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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 383/2025 R.G. promossa da
AVV. e AVV. MATTIOZZI VALENTINA del Foro di Parte_1
Bergamo, in proprio, elettivamente domiciliate in Bergamo, via Duca degli
Abbruzzi n. 5, presso il proprio studio,
-ricorrenti- contro
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._1
23.01.1980 e residente in [...],
-resistente contumace-
OGGETTO: pagamento onorari per prestazioni professionali.
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti: come da ricorso introduttivo depositato in data 22.01.2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/01/2025, gli avv.ti e Parte_1
Valentina Mattiozzi esponevano di aver svolto attività professionale in favore del sig. assistendolo in due procedimenti giudiziari innanzi al CP_1
Tribunale di Bergamo, l'uno di opposizione a provvedimento di convalida di sfratto per morosità e, parallelamente l'altro, di opposizione all'esecuzione e/o
1 agli atti esecutivi in riferimento alla fase esecutiva di rilascio dell'immobile.
Esponevano che, nonostante la richiesta di compenso, il cliente non aveva provveduto al pagamento del saldo di quanto dovuto. Convenivano pertanto in giudizio il sig. onde sentirlo condannare al versamento della somma CP_1
di euro 6.739,16, al netto di quanto corrisposto dallo stesso a titolo di acconto, oltre ad interessi legali e a rivalutazione monetaria.
Pur ritualmente citato il resistente non si costituiva in giudizio.
La domanda appare fondata e deve pertanto essere accolta.
Si osserva che il conferimento del mandato di patrocinio alle ricorrenti da parte del convenuto resistente è provato in atti dalla procura allegata al ricorso introduttivo, rilasciata in data 06.06.2024 (doc. 2).
Il convenuto, rimasto contumace, non ha peraltro disconosciuto la sottoscrizione apposta alla predetta procura potendosi dunque la stessa ritenersi riconosciuta ex art. 215 c.p.c..
L'attività espletata dagli avvocati ricorrenti è documentata dagli atti inerenti alle attività svolte nei giudizi iscritti ai n. 3460/2024 r.g. (ricorso in opposizione ex art. 668 c.p.c. e relativo verbale di discussione – doc. 5 zip) e n. 1454/2024 r.g.
(ricorso in opposizione ex artt. 615, 615 e 624 c.p.c. – doc. 7 zip).
Né, d'altra parte, il resistente ha contestato alcunché in ordine all'attività indicata nella diffida e di cui si richiede il pagamento, attività che appunto è comprovata dalla documentazione allegata al ricorso.
Quanto agli importi esposti dalle ricorrenti, coincidenti con l'ammontare liquidato a titolo di spese processuali alla controparte vittoriosa nei due giudizi di opposizione, essi appaiono congrui, quanto al procedimento di cui al R.G.
n. 1454/2024, a quelli previsti per le attività espletate e corrispondenti al valore medio relativo al terzo scaglione in materia di procedure esecutive di rilascio di
2 cui al d.m. 147/22; quanto al procedimento di cui al R.G. n. 3460/2024, analogamente, risultando peraltro il compenso richiesto inferiore alla somma astrattamente liquidabile sulla base di quanto pattuito dalle parti in sede di conferimento incarico, dove venivano richiamati i valori medi tariffari (doc. 3).
Il convenuto sig. è dunque tenuto a pagare all'attore la somma di euro CP_1
6.739,16, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (12/11/2024 – doc.
14) al saldo.
Non dovuta invece risulta essere la rivalutazione monetaria della somma oggetto del ricorso, atteso che il credito dell'avvocato per il pagamento dei compensi professionali costituisce un credito di valuta (che non si trasforma in credito di valore per effetto dell'inadempimento del cliente) soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c.
Dalla mora conseguente all'inadempimento del cliente discende, quindi, la corresponsione degli interessi nella misura legale, salvo che l'avvocato creditore dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. (Cass.
2054/2019), essendo applicabile l'art. 429 c.p.c., come modificato dalla legge n. 533/1973, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di para - subordinazione
(Cass. 7055/2008; Cass. 20269/2010; Cass. 4959/2012).
In considerazione della soccombenza, il resistente è tenuto a rifondere anche le spese del presente procedimento liquidate, in misura inferiore al valore medio attesa la contumacia del convenuto e la semplicità della controversia, in euro 1700,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accertato lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in atti, condanna il convenuto a pagare alle ricorrenti la somma di euro 6.739,16 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
2) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese processuali del presente giudizio liquidate in euro 1700,00 oltre accessori di legge come da motivazione.
Così deciso in Bergamo, il 2.5.2025.
Il Giudice
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