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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/03/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE
in persona dei magistrati: dott. Pierluigi De Cinti - Presidente -
dott. Luca Venditto - Giudice -
dott.ssa Concetta Serino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa VI iscritta al numero 1163 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, trattenuta in decisione con i termini di legge all'udienza del 29.10.2024,
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 margine all'atto di citazione, dall'avv. Luca Lucchetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma (RM), Piazza di San Silvestro n. 8,
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, dall'avv. Cardosi Ugo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina P.zza della Repubblica n. 25,
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato alla convenuta in epigrafe indicata, deduceva Parte_1
che in data 30 gennaio 1994 decedeva in Terracina il IG. lasciando quali Persona_1
eredi legittimi la moglie IG.ra e le figlie e . CP_2 Controparte_1 Parte_1 Assumeva che il 25 marzo 2014, con atto per notaio denominato “Costituzione di Persona_2 rendita vitalizia e mantenimento mediante alienazione di beni” Rep. 12.216 – Racc. n. 7.344, la IG.ra insieme al marito IG. con cui era in comunione dei Controparte_1 Per_3
beni, costituiva una rendita vitalizia e mantenimento in favore della madre IG.ra CP_2
di annui euro 1.200,00 divisi in dodici rate mensili di euro 100,00, che la signora
[...] si riservava l'usufrutto vita natural durante, cedendo alla figlia CP_2 [...]
che accettava ed acquistava la quota pari ad un terzo (1/3) in nuda proprietà di una CP_1
serie di immobili nel Comune di Terracina.
Proseguiva rilevando che, nelle more, in data 21 ottobre 2022, la IG.ra CP_2
decedeva a Terracina e che il suo patrimonio al momento del decesso era risultato privo di alcun bene e che la costituzione di rendita vitalizia era stata conclusa allo scopo di ledere la quota di legittima alla stessa spettante sulla eredità della madre.
Allegava che tale costituzione celasse una donazione della quota parte degli immobili citati, volta alla violazione della sua quota di legittima.
Allegava la nullità della costituzione di rendita vitalizia per mancanza di requisiti essenziali, in quanto al momento della stipula era mancante l'alea.
Chiedeva, quindi: “1. Accertare e dichiarare la nullità e, quindi, l'invalidità e l'inefficacia dell'atto per notaio denominato “Costituzione di rendita vitalizia e mantenimento Persona_2 mediante alienazione di beni” (Rep. 12.216 – Racc. n. 7.344) del 25 marzo 2014 tra la IG.ra
e i IG.ri e per le ragioni esposte in narrativa. CP_2 Controparte_1 Per_3
2. In via subordinata, nella denegata ipotesi non dovesse essere accertata e dichiarata
l'invalidità e l'inefficacia dell'atto per notaio denominato “Costituzione di rendita Persona_2 vitalizia e mantenimento mediante alienazione di beni” (Rep. 12.216 – Racc. n. 7.344) del 25 marzo 2014 tra la IG.ra e i IG.ri e accertare e CP_2 Controparte_1 Per_3 dichiarare la simulazione del suddetto atto per notaio denominato “Costituzione Persona_2 di rendita vitalizia e mantenimento mediante alienazione di beni” (Rep. 12.216 – Racc. n.
7.344) del 25 marzo 2014 tra la IG.ra e i IG.ri e CP_2 Controparte_1 Per_3
di conseguenza (iii) disporre a) il reintegro della quota di legittima lesa della IG.ra Pt_1
mediante collazione e/o comunque riduzione di quanto disposto con l'atto per notaio
[...] denominato “Costituzione di rendita vitalizia e mantenimento mediante Persona_2 alienazione di beni” (Rep. 12.216 – Racc. n. 7.344) del 25 marzo 2014 tra la IG.ra
[...]
e i IG.ri e e/o (b) la restituzione della quota parte degli CP_2 Controparte_1 Per_3
Immobili, come descritti in narrativa, illegittimamente trasferita alla IG.ra . Controparte_1
Con vittoria spese, competenze, onorari come per legge”. Si costituiva resistendo alla domanda attorea e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Istruita la causa tramite prova documentale, essa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con rimessione al Collegio per la decisione.
All'udienza, quindi, del 22.10.2024 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice concedeva termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.
Ciò premesso, va detto che parte attrice in giudizio ha proposto, tra le altre, anche domanda di riduzione, per cui la decisione della causa è collegiale.
La domanda è, ad avviso del Collegio, fondata e deve essere accolta.
In punto di diritto va, infatti, rilevato che per costante e consolidata giurisprudenza, sia il contratto di rendita vitalizia oneroso previsto dall'art. 1872 c.c., sia il diverso ed atipico contratto di "mantenimento" o "vitalizio assistenziale" sono di natura aleatoria.
L'elemento essenziale che li connota è, infatti, l'aleatorietà, la quale pone entrambi i contraenti in una situazione di incertezza circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, con la conseguenza che la mancanza di alea rende nullo il contratto per difetto di causa (Cass. 24 giugno 2009 n.
14796; Cass. 28 aprile 2008 n. 10798; Cass. 12 ottobre 2005 n. 19736; Cass. 9 gennaio 1999 n.
117).
Tale elemento deve sussistere al momento della conclusione del contratto e deve essere legata sia all'imprevedibile durata della sopravvivenza del beneficiario, sia alla incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante e il valore dei cespiti patrimoniali ceduti.
Ne deriva che quando già alla sua stipula il beneficiario sia affetto da una malattia per la quale sia prevedibile che possa derivarne la morte prossima oppure abbia una età così avanzata che non possa sopravvivere oltre un arco di tempo determinabile, il negozio è nullo.
La mancanza di alea è riscontrabile tutte le volte in cui l'entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età: in tali ipotesi il contratto
è nullo per difetto di causa (Cass. 10798/2008; 19763/2005;117/1999).
Il requisito dell'aleatorietà deve individuarsi attraverso la comparazione delle prestazioni secondo un giudizio di presumibile equivalenza o palese sproporzione da impostarsi con riferimento al momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. Nel cado di specie, risulta che la disponente era, al momento della costituzione della rendita, in condizioni di salute tali da ritenersi presumibile la morte sia per età che per condizioni di salute a fronte del valore dei beni immobili alla stessa trasferiti, pur se deve considerarsi solo la nuda proprietà.
Si tenga coto che il valore dei beni alienati, sulla base delle allegazioni di parte attrice, suffragate da perizia di parte, è molto superiore rispetto alla rendita riconosciuta alla IG.ra anche in considerazione dell'età della beneficiaria. Parte_2
Si tenga conto che la IG.ra era nata il [...], così che alla data CP_2
della stipula della rendita vitalizia, avvenuta il 25 marzo 2014, aveva più 88 anni ed è deceduta il 21 ottobre 2022 all'età di 96 anni.
La stessa è riuscita, dunque, a beneficiare della rendita vitalizia, come era prevedibile, solo per pochissimi anni (per la precisione 8 anni) e la convenuta avrebbe ottenuto, a fronte dell'assunto pagamento di una minima somma di € 9.600,00, la proprietà di immobili di ben più elevato valore economico.
Va, poi, considerato che la IG.ra poteva comunque contare su di una pensione CP_2 adeguata, per cui non si comprende a cosa potesse servire il pagamento di soli € 100,00 al mese.
Risulta, infatti, che la stessa era titolare di una regolare pensione erogata dall'INPS per un importo (nel 2016) di circa € 735,00 mensili (doc. 8 fascicolo convenuta), oltre al relativo accompagno disposto dall'INPS qualche anno dopo.
Quanto, poi, alle spese per la cura e per i medicinali esse erano, per la patologia da cui era affetta la de cuius, a carico del SSN, riducendo ulteriormente il rischio per il beneficiario dell'immobile.
Va rilevato, poi, che la IG.ra nel 2013, solo pochi mesi prima della CP_2
costituzione della rendita vitalizia, aveva avuto una diagnosi di “carcinoma duttale infiltrante della mammella”, ossia un tumore maligno al seno.
Risulta documentalmente che la data del primo ricovero avvenne in data 27 giugno 2013 con dimissioni il 1 luglio 2013 per poi essere sottoposta a intervento, avvenuto in data 12 luglio
2013, e successivamente, sempre presso il , in data 18 luglio Controparte_3
2013, a ulteriori esami (doc. 9) e il 19 luglio 2013 a medicazioni (doc. 9).
Risulta, inoltre, dalla cartella clinica che la stessa era affetta da ipertensione arteriosa, sindrome depressiva, osteoporosi.
È, poi, documentato che la rendita è stata costituita dopo che la IG.ra avviava Parte_1
la mediazione nei confronti della sorella per esercitare i propri diritti sui beni ereditari. Quanto, poi, alla documentazione allegata da parte convenuta, ossia le ricevute attestanti il pagamento di € 100,00 mensili, si rappresenta che esse sono oggetto di contestazione e che sono prive di data certa e non ne è certa la provenienza, considerato che risulta che dal 2018 si verificava un grave decadimento delle condizioni cognitive e fisiche della sig.ra CP_2
Ciò premesso, deve ritenersi la mancanza di alea del contratto, riscontrabile dall'entità della prestazione assicurata inferiore ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite ceduto, considerato che al momento della costituzione della rendita la beneficiaria di essa era presumibilmente da ritenere prossima alla morte sia per malattia che, seppur, poi, in concreto ha vissuto ancora qualche anno.
Ne deriva che il contratto è nullo per difetto di causa (Cass. 10798/2008;
19763/2005;117/1999).
La sproporzione -obiettivamente valutabile al momento della stipulazione del contratto- fra il valore acquisito dalla beneficiaria (il trasferimento della nuda proprietà di diversi immobili) rispetto all'importo della rendita per la probabile durata della vita del vitaliziato, quindi, traducendosi in un evidente vantaggio per la stessa, avrebbe dovuto indurre ad escludere l'aleatorietà del contratto, che consiste nella obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni.
Il contratto in questione era stato sottoscritto quando la de cuius non solo aveva già ben 86 anni, ma versava, altresì, in condizioni di salute generali, tali da rendere assolutamente prevedibile il suo decesso in tempi non lunghi.
Ebbene, la IO è granitica nell'affermare che l'alea del contratto tende a garantire una equivalenza o proporzione del rapporto sinallagmatico. Ciò poiché l'alea del contratto di mantenimento si individua sulla base di una comparazione delle prestazioni, a sua volta fondata su dati omogenei, quali la capitalizzazione del bene ceduto al vitaliziante in rapporto al co-sto del mantenimento del vitaliziato (Cass., S.U., sent. 6532/ 1994).
Ancora, secondo la Giurisprudenza, in considerazione dell'età particolarmente avanzata del vitaliziato, o di una conosciuta malattia che ne faccia prevedere una morte imminente, si verifica una situazione per la quale non si può parlare di sinallagma contrattuale, né di aleatorietà, elemento essenziale di questa tipologia di contratto (ex multis Cass. n. 14796/2009 e Cass. Civ.
n. 4503/1996)
Ne deriva che non può certo dirsi che vi fosse un'alea alla data della conclusione del contratto.
Deve all'uopo anche considerarsi che la convenuta, circostanza ammessa dalla stessa, ha goduto in maniera esclusiva, insieme al marito e al figlio, dell'appartamento sito in Terracina, Via della
Stazione n.
7. Sulla base, quindi, di tutti gli elementi sopra evidenziati, deve ritenersi che il contratto oggetto di impugnazione possa essere dichiarato nullo, secondo quanto richiesto dagli attori per assenza di alea.
Deve, poi, rilevarsi che il contratto, ancorchè non nullo, doveva ritenersi simulato per i medesimi elementi innanzi indicati e per la presenza, al momento della stipula di due testimoni, elemento non necessario per il contratto concluso e sintomatico della volontà delle parti di voler salvare gli effetti giuridici di forma della dissimulata donazione nel caso di azione volta al suo accertamento.
In proposito, in ordine alla prova di essa, va osservato che costituisce opinione del tutto prevalente nella giurisprudenza di legittimità in materia che, ai fini della prova della simulazione d'una vendita posta in essere dal de cuius onde dissimulare una donazione, l'erede possa essere considerato terzo ed, in quanto tale, beneficiare delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 1417 c.c. solo quando, contestualmente all'azione intesa alla dichiarazione della simulazione, proponga, facendo valere anche la sua qualità di legittimario e sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale all'integrità della quota di riserva spettantegli, un'espressa e concreta domanda di riduzione (o nullità od inefficacia) della donazione dissimulata diretta a far dichiarare, in aggiunta all'appartenenza del bene all'asse ereditario, che la quota di riserva di sua pertinenza deve essere calcolata tenendo conto del bene stesso, non anche quando si sia limitato a chiedere l'accertamento della simulazione nell'ambito d'una petitio hereditatis ma senza alcuna connessa ed esplicita domanda di reintegrazione della legittima (cfr., ex plurimis, IO VI , sez. II, 21 dicembre 1987, n. 9507 secondo la quale l'erede legittimario, che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal de cuius celante in realtà una donazione dissimulata, non è terzo solo perché estraneo alla stipulazione dell'atto asseritamente simulato, ma agisce per la tutela di un proprio diritto (ex art. 1415 c.c.) e deve considerarsi terzo rispetto alle parti contraenti, con conseguente assimilabilità senza limiti della prova presuntiva, quando, contestualmente all'azione di simulazione, proponga in concreto - sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di riserva - una domanda di riduzione (o di nullità o d'inefficacia) della donazione dissimulata, diretta a far dichiarare che il bene fa parte dell'asse ereditario e che la quota spettantegli va calcolata tenendo conto del bene stesso, e non pure quando proponga in via principale ed autonoma la domanda di simulazione, la quale sia quindi semplicemente preordinata a consentire la proposizione della domanda di riduzione in un futuro giudizio, ma si vedano anche, IO VI , sez. II, 12 giugno 2007, n. 13706;
Tribunale Napoli, sez. XI, 17 aprile 2007; IO VI , sez. II, 06 ottobre 2005, n. 19468). Ciò in quanto l'erede legittimo, il quale miri semplicemente a far rientrare nella massa ereditaria un bene che assume solo apparentemente uscito dal patrimonio del de cuius, non lamenta lesione alcuna dei diritti successori a lui personalmente riconosciuti dall'ordinamento nella sua qualità anche di legittimario ma fa valere, nella sua sola qualità di successore universale subentrato mortis causa in tutti i rapporti già facenti capo al de cuius, un diritto ricompreso nel patrimonio di quest'ultimo, onde, venendosi a trovare nella medesima posizione del de cuius medesimo, rispetto al rapporto controverso incontra, non diversamente che per tutti gli altri rapporti già facenti capo allo stesso, tutte le limitazioni probatorie alle quali anche quegli sarebbe stato soggetto (cfr., sostanzialmente in tal senso, ex multis, Cass. 24.3.2006, n. 6632;
Cass. 6.10.2005, n. 19468; Cass. 28.10.2004, n. 20868; Cass. 30.7.2004, n. 14562; Cass.
18.4.2003, n. 6315; Cass. 30.7.2002, n. 11286; Cass. 24.2.00 n. 2093; Cass. 21.4.98 n. 4024;
Cass. 29.5.95 n. 6031; Cass. 29.10.94 n. 8942; Cass.
4.4.92 n. 4140; Cass.
6.8.90 n. 7909; Cass.
21.12.87 n. 9507).
Spese all'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea accerta e dichiara la nullità per difetto di alea dell'atto per notaio denominato “Costituzione di rendita vitalizia e mantenimento mediante Persona_2 alienazione di beni” (Rep. 12.216 – Racc. n. 7.344) del 25 marzo 2014 tra la IG.ra
[...]
e i IG.ri e CP_2 Controparte_1 Per_3
- rimette la causa sul ruolo istruttorio per proseguo.
Latina, 06.03.2025
Il Presidente
dott. Pierluigi De Cinti
Il relatore dott.ssa Concetta Serino