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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dr. Emanuele De Gregorio Presidente
Dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 69/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 311/2023 emessa dal Tribunale di
Enna, pubblicata il 14 luglio 2023,
TRA
con sede in piazza Armerina Via Manzoni 54, Parte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'avv. Di Simone Ilaria, presso lo studio della quale in Enna, Piazza
Coppola n. 6, è elettivamente domiciliata,
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. V. Massimiliano La Malfa preso lo studio del quale in Piazza Armerina, P.zza G. B. Giuliano 26, è elettivamente domiciliato,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 13 marzo 2025 come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti. In particolare la società appellante così concludeva “insiste in atti, nel contento delle note conclusive e nelle conclusioni ivi riportate e chiede termini ex art 190 cpc”.
1 L'appellato concludeva chiedendo“che l'appello sia dichiarato inammissibile e/o comunque respinto, per le ragioni esposte negli scritti difensivi depositati, ai quali si riporta”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha impugnato la sentenza che, Parte_1 all'esito del giudizio celebrato nelle forme del rito locatizio, respinta l'eccezione da essa sollevata di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, siccome tardiva, accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con cui concedeva in locazione l'immobile sito in Piazza CP_1
Armerina, via Manzoni 54, alla società appellante, condannava quest'ultima al pagamento dei canoni di locazione scaduti e non pagati sino al rilascio, quantificati in €. 6.100,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile poiché già avvenuto;
la sentenza disponeva anche la condanna della società resistente, in favore della controparte, al pagamento di €. 1.701,00, oltre accessori, a titolo di spese di lite.
Con l'appello proposto si duole del mancato Parte_1 accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda avanzata da per CP_1
mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. 28/2010.
Parte appellata, dedotta l'infondatezza dell'appello, ne ha chiesto il rigetto.
*************
La sentenza impugnata è stata emessa a definizione di procedimento trattato nelle forme del rito locatizio. L'appello è stato proposto con atto di citazione.
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, tra le quali quelle in materia di locazioni, ex art. 447 bis c.p.c., l'appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 447 bis c.p.c., ovvero nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, o nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, come previsto dall'art. 327 c.p.c. pacificamente applicabile anche al rito lavoro.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, se l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (cfr. ex pluris da ultimo Cassazione civile, sez. II , 17/07/2024 , n. 19754 con riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro, e Cassazione civile, sez. III, Sentenza,
01/02/2001 n. 1396 con riferimento al rito locatizio).
2 Nel caso di specie emerge che l'atto di appello, proposto con citazione e notificato, è stato depositato solo in data 23 febbraio 2024, oltre il termine perentorio di sei mesi che, rispetto alla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 14 luglio 2023, scadeva in data 14 febbraio 2024 già considerata la sospensione dei termini processuali, di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, che trova applicazione anche nelle controversie in materia di locazione.
Deve perciò concludersi che l'appello proposto è tardivo e dunque inammissibile.
E' appena il caso di rilevare che la decadenza dall'impugnazione è non sanabile e rilevabile anche d'ufficio (Cassazione civile , sez. un. , 05/04/2005 , n. 6983).
Va recisamente respinta l'istanza di rimessione in termini proposta da parte appellante in data 6 febbraio 2025, poiché - con valutazione assorbente di ogni altra - con essa si deduce che la originaria notifica dell'atto di appello a controparte non è andata a buon fine per “mancata consegna per ricezione casella pec inibita”, in ragione del decesso del difensore della controparte.
Non coglie parte appellante che la tempestività dell'appello dipende dal deposito dello stesso e non dalla notifica a controparte: parte appellante poteva comunque iscrivere la causa a ruolo e, semmai, chiedere di rinnovare la notifica alla controparte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, considerato il valore della domanda, secondo i parametri delle cause di valore compreso tra €. 5.201,00 ed €. 26.000,00, con la riduzione del 50% per l'assenza di complesse questioni di diritto o di fatto e dato il concreto valore della causa.
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma
1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
69/2024 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, dichiara inammissibile l'appello proposto da contro Parte_1
la sentenza n. 311/2023 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 14 luglio 2023; condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo giudizio in favore di CP_1
che si liquidano in € 1.984,00 per compenso, di cui €. 567,00 per la fase studio, €.
[...]
461,00 per la fase introduttiva, €. 956,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a
3 titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, il 23 aprile 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
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