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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/04/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6901 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
26/09/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANNA DAVID (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. RITROVATO MATTEO (c.f. ); C.F._3
APPELLATO, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 15164/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 18/10/2022.
Conclusioni dell'appellante: “nel merito e in via principale: Respingere tutte le richieste e le conclusioni attoree perché infondate in fatto e in diritto, oltreché non provate. Nel merito e in subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei presupposti prescritti ex art. 67 comma 2 L.F. disporre la restituzione dell'importo azionato di € 5.507,08 detratto l'ammontare degli oneri e delle spese, anche ex art. 15 D.P.R. 633/72, sostenute nell'interesse di parte attrice. Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”.
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, 1. rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n.
15164/2022 pubblicata in data 18.10.2022, per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. in accoglimento dell'appello incidentale qui proposto, riformare la sentenza di primo grado nella parte riguardante l'ammontare delle spese di lite ivi liquidate e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio pari ad €
3.972,00, oltre oneri accessori come per legge, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ivi comprese le spese generali, come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma, con la sentenza appellata aveva così disposto: « - dichiara inefficace rispetto ai creditori il pagamento complessivo di € € 30.114,00 effettuato da
e in favore della GE , per l'effetto, Parte_2 Controparte_2
condannare alla restituzione, in favore della procedura, della somma Controparte_2
suddetta, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
- rigetta la domanda subordinata di parte convenuta;
- condanna la convenuta a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.738,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA nella misura di legge.».
A monte del dispositivo il riconoscimento dei caratteri dell'inefficacia, ex art. 67
L.F., di due pagamenti avvenuti nel semestre anteriore alla domanda di concordato preventivo, dichiarata inammissibile ed alla quale aveva tuttavia fatto seguito il fallimento della debitrice.
La scientia decotionis era desunta dal peculiare incarico che quei pagamenti avevano compensato: una consulenza di natura finanziaria sullo stato delle società collegate alla nel corso della quale l'appellante era venuta a conoscenza anche Pt_3
del proposito di avviare la procedura concordataria.
ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame e Controparte_1
spiegato appello incidentale sul capo delle spese.
.
r.g. n. 2 L'appello è stato trattenuto in decisione dopo la trattazione scritta del 26/09/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene due motivi, di seguito esaminati anche alla luce delle difese del Fallimento:
I) il primo è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell'art. 160 L.F. con riferimento all'art. 67 comma 2 L.F. »;
II) il secondo è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell'art. 67 comma 2 lett. a) e b) L.F.; omesso esame. »;
Sul primo motivo.
L'impugnante puntualizza che l'incarico di consulenza aveva ad oggetto società diverse dalla e che il documento valorizzato dal primo giudice (il verbale del Pt_3
31.5.2017, inviatogli a mezzo pec, in cui l'assemblea della , dopo aver dato CP_1 atto dello stato di crisi in cui versavano le società controllate, osservava che l'esistenza di un soggetto terzo disposto a subentrare nel capitale di alcune di esse sarebbe compatibile con “il percorso concordatario che si sta accingendo ad CP_1 intraprendere”) denotava, al più, uno stato di crisi non coincidente con l'insolvenza che aveva poi determinato il fallimento.
Per rispondere al motivo deve essere richiamata la cronologia degli accadimenti già valorizzata dal primo giudice: la società e aveva presentato in CP_1 Parte_2
data 28.7.2017 domanda di concordato preventivo pubblicata nel registro delle imprese il 21.7.2017, domanda poi stata dichiarata inammissibile;
che in data 12.06.2018 veniva dichiarato, dal Tribunale di Roma, il fallimento della società Parte_4
Il pagamento della somma di € 30.114,00 risale al 28.06.2017 ed era stato effettuato dalla società in bonis a favore della di con due bonifici CP_3 Pt_1
bancari del 28.6.2017, a pagamento delle fatture n. 35 e 36 de 2017 emesse il 24.6.2017 per lo svolgimento di attività di assistenza amministrativa e contabile alle società controllate e partecipate della CP_1
Secondo il tribunale “l'esame degli atti consenta(e) di ritenere che la convenuta fosse ben a conoscenza delle difficoltà economiche in cui e versava, Parte_2
condizioni tali da non consentire il normale soddisfacimento delle obbligazioni assunte.”.
Perché operi la consecutio tra procedure, ai fini che qui interessano, occorre verificare l'unitarietà della situazione del debitore al momento del deposito della r.g. n. 3 domanda di concordato ed a quello della dichiarazione di fallimento.
In questo caso era trascorso quasi un anno tra i due elementi della catena, dato che non appare essere stato considerato dal primo giudice che non a caso a fatto cenno alla consapevolezza delle “difficoltà economiche della all'atto del pagamento, CP_1
piuttosto che alla sua decozione. Il proposito concordatario, ricavabile dal verbale del
31.5.2017 e comunicato alla società di consulenza a mezzo PEC, non contraddiceva quello stato di crisi non ancora trasfusosi in conclamata incapacità di fronteggiare i debiti.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di avvertire che il lasso di tempo trascorso dalla domanda di concordato ed il successivo fallimento ed alla luce di un giudizio di ragionevolezza, è capace di escludere che la situazione di crisi che dà luogo alla seconda procedura sia sovrapponibile a quella precedente (Cass. 16 aprile 2018, n.
9290, ha negato la sussistenza di continuità tra le due procedure in presenza di uno iato temporale di quasi un anno;
otto mesi secondo Cass. 19 aprile 2010, n. 9289).
A conferma dell'attualità del tema, nella recente pronuncia a SS.UU. (Cass. Civ. sez. un., 31/12/2021, n.42093) è dato leggere, in motivazione, “… nemmeno è decisivo l'intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, "purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell'intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure" (Cass. 6290/2018, 33402/2021) …”.
A fronte dei sopra delineati criteri interpretativi deve ravvisarsi, in questo caso, la mancata allegazione e dimostrazione da parte dell'attore in revocatoria della consapevolezza in capo all'accipiens della sovrapponibilità della situazione finanziaria della debitrice al momento del pagamento (28.6.2017) rispetto all'epoca del fallimento
(12.6.2018).
Il tribunale ha fatto mero riferimento al concetto di “difficoltà economiche”, dato comune a situazioni non inquadrabili nello stato di insolvenza.
Il fallimento, del resto, non ha documentato i motivi della pronuncia di inammissibilità del concordato preventivo (non avendo prodotto il relativo provvedimento), né altrimenti provato che la controparte fosse a conoscenza dell'esatto contenuto della proposta concordataria.
La mera notizia del possibile ingresso di terzi nel capitale della società e della sua compatibilità col percorso concordatario intrapreso, desumibile dal verbale reso noto all'appellante, non è da solo sufficiente ad integrare la consapevolezza della decozione,
r.g. n. 4 tanto più se si considera che l'incarico di consulenza conferito al professionista riguardava altre società collegate e non direttamente quella poi fallita.
Deve, in definitiva, rilevarsi che l'attore in revocatoria non ha provato, com'era suo onere, la scentia decotionis, onere tanto più pregante quando si invochi la consecuzione tra le due procedure (quella di concordato preventivo e di fallimento) caratterizzata da uno scarto temporale di circa un anno.
L'accoglimento del motivo dispensa dall'esame di quelli ulteriori e dell'appello incidentale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge la domanda del
contro
; CP_1 Parte_1
b) condanna il al rimborso in Controparte_1 Controparte_1
favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado, che si Parte_1
liquidano in euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge ed al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 29/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5