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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 29 gennaio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2518 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con gli Avv.ti Vincenzo Reale e Gennaro Ziccardi Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Giorgio De Santis CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Velletri n. 896/2023 pubblicata il 7.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come dai rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.9.2023, aveva esposto di avere lavorato per la Parte_1
inquadrato al livello E1 del CCNL Mobilità/Area Contrattuale e mansioni Controparte_2 di addetto alla pulizia del materiale rotabile presso l'impianto ferroviario di Velletri, nell'ambito di un appalto concluso con;
che il rapporto è cessato il 31.1.2020 CP_1 alla cessazione dell'appalto; di essere rimasto creditore per euro 17.042,74, di cui euro
1.119,48 per retribuzione del mese di gennaio 2020, euro 165,76 per rateo di tredicesima
1 mensilità, euro 1.160,33 per ratei di quattordicesima mensilità, euro 10,189,42 per TFR, euro
429,45 per indennità sostitutiva di ferie non godute, euro 3.978,30 per indennità sostitutiva del preavviso, con responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. CP_1
276/2003. Aveva chiesto, pertanto, di accertare la responsabilità di in solido e di CP_1
condannarla al pagamento di euro 17.042,74 oltre accessori.
Si era costituita per resistere al ricorso, eccependo nullità, inammissibilità ed CP_1
infondatezza nel merito della domanda.
Successivamente, con le note di trattazione scritta dell'1/12/2022, il ricorrente riduceva la domanda da € 17.042,74 ad € 6.853,32, detraendo il TFR ammontante ad € 10.189,42, pagato nelle more del giudizio dal Fondo di Garanzia . CP_3
Il Tribunale di Velletri ha respinto l'eccezione di in merito alla mancata CP_1
indicazione, nel ricorso, del giudice adito e quella in ordine alla omessa produzione e notifica di conteggi, essendo indicata la somma oggetto di pretesa ed i titoli;
nel merito, ha però respinto il ricorso per l'assenza di prova dell'effettivo impiego del ricorrente presso l'appalto di cui era committente , tenuto conto che nei documenti allegati al ricorso non si CP_1
evince la sede di lavoro;
che nel verbale di accordo con le OO.SS. per l'affidamento dei servizi da a del 27.1.2020 non figura il nome del CP_4 Controparte_5
ricorrente; e che la committente non era parte dell'accordo con le OO.SS. del 28.7.2014. ha appellato la sentenza. Resiste . Parte_1 CP_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa come da pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con un primo motivo di appello deduce la violazione e la falsa Parte_1
applicazione degli artt. 115 c.p.c., 416, comma terzo, c.p.c., 2697 c.c. e 29, comma secondo, del D.Lgs. n. 276/2003: deduce che il difensore aveva depositato, per mero errore, la documentazione inerente un altro lotto dato in appalto, depositando solo in corso di giudizio, con nota del 18.11.2021, il verbale di “Cambio appalto per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile e degli impianti industriali di – Scorrimento graduatoria CP_1
GPA Lotto DPR Lazio 2”, con l'allegato elenco dei lavoratori transitanti che includeva il medesimo. Parte_1
2 Lamenta l'appellante che ingiustamente il Tribunale abbia ritenuto tardiva la produzione, da acquisire in appello in ossequio all'art. 437, comma secondo, c.p.c., al fine di contemperare il principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale.
In ogni caso, l'appellante argomenta che la concreta e perdurante adibizione del lavoratore all'appalto in questione possa ricavarsi comunque dagli allegati al ricorso ed in particolare dal verbale di cambio appalto relativo all'appalto precedente del 28.7.2014, dalla lettera di assunzione del 31.1.2020 e dalle buste paga.
L'appellata ha replicato a sostegno della correttezza della valutazione del Tribunale di ritenere tardiva la produzione, sottolineando la contraddizione dell'appellante in merito alla sua acquisibilità d'ufficio ex art. 437 c.p.c. e alla sua non decisività sulla scorta di altri documenti, così mancando uno dei presupposti per l'operatività di quella disposizione.
Ha poi argomentato in ordine alla carenza di prova che il sia stato adibito a Parte_1 mansioni comportanti la responsabilità solidale dell'appellata, non dimostrate nemmeno dall'avvenuto inserimento nell'elenco dei lavoratori che transitarono alla il CP_2
28.7.2014 e non oggetto di richiesta di prova testimoniale.
Il motivo è fondato e va accolto.
In verità la concreta adibizione del ai vari appalti di aventi sempre il Parte_1 CP_1 medesimo oggetto (la pulizia del materiale rotabile presso l'impianto di Velletri) è dimostrata anche dalle buste paga depositate in allegato al ricorso di primo grado che, per l'intero periodo fra il 2014 e il 2020, mostrano sempre il medesimo centro di costo;
se a tale dato significativo si aggiunge la documentazione depositata (e in particolare la copia del verbale di accordo all. 5 e la lettera di assunzione presso la all. 7), si ha che il Controparte_5
aveva già fornito un quadro indiziario della propria attività legittimamente Parte_1
integrabile, in questo grado, con il documento prodotto (copia di verbale di accordo per il cambio appalto in data 27.1.2020), sorretto da adeguata pista probatoria.
È infatti noto che (cfr. Cassazione civile sez. lav., 17/12/2019, n.33393): “nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe
3 destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova”; sul punto ricorda la
Corte di Appello di Brescia (sez. lav., 12/01/2021, n.117): “nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di verità, con la conseguenza che ai sensi dell'art.421 c.p.c. e anche dell'art. 437, comma 2, c.p.c., la richiesta di nuove istanze istruttorie o dell'acquisizione di documenti non prodotti tempestivamente entro le preclusioni e decadenze di legge, non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere d'ufficio dette istanze o documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione;
tuttavia l'attivazione di questi poteri officiosi presuppone che le nuove istanze e produzioni siano idonee a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito.”; Corte appello Perugia sez. lav., 08/04/2020,
n.42: “la produzione documentale è ammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., qualora tenda a dimostrare una circostanza decisiva”.
Dal compendio documentale così integrato emerge che in effetti il è stato adibito Parte_1
al medesimo appalto anche per il periodo in contestazione e (cfr. nuovamente le buste paga) con le medesime mansioni o altre equivalenti.
2.
Anche in questo grado è tornata ad eccepire l'inapplicabilità al caso di specie del CP_1 regime di solidarietà di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, per essere invece applicabile solo il codice degli appalti pubblici e dunque l'art. 1676 c.c. che limita la responsabilità solidale della committente all'ammontare della sua esposizione debitoria nei confronti dell'appaltatore, esposizione nemmeno allegata dal lavoratore.
Né, prosegue l'appellata, potrebbe ipotizzarsi la sussistenza di due fonti legali concorrenti di solidarietà poiché tale conclusione dovrebbe condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, con riferimento agli artt. 3 e 41 della Carta costituzionale, dal momento che i soggetti che devono applicare anche il codice degli appalti pubblici finirebbero per essere discriminati rispetto agli altri operatori e compressi nella loro libertà di iniziativa economica.
Il Collegio condivide, sul punto, le ragioni esposte in tema nella sentenza n. 2680/2023 di questa Corte di Appello, in diversa composizione, e in molte altre pronunce conformi (fra le quali la n. 1764/2024 e la n. 2241/2024 di questa Sezione), ragioni che si riportano ai sensi dell'art. 118 att. cpc.
4 “…Con il primo motivo di censura l'odierna appellante reitera le argomentazioni svolte in primo grado riguardo alla asserita inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (stante la soggezione di alla diversa disciplina relativa agli appalti CP_1
pubblici e, precisamente, al corpus normativo di cui al d.lgs n. 163 del 2006). Il motivo è sicuramente infondato alla luce del consolidato indirizzo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità all'insegna del quale deve confermarsi la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata. 3.1. - Invero, già nella sentenza della Cassazione n. 10731 del 2016, in una fattispecie riguardante si legge: «…un analogo divieto di applicazione Controparte_1 dell'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003 non esiste nei confronti dei soggetti privati, quale cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di "ente Controparte_1
aggiudicatore", secondo la definizione dell'art. 3, ventinovesimo comma D. L.vo n. 163/2006
(nel campo dei servizi ferroviari in base all'allegato VI D ed ai fini dell'applicazione della parte III, artt. 206 ss., secondo la previsione dell'art. 3, trentesimo comma d.lg. cit.) e quindi anche l'art. 118, sesto comma, neppure essendo la norma in esame stata abrogata dall'art. 256 D. Lgs. cit. Giova poi ancora sottolineare come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile: al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all'attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (art. 2, quarto comma 163/2006). E proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l'integrazione con il d.lgs. 276/2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell'appaltatore previsto dall'art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432). Sicché, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma d.Ig. 276/2003 a quei soggetti privati, quale anche Controparte_1
qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti.
Ed infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline. Il d.lgs 276/2003 regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un'azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e non soltanto, come a norma dell'art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate
(peraltro nei limiti delle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero al subappaltatore
5 inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà ("possono pagare anche in corso d'opera") attribuita ai soggetti indicati dall'art. 3, primo comma, lett. b) dpr cit. ("amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice"). Il
d.lgs 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d'opera, ma con più intensa concentrazione sull'esecuzione dell'appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell'osservanza del loro regolare adempimento a cura dell'appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente la possibilità di un concorso, nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato come delle due Controparte_1
discipline, in assenza di un espresso divieto di legge e tra loro, per le ragioni dette, ben compatibili...» (Cass. 10731/2016 cit.; vedi pure conformi Cass. Cass. 10777/2017 e Cass.
30100/2022). …”.
8. Va altresì aggiungo che con ordinanza n. 10777/2017 la Suprema Corte ha meglio chiarito che “In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella specie CP_1
società partecipata pubblica), assoggettati, quali "enti aggiudicatori" al codice dei
[...] contratti pubblici. Tale differente regolamentazione non viola l'art. 3 Cost. in ragione della diversità delle situazioni a confronto, non incontrando i privati imprenditori alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela del lavoratore è assicurata sin dal momento della scelta suddetta, né limita l'iniziativa economica dei privati imprenditori per l'aggravio di responsabilità, non essendo precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti”.
Nello stesso senso la sentenza di questa Corte n. 2515/2024, che richiama a sua volta altri numerosi precedenti (nn. 5527/2016, 1433/2017, 2117/2017, 1119/2018), la quale,
6 condivisibilmente, aggiunge: “sono, poi, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale delle quali l'appellata chiede la proposizione. Con riferimento all'art. 3 Cost., appare sufficiente osservare che le situazioni che l'appellante sembra porre a confronto - ossia quella delle Pubbliche Amministrazioni, tenute ad osservare solo la disciplina derivante dalle procedure di evidenza pubblica e dal codice degli appalti, e quella delle società private tenute ad osservare, oltre che tale disciplina, anche quella dettata dall'art. 29, comma 2, d.lgs.
n. 276/2003, sono connotate da specifiche peculiarità, quali, ad es.: la non applicabilità dell'intero corpo normativo dettato da d.lgs. n. 276/2003 alle prime e non alle seconde, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 2, con conseguente preclusione dell'utilizzo delle tipologie contrattuali da esso previste;
gli interessi di carattere generale che vengono in rilievo rispetto alle prime e non alle seconde, che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore. Tali peculiarità giustificano senz'altro la diversità delle discipline, dettate al fine di contemperare, in ciascun ambito i diversi interessi che vengono in rilievo (vedasi anche Cassazione, ordinanza 10777/2017). Con riferimento all'art. 41 Cost., appare sufficiente osservare che la soggezione delle società private ad entrambe le discipline anzidette non sembra affatto configurare un regime talmente gravoso da ledere la libertà di iniziativa economica privata, né l'appellante ha specificato come e perché ciò avverrebbe, soprattutto ove si consideri che l'esercizio di tale libertà incontra i limiti stabiliti dalla legge a tutela degli altri valori costituzionalmente rilevanti, quali quelli di cui all'art. 41, comma 2, e
4 Cost.”: si tratta di considerazioni condivisibili che anche questo Collegio intende fare proprie.
3.
Da quanto sin qui detto emerge la fondatezza della domanda di pagamento del nei Parte_1
confronti della committente . CP_1
Passando all'accertamento del quantum debeatur, va rilevato che altra eccezione dell'appellata , riproposta nel grado, riguarda l'inapplicabilità dell'art. 29 del CP_1
D.Lgs. n. 276/2003 al pagamento del TFR in quanto istituto di natura non retributiva e in quanto erogabile – nel caso di inadempimento della datrice di lavoro – dal Fondo di Garanzia istituito presso l' . CP_3
L'eccezione è infondata in diritto, essendo pacifica la natura, all'opposto, pienamente retributiva del TFR, peraltro espressamente citato dal ridetto art. 29.
7 Ma nel caso di specie, ne è anche inibito l'esame in limine litis: infatti occorre al riguardo correggere un errore materiale contenuto nella parte del dispositivo pronunciato all'udienza ove, nella somma oggetto di condanna, è stato incluso il TFR: infatti in primo grado, con le note di trattazione scritta del 1.12.2022, il aveva dichiarato che, nelle more, il Parte_1
Fondo di Garanzia dell' gli aveva corrisposto il TFR per euro 10.189,42; e riduceva la CP_3
domanda originariamente azionata da € 17.042,74 ad € 6.853,32. Conseguentemente, la somma oggetto di condanna in sede di dispositivo di appello (euro 16.613,29) è frutto di mero errore materiale e ad essa va sottratta il TFR già percepito. In conclusione, come meglio si illustrerà, il lavoratore deve ricevere da la somma di euro 6.423,87, CP_1
oltre accessori.
Dunque il dispositivo pronunciato all'udienza va emendato come segue: in luogo di “euro
16.613,29 a titolo di TFR, differenze retributive e indennità di preavviso” deve intendersi scritto “euro 6.423,87 a titolo di differenze retributive e indennità di preavviso”.
La Cancelleria provvederà alle conseguenti annotazioni.
4.
Altra eccezione relativa al quantum debeatur riguarda la richiesta indennità per ferie maturate e non godute, in quanto il non avrebbe dimostrato la loro mancata Parte_1
fruizione e in quanto tale indennità non rientra fra i componenti della retribuzione in senso stretto, per cui ad essa non si estenderebbe la responsabilità solidale della committente.
L'eccezione riproposta è fondata, per cui alla somma di cui al ricorso introduttivo (oltre al
TFR, incluso per errore, come si è detto, nel dispositivo del presente giudizio) va sottratta altresì la somma di euro 429,45.
In questo senso, infatti, questa Sezione si è espressa in diverse occasioni in controversie
Cont analoghe sempre nei confronti della committente oppure di con pronunce CP_1
dalle quali non si vede motivo di discostarsi, anche perché basate su precedenti in sede di legittimità. Giova riportare la motivazione in parte qua della sentenza n. 2518/2024: “L'art. 29, 2° comma, del d.lgs. n. 276/2003, prevede che “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. …”….La
8 giurisprudenza ha ripetutamente affrontato la questione interpretativa della perimetrazione del sintagma “trattamenti retributivi”, al fine di individuare le voci lato sensu retributive nello stesso rientranti. Ha preso corpo, quindi, un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha definito che cosa si debba intendere per “trattamenti retributivi” ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003: “Occorre premettere che, in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta nell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354;
Cass. 30 ottobre 2018, n. 27678)” (Cass. n. 28517/2019). La Suprema Corte ha individuato, dunque, nella natura strettamente retributiva del credito la caratteristica necessaria per far rientrare lo stesso nella previsione dell'art. 29 citato atta a determinare l'insorgenza dell'obbligazione solidale del committente nei confronti del lavoratore.
Rimane, dunque, da esaminare se il credito per l'indennità per ferie e permessi non goduti abbia natura retributiva o meno. Anche tale questione è già stata chiarita dalla Suprema Corte che ha affermato che: “Ed analogamente [il caso riguardava anche i buoni pasto] per l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, cui è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n.
11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n. 10341; Cass.
8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa “trattamenti retributivi”, costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo comma d.lg. 276/2003, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle
9 ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura […] Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente, in parziale accoglimento dei due mezzi congiuntamente esaminati, l'esclusione della voce relativa ai buoni pasto e dell'indennità sostitutiva delle ferie, in quanto non comprese tra i “trattamenti retributivi” previsti dall'art. 29 d.lg. 276/2003, dall'importo al cui pagamento deve essere condannata Controparte_1
(Cass. n. 10354/2016)….L'indennità sostitutiva di ferie (e permessi) non goduti ha quindi natura mista, sia retributiva che risarcitoria e, non rientrando nei “trattamenti retributivi” previsti dal testo di legge, non può generare l'obbligazione solidale del committente.”
Il Collegio non intravede motivi per discostarsi non solo dai precedenti della Sezione, ma anche dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, i cui approdi interamente condivide.
Pertanto, per questa sola voce di domanda, il rigetto di cui alla sentenza di prime cure merita conferma, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale.
5.
Ancora, nei due gradi ha contestato la solidarietà passiva rispetto al credito del CP_1
lavoratore a titolo di indennità di preavviso: per la natura risarcitoria e non retributiva dell'istituto e perché in fatto il licenziamento da parte della è datato 31.1.2020 e CP_2 dunque successivo alla cessazione dell'appalto (8.1.2020), e tanto determinerebbe la carenza di prova di una connessione causale fra i due eventi.
In fatto, occorre rilevare che, in verità, i caratteri del licenziamento di non CP_2
emergono dagli atti ma sono meramente allegati da;
infatti il aveva, CP_1 Parte_1 all'opposto, allegato nel ricorso introduttivo che i rapporti con l'appaltatore uscente e con il subentrante si erano succeduti senza soluzione di continuità (essendo cessato il primo il
31.1.2020 ed iniziato il secondo il 1.2.2020) in assenza di atti formali. Inoltre nella lettera di recesso di dal contratto di appalto con la stessa società appellata CP_1 CP_2 dice “… Resta inteso che, in forza di quanto previsto dall'articolo 24 dell'Accordo Quadro, codesta Società è tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore che sarà comunicato da .”. CP_1
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a ritenere integrato il nesso causale fra la cessazione dell'appalto e l'espulsione.
Anche in questo caso il Collegio ritiene non esservi motivi prospettati dall'appellata per discostarsi dalla propria precedente pronuncia n. 2241/2024 (che a sua volta cita la n.
2680/2023; cfr. anche la n. 1764/2024, in termini) la quale, sul punto controverso, così ha motivato: “Circa l'operatività della responsabilità solidale del committente per il pagamento
10 dell'indennità sostitutiva del preavviso e circa la natura di tale emolumento, il Collegio condivide le ragioni esposte in tema nella citata sentenza n. 2680/2023 di questa Corte di
Appello, in diversa composizione, ragioni che del pari si riportano ai sensi dell'art. 118 att. cpc. “…L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118 c.c. ha pacificamente natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria (v. da ultimo, Cass. 20647/2019) finalizzata ad indennizzare il lavoratore del mancato guadagno per un periodo ulteriore rispetto alla data nella quale il rapporto si è interrotto (Cass. 14559/2017) ma a prescindere dal danno che in teoria potrebbe essere insussistente e non deve in ogni caso essere allegato e provato.
Conferma siffatta ricostruzione la considerazione della Corte di legittimità secondo la quale, in caso di recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, sebbene il preavviso abbia natura obbligatoria ed il rapporto lavorativo cessi immediatamente, assume rilevanza in ambito previdenziale e va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d'iscrizione nell'AGO contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto l'indennità corrisposta in tale periodo è assoggettata a contribuzione, che concorre a formare la base imponibile e pensionabile maturata durante il rapporto di lavoro (v. Cass. Sentenza n.
17606 del 21/06/2021).
Alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale - che comporta, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine - ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso. L'emolumento è dunque dovuto a prescindere dalla prova di qualsivoglia danno per il sol fatto dell'intimazione del recesso…”.”.
La dovutezza a prescindere dalla prova di un concreto danno induce a opinare diversamente rispetto ad altri precedenti di questa stessa Corte (nn. 2515/2024, 2828/2024, 3403/2024,
4332/2024) che proprio in ragione dell'assenza di danno e della consensualità dell'estinzione
11 del precedente rapporto hanno negato il diritto del lavoratore a percepire, in analoghe circostanze, l'indennità di preavviso.
Queste osservazioni trovano, peraltro, conforto nella recente sentenza della Suprema Corte n.
940 del 10 gennaio 2024, alle cui ampie motivazioni si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 att. cpc. Con essa la Suprema Corte ha peraltro chiarito che il preavviso va dato al lavoratore pure in caso di cambio appalto, trattandosi di vicenda solutoria del rapporto di lavoro da riferire alla parte datoriale e non emergendo dagli atti la prova di una volontà del lavoratore di risolvere consensualmente il rapporto. Ancora più recente conferma della S.C. è intervenuta con la sentenza n. 24700/2023.
È peraltro riscontrabile che nel verbale di accordo sindacale vi è ricognizione dell'obbligo di di pagare il t.f.r. ai lavoratori che sarebbero stati assunti ex novo da CP_2 [...]
e, come stabilito dall'art. 29, co. 3 D.lgs. n. 276/2003 e come chiarito dalla CP_7
Suprema Corte (Cass. n. 940/2024 cit.), la procedura di cambio appalto non ha l'effetto meramente novativo del soggetto datore di lavoro rispetto al medesimo e unico rapporto di lavoro, ma ha l'effetto di determinare l'avvicendamento di due datori di lavoro rispetto a due distinti, seppure contigui rapporti di lavoro.
Ne segue che anche l'indennità di preavviso è dovuta.
6.
ha altresì nuovamente opposto alla domanda di condanna il beneficio della CP_1 preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore.
Anche su questo aspetto il Collegio intende porsi in continuità con le pronunce di questa
Corte già intervenute (es. n. 3671/2024, n. 2518/2024, n. 2515/2024). Il beneficium excussionis, invocato dall'appaltante , era previsto dall'art. 29, co. 2 del D.lgs. CP_1
n. 276/2003 nell'originaria formulazione. Nondimeno, alla data della proposizione dell'azione da parte del (30.9.2020) la norma era stata già abrogata dall'art. 2, co. Parte_1
1 lettere a) e b) del D.L. n. 25/2017, convertito senza modificazioni dalla L. n. 49/2017, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che l'appalto d'interesse fosse stato stipulato in epoca precedente, in mancanza di una norma di “salvezza” in tal senso.
Inoltre, facendo proprio l'insegnamento della Suprema Corte (ordinanza 33403/2019), deve anche soggiungersi che, qualora la committente, convenuta in giudizio per l'adempimento di obblighi derivanti a titolo retributivo dal contratto di lavoro intercorso tra appaltatrice e un lavoratore, intenda eccepire il beneficio della preventiva escussione della condebitrice solidale, la parte eccipiente dovrà, non solo formulare l'eccezione (che è
12 propria) nella comparsa di costituzione ex art. 416 c.p.c. ed eventualmente riproporla in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (o con motivi di appello), ma anche indicare i beni del condebitore sui quali il prestatore possa soddisfarsi. Nel caso di specie tale ultima indicazione è mancata.
Si aggiunga, a ogni buon conto, che il beneficio opera in fase esecutiva e, pertanto, non preclude al creditore di procurarsi il titolo anche nei confronti dell'appaltante.
7.
In conclusione, rispetto alla somma originariamente richiesta in ricorso di euro 17.042,74:
- Va sottratto il TFR corrisposto in corso di causa dall' per euro 10.189,42 (anche CP_3
correggendo il dispositivo frutto di errore materiale);
- Va sottratta la richiesta indennità per ferie non godute per euro 429,45.
Si perviene così, come accennato, alla somma di euro 6.423,87 oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo.
8.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza prevalente, che è dell'appellata e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori CP_1
antistatari dell'appellante, Avv.ti Vincenzo Reale e Gennaro Ziccardi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato Parte_1
in data 10.10.2023 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di CP_1
Velletri n. 896/2023 pubblicata il 7.9.2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, confermata nel resto, condanna , al pagamento – in favore dell'appellante – CP_1
della complessiva somma di euro 6.423,87 a titolo di differenze retributive e indennità di preavviso, oltre rivalutazione e interessi come per legge dalla maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo;
- condanna a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, che CP_1
liquida quanto al primo grado in euro 2.200,00 e quanto al grado di appello in euro 3.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi.
Così deciso in Roma, lì 29.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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