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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1960 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1960 /2023 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
17/11/1972 con il patrocinio dell'avv. BRIGANTI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in
CORTE DON G. BOTTICELLI N. 98, 47521 CESENA presso il difensore avv. BRIGANTI
FABRIZIO
RICORRENTE
C O N T R O
DA (C.F. ) nata in [...] [...] Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI RICORRENTE:
All'udienza del 08.04.2025 il ricorrente riportandosi al ricorso introduttivo ha Parte_1 insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “- che la S.V. Ill. ma Voglia fissare udienza di comparizione personale dei coniugi avanti a Sé per - esperito il rituale tentativo di conciliazione - dare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni e rimettere le parti avanti il Giudice Istruttore nominando;
- che il Tribunale - e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale – e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – Voglia disporre la collocazione esclusiva dei minori presso l'abitazione del padre, previa assegnazione in capo a costui della casa coniugale;
- che il Tribunale, previa richiesta ed ordine di esibizione al Servizio Sociale Unione Rubicone Mare della relazione aggiornata sullo stato psichico della moglie DA Voglia regolamentare il Parte_3 diritto di visita in capo a quest'ultima nelle forme ritenute opportune, senza pregiudizio alle ragioni dei minori;
- che il Tribunale – e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – dichiari i coniugi autosufficienti e stabilisca che nulla è dovuto dal ricorrente nei confronti della Parte_1 moglie, Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa”.
Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere la pronuncia della separazione personale da con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Brasile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Savignano sul
Rubicone in data 12.01.2008, parte II, serie C, n. 2.
Ha dedotto il ricorrente che dall'unione nascevano a Cesena i figli in data Persona_1
17.10.2010, in data 23.09.2012 e, da ultimo, in data 24.03.2021; Persona_2 Persona_3 tuttavia, la convivenza, dopo una breve parentesi felice, evidenziava gravi criticità di CP_1
che non si era mai integrata nel tessuto sociale ed anzi si era rivelata del tutto inadeguata,
[...] specie nel rapporto coi figli minori;
in ragione delle carenze educative riscontrate sui minori, il servizio sociale di riferimento (Unione Rubicone Mare) informava l'Autorità Giudiziaria minorile che, con decreto provvisorio del 28.05.2020, affidava i minori al servizio sociale “Unione Rubicone Mare”, prescrivendo espressamente interventi di sostegno, accessi domiciliari, valutazioni della capacità genitoriale e accertamenti del . In questo percorso, continua il ricorrente, CP_2 Controparte_1 persisteva nel proprio stile di vita dissoluto, inadeguato e pregiudizievole rispetto ad una serena crescita dei figli, mentre il ricorrente si sottoponeva a tutte le valutazioni necessarie. Pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, la donna non accompagnava i minori al plesso scolastico situato in prossimità dell'abitazione, poiché trascorreva gran parte della giornata a letto, per poi recarsi sovente all'esterno nelle ore notturne;
in talune occasioni assumeva anche condotte violente danneggiando irrimediabilmente gli arredi domestici e tali episodi si verificavano in presenza dei bambini. Il ricorrente ha riferito che, a fronte di condotte ingravescenti che disvelavano un disagio patologico psichico della coniuge, aggravato dall'abuso di sostanze psicoattive, aveva dovuto incaricare una persona di sua fiducia per curare il trasporto scolastico dei figli;
tuttavia, la sinergia creata dal ricorrente con il servizio sociale ha consentito di intraprendere proficui percorsi socializzanti in capo ai minori e impegnati nelle ore pomeridiane presso il centro Per_1 Per_2
Merlara di Savignano sul Rubicone (FC) che affianca i predetti nelle attività di studio e svago.
Con riguardo alla propria situazione, il ricorrente ha riferito di essere integrato nel contesto socioeconomico di riferimento, dedito ad attività lavorativa subordinata con redditi significativi, tali da consentire al proprio nucleo famigliare un sostentamento adeguato, dignitoso e rassicurante. Ha riferito in ricorso di disporre di adeguata soluzione abitativa nel Comune di Savignano sul Rubicone di cui onera regolarmente il canone di locazione. Ha inoltre rinunciato a qualsivoglia emolumento da parte della moglie, avendo disponibilità economiche sufficienti per far fronte alle esigenze di esclusivo collocatario dei figli e . Per_1 Per_2 Per_3
La convenuta, ritualmente citata tramite notifica con raccomandata che non ha ritirato, non compariva all'udienza del 15/2/2024. Pertanto, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo perfezionatasi per compiuta giacenza, ne dichiarava la contumacia. In quella sede il ricorrente confermava quanto indicato in ricorso ed aggiungeva che la situazione negli ultimi tempi era sensibilmente peggiorata, tanto che aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare unitamente ai figli, trasferendosi in un residence, in ragione del comportamento violento di sua moglie, dovuto alle gravi problematiche di tossicodipendenza e di abuso di alcol da cui è affetta. Precisava che il comportamento della moglie aveva reso l'abitazione inservibile;
lui aveva anche provato ad accompagnarla presso la struttura Villa Azzurra di Riolo Terme affinché potesse iniziare un percorso di disintossicazione, ma la donna rifiutava categoricamente di fare ingresso nella struttura. Ha riferito che in quel momento la moglie viveva nel garage dell'abitazione familiare in condizioni igieniche precarie;
lui, invece, si occupava da solo della gestione dei figli con l'ausilio di una babysitter”.
All'esito dell'udienza, il difensore chiedeva che fosse disposto l'affidamento super-esclusivo dei tre minori al ricorrente e, quanto alla casa familiare, rilevava che il ricorrente non aveva più interesse alla assegnazione, essendo la stessa ormai inservibile.
Il Giudice, con ordinanza del 19/02/2024, pronunciava i provvedimenti provvisori e disponeva l'affidamento di (nato a [...] il [...]), (nata a Persona_1 Persona_2
Cesena il 23.09.2012) e (nato a [...] il [...]) in via esclusiva al padre, Persona_3 attribuendo espressamente allo stesso anche la facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico- sanitarie, educative, scolastiche e la fissazione della residenza, con collocazione degli stessi presso il padre;
attribuiva al Servizio Sociale compiti di supporto e monitoraggio mediante colloqui ed osservazione nonché il compito di regolamentare, anche tramite realizzazione di uno specifico calendario, gli incontri protetti in spazio neutro tra la madre e i figli. Nulla veniva disposto dal punto di vista economico in quella sede. Dal punto di vista istruttorio, il Giudice relatore riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori ultradodicenni ( e mentre riteneva superfluo, tenuto Per_1 Per_2 conto della significativa ed univoca documentazione in atti (atti del Tribunale per i minorenni e relazioni dei Servizi), l'espletamento della richiesta CTU sulla capacità genitoriale delle parti, pur chiedendo ai Servizi Sociali la pronta trasmissione di una relazione di aggiornamento.
Agli atti è presente la relazione dei servizi sociali del 10.4.2020, scaturita da una segnalazione della scuola frequentata dai minori, che ha dato causa al procedimento presso il Tribunale per i minorenni.
Nella relazione si segnalavano assenze, scarsa igiene e, in generale, scarsa cura dei minori;
dai colloqui effettuati emergevano elementi di disagio familiare legati, principalmente, alla fragilità materna;
la donna veniva indirizzata ad effettuare una visita presso il centro di salute mentale, ma in quel momento non interveniva presa in carico. Nella medesima relazione il servizio segnalava che i minori, pur essendo in tenera età si gestivano in autonomia in giro per il paese e perduravano le segnalazioni di trascuratezza e scarsa protezione dei minori stessi. Riscontrato il pericolo di pregiudizio, il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ha chiesto l'apertura di un procedimento affinché il
Tribunale valutasse l'affidamento dei minori al servizio sociale perché, nel loro interesse, siano attuati gli opportuni interventi. E il Tribunale, in data 28.5.2020, ha disposto l'affidamento al Servizio, come sopra indicato.
Dalla relazione dei servizi sociali del 29.01.2024, depositata dal ricorrente, emerge altresì come sia affetta da gravissime problematiche di tossicodipendenza ed abuso di alcol, Controparte_1 sovente causa di episodi di perdita di autocontrollo, tanto da aver determinato (a causa dei rilevanti danni all'abitazione familiare da questa causati mediante atti di violenza sulle cose) la necessità per il ricorrente di trasferirsi;
dalla relazione emerge anche che la donna non risulta aver avviato alcun concreto percorso riabilitativo, mentre nessun rilievo di segno negativo emerge in relazione alla figura del padre, che è descritto come molto protettivo dei confronti dei minori, essendo peraltro egli allo stato a farsi carico di tutte le loro spese, oltre che dell'onere economico del residence ove si è trasferito, pur sostenendo tutt'ora il canone della precedente abitazione familiare, ove la moglie continua a risiedere.
Successivamente i Servizi, ricevuto l'incarico di questo Tribunale, con relazione del 3.7.2024 riferivano che la madre dei minori aveva abbandonato la casa famigliare, dove da mesi viveva da sola, senza lasciar detto dove avesse intenzione di andare. Tre mesi prima si era presentata spontaneamente presso i Servizi chiedendo di poter incontrare solo , senza chiedere alcunché degli altri figli. Per_4
In quel momento si dimostrava euforica, rideva e parlava a voce alta, dicendo che era da due giorni che non beveva alcolici, ma di non riuscire a resistere al consumo di cocaina. Non comunicava il proprio domicilio e riappariva solo all'inizio della stagione estiva, come riferito dal padre dei minori, presentandosi improvvisamente presso il bagno frequentato dalla famiglia. alla sua vista, si Per_1 nascondeva, mentre e la salutavano, ma l'incontro provocava un forte turbamento Per_2 Per_4 emotivo nei minori. Nella relazione i Servizi davano conto della impossibilità di attivare gli incontri madre-figli per l'irreperibilità della donna, non rintracciabile neanche a telefono. La stessa si è presentata al servizio dopo l'attuale ordinanza solo in una occasione in condizioni tali da non rendere possibile l'incontro con i figli. Inoltre, sia che avevano espresso la volontà di non Per_1 Per_2 incontrarla riferendo che l'unica figura di riferimento per loro è il padre. Questi, prosegue la relazione, si è dimostrato sempre collaborante con i Servizi e attento alle problematiche e allo sviluppo dei figli.
All'udienza del 13.02.2025 venivano sentiti i minori e Entrambi si presentavano Per_1 Per_2 sereni e curati e riferivano di stare bene con il padre. raccontava che la madre era arrivata a Per_1 dire loro che li voleva uccidere, mentre raccontava che la madre spesso non la mandava a Per_2 scuola, che non si comportava bene con loro e che in casa rompeva molte cose o prendeva le sue.
Pur manifestando entrambi una certa amarezza nel constatare la lontananza della madre, ribadivano convintamente di stare bene con il papà. In ogni caso, non escludevano la possibilità di rivederla.
Istruita documentalmente, con relazioni dei Servizi e con ascolto dei minori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto alla richiesta di separazione, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In base all'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, da intendersi quale strumento per fare fronte ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, ma anche un grave pregiudizio per la prole, come si evince dalla esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente e dalle relazioni dei Servizi Sociali;
pertanto, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta e deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
Relativamente ai minori, ritiene il Tribunale di confermare l'affido super esclusivo al padre, già disposto con l'ordinanza resa in data 19.2.2024, non essendone mutati i presupposti.
Merita osservare preliminarmente che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso
(regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente circa le condotte della convenuta sono avvalorate dalle relazioni dei Servizi Sociali e il contegno processuale della stessa, che è rimasta contumace, non ha consentito di poter esaminare alcuna argomentazione di segno contrario.
L'indifferenza manifestata dalla madre rispetto alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e all'ambiente domestico sono elementi sintomatici dell'inequivocabile disinteresse della stessa per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, nonché, unitamente all'utilizzo di sostanze ed alle condotte imprevedibili, di una condizione di manifesta carenza ed inidoneità tale da concretizzare quel pregiudizio per i minori che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. giustifica l'affidamento monogenitoriale. Il padre invece ha manifestato una chiara adesione al percorso proposto dai Servizi recuperando le iniziali difficoltà, divenendo la figura di riferimento dei propri figli ed offrendo loro una abitazione e risorse adeguate. Dal canto loro, i figli hanno intrapreso il proprio percorso manifestando evidenti segnali positivi nelle attività sia scolastiche che extrascolastiche (si veda la relazione del “Centro Educativo Merlara” del 29.6.2023 allegata al ricorso).
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda del ricorrente, l'affidamento esclusivo rafforzato al padre dei tre figli minori, che saranno collocati presso la sua abitazione. Ritiene il Tribunale che le gravi condotte e il disinteresse manifestato della convenuta rendano nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che il padre possa prestare i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori, in altre parole si ritiene che l'affido esclusivo dei tre minori al Pt_1 vada in questa sede disposto nella forma rafforzata di cui all'art. 337-quater c.c. (affido c.d. super- esclusivo), atteso che il le problematiche di tossicodipendenza della resistente e il connesso disinteresse manifestato dalla stessa rispetto alle esigenze morali e materiali dei figli rendono all'evidenza pregiudizievole per i minori non solo l'adozione del regime di carattere generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., ma anche l'eventuale affido esclusivo senza previsione di attribuzione esclusiva alla madre delle “decisioni di maggiore interesse per i figli”.
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza dei minori, deve disporsi, confermando quanto statuito con i provvedimenti provvisori, che la madre potrà incontrarli solo nelle forme delle visite in forma protetta e in spazio neutro, sotto la vigilanza dei Servizi sociali, secondo il calendario che verrà all'uopo da questi predisposto, tenuto peraltro conto delle aspettative e dei desideri dei minori e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche della donna.
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali dei minori, giova osservare che il padre non ha avanzato alcuna domanda, tuttavia il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali. Neanche la mancata costituzione della convenuta può costituire condizione ostativa dell'obbligo di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli poiché preminente è l'interesse della prole a ricevere, comunque, una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore. Nel caso di specie si rileva che i minori trascorrono il loro tempo esclusivamente con il padre, che si occupa integralmente del loro mantenimento. La sua situazione reddituale e patrimoniale appare adeguata e sufficiente (lavora nel settore edile con contratto a tempo indeterminato, è conduttore dell'abitazione ove risiede), tuttavia, per quanto siano emerse evidenti problematiche della madre che verosimilmente minano, almeno in parte, la sua capacità lavorativa, ciò non determina un completo esautoramento della madre, rispetto alla quale si ritiene opportuno prevedere almeno un contributo alla gestione delle spese straordinarie dei figli nella misura del 25% secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il carattere necessario della procedura giudiziaria e la mancanza di opposizione integrano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali
P.q.m.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da , con ricorso del 14/07/2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di nato a [...], Parte_1 il 17.11.1972 e DA nata a [...]/Bahia (Brasile), il 30.06.1984, che hanno CP_1 contratto matrimonio il giorno 08.2.2007 in Cruz Das Almas/Bahia, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (Atto n. 2; parte II, Serie C, anno 2008);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone per le annotazioni di legge;
Dispone l'affidamento dei figli minori (nato a [...] il [...]), Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
24.03.2021), in via esclusiva al padre , attribuendo espressamente allo stesso anche la Parte_1 facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e la fissazione della residenza, con collocazione degli stessi presso il padre, fatti salvi in ogni caso i diritti dei minori previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.;
Stabilisce che il Servizio Sociale provveda a regolamentare, anche tramite realizzazione di uno specifico calendario, gli incontri protetti in spazio neutro tra la madre e i figli con possibilità di sospensione se pregiudizievoli per i minori;
Stabilisce il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali a cui richiede di trasmettere relazioni illustrative di aggiornamento con cadenza semestrale al Giudice Tutelare in sede (segnalando tempestivamente ogni situazione di pregiudizio per i minori) alla cui cancelleria manda anche per l'apertura di un nuovo fascicolo nell'apposito registro telematico;
Pone a carico di il versamento, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_4 minori, della quota del 25% delle spese straordinarie.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1960 /2023 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
17/11/1972 con il patrocinio dell'avv. BRIGANTI FABRIZIO;
elettivamente domiciliato in
CORTE DON G. BOTTICELLI N. 98, 47521 CESENA presso il difensore avv. BRIGANTI
FABRIZIO
RICORRENTE
C O N T R O
DA (C.F. ) nata in [...] [...] Parte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI RICORRENTE:
All'udienza del 08.04.2025 il ricorrente riportandosi al ricorso introduttivo ha Parte_1 insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate ovvero: “- che la S.V. Ill. ma Voglia fissare udienza di comparizione personale dei coniugi avanti a Sé per - esperito il rituale tentativo di conciliazione - dare con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputerà opportuni e rimettere le parti avanti il Giudice Istruttore nominando;
- che il Tribunale - e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- che il Tribunale – e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – Voglia disporre la collocazione esclusiva dei minori presso l'abitazione del padre, previa assegnazione in capo a costui della casa coniugale;
- che il Tribunale, previa richiesta ed ordine di esibizione al Servizio Sociale Unione Rubicone Mare della relazione aggiornata sullo stato psichico della moglie DA Voglia regolamentare il Parte_3 diritto di visita in capo a quest'ultima nelle forme ritenute opportune, senza pregiudizio alle ragioni dei minori;
- che il Tribunale – e sin d'ora la S.V. Ill.ma in via provvisoria – dichiari i coniugi autosufficienti e stabilisca che nulla è dovuto dal ricorrente nei confronti della Parte_1 moglie, Con il favore delle spese, diritti e onorari di causa”.
Controparte_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/07/2023, ha adito l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere la pronuncia della separazione personale da con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio in Brasile trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Savignano sul
Rubicone in data 12.01.2008, parte II, serie C, n. 2.
Ha dedotto il ricorrente che dall'unione nascevano a Cesena i figli in data Persona_1
17.10.2010, in data 23.09.2012 e, da ultimo, in data 24.03.2021; Persona_2 Persona_3 tuttavia, la convivenza, dopo una breve parentesi felice, evidenziava gravi criticità di CP_1
che non si era mai integrata nel tessuto sociale ed anzi si era rivelata del tutto inadeguata,
[...] specie nel rapporto coi figli minori;
in ragione delle carenze educative riscontrate sui minori, il servizio sociale di riferimento (Unione Rubicone Mare) informava l'Autorità Giudiziaria minorile che, con decreto provvisorio del 28.05.2020, affidava i minori al servizio sociale “Unione Rubicone Mare”, prescrivendo espressamente interventi di sostegno, accessi domiciliari, valutazioni della capacità genitoriale e accertamenti del . In questo percorso, continua il ricorrente, CP_2 Controparte_1 persisteva nel proprio stile di vita dissoluto, inadeguato e pregiudizievole rispetto ad una serena crescita dei figli, mentre il ricorrente si sottoponeva a tutte le valutazioni necessarie. Pur non svolgendo alcuna attività lavorativa, la donna non accompagnava i minori al plesso scolastico situato in prossimità dell'abitazione, poiché trascorreva gran parte della giornata a letto, per poi recarsi sovente all'esterno nelle ore notturne;
in talune occasioni assumeva anche condotte violente danneggiando irrimediabilmente gli arredi domestici e tali episodi si verificavano in presenza dei bambini. Il ricorrente ha riferito che, a fronte di condotte ingravescenti che disvelavano un disagio patologico psichico della coniuge, aggravato dall'abuso di sostanze psicoattive, aveva dovuto incaricare una persona di sua fiducia per curare il trasporto scolastico dei figli;
tuttavia, la sinergia creata dal ricorrente con il servizio sociale ha consentito di intraprendere proficui percorsi socializzanti in capo ai minori e impegnati nelle ore pomeridiane presso il centro Per_1 Per_2
Merlara di Savignano sul Rubicone (FC) che affianca i predetti nelle attività di studio e svago.
Con riguardo alla propria situazione, il ricorrente ha riferito di essere integrato nel contesto socioeconomico di riferimento, dedito ad attività lavorativa subordinata con redditi significativi, tali da consentire al proprio nucleo famigliare un sostentamento adeguato, dignitoso e rassicurante. Ha riferito in ricorso di disporre di adeguata soluzione abitativa nel Comune di Savignano sul Rubicone di cui onera regolarmente il canone di locazione. Ha inoltre rinunciato a qualsivoglia emolumento da parte della moglie, avendo disponibilità economiche sufficienti per far fronte alle esigenze di esclusivo collocatario dei figli e . Per_1 Per_2 Per_3
La convenuta, ritualmente citata tramite notifica con raccomandata che non ha ritirato, non compariva all'udienza del 15/2/2024. Pertanto, il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo perfezionatasi per compiuta giacenza, ne dichiarava la contumacia. In quella sede il ricorrente confermava quanto indicato in ricorso ed aggiungeva che la situazione negli ultimi tempi era sensibilmente peggiorata, tanto che aveva deciso di lasciare l'abitazione familiare unitamente ai figli, trasferendosi in un residence, in ragione del comportamento violento di sua moglie, dovuto alle gravi problematiche di tossicodipendenza e di abuso di alcol da cui è affetta. Precisava che il comportamento della moglie aveva reso l'abitazione inservibile;
lui aveva anche provato ad accompagnarla presso la struttura Villa Azzurra di Riolo Terme affinché potesse iniziare un percorso di disintossicazione, ma la donna rifiutava categoricamente di fare ingresso nella struttura. Ha riferito che in quel momento la moglie viveva nel garage dell'abitazione familiare in condizioni igieniche precarie;
lui, invece, si occupava da solo della gestione dei figli con l'ausilio di una babysitter”.
All'esito dell'udienza, il difensore chiedeva che fosse disposto l'affidamento super-esclusivo dei tre minori al ricorrente e, quanto alla casa familiare, rilevava che il ricorrente non aveva più interesse alla assegnazione, essendo la stessa ormai inservibile.
Il Giudice, con ordinanza del 19/02/2024, pronunciava i provvedimenti provvisori e disponeva l'affidamento di (nato a [...] il [...]), (nata a Persona_1 Persona_2
Cesena il 23.09.2012) e (nato a [...] il [...]) in via esclusiva al padre, Persona_3 attribuendo espressamente allo stesso anche la facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico- sanitarie, educative, scolastiche e la fissazione della residenza, con collocazione degli stessi presso il padre;
attribuiva al Servizio Sociale compiti di supporto e monitoraggio mediante colloqui ed osservazione nonché il compito di regolamentare, anche tramite realizzazione di uno specifico calendario, gli incontri protetti in spazio neutro tra la madre e i figli. Nulla veniva disposto dal punto di vista economico in quella sede. Dal punto di vista istruttorio, il Giudice relatore riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori ultradodicenni ( e mentre riteneva superfluo, tenuto Per_1 Per_2 conto della significativa ed univoca documentazione in atti (atti del Tribunale per i minorenni e relazioni dei Servizi), l'espletamento della richiesta CTU sulla capacità genitoriale delle parti, pur chiedendo ai Servizi Sociali la pronta trasmissione di una relazione di aggiornamento.
Agli atti è presente la relazione dei servizi sociali del 10.4.2020, scaturita da una segnalazione della scuola frequentata dai minori, che ha dato causa al procedimento presso il Tribunale per i minorenni.
Nella relazione si segnalavano assenze, scarsa igiene e, in generale, scarsa cura dei minori;
dai colloqui effettuati emergevano elementi di disagio familiare legati, principalmente, alla fragilità materna;
la donna veniva indirizzata ad effettuare una visita presso il centro di salute mentale, ma in quel momento non interveniva presa in carico. Nella medesima relazione il servizio segnalava che i minori, pur essendo in tenera età si gestivano in autonomia in giro per il paese e perduravano le segnalazioni di trascuratezza e scarsa protezione dei minori stessi. Riscontrato il pericolo di pregiudizio, il pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni ha chiesto l'apertura di un procedimento affinché il
Tribunale valutasse l'affidamento dei minori al servizio sociale perché, nel loro interesse, siano attuati gli opportuni interventi. E il Tribunale, in data 28.5.2020, ha disposto l'affidamento al Servizio, come sopra indicato.
Dalla relazione dei servizi sociali del 29.01.2024, depositata dal ricorrente, emerge altresì come sia affetta da gravissime problematiche di tossicodipendenza ed abuso di alcol, Controparte_1 sovente causa di episodi di perdita di autocontrollo, tanto da aver determinato (a causa dei rilevanti danni all'abitazione familiare da questa causati mediante atti di violenza sulle cose) la necessità per il ricorrente di trasferirsi;
dalla relazione emerge anche che la donna non risulta aver avviato alcun concreto percorso riabilitativo, mentre nessun rilievo di segno negativo emerge in relazione alla figura del padre, che è descritto come molto protettivo dei confronti dei minori, essendo peraltro egli allo stato a farsi carico di tutte le loro spese, oltre che dell'onere economico del residence ove si è trasferito, pur sostenendo tutt'ora il canone della precedente abitazione familiare, ove la moglie continua a risiedere.
Successivamente i Servizi, ricevuto l'incarico di questo Tribunale, con relazione del 3.7.2024 riferivano che la madre dei minori aveva abbandonato la casa famigliare, dove da mesi viveva da sola, senza lasciar detto dove avesse intenzione di andare. Tre mesi prima si era presentata spontaneamente presso i Servizi chiedendo di poter incontrare solo , senza chiedere alcunché degli altri figli. Per_4
In quel momento si dimostrava euforica, rideva e parlava a voce alta, dicendo che era da due giorni che non beveva alcolici, ma di non riuscire a resistere al consumo di cocaina. Non comunicava il proprio domicilio e riappariva solo all'inizio della stagione estiva, come riferito dal padre dei minori, presentandosi improvvisamente presso il bagno frequentato dalla famiglia. alla sua vista, si Per_1 nascondeva, mentre e la salutavano, ma l'incontro provocava un forte turbamento Per_2 Per_4 emotivo nei minori. Nella relazione i Servizi davano conto della impossibilità di attivare gli incontri madre-figli per l'irreperibilità della donna, non rintracciabile neanche a telefono. La stessa si è presentata al servizio dopo l'attuale ordinanza solo in una occasione in condizioni tali da non rendere possibile l'incontro con i figli. Inoltre, sia che avevano espresso la volontà di non Per_1 Per_2 incontrarla riferendo che l'unica figura di riferimento per loro è il padre. Questi, prosegue la relazione, si è dimostrato sempre collaborante con i Servizi e attento alle problematiche e allo sviluppo dei figli.
All'udienza del 13.02.2025 venivano sentiti i minori e Entrambi si presentavano Per_1 Per_2 sereni e curati e riferivano di stare bene con il padre. raccontava che la madre era arrivata a Per_1 dire loro che li voleva uccidere, mentre raccontava che la madre spesso non la mandava a Per_2 scuola, che non si comportava bene con loro e che in casa rompeva molte cose o prendeva le sue.
Pur manifestando entrambi una certa amarezza nel constatare la lontananza della madre, ribadivano convintamente di stare bene con il papà. In ogni caso, non escludevano la possibilità di rivederla.
Istruita documentalmente, con relazioni dei Servizi e con ascolto dei minori, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Quanto alla richiesta di separazione, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In base all'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, da intendersi quale strumento per fare fronte ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, ma anche un grave pregiudizio per la prole, come si evince dalla esposizione dei fatti fornita da parte ricorrente e dalle relazioni dei Servizi Sociali;
pertanto, deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta e deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi.
Relativamente ai minori, ritiene il Tribunale di confermare l'affido super esclusivo al padre, già disposto con l'ordinanza resa in data 19.2.2024, non essendone mutati i presupposti.
Merita osservare preliminarmente che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso
(regola generale del regime di affidamento dei figli minori), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni del ricorrente circa le condotte della convenuta sono avvalorate dalle relazioni dei Servizi Sociali e il contegno processuale della stessa, che è rimasta contumace, non ha consentito di poter esaminare alcuna argomentazione di segno contrario.
L'indifferenza manifestata dalla madre rispetto alle esigenze dei figli, alla loro quotidianità e all'ambiente domestico sono elementi sintomatici dell'inequivocabile disinteresse della stessa per il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, nonché, unitamente all'utilizzo di sostanze ed alle condotte imprevedibili, di una condizione di manifesta carenza ed inidoneità tale da concretizzare quel pregiudizio per i minori che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. giustifica l'affidamento monogenitoriale. Il padre invece ha manifestato una chiara adesione al percorso proposto dai Servizi recuperando le iniziali difficoltà, divenendo la figura di riferimento dei propri figli ed offrendo loro una abitazione e risorse adeguate. Dal canto loro, i figli hanno intrapreso il proprio percorso manifestando evidenti segnali positivi nelle attività sia scolastiche che extrascolastiche (si veda la relazione del “Centro Educativo Merlara” del 29.6.2023 allegata al ricorso).
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda del ricorrente, l'affidamento esclusivo rafforzato al padre dei tre figli minori, che saranno collocati presso la sua abitazione. Ritiene il Tribunale che le gravi condotte e il disinteresse manifestato della convenuta rendano nel caso di specie opportuno, nell'ottica di migliore tutela dell'interesse dei minori, disporre che il padre possa prestare i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori, in altre parole si ritiene che l'affido esclusivo dei tre minori al Pt_1 vada in questa sede disposto nella forma rafforzata di cui all'art. 337-quater c.c. (affido c.d. super- esclusivo), atteso che il le problematiche di tossicodipendenza della resistente e il connesso disinteresse manifestato dalla stessa rispetto alle esigenze morali e materiali dei figli rendono all'evidenza pregiudizievole per i minori non solo l'adozione del regime di carattere generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., ma anche l'eventuale affido esclusivo senza previsione di attribuzione esclusiva alla madre delle “decisioni di maggiore interesse per i figli”.
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza dei minori, deve disporsi, confermando quanto statuito con i provvedimenti provvisori, che la madre potrà incontrarli solo nelle forme delle visite in forma protetta e in spazio neutro, sotto la vigilanza dei Servizi sociali, secondo il calendario che verrà all'uopo da questi predisposto, tenuto peraltro conto delle aspettative e dei desideri dei minori e previa valutazione delle condizioni psico-fisiche della donna.
Quanto all'obbligo delle parti di far fronte alle esigenze materiali dei minori, giova osservare che il padre non ha avanzato alcuna domanda, tuttavia il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole impone ai genitori di provvedere a tutte le esigenze dei figli, non solamente sotto il profilo alimentare, ma anche rispetto alle ulteriori esigenze siano esse di natura scolastica, sportiva, sanitaria e sociale. Il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo è costituito non solo dalle rispettive sostanze dei genitori, ma anche dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge e, pertanto, dalle potenzialità reddituali. Neanche la mancata costituzione della convenuta può costituire condizione ostativa dell'obbligo di corrispondere una contribuzione adeguata al mantenimento dei figli poiché preminente è l'interesse della prole a ricevere, comunque, una contribuzione adeguata sulla base della capacità reddituale e/o lavorativa di ciascun genitore. Nel caso di specie si rileva che i minori trascorrono il loro tempo esclusivamente con il padre, che si occupa integralmente del loro mantenimento. La sua situazione reddituale e patrimoniale appare adeguata e sufficiente (lavora nel settore edile con contratto a tempo indeterminato, è conduttore dell'abitazione ove risiede), tuttavia, per quanto siano emerse evidenti problematiche della madre che verosimilmente minano, almeno in parte, la sua capacità lavorativa, ciò non determina un completo esautoramento della madre, rispetto alla quale si ritiene opportuno prevedere almeno un contributo alla gestione delle spese straordinarie dei figli nella misura del 25% secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il carattere necessario della procedura giudiziaria e la mancanza di opposizione integrano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali
P.q.m.
Il Tribunale di Forlì, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da , con ricorso del 14/07/2023, nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza
[...] disattesa, così provvede:
Pronuncia la separazione personale di nato a [...], Parte_1 il 17.11.1972 e DA nata a [...]/Bahia (Brasile), il 30.06.1984, che hanno CP_1 contratto matrimonio il giorno 08.2.2007 in Cruz Das Almas/Bahia, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Savignano sul Rubicone (Atto n. 2; parte II, Serie C, anno 2008);
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Savignano sul Rubicone per le annotazioni di legge;
Dispone l'affidamento dei figli minori (nato a [...] il [...]), Persona_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
24.03.2021), in via esclusiva al padre , attribuendo espressamente allo stesso anche la Parte_1 facoltà ex art. 337-quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per i minori, quali le scelte medico-sanitarie, educative, scolastiche e la fissazione della residenza, con collocazione degli stessi presso il padre, fatti salvi in ogni caso i diritti dei minori previsti dal comma 1° dell'art. 337-ter c.c.;
Stabilisce che il Servizio Sociale provveda a regolamentare, anche tramite realizzazione di uno specifico calendario, gli incontri protetti in spazio neutro tra la madre e i figli con possibilità di sospensione se pregiudizievoli per i minori;
Stabilisce il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali a cui richiede di trasmettere relazioni illustrative di aggiornamento con cadenza semestrale al Giudice Tutelare in sede (segnalando tempestivamente ogni situazione di pregiudizio per i minori) alla cui cancelleria manda anche per l'apertura di un nuovo fascicolo nell'apposito registro telematico;
Pone a carico di il versamento, quale contributo al mantenimento dei figli Parte_4 minori, della quota del 25% delle spese straordinarie.
Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. Dott.ssa Serena Chimichi