TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 696/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
contesta le conclusioni della perizia della quale chiede la rinnovazione;
chiede in subordine la compensazione parziale delle spese legali;
Per la parte resistente compare l'avvocato , il quale si riporta ai propri atti e Controparte_1
insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi dichiarare Parte_1
che i postumi permanenti residuati in capo al ricorrente in ragione della malattia
pagina 2 di 4 professionale per cui è causa, già riconosciuta dall' per quanto attiene CP_2
all'origine professionale delle menomazioni lamentate, in associazione con le preesistenti malattie professionali ed infortuni sul lavoro, anch'essi già riconosciuti dall' resistente per quanto attiene all'origine professionale delle menomazioni CP_2
lamentate, sono pari al 018% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero CP_2
ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, –
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_2
corrispondere al ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla domanda di revisione passiva presentata in data 29 agosto 2018 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att.
c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa (che interessa il solo quantum, essendo la malattia del ricorrente stata riconosciuta da con postumi del 15 %) era istruita con C.T.U. medico-legale. CP_2
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta infondato, come ritenuto dal C.T.U. (dott.
, ossia . Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio.
Le spese di lite vanno compensate attesa la particolarità e complessità del caso di specie.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
pagina 3 di 4 2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente, con condanna della stessa a rimborsare ad quanto da quest'ultimo pagato al C.T.U.. CP_2
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato CARVELLO MANUEL, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
contesta le conclusioni della perizia della quale chiede la rinnovazione;
chiede in subordine la compensazione parziale delle spese legali;
Per la parte resistente compare l'avvocato , il quale si riporta ai propri atti e Controparte_1
insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. CARVELLO MANUEL Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “– Nel merito: Accertare e quindi dichiarare Parte_1
che i postumi permanenti residuati in capo al ricorrente in ragione della malattia
pagina 2 di 4 professionale per cui è causa, già riconosciuta dall' per quanto attiene CP_2
all'origine professionale delle menomazioni lamentate, in associazione con le preesistenti malattie professionali ed infortuni sul lavoro, anch'essi già riconosciuti dall' resistente per quanto attiene all'origine professionale delle menomazioni CP_2
lamentate, sono pari al 018% ovvero alla diversa maggiore o minore percentuale che dovesse risultare di giustizia, comunque superiore a quanto già riconosciuto dall' in sede amministrativa, ai sensi del d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ovvero CP_2
ai sensi della diversa disciplina ritenuta applicabile al caso di specie e, per l'effetto, –
Condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_2
corrispondere al ricorrente le relative indennità economiche previste ex lege a far data dalla domanda di revisione passiva presentata in data 29 agosto 2018 ovvero dalla diversa data che dovesse risultare di giustizia, anche ai sensi dell'articolo 149 disp. att.
c.p.c., oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_2
La causa (che interessa il solo quantum, essendo la malattia del ricorrente stata riconosciuta da con postumi del 15 %) era istruita con C.T.U. medico-legale. CP_2
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta infondato, come ritenuto dal C.T.U. (dott.
, ossia . Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio.
Le spese di lite vanno compensate attesa la particolarità e complessità del caso di specie.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
pagina 3 di 4 2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente, con condanna della stessa a rimborsare ad quanto da quest'ultimo pagato al C.T.U.. CP_2
Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4