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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1810/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1810/2015 R.G.A.C. e promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 C.F._1
NT (VV) al Viale Affaccio, “Complesso Agorà”, presso lo studio dell'avv. Tommaso
Scerbo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in EZ ER (CZ) alla via
Madonna della Spina n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe O. Lagoteta, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Barbuto, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ON LA (VV) alla via
Conte d'Alife n. 22, presso lo studio dell'avv. Ercole Massara, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Mammoliti, giusta procura in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 37/2015 emessa dal Giudice di Pace di
EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata il successivo 16.6.2015 – Parte_2 somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositata per l'udienza del
18.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di in p.l.r.p.t., al fine di ottenere Parte_2 Controparte_1
l'accertamento dei reali consumi di energia elettrica effettuati dall'attore, con annullamento delle fatture contestate e non dovute e condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito dal in conseguenza della sospensione di fornitura di energia elettrica, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'attore esponeva: di essere titolare di un contratto per la fornitura di energia elettrica e di avere ricevuto per gli anni 2009, 2010 e 2011 dalla società convenuta fatture per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00; che tali fatture erano frutto di errori nella lettura del contatore, sostituito nel 2004; che la società convenuta aveva espressamente riconosciuto l'errore di fatturazione emettendo due note di credito per un importo complessivo di € 7.847,28 (somma solo parzialmente corrisposta); che, nonostante ciò, la società somministrante aveva provveduto al distacco della fornitura ed alla richiesta di pagamento delle fatture contestate creando all'attore un forte disagio.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda attorea e la Controparte_1 chiamata in causa del terzo per essere manlevata in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva l' in Controparte_2
p.l.r.p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e la prova testimoniale di un unico teste di parte attrice e, all'esito, il Giudice di Pace di EZ
ER (ex ), con sentenza n. 37/2015 rigettava la domanda di e Parte_2 Parte_1 compensava le spese del giudizio.
1.2 Avverso la sentenza citata, interponeva appello, lamentando la carenza Parte_1 di motivazione e l'omessa pronuncia relativamente alla domanda di annullamento delle fatture contestate, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
l'appellante ribadiva, inoltre, la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado, chiedendo l'accoglimento del gravame, con accertamento dei reali consumi di energia elettrica effettuati dall'attore, l'annullamento delle fatture contestate e non dovute e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito in conseguenza della sospensione di fornitura di energia elettrica, con vittoria delle spese di lite. Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342
[...]
c.p.c. e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, in p.l.r.p.t., ed anch'essa eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto del gravame e della domanda proposta in primo grado da , totalmente infondato sia nell'an Parte_1 che nel quantum, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data
3.12.2020) all'esito dell'udienza del 18.11.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127,
co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da entrambe le società appellate per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalle parti appellate Controparte_1 ed Controparte_2
2.1 Occorre, ora, esaminare il motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma
6, Cost., stabilisce che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio;
è la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, pur motivando succintamente la sua decisione,
ha comunque esposto chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a rigettare la domanda attorea, affermando espressamente “recita l'art. 2697 c.c. che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Con la svolta attività istruttoria l'attore non ha dimostrato quanto sostenuto nell'atto di citazione, nè l'unica prova testimoniale, quella di (nipote dell'attore) ha fornito elementi Testimone_1 validi ai fini della decisione. Da quanto premesso discende che la domanda non può trovare accoglimento …”.
Da quanto affermato si deduce, in maniera agevole, che il rigetto della domanda è avvenuto a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombeva in capo all'attore. Dunque, sebbene la motivazione sia succinta, non può considerarsi né mancante, né
contraddittoria o incongrua, consentendo la sua precisa individuazione.
2.2 Appare, altresì, insussistente il lamentato vizio di omessa pronuncia che, come noto, configura una violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.
La norma prescrive, infatti, che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Dalla violazione del principio enunciato - “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” - consegue la presenza dei vizi di extrapetizione, ultrapetizione o omissione di pronuncia.
Il vizio di omessa pronuncia, in particolare, si configura, quando il giudice, in sede di giudizio, non si pronuncia su una domanda, un'eccezione o un'istanza ritualmente presentata dalle parti;
dunque, il giudice non decide una questione su cui è chiamato a pronunciare, non rendendo così una decisione di accoglimento o rigetto.
La Cassazione ha precisato che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda
che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” (Cass.
28663/2013, 28995/2018 e 33764/2019).
Nel caso che ci occupa, la motivazione sopra riportata è chiaramente riferibile all'intera domanda attorea e, dunque, anche alla domanda di annullamento delle fatture contestate, avendo il Giudicante ritenuto indimostrato tutto quanto riferito dall'attore.
Nel caso di specie, non si configurano, dunque, né il vizio di carenza di motivazione, né il vizio di omessa pronuncia.
2.3 Peraltro, occorre precisare che questo Tribunale è in accordo con la decisione del
Giudice di Pace, non avendo fornito riscontro probatorio di quanto affermato. Parte_1
In particolare, l'attore in primo grado ha chiesto che venissero accertati i reali consumi di energia elettrica effettuati, l'annullamento delle fatture contestate e non dovute e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre che il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito.
Quanto all'accertamento dei reali consumi effettuati, v'è da dire che dalla documentazione in atti risulta che la terza chiamata - responsabile dell'accertamento dei consumi - in seguito alla segnalazione effettuata dall'odierno appellante, abbia provveduto alla ricontabilizzazione dei consumi, con rettifica degli stessi, alla compensazione delle fatture a debito e a credito e conseguentemente al pagamento degli importi residuati a credito in favore di Parte_1
Al contrario, l'attore in primo grado ha fornito documentazione incompleta e che, ad ogni modo, non consente al Giudicante di effettuare un differente accertamento dei consumi di energia elettrica rispetto a quelli effettuati e dichiarati da Controparte_2
Né, tantomeno, la documentazione prodotta consente di comprendere quali siano le fatture eventualmente da annullare e le somme versate in eccedenza e, dunque, da restituire.
Difatti, nel fascicolo di primo grado di parte attrice sono presenti esclusivamente: la diffida effettuata da la sola fattura 796441670212011 del 20.7.2009, con relativo Parte_1 pagamento;
n. 2 solleciti di pagamento di l'avviso di Controparte_1 avvenuto distacco;
la comunicazione di avvenuta revisione del fatturato (con cui veniva comunicato un credito di € 7.847,28); la comunicazione di avvenuta compensazione delle fatture a debito e a credito (con indicazione di credito residuo di € 2.173,60).
Non sono, invece, presenti i pagamenti effettuati da (fatta eccezione per il Parte_1 solo pagamento di € 387,70 relativo alla fattura 796441670212011 del 20.7.2009) e neppure gli assegni emessi dalla società convenuta in favore dell'attore in conseguenza dell'effettuata compensazione (che parte attrice non contesta di aver incassato); ciò rende impossibile l'esecuzione di un calcolo relativo alle somme dare/avere; né parte attrice ha formulato ulteriori richieste istruttorie in merito, così come appare superflua la testimonianza resa da che non fornisce elementi utili in tal senso Testimone_1
(comunque da considerarsi inammissibile, come in seguito si vedrà).
Alla luce di quanto appena esposto, può dirsi che il Giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove fornite e l'attività istruttoria espletata, concludendo giustamente per il rigetto della domanda attorea per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. che testualmente prevede “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
2.4 Parimenti valga per la richiesta di risarcimento danni;
anch'essa non poteva essere accolta sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno patrimoniale e morale, del quale non sono stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
In merito ai danni patrimoniali e morali, il riferiva genericamente - nell'atto di Pt_1 citazione - di “una serie di forti disagi e disappunti, anche dal punto di vista economico” subiti dallo stesso nonché dalla sua famiglia, senza tuttavia specificare di quali “disagi o disappunti” si trattasse;
successivamente, all'udienza del 4.6.2013, l'attore depositava documentazione medica attestanti le sue patologie e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale indicando come testimone anche se all'udienza del Controparte_3 3.12.2013, autorizzata la sostituzione dal Giudicante, avveniva l'escussione di altro teste,
. Testimone_1
A tal proposito va rammentato che, l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati, è consentita solo nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa;
pertanto, la parte non può essere ammessa alla sostituzione di testimoni (Cass. n. 8929/2019).
Ebbene, l'art. 257 c.p.c. testualmente recita “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse
siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei
quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito
la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già
interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame” e, nel caso di specie, non si è verificato nessuno dei casi contemplati da detta norma, avendo il procuratore di parte attrice richiesto la sostituzione del testimone in considerazione del fatto che la teste indicata lavorava in Svizzera.
A rigore, dunque, la sostituzione del testimone non poteva essere autorizzata e il teste
[...]
non doveva essere escusso. Tes_1
È mancata, dunque, totalmente la prova dei danni lamentati, sia nell'an che nel quantum.
2.5 In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale, va aggiunto che anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, esso costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”.
La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.
Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 2008).
Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).
Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto,
allegazione che, nel caso di specie, è completamente mancata.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sezioni Unite Civili (v. Cass. SS.UU n.
26972 del 2008 cit. e SS.UU. n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Tanto detto, nel caso in esame, è mancata del tutto da parte dell'attore l'indicazione specifica di circostanze dalle quali poter desumere, anche in via presuntiva, l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a suo carico.
Le sofferenze lamentate, così come i danni asseritamente subiti, sono rimasti indimostrati,
alla stregua di mere allegazioni inidonee a sostanziare un giudizio di responsabilità a carico dell'odierna appellata.
Segue il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza n. 37/2015 emessa dal
Giudice di Pace di EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata in data Parte_2
16.6.2015.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Detto ciò, stante il rigetto del gravame e l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione, deve essere confermata la compensazione delle spese di lite per come statuito nella sentenza impugnata.
3.1 Anche le spese del presente giudizio vengono compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate e considerato il comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti (cfr. Cass. n. 25141/2006). 3.2 Da ultimo va precisato che trova applicazione, nella fattispecie in esame, la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale” atteso che la norma si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l.
n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ ER, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_4
l.r.p.t., nonché di in p.l.r.p.t., ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 difesa respinte:
- rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dalle società appellate ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 37/2015 emessa dal Giudice di Pace di EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata in data Parte_2
16.6.2015;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.
EZ ER, 16.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Teodora Godini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1810/2015 R.G.A.C. e promossa
da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 C.F._1
NT (VV) al Viale Affaccio, “Complesso Agorà”, presso lo studio dell'avv. Tommaso
Scerbo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- parte appellante -
contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in EZ ER (CZ) alla via
Madonna della Spina n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe O. Lagoteta, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Massimo Barbuto, giusta procura in atti;
- parte appellata -
e
(p.iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ON LA (VV) alla via
Conte d'Alife n. 22, presso lo studio dell'avv. Ercole Massara, dal quale è rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Mammoliti, giusta procura in atti;
- parte appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 37/2015 emessa dal Giudice di Pace di
EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata il successivo 16.6.2015 – Parte_2 somministrazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositata per l'udienza del
18.11.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di in p.l.r.p.t., al fine di ottenere Parte_2 Controparte_1
l'accertamento dei reali consumi di energia elettrica effettuati dall'attore, con annullamento delle fatture contestate e non dovute e condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito dal in conseguenza della sospensione di fornitura di energia elettrica, con Pt_1 vittoria delle spese di lite.
In particolare, l'attore esponeva: di essere titolare di un contratto per la fornitura di energia elettrica e di avere ricevuto per gli anni 2009, 2010 e 2011 dalla società convenuta fatture per un importo complessivo superiore ad € 5.000,00; che tali fatture erano frutto di errori nella lettura del contatore, sostituito nel 2004; che la società convenuta aveva espressamente riconosciuto l'errore di fatturazione emettendo due note di credito per un importo complessivo di € 7.847,28 (somma solo parzialmente corrisposta); che, nonostante ciò, la società somministrante aveva provveduto al distacco della fornitura ed alla richiesta di pagamento delle fatture contestate creando all'attore un forte disagio.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda attorea e la Controparte_1 chiamata in causa del terzo per essere manlevata in caso di Controparte_2 accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva l' in Controparte_2
p.l.r.p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La controversia veniva istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e la prova testimoniale di un unico teste di parte attrice e, all'esito, il Giudice di Pace di EZ
ER (ex ), con sentenza n. 37/2015 rigettava la domanda di e Parte_2 Parte_1 compensava le spese del giudizio.
1.2 Avverso la sentenza citata, interponeva appello, lamentando la carenza Parte_1 di motivazione e l'omessa pronuncia relativamente alla domanda di annullamento delle fatture contestate, nonché l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie;
l'appellante ribadiva, inoltre, la piena fondatezza della domanda spiegata in primo grado, chiedendo l'accoglimento del gravame, con accertamento dei reali consumi di energia elettrica effettuati dall'attore, l'annullamento delle fatture contestate e non dovute e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito in conseguenza della sospensione di fornitura di energia elettrica, con vittoria delle spese di lite. Resisteva al gravame, con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
in p.l.r.p.t., la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342
[...]
c.p.c. e l'infondatezza in fatto e diritto dello spiegato appello, chiedendone l'integrale rigetto, con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva, altresì, in p.l.r.p.t., ed anch'essa eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 c.p.c. e chiedeva il rigetto del gravame e della domanda proposta in primo grado da , totalmente infondato sia nell'an Parte_1 che nel quantum, con vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di prime cure, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo dei precedenti giudici istruttori, la causa veniva trattenuta in decisione dal magistrato subentrato medio tempore sul ruolo (in data
3.12.2020) all'esito dell'udienza del 18.11.2024, tenuta con le modalità di cui agli artt. 127,
co. 3, e 127 ter c.p.c. e svoltasi, dunque, mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini di cui all'artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata da entrambe le società appellate per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa.
L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere,
a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati.
Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica.
In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello.
Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dalle parti appellate Controparte_1 ed Controparte_2
2.1 Occorre, ora, esaminare il motivo di impugnazione relativo al vizio di motivazione.
La motivazione della sentenza – come di qualsiasi altro provvedimento reso da un organo giurisdizionale – è definita, ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in termini di “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
Inoltre, come è ben noto, essa gode di garanzia costituzionale, laddove l'art. 111, comma
6, Cost., stabilisce che “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.
La motivazione si qualifica, quindi, come elemento imprescindibile che dovrebbe consentire alla parte destinataria del provvedimento di comprendere quali siano state le ragioni, per l'appunto, che hanno indotto il giudice a sposare l'una o l'altra tesi proposte nel giudizio;
è la motivazione che consente alla parte di valutare – ed eventualmente censurare – l'operato del giudice, anche con riferimento al rispetto delle norme di legge sostanziali e processuali.
Ai sensi dell'articolo 132 n. 4 c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum.
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, pur motivando succintamente la sua decisione,
ha comunque esposto chiaramente le ragioni che lo hanno indotto a rigettare la domanda attorea, affermando espressamente “recita l'art. 2697 c.c. che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Con la svolta attività istruttoria l'attore non ha dimostrato quanto sostenuto nell'atto di citazione, nè l'unica prova testimoniale, quella di (nipote dell'attore) ha fornito elementi Testimone_1 validi ai fini della decisione. Da quanto premesso discende che la domanda non può trovare accoglimento …”.
Da quanto affermato si deduce, in maniera agevole, che il rigetto della domanda è avvenuto a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio che incombeva in capo all'attore. Dunque, sebbene la motivazione sia succinta, non può considerarsi né mancante, né
contraddittoria o incongrua, consentendo la sua precisa individuazione.
2.2 Appare, altresì, insussistente il lamentato vizio di omessa pronuncia che, come noto, configura una violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.
La norma prescrive, infatti, che “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
Dalla violazione del principio enunciato - “corrispondenza tra chiesto e pronunciato” - consegue la presenza dei vizi di extrapetizione, ultrapetizione o omissione di pronuncia.
Il vizio di omessa pronuncia, in particolare, si configura, quando il giudice, in sede di giudizio, non si pronuncia su una domanda, un'eccezione o un'istanza ritualmente presentata dalle parti;
dunque, il giudice non decide una questione su cui è chiamato a pronunciare, non rendendo così una decisione di accoglimento o rigetto.
La Cassazione ha precisato che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda
che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” (Cass.
28663/2013, 28995/2018 e 33764/2019).
Nel caso che ci occupa, la motivazione sopra riportata è chiaramente riferibile all'intera domanda attorea e, dunque, anche alla domanda di annullamento delle fatture contestate, avendo il Giudicante ritenuto indimostrato tutto quanto riferito dall'attore.
Nel caso di specie, non si configurano, dunque, né il vizio di carenza di motivazione, né il vizio di omessa pronuncia.
2.3 Peraltro, occorre precisare che questo Tribunale è in accordo con la decisione del
Giudice di Pace, non avendo fornito riscontro probatorio di quanto affermato. Parte_1
In particolare, l'attore in primo grado ha chiesto che venissero accertati i reali consumi di energia elettrica effettuati, l'annullamento delle fatture contestate e non dovute e la condanna della società convenuta alla restituzione della somma pagata in eccesso, oltre che il riconoscimento del danno morale e patrimoniale patito.
Quanto all'accertamento dei reali consumi effettuati, v'è da dire che dalla documentazione in atti risulta che la terza chiamata - responsabile dell'accertamento dei consumi - in seguito alla segnalazione effettuata dall'odierno appellante, abbia provveduto alla ricontabilizzazione dei consumi, con rettifica degli stessi, alla compensazione delle fatture a debito e a credito e conseguentemente al pagamento degli importi residuati a credito in favore di Parte_1
Al contrario, l'attore in primo grado ha fornito documentazione incompleta e che, ad ogni modo, non consente al Giudicante di effettuare un differente accertamento dei consumi di energia elettrica rispetto a quelli effettuati e dichiarati da Controparte_2
Né, tantomeno, la documentazione prodotta consente di comprendere quali siano le fatture eventualmente da annullare e le somme versate in eccedenza e, dunque, da restituire.
Difatti, nel fascicolo di primo grado di parte attrice sono presenti esclusivamente: la diffida effettuata da la sola fattura 796441670212011 del 20.7.2009, con relativo Parte_1 pagamento;
n. 2 solleciti di pagamento di l'avviso di Controparte_1 avvenuto distacco;
la comunicazione di avvenuta revisione del fatturato (con cui veniva comunicato un credito di € 7.847,28); la comunicazione di avvenuta compensazione delle fatture a debito e a credito (con indicazione di credito residuo di € 2.173,60).
Non sono, invece, presenti i pagamenti effettuati da (fatta eccezione per il Parte_1 solo pagamento di € 387,70 relativo alla fattura 796441670212011 del 20.7.2009) e neppure gli assegni emessi dalla società convenuta in favore dell'attore in conseguenza dell'effettuata compensazione (che parte attrice non contesta di aver incassato); ciò rende impossibile l'esecuzione di un calcolo relativo alle somme dare/avere; né parte attrice ha formulato ulteriori richieste istruttorie in merito, così come appare superflua la testimonianza resa da che non fornisce elementi utili in tal senso Testimone_1
(comunque da considerarsi inammissibile, come in seguito si vedrà).
Alla luce di quanto appena esposto, può dirsi che il Giudice di prime cure ha correttamente valutato le prove fornite e l'attività istruttoria espletata, concludendo giustamente per il rigetto della domanda attorea per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. che testualmente prevede “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
2.4 Parimenti valga per la richiesta di risarcimento danni;
anch'essa non poteva essere accolta sotto il profilo della mancata prova della sussistenza del danno patrimoniale e morale, del quale non sono stati allegati i fatti da cui desumerne l'esistenza e la gravità.
In merito ai danni patrimoniali e morali, il riferiva genericamente - nell'atto di Pt_1 citazione - di “una serie di forti disagi e disappunti, anche dal punto di vista economico” subiti dallo stesso nonché dalla sua famiglia, senza tuttavia specificare di quali “disagi o disappunti” si trattasse;
successivamente, all'udienza del 4.6.2013, l'attore depositava documentazione medica attestanti le sue patologie e chiedeva l'ammissione di prova testimoniale indicando come testimone anche se all'udienza del Controparte_3 3.12.2013, autorizzata la sostituzione dal Giudicante, avveniva l'escussione di altro teste,
. Testimone_1
A tal proposito va rammentato che, l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati, è consentita solo nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa;
pertanto, la parte non può essere ammessa alla sostituzione di testimoni (Cass. n. 8929/2019).
Ebbene, l'art. 257 c.p.c. testualmente recita “Se alcuno dei testimoni si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice istruttore può disporre d'ufficio che esse
siano chiamate a deporre. Il giudice può anche disporre che siano sentiti i testimoni dei
quali ha ritenuto l'audizione superflua a norma dell'articolo 245 o dei quali ha consentito
la rinuncia;
e del pari può disporre che siano nuovamente esaminati i testimoni già
interrogati, al fine di chiarire la loro deposizione o di correggere irregolarità avveratesi nel precedente esame” e, nel caso di specie, non si è verificato nessuno dei casi contemplati da detta norma, avendo il procuratore di parte attrice richiesto la sostituzione del testimone in considerazione del fatto che la teste indicata lavorava in Svizzera.
A rigore, dunque, la sostituzione del testimone non poteva essere autorizzata e il teste
[...]
non doveva essere escusso. Tes_1
È mancata, dunque, totalmente la prova dei danni lamentati, sia nell'an che nel quantum.
2.5 In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale, va aggiunto che anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, esso costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di “danno evento”.
La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827 e n. 8828 del 2003.
Del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. U, Sentenza n.
26972 del 2008).
Invero, attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002).
Il danneggiato deve tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto,
allegazione che, nel caso di specie, è completamente mancata.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sezioni Unite Civili (v. Cass. SS.UU n.
26972 del 2008 cit. e SS.UU. n. 3677 del 2009) hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio, anche in caso si chieda il risarcimento del danno morale.
Tanto detto, nel caso in esame, è mancata del tutto da parte dell'attore l'indicazione specifica di circostanze dalle quali poter desumere, anche in via presuntiva, l'effettiva determinazione di un pregiudizio di carattere non patrimoniale a suo carico.
Le sofferenze lamentate, così come i danni asseritamente subiti, sono rimasti indimostrati,
alla stregua di mere allegazioni inidonee a sostanziare un giudizio di responsabilità a carico dell'odierna appellata.
Segue il rigetto del gravame, con conferma integrale della sentenza n. 37/2015 emessa dal
Giudice di Pace di EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata in data Parte_2
16.6.2015.
3. Da ultimo occorre esaminare il profilo inerente la regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.
In proposito va, anzitutto, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 10405/2003).
Detto ciò, stante il rigetto del gravame e l'assenza di uno specifico motivo di impugnazione, deve essere confermata la compensazione delle spese di lite per come statuito nella sentenza impugnata.
3.1 Anche le spese del presente giudizio vengono compensate, stante la peculiarità delle questioni trattate e considerato il comportamento tenuto fuori dal processo dalle parti (cfr. Cass. n. 25141/2006). 3.2 Da ultimo va precisato che trova applicazione, nella fattispecie in esame, la disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale” atteso che la norma si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della l.
n. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di EZ ER, quale giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_4
l.r.p.t., nonché di in p.l.r.p.t., ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_2 difesa respinte:
- rigetta l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello spiegata dalle società appellate ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 37/2015 emessa dal Giudice di Pace di EZ ER (ex ) in data 10.6.2015 e depositata in data Parte_2
16.6.2015;
- compensa interamente tra le parti in causa le spese di lite del presente giudizio di impugnazione;
- dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.
EZ ER, 16.6.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Teodora Godini