento fondamentale di tutela costituzionale del lavoro e dell'impresa. Da un lato il contrasto al lavoro sommerso, all'irregolarità e all'illegalità comporta l'immediata tutela del lavoratore, ma dall'altro, al contempo, il ripristino delle condizioni di legalità del lavoro incide profondamente nel contrasto alla competizione sleale fra le imprese, garantendo, pertanto, un equilibrata e corretta concorrenza. Su un piano strutturale, d'altronde quello delle ispezioni è un sistema complesso in cui opera una pluralità di soggetti (organismi di vigilanza), regolato attualmente dalla legislazione speciale, che trova, ad oggi, i suoi fondamenti nei seguenti testi normativi, da intendersi nel contesto delle loro successive modificazioni: D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, l. 22 luglio 1961, n.628, e d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Cont Nella fattispecie in esame, l'attività amministrativa esercitata dall' di Caltanissetta, è stata svolta nel pieno rispetto delle norme costituzionali e delle altre normative in materia, sicché, il provvedimento sanzionatorio opposto, sotto tale profilo, risulta esente da vizi che possano inficiarne la legittimità. Alla luce di queste considerazioni, anche il terzo di motivo di opposizione va respinto. Per quanto attiene, poi, al primo, al secondo ed al quarto motivo di opposizione, gli stessi in ragione della loro reciproca interferenza si prestano ad essere trattati congiuntamente. pag. 8 di 18 Al riguardo, si richiama, innanzitutto, il principio di diritto stabilito da Corte di Cassazione S.U. civ. 28 gennaio 2010, n. 1786, poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, i vizi motivazionali eventualmente attinenti l'ordinanza – ingiunzione di pagamento o la mancata audizione, da parte dell'autorità amministrativa, del trasgressore che ne abbia fatto richiesta, non comportano la nullità del provvedimento prefettizio né la sopravvenuta insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice l'intero rapporto derivante dalla contestazione dell'infrazione. Conseguentemente, in sede di ricorso giurisdizionale il presunto trasgressore potrà far valere interamente le sue ragioni proponendo al giudice tutte le deduzioni difensive già presentate in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte”. Alla luce di tale principio di diritto il presunto difetto motivazionale dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata e la contestata omessa indicazione delle fonti di prova vagliate dagli organi ispettivi, si concretizzano in eccezioni inconferenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Tali asseriti vizi del provvedimento impugnato, peraltro, oltre che ininfluenti ai fini dell'invocato annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, si palesano, altresì, insussistenti. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo il quale il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento;
in tale ottica non è necessaria un'analitica esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto. Al riguardo appare utile precisare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale e con specifico riferimento alla motivazione dell'atto, si è ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento che consente al cittadino di comprendere quale sia la violazione contestata. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente pag. 9 di 18 che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione ( che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. N. 16316/2020 - Tribunale di Gela - Sentenza n. 182/2024 del 24 settembre 2024 ). Orbene, nella fattispecie in esame, l'ordinanza di ingiunzione opposta contiene un'analitica, precisa e dettagliata descrizione della condotta antigiuridica posta in essere dall'odierna parte ricorrente e sanzionata con il detto provvedimento impugnato. Peraltro, nel verbale unico di accertamento e notificazione poi sfociato nell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata ed ivi richiamato, sono indicati e precisati, nell'apposta sezione, tutti gli elementi e/o le fonti di prova posti a fondamento dell'atto, non sussistendo, peraltro, alcun onere di allegazione di tali atti al provvedimento adottato. In particolare, nell'apposita sezione del verbale unico di accertamento e notificazione si ha modo di leggere:
Ed invero, l'art. 33 della legge n. 183/2010 stabilisce che il verbale di accertamento e notificazione deve contenere “ a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”, ma non prevede nessun obbligo di allegazione di tali fonti;
disposizione normativa che nel caso di specie, attesi i contenuti dell'atto, risulta pienamente rispettata. Concludendo sul punto, quindi, si può affermare che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata risulta conforme nel suo contenuto alla prescrizioni normative che disciplinano la materia. Ciò posto, rileva, poi, il Tribunale di ritenere fondati gli esiti dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della ditta dell'odierno opponente.
pag. 10 di 18 Al riguardo, si deve, innanzitutto, ricordare che nell'ambito del giudizio ad opposizione ad ordinanza ingiunzione l'onere della prova circa la fondatezza dell'accertamento grava interamente sull , senza che il Controparte_1 verbale di accertamento possa far piena fede in ordine a quanto accertato. L'ente accertatore, quindi, deve provare - secondo i criteri ordinari - la fondatezza del proprio accertamento. Sul punto, infatti, è stato osservato in giurisprudenza che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'insufficienza di elementi probatori confortanti la responsabilità in capo al soggetto sanzionato impone l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di tale procedimento, parte attrice in senso sostanziale deve ritenersi l'amministrazione opposta, cui per l'effetto è devoluto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di parte convenuta, la prova dei fatti impeditivi ed estintivi.” (Trib. Frosinone, 403/2020). E ancora: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib. Cassino, 25/02/2021, n. 262). In tal senso, si veda anche Trib. Trieste, sent. 558/2019, secondo cui: “In tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'art. 22, l. n. 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, è la Pubblica Amministrazione a far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, ed è lei che deve dunque fornire, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.”. Ciò detto circa la ripartizione dell'onere probatorio, quanto alle fonti di convincimento del Giudice in giudizi quale quello per cui è causa, appare opportuno ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena pag. 11 di 18 prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”. (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573; in senso conforme si vedano, inter alia, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2014, n. 23800 e Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15073, secondo cui: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”). Ciò posto in punto di diritto, va qui innanzitutto confermata la reiezione della richiesta di prova testimoniale formulata dall'odierno ricorrente (per la cui ammissione si è insistito anche in questa sede). Sul punto, il Giudice, precedente assegnatario di questo procedimento, nell'ordinanza emessa a conclusione dell'udienza del 12/11/2024 ha condivisibilmente “(…) rilevato che l'audizione di , e , con Parte_3 Persona_1 Parte_2 riferimento al rapporto di lavoro, è superflua in quanto la parte chiede l'esame su circostanze già riportate nei verbali dell e che sono conformi a quanto CP_1 sostenuto dell'opponente; Che l'esame di sui capitolati dal n. 6 al n. 8 e di su Persona_2 Parte_4 quelli dal n. 9 al n. 11 è irrilevante ai fini del decidere in quanto non affronta la questione della sussistenza di un rapporto di lavoro;
pag. 12 di 18 Che comunque sulla condotta tenuto da , Parte_3 Persona_1
e al momento dell'ispezione c'è un verbale ispettivo assistito da fede Parte_2 privilegiata per quanto concerne i fatti ricaduti nella percezione diretta dei verbalizzanti;
(…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Cont Tanto doverosamente chiarito, rileva il Tribunale che l' di Caltanissetta nel caso di specie ha compiutamente assolto agli oneri probatori sullo stesso gravanti. Ed invero, a seguito degli accertamenti effettuati in data 12 aprile 2019 da funzionari in servizio presso l' di Caltanissetta nonché dall'esame CP_1 della documentazione di lavoro, è emerso che il signor Parte_1
, odierno ricorrente, ha impiegato, in nero, con rapporto di lavoro
[...] subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, meglio generalizzati in atti, per i periodi temporali specificati nel
[...] provvedimento sanzionatorio opposto. In particolare, i lavoratori in parola sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa presso l'esercizio commerciale dell'odierno opponente, in assenza di regolare assunzione, così come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo del 12 aprile 2019, ove è dato leggere al riguardo che:
pag. 13 di 18 L'evidenza dei fatti palesata dalla lettura del verbale di primo accesso ispettivo parla da sé, senza necessità di particolari commenti. Merita solo evidenziare che le dichiarazioni rese dai lavoratori , Parte_3 Per_1
e , nel mal celato tentativo di giustificare quanto visto
[...] Parte_2 Cont e verbalizzato dagli ispettori dell' , risultano palesemente inattendibili, essendo logicamente inverosimili e contrarie alla comune esperienza. Ora, trattandosi di attività lavorativa espletata concretamente in favore della ditta ricorrente, in difetto di preventiva instaurazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi pienamente legittimo il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato. In proposito, si osserva che ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 81/2015 “
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
pag. 14 di 18 rapporto di lavoro” e, nel caso di specie, non è stata né allegata, né provata la sussistenza di altre tipologie contrattuali. Preme sottolineare, peraltro, che, in sede di acceso ispettivo, è stato adottato, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. 19/0017 del 12/04/2019, sussistendone i requisiti di legge, per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. A seguito di tale provvedimento l'odierna parte ricorrente ha effettuato il pagamento della somma aggiuntiva di euro cinquecento (€ 500,00), pari al 25% della somma aggiuntiva unica, di cui all'art. 14, comma 4 lett. C) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come risulta dal bollettino di versamento versato in Cont atti dall' . Il ricorrente ha, altresì, provveduto all'assunzione dei lavoratori oggetto dell'ordinanza di ingiunzione oggi opposta, stipulando con gli stessi un contratto di lavoro di tipo subordinato, con decorrenza perfettamente coincidente con quanto accertato dall'Amministrazione; il tutto senza muovere eccezione e/o rilievo alcuno. In particolare, sono stati presentati dall'odierno opponente i modelli UNILAV per i tre soggetti individuati come presunti lavoratori dipendenti dai funzionari accertatori in data successiva all'accesso ispettivo (16.04.2019), indicando, quale data di assunzione e qualifica, quanto accertato, verbalizzato nell'accesso ispettivo e richiesto dai verbalizzanti e più precisamente:
- : data di assunzione 12.04.2019 ed in pari data rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni;
- data di assunzione 15.03.2019 con contratto a Parte_3 Parte_3 tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di sciampista;
dalla data del 02.05.2019 il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo parziale per 20 ore settimanali – a decorrere dalla data del 11.05.2019 il rapporto di lavoro cessava per dimissioni irrevocabili della stessa;
- : dopo aver superato gli esami di abilitazione professionale Persona_1 acquisendo la qualifica di acconciatore in data 21.03.2019, è stato assunto il 05.04.2019 con contratto a tempo indeterminato e part-time misto per 20 ore
pag. 15 di 18 settimanali, a decorrere della data del 16.05.2020, il rapporto di lavoro cessava per dimissioni volontarie. Orbene, se i lavoratori oggetto del provvedimento sanzionatorio opposto, non fossero stati dipendenti dell'odierna parte ricorrente e non avessero svolto attività lavorativa in suo favore, non si vedono le ragioni per le quali la stessa ditta abbia successivamente provveduto ad assumere i lavoratori, instaurando con gli stessi un rapporto di lavoro di tipo subordinato, con inizio dal giorno, Cont perfettamente coincidente con quanto accertato dall' resistente. Né si può invocare, al fine di giustificare l'assunzione dei lavoratori di che trattasi, la necessità di riprendere l'attività imprenditoriale atteso che, in tale ipotesi, la ditta destinataria del provvedimento di sospensione avrebbe ben potuto attivare i rimedi esperibili contro tale atto richiedendo i necessari provvedimenti urgenti ed indifferibili, a tutela dei propri diritti ed interessi. Pertanto, va sicuramente ravvisato nel comportamento complessivamente tenuto dall'odierna parte ricorrente, dopo la verifica ispettiva, una forma di acquiescenza ed accettazione delle risultanze cui è pervenuto l' in CP_1 ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro irregolari, posti in essere in forma subordinata e rappresenta una sorta di ammissione di responsabilità per le violazioni accertate e contestate (si vedano, in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 26 maggio 2010, n. 12899; Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005). In ragione di quanto sopra esposto, dunque, anche il primo, il secondo ed il quarto motivo di opposizione vanno respinti. Merita, infine, reiezione anche il quinto motivo di opposizione, relativo alla quantificazione della sanzione in concreto erogata nei confronti dell'odierno ricorrente. Al riguardo appare opportuno precisare che l'Amministrazione ha espressamente indicato nell'ordinanza ingiunzione qui impugnata i parametri presi in considerazione nel determinare il quantum della sanzione tra il massimo ed il minimo edittali, applicando in maniera rigorosa i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 121/1988, ha introdotto una metodologia da seguire nella determinazione dell'importo della sanzione da pag. 16 di 18 infliggere nel caso concreto, finalizzata ad evitare disparità di trattamento ed ad uniformare, quanto più possibile, l'operato degli organi periferici nell'esercizio della discrezionalità. Ed è proprio in ossequio alle regole dettate dal , condivise da questo CP_4 Cont Giudicante, che l' di Caltanissetta ha determinato il quantum della sanzione, esplicitando nel contesto del provvedimento irrogativo della sanzione i criteri presi in considerazione. Ora, se è vero che il Dirigente, nel determinare la misura della sanzione amministrativa tra un minimo e un massimo edittale, deve tenere conto della gravità della violazione, in relazione alla durata della violazione, all'opera svolta dall'agente, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni Cont economiche, è altrettanto vero che nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha tenuto in debito conto tutti gli elementi sopra specificati e di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981. Va rilevato, del resto, che la sanzione irrogata con il provvedimento sanzionatorio oggi opposto è stata quantificata nella misura prevista dal disposto dell'art. 16 della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce pur sempre una forma agevolata di determinazione del suo ammontare. Peraltro va detto che nessuna violazione dell'art. 8 del Decreto Direttoriale
del 20 aprile 2006 sussiste, atteso il contenuto del verbale Controparte_4 di primo accesso ispettivo del 12 aprile 2019 e dei successivi atti come avanti specificato, debitamente e ritualmente notificato all'odierno ricorrente.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dal sig. va respinta, Parte_1 con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari ad € 9.022,00) ed al pregio dell'attività difensiva posta in essere dalla difesa erariale.
pag. 17 di 18 Nessuna esenzione dal pagamento delle spese di lite può essere accordata in favore dell'odierno opponente, esulando la fattispecie per cui è causa dall'ambito applicativo di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. che riguarda esclusivamente i “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Trattasi, peraltro, di norma di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. , con Parte_1 conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata;
Cont
- condanna l'opponente a rifondere all' di Caltanissetta le spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice, dott. Roberto Pascarelli, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15 dicembre 2025 ore 08:31 – ha pronunciato in pari data, previa lettura delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in causa, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1163/2023, del Ruolo Generale Affari Contenziosi, pendente T R A
(c.f.: ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di titolare della omonima ditta sita a Caltanissetta in via S. D'Acquisto (Part. Iva n.: ) - rappresentato e difeso, congiuntamente e P.IVA_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Impaglione e Pasquale Emiliano Messina ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo procuratore sito a Caltanissetta in Viale Sicilia n. 106;
- ricorrente -
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F.
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di Caltanissetta presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174 è domiciliato;
-resistente -
pag. 1 di 18 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. legge 689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda storica da cui è scaturita la presente causa è esaustivamente Cont sintetizzata nella memoria di costituzione depositata dall' di Caltanissetta, ove si ha modo di leggere al riguardo che: <(…) In data 12 aprile 2019 l'
nell'espletamento dei propri compiti istituzionali ha Controparte_1 effettuato un accesso ispettivo presso la ditta individuale con Pt_1 Parte_1 sede legale in Caltanissetta via Salvo D'Acquisto s.n.c., allo scopo di verificare l'osservanza nei confronti del personale occupato delle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale. In sede di accesso ispettivo è stata acquisita dichiarazione spontanea resa, previa ammonizione circa le conseguenze civili e penali, cui si può andare incorso in caso di informazioni errate od incomplete, dei seguenti lavoratori:
, nata a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] Persona_1
, nata a [...] il [...] Parte_3 che hanno fornito notizie ed informazioni circa il rapporto di lavoro intercorso con l'odierna parte ricorrente. A conclusione degli accertamenti espletati in sede di accesso ispettivo del 12 aprile 2019 nonché mediante la consultazione della documentazione trasmessa a questo Ispettorato dal soggetto ispezionato, è stata riscontrata la violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 del D.Lgs n. 151/2015, per aver impiegato in nero, con rapporto di lavoro subordinato i seguenti lavoratori:
1) per il periodo dal 15/3/2019 al 12/04/2019, per Parte_3 complessivi ventinove giorni;
2) , per il periodo dal 5 aprile 2019 al 12 aprile 2019, per complessivi Persona_1 otto giorni;
3) , per il giorno 12 aprile 2019. Parte_2
In data 20 maggio 2019, per tale violazione è stato redatto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 19/384, prot. n. 8583 del 23 luglio 2019, debitamente
pag. 2 di 18 notificato in data 2 agosto 2019 al trasgressore identificato nella persona del signor
Parte_1
Verificato il mancato pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, i funzionari ispettori incaricati della pratica, in data 16 dicembre 2019, hanno trasmesso al Capo Ufficio dell'Ispettorato il rapporto ai sensi dell'art. 17 Controparte_1 della legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. Il Dirigente dell , esaminata la documentazione, gli scritti difensivi pervenuti CP_1 in data 22 agosto 2019 e le argomentazioni di cui al verbale di audizione del 10 luglio 2023, ritenuto fondato l'accertamento, ha emesso l'ordinanza di ingiunzione oggetto del presente giudizio di opposizione. (…) >>. Con ricorso depositato telematicamente in data 23/10/2023, il sig.
[...]
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 6, D. Lgs n. 150/11, avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) elevata dall' Controparte_1
di Caltanissetta, intimante il pagamento della somma complessiva di
[...]
€ 9.022,00 (di cui € 9.000,00 per sanzione amministrative ed € 22,00 per spese di notifica) , chiedendo: “(…) - in via preliminare, la sospensione immediata degli effetti dell'ordinanza di ingiunzione indicata in oggetto stante la sussistenza del: fumus boris iuris, per come esposto nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente ricorso;
periculum in mora, in considerazione del fatto che le somme, presuntivamente dovute, come determinate alla luce degli elementi di prova ancora tutti da deliberare, nummariamente, si evidenziano eccessivamente esose per le modeste capacità finanziare dell'odierno ricorrente. Pertanto, ove a seguito del presente ricorso non si provvedesse alla sospensione del provvedimento impugnato, la pretesa avanzata sarebbe, non solo l'effetto di una procedura irregolarmente eseguita, ma, altresì, determinerebbe un danno grave ed irreversibile per la ricorrente, per le evidenti difficoltà economiche e finanziare che ne deriverebbero dovute all'esborso di una somma apparentemente minima ma che, collocata nel proprio bilancio, assume rilievo economico non indifferente con l'ulteriore pericolo in mora di una difficoltà oggettiva di recupero, laddove le proprie ragioni di doglianza dovessero verificarsi come fondate nel proseguio della procedura, come incoata.
pag. 3 di 18 Anche in virtù del disposto dell'art. 23, comma 11, L. n. 689/81 atteso “che in sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge sanzionabili con pena pecuniaria amministrativo il giudice ordinario ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento ovvero di modificarlo anche limitatamente all'entità della sanzione medesima, commisurandola
– in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati – ad una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alle infrazioni ritenute sussistenti, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni”. (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14698/02; - Cass. Civ., Sez. Lav., n. 14238/01);
- nel merito, l'annullamento o la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068
(Prot. N. 8795), indicata in oggetto, perchè infondata in fatto ed in diritto, illogica, contraddittoria, illegittima ed infondata;
- ai sensi dell'art. 210 c.p.c. ordinare all di Controparte_1
Caltanissetta di esibire in giudizio il fascicolo relativo all'attività ispettiva eseguita;
- con riserva di produrre ulteriori documenti e memorie, nominare C.T.P.;
- con vittoria delle spese e compensi, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e C.P.A. con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipanti. (…)”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno ricorrente ha formulato sei motivi di opposizione, rubricati rispettivamente: “
1. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancanza di prova certa”; “
2. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancata allegazione delle fonti di prova”; “
3. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per l'applicazione contraria allo spirito della Costituzione e delle leggi in materia di lavoro”; “
4. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per mancata violazione commessa”; “5. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per violazione dell'art. 11 L. n. 689/81 e delle Circolari del CP_3
19.05.1982 e n. 121/88”; “
6. Nullità dell'ordinanza di Controparte_4 ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per violazione dell'art. 14 L. n. 689/91 e circolare n. 146/92 – tardività della notificazione”. Controparte_4
La rubricazione dei predetti motivi di opposizione ne sintetizza in maniera adeguata il contenuto, senza necessità di aggiungere altro al riguardo.
pag. 4 di 18
Cont L' di Caltanissetta, ritualmente costituitosi in giudizio, ha diffusamente contestato la fondatezza dell'avverso ricorso (asseverando la correttezza e la legittimità del proprio operato) ed ha chiesto che l'intestato Tribunale voglia:
“(…) In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione, non sussistendone i presupposti;
nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato, in punto di fatto e di diritto;
Con vittoria di spese. (…)”. La causa, trattata all'udienza del 12/11/2024, disattesa la richiesta di prova testimoniale articolata dal ricorrente, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e, poi, è stata rinviata per decisione/discussione all'udienza del 28.05.2026 h 8.31 da trattarsi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. Con provvedimento n. 40/2025 del 01/10/2025 emesso dal Presidente dell'intestato Tribunale il procedimento è stato assegnato alla scrivente Magistrato che ha anticipato la discussione/decisione della causa all'odierna udienza, confermandone la trattazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, in via del tutto preliminare va osservato che l'opposizione a un'ordinanza ingiunzione deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica (o 60 se si risiede all'estero) ai sensi dell'art. 6, 6° co del D. Lgs. 150/2011. L'inosservanza di tale termine è una questione di decadenza rilevabile d'ufficio dal Giudice e non sanabile, che rende l'opposizione inammissibile. Non è nemmeno necessario che tale questione, ove rilevata d'ufficio venga sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c1. 1 Sul punto, infatti, Cass. Civ., sez. VI, 18 novembre 2019, n. 29803 in fattispecie analoga alla presente ha osservato che: «Non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di pag. 5 di 18 Pertanto, se l'opposizione è presentata in ritardo, il Giudice la dichiarerà inammissibile senza che l'amministrazione debba dimostrare la tardività. Nel caso di specie, dal doc. 12 di parte resistente si evince che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata è stata notificata in data 26/09/2023, risultando quindi tempestivo il ricorso depositato telematicamente dal sig.
[...]
in data 23/10/2023. Parte_1
Ciò posto, rileva il Tribunale che l'opposizione qui in esame non risulta meritevole di accoglimento per i motivi appresso indicati. Al riguardo, va disatteso, innanzitutto, il sesto motivo di opposizione, logicamente prioritario rispetto ai precedenti, a mezzo del quale l'opponente ha eccepito la nullità dell'ordinanza di ingiunzione n.23/0068 per asserita violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, lamentando una presunta tardività nella contestazione dell'illecito. Tale eccezione, ad avviso di questo Giudice, risulta destituita di fondamento.
Al riguardo, si rammenta che l'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone: “la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Quanto all'interpretazione della suddetta disposizione legislativa è stato osservato in giurisprudenza che: “ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14 della legge 689/1981, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita”.
contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini». pag. 6 di 18 Il termine per la contestazione dell'infrazione, in altri termini, non può farsi decorrere dalla sua consumazione ma decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi, tuttavia, ritenere che tale attività debba essere compiuta in un tempo ragionevole, correlato alla conoscenza della condotta illecita. E' ius receptum che “l'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, facendo riferimento all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, deve essere interpretato nel senso che il termine di novanta giorni, ivi previsto, comincia a decorrere dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare tutti gli elementi della infrazione. L'accertamento non coincide, quindi, con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'articolo 13, la esistenza di tutti gli elementi della infrazione e richiede la valutazione dei fatti acquisiti, e afferenti agli elementi della infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita e a valutarne la consistenza, agli effetti della corretta formulazione della contestazione. (in termini Cass. civ. sez. II, 20/06/2018, n.16286) Conseguentemente, secondo le coordinate ermeneutiche segnate dalla Corte di Cassazione, il dies a quo deve farsi coincidere con il momento in cui l'Amministrazione era nelle condizioni di avere una conoscenza non approssimativa della condotta illecita, onde poter formulare una corretta e compiuta contestazione dell'infrazione. Ciò posto in line generale, si rileva che nel caso concreto, come è dato evincere dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all'ordinanza ingiunzione qui impugnata, l'accertamento circa la sussistenza delle violazioni riscontrate si è concluso solamente in data 17 maggio 2019, con l'acquisizione e l'esame del certificato della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Caltanissetta, rilasciato in pari data nonché con l'analisi della documentazione di lavoro e degli altri atti e documenti idonei a fondare l'accertamento.
pag. 7 di 18 Pertanto la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 20 maggio 2019, avvenuta il giorno 1 agosto 2019, è stata effettuata nel pieno rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 14 della Legge n. 689/1981. A tanto consegue, ad avviso del Tribunale, la reiezione del sesto motivo di opposizione. Parimenti infondato risulta essere il terzo motivo di opposizione (rubricato:
“
3. Nullità dell'ordinanza di ingiunzione n. 23/0068 (Prot. N. 8795) per l'applicazione contraria allo spirito della Costituzione e delle leggi in materia di lavoro”), pure esso logicamente prioritario rispetto agli altri e che si sostanzia in doglianze alquanto generiche ed apodittiche, ai limiti dell'ammissibilità. Al riguardo si osserva che l'ispezione del lavoro rappresenta, dal punto di vista funzionale, un elemento fondamentale di tutela costituzionale del lavoro e dell'impresa. Da un lato il contrasto al lavoro sommerso, all'irregolarità e all'illegalità comporta l'immediata tutela del lavoratore, ma dall'altro, al contempo, il ripristino delle condizioni di legalità del lavoro incide profondamente nel contrasto alla competizione sleale fra le imprese, garantendo, pertanto, un equilibrata e corretta concorrenza. Su un piano strutturale, d'altronde quello delle ispezioni è un sistema complesso in cui opera una pluralità di soggetti (organismi di vigilanza), regolato attualmente dalla legislazione speciale, che trova, ad oggi, i suoi fondamenti nei seguenti testi normativi, da intendersi nel contesto delle loro successive modificazioni: D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, l. 22 luglio 1961, n.628, e d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Cont Nella fattispecie in esame, l'attività amministrativa esercitata dall' di Caltanissetta, è stata svolta nel pieno rispetto delle norme costituzionali e delle altre normative in materia, sicché, il provvedimento sanzionatorio opposto, sotto tale profilo, risulta esente da vizi che possano inficiarne la legittimità. Alla luce di queste considerazioni, anche il terzo di motivo di opposizione va respinto. Per quanto attiene, poi, al primo, al secondo ed al quarto motivo di opposizione, gli stessi in ragione della loro reciproca interferenza si prestano ad essere trattati congiuntamente. pag. 8 di 18 Al riguardo, si richiama, innanzitutto, il principio di diritto stabilito da Corte di Cassazione S.U. civ. 28 gennaio 2010, n. 1786, poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Nel giudizio di opposizione ad una sanzione amministrativa comminata per violazioni al Codice della Strada, i vizi motivazionali eventualmente attinenti l'ordinanza – ingiunzione di pagamento o la mancata audizione, da parte dell'autorità amministrativa, del trasgressore che ne abbia fatto richiesta, non comportano la nullità del provvedimento prefettizio né la sopravvenuta insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice l'intero rapporto derivante dalla contestazione dell'infrazione. Conseguentemente, in sede di ricorso giurisdizionale il presunto trasgressore potrà far valere interamente le sue ragioni proponendo al giudice tutte le deduzioni difensive già presentate in sede amministrativa ed eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte”. Alla luce di tale principio di diritto il presunto difetto motivazionale dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata e la contestata omessa indicazione delle fonti di prova vagliate dagli organi ispettivi, si concretizzano in eccezioni inconferenti ed irrilevanti ai fini della decisione. Tali asseriti vizi del provvedimento impugnato, peraltro, oltre che ininfluenti ai fini dell'invocato annullamento dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa, si palesano, altresì, insussistenti. Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo il quale il contenuto motivazionale imposto all'autorità deve dispiegarsi in funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa del destinatario del provvedimento;
in tale ottica non è necessaria un'analitica esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'atto. Al riguardo appare utile precisare che, secondo costante orientamento giurisprudenziale e con specifico riferimento alla motivazione dell'atto, si è ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento che consente al cittadino di comprendere quale sia la violazione contestata. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente pag. 9 di 18 che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione ( che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. N. 16316/2020 - Tribunale di Gela - Sentenza n. 182/2024 del 24 settembre 2024 ). Orbene, nella fattispecie in esame, l'ordinanza di ingiunzione opposta contiene un'analitica, precisa e dettagliata descrizione della condotta antigiuridica posta in essere dall'odierna parte ricorrente e sanzionata con il detto provvedimento impugnato. Peraltro, nel verbale unico di accertamento e notificazione poi sfociato nell'ordinanza di ingiunzione qui impugnata ed ivi richiamato, sono indicati e precisati, nell'apposta sezione, tutti gli elementi e/o le fonti di prova posti a fondamento dell'atto, non sussistendo, peraltro, alcun onere di allegazione di tali atti al provvedimento adottato. In particolare, nell'apposita sezione del verbale unico di accertamento e notificazione si ha modo di leggere:
Ed invero, l'art. 33 della legge n. 183/2010 stabilisce che il verbale di accertamento e notificazione deve contenere “ a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”, ma non prevede nessun obbligo di allegazione di tali fonti;
disposizione normativa che nel caso di specie, attesi i contenuti dell'atto, risulta pienamente rispettata. Concludendo sul punto, quindi, si può affermare che l'ordinanza ingiunzione qui impugnata risulta conforme nel suo contenuto alla prescrizioni normative che disciplinano la materia. Ciò posto, rileva, poi, il Tribunale di ritenere fondati gli esiti dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti della ditta dell'odierno opponente.
pag. 10 di 18 Al riguardo, si deve, innanzitutto, ricordare che nell'ambito del giudizio ad opposizione ad ordinanza ingiunzione l'onere della prova circa la fondatezza dell'accertamento grava interamente sull , senza che il Controparte_1 verbale di accertamento possa far piena fede in ordine a quanto accertato. L'ente accertatore, quindi, deve provare - secondo i criteri ordinari - la fondatezza del proprio accertamento. Sul punto, infatti, è stato osservato in giurisprudenza che: “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'insufficienza di elementi probatori confortanti la responsabilità in capo al soggetto sanzionato impone l'accoglimento dell'opposizione ai sensi dell'art. 6, comma 11, d.lgs. 150/2011. Nell'ambito di tale procedimento, parte attrice in senso sostanziale deve ritenersi l'amministrazione opposta, cui per l'effetto è devoluto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c., mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di parte convenuta, la prova dei fatti impeditivi ed estintivi.” (Trib. Frosinone, 403/2020). E ancora: “Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione deve essere accolta.” (Trib. Cassino, 25/02/2021, n. 262). In tal senso, si veda anche Trib. Trieste, sent. 558/2019, secondo cui: “In tema di impugnazione di ordinanze-ingiunzioni, il ricorso di cui all'art. 22, l. n. 689/1981 introduce un giudizio avente ad oggetto non solo la legittimità formale del provvedimento amministrativo ma anche il fondamento stesso della pretesa dell'autorità nei confronti del cittadino. Pur rivestendo la posizione processuale di resistente, è la Pubblica Amministrazione a far valere in giudizio la propria pretesa sanzionatoria, ed è lei che deve dunque fornire, ex art. 2697 c.c., la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.”. Ciò detto circa la ripartizione dell'onere probatorio, quanto alle fonti di convincimento del Giudice in giudizi quale quello per cui è causa, appare opportuno ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “I verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena pag. 11 di 18 prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”. (Corte di cassazione, sezione 6, ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36573; in senso conforme si vedano, inter alia, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 novembre 2014, n. 23800 e Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 giugno 2008, n. 15073, secondo cui: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”). Ciò posto in punto di diritto, va qui innanzitutto confermata la reiezione della richiesta di prova testimoniale formulata dall'odierno ricorrente (per la cui ammissione si è insistito anche in questa sede). Sul punto, il Giudice, precedente assegnatario di questo procedimento, nell'ordinanza emessa a conclusione dell'udienza del 12/11/2024 ha condivisibilmente “(…) rilevato che l'audizione di , e , con Parte_3 Persona_1 Parte_2 riferimento al rapporto di lavoro, è superflua in quanto la parte chiede l'esame su circostanze già riportate nei verbali dell e che sono conformi a quanto CP_1 sostenuto dell'opponente; Che l'esame di sui capitolati dal n. 6 al n. 8 e di su Persona_2 Parte_4 quelli dal n. 9 al n. 11 è irrilevante ai fini del decidere in quanto non affronta la questione della sussistenza di un rapporto di lavoro;
pag. 12 di 18 Che comunque sulla condotta tenuto da , Parte_3 Persona_1
e al momento dell'ispezione c'è un verbale ispettivo assistito da fede Parte_2 privilegiata per quanto concerne i fatti ricaduti nella percezione diretta dei verbalizzanti;
(…)”. Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di un attento e meditato esame degli atti e dei documenti di causa, sono qui ribadite e richiamate anche ai seni dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015). Cont Tanto doverosamente chiarito, rileva il Tribunale che l' di Caltanissetta nel caso di specie ha compiutamente assolto agli oneri probatori sullo stesso gravanti. Ed invero, a seguito degli accertamenti effettuati in data 12 aprile 2019 da funzionari in servizio presso l' di Caltanissetta nonché dall'esame CP_1 della documentazione di lavoro, è emerso che il signor Parte_1
, odierno ricorrente, ha impiegato, in nero, con rapporto di lavoro
[...] subordinato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro i lavoratori , e Parte_3 Persona_1 Parte_2
, meglio generalizzati in atti, per i periodi temporali specificati nel
[...] provvedimento sanzionatorio opposto. In particolare, i lavoratori in parola sono stati trovati intenti a svolgere attività lavorativa presso l'esercizio commerciale dell'odierno opponente, in assenza di regolare assunzione, così come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo del 12 aprile 2019, ove è dato leggere al riguardo che:
pag. 13 di 18 L'evidenza dei fatti palesata dalla lettura del verbale di primo accesso ispettivo parla da sé, senza necessità di particolari commenti. Merita solo evidenziare che le dichiarazioni rese dai lavoratori , Parte_3 Per_1
e , nel mal celato tentativo di giustificare quanto visto
[...] Parte_2 Cont e verbalizzato dagli ispettori dell' , risultano palesemente inattendibili, essendo logicamente inverosimili e contrarie alla comune esperienza. Ora, trattandosi di attività lavorativa espletata concretamente in favore della ditta ricorrente, in difetto di preventiva instaurazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi pienamente legittimo il provvedimento sanzionatorio oggi impugnato. In proposito, si osserva che ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 81/2015 “
1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
pag. 14 di 18 rapporto di lavoro” e, nel caso di specie, non è stata né allegata, né provata la sussistenza di altre tipologie contrattuali. Preme sottolineare, peraltro, che, in sede di acceso ispettivo, è stato adottato, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale n. 19/0017 del 12/04/2019, sussistendone i requisiti di legge, per aver riscontrato l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. A seguito di tale provvedimento l'odierna parte ricorrente ha effettuato il pagamento della somma aggiuntiva di euro cinquecento (€ 500,00), pari al 25% della somma aggiuntiva unica, di cui all'art. 14, comma 4 lett. C) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come risulta dal bollettino di versamento versato in Cont atti dall' . Il ricorrente ha, altresì, provveduto all'assunzione dei lavoratori oggetto dell'ordinanza di ingiunzione oggi opposta, stipulando con gli stessi un contratto di lavoro di tipo subordinato, con decorrenza perfettamente coincidente con quanto accertato dall'Amministrazione; il tutto senza muovere eccezione e/o rilievo alcuno. In particolare, sono stati presentati dall'odierno opponente i modelli UNILAV per i tre soggetti individuati come presunti lavoratori dipendenti dai funzionari accertatori in data successiva all'accesso ispettivo (16.04.2019), indicando, quale data di assunzione e qualifica, quanto accertato, verbalizzato nell'accesso ispettivo e richiesto dai verbalizzanti e più precisamente:
- : data di assunzione 12.04.2019 ed in pari data rassegnava le Parte_2 proprie dimissioni;
- data di assunzione 15.03.2019 con contratto a Parte_3 Parte_3 tempo pieno ed indeterminato, con qualifica di sciampista;
dalla data del 02.05.2019 il rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo parziale per 20 ore settimanali – a decorrere dalla data del 11.05.2019 il rapporto di lavoro cessava per dimissioni irrevocabili della stessa;
- : dopo aver superato gli esami di abilitazione professionale Persona_1 acquisendo la qualifica di acconciatore in data 21.03.2019, è stato assunto il 05.04.2019 con contratto a tempo indeterminato e part-time misto per 20 ore
pag. 15 di 18 settimanali, a decorrere della data del 16.05.2020, il rapporto di lavoro cessava per dimissioni volontarie. Orbene, se i lavoratori oggetto del provvedimento sanzionatorio opposto, non fossero stati dipendenti dell'odierna parte ricorrente e non avessero svolto attività lavorativa in suo favore, non si vedono le ragioni per le quali la stessa ditta abbia successivamente provveduto ad assumere i lavoratori, instaurando con gli stessi un rapporto di lavoro di tipo subordinato, con inizio dal giorno, Cont perfettamente coincidente con quanto accertato dall' resistente. Né si può invocare, al fine di giustificare l'assunzione dei lavoratori di che trattasi, la necessità di riprendere l'attività imprenditoriale atteso che, in tale ipotesi, la ditta destinataria del provvedimento di sospensione avrebbe ben potuto attivare i rimedi esperibili contro tale atto richiedendo i necessari provvedimenti urgenti ed indifferibili, a tutela dei propri diritti ed interessi. Pertanto, va sicuramente ravvisato nel comportamento complessivamente tenuto dall'odierna parte ricorrente, dopo la verifica ispettiva, una forma di acquiescenza ed accettazione delle risultanze cui è pervenuto l' in CP_1 ordine alla sussistenza di rapporti di lavoro irregolari, posti in essere in forma subordinata e rappresenta una sorta di ammissione di responsabilità per le violazioni accertate e contestate (si vedano, in tal senso, Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza 26 maggio 2010, n. 12899; Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005). In ragione di quanto sopra esposto, dunque, anche il primo, il secondo ed il quarto motivo di opposizione vanno respinti. Merita, infine, reiezione anche il quinto motivo di opposizione, relativo alla quantificazione della sanzione in concreto erogata nei confronti dell'odierno ricorrente. Al riguardo appare opportuno precisare che l'Amministrazione ha espressamente indicato nell'ordinanza ingiunzione qui impugnata i parametri presi in considerazione nel determinare il quantum della sanzione tra il massimo ed il minimo edittali, applicando in maniera rigorosa i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/1981. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 121/1988, ha introdotto una metodologia da seguire nella determinazione dell'importo della sanzione da pag. 16 di 18 infliggere nel caso concreto, finalizzata ad evitare disparità di trattamento ed ad uniformare, quanto più possibile, l'operato degli organi periferici nell'esercizio della discrezionalità. Ed è proprio in ossequio alle regole dettate dal , condivise da questo CP_4 Cont Giudicante, che l' di Caltanissetta ha determinato il quantum della sanzione, esplicitando nel contesto del provvedimento irrogativo della sanzione i criteri presi in considerazione. Ora, se è vero che il Dirigente, nel determinare la misura della sanzione amministrativa tra un minimo e un massimo edittale, deve tenere conto della gravità della violazione, in relazione alla durata della violazione, all'opera svolta dall'agente, alla personalità dell'agente e alle sue condizioni Cont economiche, è altrettanto vero che nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha tenuto in debito conto tutti gli elementi sopra specificati e di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981. Va rilevato, del resto, che la sanzione irrogata con il provvedimento sanzionatorio oggi opposto è stata quantificata nella misura prevista dal disposto dell'art. 16 della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce pur sempre una forma agevolata di determinazione del suo ammontare. Peraltro va detto che nessuna violazione dell'art. 8 del Decreto Direttoriale
del 20 aprile 2006 sussiste, atteso il contenuto del verbale Controparte_4 di primo accesso ispettivo del 12 aprile 2019 e dei successivi atti come avanti specificato, debitamente e ritualmente notificato all'odierno ricorrente.
Per questi motivi
, aventi carattere assorbente di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'opposizione proposta dal sig. va respinta, Parte_1 con conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo, in particolare, al valore della controversia (pari ad € 9.022,00) ed al pregio dell'attività difensiva posta in essere dalla difesa erariale.
pag. 17 di 18 Nessuna esenzione dal pagamento delle spese di lite può essere accordata in favore dell'odierno opponente, esulando la fattispecie per cui è causa dall'ambito applicativo di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. che riguarda esclusivamente i “giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Trattasi, peraltro, di norma di carattere eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- rigetta l'opposizione proposta dal sig. , con Parte_1 conseguente integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione qui impugnata;
Cont
- condanna l'opponente a rifondere all' di Caltanissetta le spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Bologna – Caltanissetta 15/12/2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pascarelli
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