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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1318 pronunciata il 19/09/2023
Oggetto: Reiscrizione lavoratore agricolo – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 129/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Giordano, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Luca Iero,
APPELLATO
All'udienza del 23/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi, depositato in data 30/06/2021, Parte_1
chiedeva dichiararsi il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 per 89 giornate, avendo subito il disconoscimento di 52 di dette giornate, nonché pronunciarsi la illegittimità del presunto indebito di € 993,90, a titolo di somme corrisposte in più sulla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2013, che, a causa del disconoscimento delle indicate giornate, le era stata revocata.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' ribadendo la correttezza del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale accoglieva le domande, dichiarando il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi del Comune di residenza per l'anno 2013 per 52 giornate e condannando l' alla corresponsione di € 1.300,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettario, CP_1
con distrazione, a titolo di spese di giudizio.
Con ricorso depositato il 04/03/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia con Parte_1
riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese, ritenendola errata perché effettuata in violazione del DM 55/2014. Sosteneva, infatti, l'appellante che il valore della causa era da considerarsi indeterminato ed evidenziava che nel corso del giudizio erano state affrontate numerose questioni di carattere giuridico, in ragione delle eccezioni sollevate dall' , che avevano CP_1
comportato il ricorso a deduzioni scritte e a verbale con discussione in udienza;
erano state depositate note conclusive e l'istruttoria si era svolta in cinque udienze con ascolto di diversi testi. Pertanto, il compenso dell'avvocato avrebbe dovuto essere pari ad € 5.391,00 facendo applicazione dei valori medi o, quanto meno, ad € 2.695,50 qualora si fosse ritenuto di applicare lo scaglione previsto nei
Parametri forensi in vigore per la bassa complessità. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell' al pagamento del compenso di lite pari ad € 5.391,00 o nella misura inferiore di € 2.695,50, CP_1
con distrazione, e la conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, oltre alla liquidazione di spese e competenze del secondo grado, sempre con distrazione.
Anche nel presente grado di giudizio l' si costituiva sostenendo che il Tribunale adito avesse CP_1
correttamente calcolato e liquidato le spese di lite e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 23/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la quantificazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al Giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Deve, poi, darsi atto che in più occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli appartengono, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle controversie di valore indeterminabile. Per altro verso, la Suprema Corte ha del pari affermato che l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, non impedisce al Giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”, di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (Cass 32/24; Cass. 10452/23; Cass. 29821/2019; Cass.
11887/2019; da ultimo Cass 955/25).
Orbene, deve rilevarsi che il presente giudizio ha riguardato la posizione di un solo lavoratore agricolo per un ridotto numero di giornate oggetto di disconoscimento da parte dell' (precisamente 52 CP_1
giornate in un anno, 2013), non già più cause riunite riguardanti più lavoratori colpiti da provvedimenti di cancellazione di molteplici giornate agricole collocate in più annualità. A tanto si aggiunge la scarsa complessità della controversia atteso che nel costituirsi in giudizio in primo grado l' non ha sollevato eccezioni o particolari questioni giuridiche, diversamente da quanto CP_1 affermato dall'appellante. L'Ente previdenziale, infatti, si è limitato a dedurre l'infondatezza della richiesta, invocando il verbale ispettivo, e genericamente l'inammissibilità delle richieste di prova orale. La trattazione della controversia è consistita in deduzioni a verbale e nell'escussione di due testi in un'unica udienza. Sono state depositate note difensive conclusive dalla sola parte ricorrente.
Tali molteplici circostanze inducono questo Collegio ad individuare nel terzo scaglione (tra €
5.201,00 ed € 26.000,00), quello applicabile nel caso di specie, in quanto immediatamente inferiore allo scaglione indeterminabile basso. Deve aggiungersi che il D.M. 147/22 (applicabile nella specie) ha previsto – per tutti i giudizi (civili, penale, stragiudiziale) - un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nel 50%, con conseguente modifica del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui prevedeva percentuali di aumento o diminuzione diversi da quella del 50%.
Utilizzando, dunque, i valori medi del terzo scaglione (valore della causa compreso fra € 5.200 ed €
26.000,) si otterrà il valore di € 5.391,00 che ridotto del 50% determina l'importo di € 2.697,00, somma da liquidare a titolo di spese del primo grado di giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15 % come per legge.
Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese CP_1
del giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il “disputatum” della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del “decisum”, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass.
n. 6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 2.697,00) dedotto il liquidato dal Giudice di I grado (€ 1.300,00 – differenza € 1.397,00); anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
Per mero refuso nel dispositivo della sentenza è stata omessa la dicitura “conferma nel resto l'impugnata sentenza”. Pertanto, il dispositivo andrà letto integrato con la indicata specificazione anteriormente al periodo “Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni”.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/03/2024 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del 19/09/2023 n. 1318 del Tribunale di Brindisi, così CP_1
provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2697,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 1318 pronunciata il 19/09/2023
Oggetto: Reiscrizione lavoratore agricolo – errata liquidazione spese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 129/2024
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Giordano, Parte_1
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, come da procura CP_2
generali in atti, dagli Avv.ti Salvatore Graziuso e Luca Iero,
APPELLATO
All'udienza del 23/05/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi, depositato in data 30/06/2021, Parte_1
chiedeva dichiararsi il suo diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2013 per 89 giornate, avendo subito il disconoscimento di 52 di dette giornate, nonché pronunciarsi la illegittimità del presunto indebito di € 993,90, a titolo di somme corrisposte in più sulla prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2013, che, a causa del disconoscimento delle indicate giornate, le era stata revocata.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' ribadendo la correttezza del proprio operato e CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso. Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale accoglieva le domande, dichiarando il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi del Comune di residenza per l'anno 2013 per 52 giornate e condannando l' alla corresponsione di € 1.300,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettario, CP_1
con distrazione, a titolo di spese di giudizio.
Con ricorso depositato il 04/03/2024 proponeva appello avverso tale pronuncia con Parte_1
riferimento al capo relativo alla liquidazione delle spese, ritenendola errata perché effettuata in violazione del DM 55/2014. Sosteneva, infatti, l'appellante che il valore della causa era da considerarsi indeterminato ed evidenziava che nel corso del giudizio erano state affrontate numerose questioni di carattere giuridico, in ragione delle eccezioni sollevate dall' , che avevano CP_1
comportato il ricorso a deduzioni scritte e a verbale con discussione in udienza;
erano state depositate note conclusive e l'istruttoria si era svolta in cinque udienze con ascolto di diversi testi. Pertanto, il compenso dell'avvocato avrebbe dovuto essere pari ad € 5.391,00 facendo applicazione dei valori medi o, quanto meno, ad € 2.695,50 qualora si fosse ritenuto di applicare lo scaglione previsto nei
Parametri forensi in vigore per la bassa complessità. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell' al pagamento del compenso di lite pari ad € 5.391,00 o nella misura inferiore di € 2.695,50, CP_1
con distrazione, e la conferma, nel resto, della sentenza di primo grado, oltre alla liquidazione di spese e competenze del secondo grado, sempre con distrazione.
Anche nel presente grado di giudizio l' si costituiva sostenendo che il Tribunale adito avesse CP_1
correttamente calcolato e liquidato le spese di lite e chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 23/05/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la controversia veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero, la quantificazione delle spese operata dal Giudice di prime cure non appare conforme ai criteri di legge.
In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, non è dato al Giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (cfr. art 4, comma 1, D.M. cit. per come interpretato da Cass. n. 9815/2023).
Deve, poi, darsi atto che in più occasioni la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le cause in cui si controverte del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli appartengono, ai fini dell'individuazione dello scaglione da applicare per ciò che concerne la liquidazione delle spese, alle controversie di valore indeterminabile. Per altro verso, la Suprema Corte ha del pari affermato che l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00, non impedisce al Giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri “di regola” predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto “all'oggetto e alla complessità della controversia”, di tal che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 (Cass 32/24; Cass. 10452/23; Cass. 29821/2019; Cass.
11887/2019; da ultimo Cass 955/25).
Orbene, deve rilevarsi che il presente giudizio ha riguardato la posizione di un solo lavoratore agricolo per un ridotto numero di giornate oggetto di disconoscimento da parte dell' (precisamente 52 CP_1
giornate in un anno, 2013), non già più cause riunite riguardanti più lavoratori colpiti da provvedimenti di cancellazione di molteplici giornate agricole collocate in più annualità. A tanto si aggiunge la scarsa complessità della controversia atteso che nel costituirsi in giudizio in primo grado l' non ha sollevato eccezioni o particolari questioni giuridiche, diversamente da quanto CP_1 affermato dall'appellante. L'Ente previdenziale, infatti, si è limitato a dedurre l'infondatezza della richiesta, invocando il verbale ispettivo, e genericamente l'inammissibilità delle richieste di prova orale. La trattazione della controversia è consistita in deduzioni a verbale e nell'escussione di due testi in un'unica udienza. Sono state depositate note difensive conclusive dalla sola parte ricorrente.
Tali molteplici circostanze inducono questo Collegio ad individuare nel terzo scaglione (tra €
5.201,00 ed € 26.000,00), quello applicabile nel caso di specie, in quanto immediatamente inferiore allo scaglione indeterminabile basso. Deve aggiungersi che il D.M. 147/22 (applicabile nella specie) ha previsto – per tutti i giudizi (civili, penale, stragiudiziale) - un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nel 50%, con conseguente modifica del D.M. n. 55/2014 nella parte in cui prevedeva percentuali di aumento o diminuzione diversi da quella del 50%.
Utilizzando, dunque, i valori medi del terzo scaglione (valore della causa compreso fra € 5.200 ed €
26.000,) si otterrà il valore di € 5.391,00 che ridotto del 50% determina l'importo di € 2.697,00, somma da liquidare a titolo di spese del primo grado di giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15 % come per legge.
Da tale somma deve essere detratto quanto già eventualmente corrisposto dall' a titolo di spese CP_1
del giudizio di primo grado.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il “disputatum” della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del “decisum”, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass.
n. 6345/2020, n. 19014/2007). Va, in sostanza, individuato il valore della controversia nell'importo liquidato in dispositivo (€ 2.697,00) dedotto il liquidato dal Giudice di I grado (€ 1.300,00 – differenza € 1.397,00); anche per tale grado andranno applicati i minimi tariffari con esclusione della fase istruttoria, essendo del tutto mancata.
Per mero refuso nel dispositivo della sentenza è stata omessa la dicitura “conferma nel resto l'impugnata sentenza”. Pertanto, il dispositivo andrà letto integrato con la indicata specificazione anteriormente al periodo “Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni”.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/03/2024 da Parte_1 nei confronti dell' avverso la sentenza del 19/09/2023 n. 1318 del Tribunale di Brindisi, così CP_1
provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 2697,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Giuseppe Giordano.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23/05/2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi