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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 6.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.12136 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO cui sono stati riuniti nrg 12137/23 e 12138/23
TRA
e tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. MICHELA IZZO
RICORRENTI
E
già in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_2 p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO VERDE ed ORNELLA
GIACULLI
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorsi tutti depositati in data 27.06.23 e successivamente riuniti,
i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio la precitata convenuta, assumendo: di essere tutti dipendenti a tempo indeterminato della convenuta, in qualità di collaboratori professionali sanitari, segnatamente:
1. con qualifica di infermiere, presso l'Ospedale San Giovanni Parte_1 Bosco di inquadrato nella Cat. D2 del CCNL Comparto Sanità CP_2 pubblica;
assumeva di aver prestato attività lavorativa da gennaio 2015 a dicembre 2020 in giorni festivi infrasettimanali (come indicati in ricorso), senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione;
2. con qualifica di infermiere, presso Distretto 28-Scampia di Pt_2
, inquadrato nella cat. D6 del CCNL Comparto Sanità pubblica;
CP_2 assumeva di aver prestato attività lavorativa da gennaio 2015 a dicembre
2020 in giorni festivi infrasettimanali (come indicati in ricorso), senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione;
3. con qualifica di infermiere presso San Giovanni Bosco di Pt_3
, inquadrata nella cat. D6 del CNNL Comparto Sanità Pubblica;
CP_2 assumeva di aver prestato attività lavorativa da gennaio 2015 a dicembre
2020 in giorni festivi infrasettimanali (come indicati in ricorso), senza mai godere del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione.
Tanto premesso, concludevano affinché, accertato e dichiarato il proprio diritto, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità
7/4/99 per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi Cont art. 29 CCNL 2016-2018, la convenuta venisse condannata al pagamento in loro favore delle somme di cui ai rispettivi ricorsi, a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione della pretesa per tutti i ricorrenti;
nel merito, contestava la fondatezza delle domande sia in fatto che in diritto. Concludeva per il rigetto dei ricorsi.
In corso di causa la difesa del ricorrente dichiarava, Parte_2 per suo conto, di rinunziare all'azione de qua, avendo –egli- già percepito le somme richieste in virtu' di altro titolo giudiziale.
All'odierna udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarato estinto il giudizio proposto da Parte_2
.
[...] Sempre in via preliminare, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta per tutti i ricorrenti per le somme non erogate fino all'11 ottobre 2018, posto che i ricorsi risultano notificati in data 11.10.2023 e tale è il primo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dai ricorrenti. Si precisa che nella lettera di messa in mora depositata agli atti dal procuratore degli stessi e notificata in data 28.5.21, non sono presenti i ricorrenti e pertanto, non ha alcun rilievo ai fini interruttivi della prescrizione. Nel merito i ricorsi sono fondati nei termini di cui si dirà.
Giova premettere che i ricorrenti asseriscono di aver svolto attività lavorativa in favore dell in giornate festive Controparte_3 infrasettimanali, chiedendo il compenso previsto dall'art 9 del CCNL di categoria mentre la resistente, pur non contestando lo svolgimento di attività lavorativa nei predetti turni, asseriva la non spettanza di detto compenso ai turnisti, per i quali trova già applicazione la disciplina dell'art 44, 12° comma, del CCNL dell'1/9/1995. Ciò in quanto, svolgendo una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non avrebbero titolo per invocare le maggiorazioni stipendiali previste per il lavoro prestato in giorni festivi infrasettimanali.
Tale ricostruzione non può essere condivisa.
Occorre rilevare, infatti, che l'art 9 del CCNL di categoria si rivolge genericamente a coloro che abbiano svolto attività in giorno festivo infrasettimanale non escludendo né esplicitamente né tantomeno implicitamente il personale svolgente attività su turni. Bisogna altresì precisare che art. 44, comma 12°, del CCNL dell'1/9/1995, applicato al personale turnista, ha una chiara funzione compensativa rispetto al maggior disagio cagionato dai turni, a differenza dell'indennità di cui all'art 9 che vuole ristorare il lavoratore per la giornata festiva infrasettimanale persa. A sostegno di ciò, basti osservare che la maggiorazione in parola è prevista in alternativa alla fruizione di un riposo compensativo che assolve la medesima funzione. Conseguentemente, anche per il personale turnista, nel caso in cui il turno di lavoro ricada in un giorno festivo infrasettimanale, sorge il diritto al compenso di cui all' art. 9 CCNL, a condizione che non sia stato fruito il riposo compensativo. Nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta dai ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati dalla “Stampa Cartellino” in atti. Inoltre, la resistente nel costituirsi nulla eccepiva in ordine all'effettiva presenza dei lavoratori in detti turni, sollevando eccezioni solo in ordine alla spettanza della maggiorazione. In applicazione della regola generale enunciata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica, mentre sulla parte datoriale grava l'onere di provare di aver adempito alle proprie obbligazioni.
Acclarato il diritto degli istanti al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9 CCNL, il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di aver corrisposto detta maggiorazione o, in alternativa, che il ricorrente avesse fatto richiesta di fruizione del riposo compensativo nei 30 giorni successivi.
Non avendo fornito detta prova, va riconosciuto il diritto degli istanti alla maggiorazione di cui alla domanda.
Pertanto, la va condannata al pagamento delle somme, Controparte_3 così come rielaborate sulla scorta della eccezione di prescrizione, segnatamente: € 2128,29 in favore di ed € 3848,48 in Parte_1 favore di oltre gli interessi legali maturati fino al Parte_4 saldo.
L'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi formatisi sulla questione induce a compensare le spese di giudizio nella misura della metà restando la parte ripetibile a carico di parte convenuta.
P.Q.M
. Dichiara estinto il giudizio proposto da . Parte_2 In parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto dei ricorrenti e a percepire il compenso per Parte_1 Parte_4 l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali e, per l'effetto, condanna l in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle somme di € 2128,29 in favore di e di € 3848,48 in favore di oltre Parte_1 Parte_4 gli interessi legali maturati fino al saldo.
Condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_3 p.t., al pagamento delle spese di lite che, compensate per la metà, liquida in complessivi € 1100,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 06.03.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli