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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5072 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
23/05/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. SERRA MARCO Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), unitamente all'Avv. CILIA GINO C.F._1
( ) VIA PAOLO EMILIO 57 ROMA;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. ; C.F._3
APPELLATA
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
PASQUALI GIORGIO (c.f. , unitamente all'Avv. C.F._4
CALDAROZZI RITA ); C.F._5
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7429/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 20/05/2020.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma,
r.g. n. 1 disattesa ogni contraria istanza, annullare o comunque riformare la sentenza del
Tribunale di Roma n. 7429/2020 pubblicata in data 20.5.2020 non notificata, e per l'effetto, in accoglimento dello spiegato appello: “accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i Controparte_2 quali sono stati determinati i canoni demaniali dovuti dall'istante, occorrendo previa loro disapplicazione, accertare e dichiarare che il canone relativo agli anni 2012, 2013,
2014, 2015 e 2016 per la concessione di cui l'istante è titolare, è quello pattuito in sede di sottoscrizione dell'atto formale del 2.12.2003 e deve essere calcolato in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario. Per l'effetto, condannare occorrendo l' e il anche in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'istante in eccedenza rispetto al dovuto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.”.
Conclusioni dell' “Dichiarare inammissibile e in Controparte_1 subordine rigettare l'appello. Spese”.
Conclusioni di “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis CP_2 rejectis ed in accoglimento delle su esposte difese, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla e, comunque, rigettarlo nel merito Parte_1 poiché totalmente inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda attiene al determinazione della corretta categoria OMI per stabilire l'ammontare del canone concessorio.
Nella fattispecie il tribunale ha respinto la domanda di Parte_1
reputando la “prevalenza” del carattere commerciale (anziché terziario) dell'attività
di gestione di uno stabilimento balneare con annesso ristorante.
La concessionaria ha proposto appello al quale resistono l' CP_1
ed il .
[...] Controparte_2
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23/05/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Nello scrutinare il gravame deve tenersi conto del recente arresto di legittimità secondo cui “In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251,
r.g. n. 2 n. 2), l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le r.g. n.
4 pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel calcolare il canone demaniale, aveva assimilato l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandole entrambe, in maniera indifferenziata e secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali).”. (Cass. Civ. sez. I, 19/04/2024, n.10605).
La Corte di Cassazione ha, quindi, valorizzato la differenziazione tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare (rientrante nel terziario) da quella di ristorazione
(quale attività commerciale).
A quel criterio, pertanto, ci si conforma con l'accoglimento parziale del gravame nel senso che per lo stabilimento balneare devono trovare applicazione le misure unitarie tabellari dei valori OMI per gli immobili a destinazione terziario;
quanto all'attività di ristorazione va fatta applicazione dei valori OMI per il commercio.
Data in questi termini risposta ai primi due motivi, il terzo motivo di appello deduce che il canone della concessione era stato illo tempore concordato in considerazione dei consistenti miglioramenti apportati dal concessionario al bene demaniale e non poteva essere, perciò, modificato, denunciando l'impugnante l'omessa pronuncia del tribunale su questo aspetto.
La pretesa dell'appellante di tener fermo il canone così come pattuito nell'anno
2003 non può essere assecondata essendo previsto dalla concessione che il relativo canone è soggetto a periodici aggiornamenti annuali secondo legge (all. 1 dell'appellante in prime cure).
La domanda di ripetizione dell'eccedenza di quanto corrisposto rispetto al dovuto non può essere scrutinata prima che l'amministrazione abbia rideterminato l'ammontare del canone in base ai criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che per le annualità anteriori al 2016 la stessa appellante ha allegato di aver corrisposto i canoni concessori solo in parte (pag. 2 della citazione in primo grado).
Le spese del doppio grado devono essere compensate a fronte dell'oggettiva incertezza dei criteri di calcolo del canone concessorio, solo di recente superata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda anche Cass., Sez. I, 7/06/2023, n. 16088).
r.g. n. 3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
[...]
a) in parziale accoglimento dell'appello dichiara che l'integrazione dei canoni per la concessione marittima 74979 relativamente agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 nella misura determinata con riferimento alle misure unitarie tabellari utilizzate per il calcolo e all'applicazione dei valori OMI per gli immobili a destinazione commerciale non è dovuta in relazione all'attività di gestione dello stabilimento balneare il cui canone concessorio si determina con riferimento ai valori OMI del terziario;
respinge nel resto;
b) compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4