Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/06/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Nella persona del dott. Gaetano Cataldo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. in epigrafe da
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Traversa snc, cod. fisc.: ; nata a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
5/6/1965 e residente in Adrano (CT), via Noce VI Traversa snc, cod. fisc.: ; CodiceFiscale_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...], cod. Parte_3
fisc.: ; , nata ad [...] il [...] ed ivi residente CodiceFiscale_3 Parte_4 in via Solicchiata n. 32, cod. fisc.: , rappresentati e difesi, dall'avv. Dario CodiceFiscale_4
Di Stefano;
contro nata ad [...] il [...] ed ivi res. c.da Parricchia snc, c.f. Controparte_1
, nata ad [...] il [...] ed ivi res. c.da Parricchia C.F._5 Controparte_2
snc, c.f. , nata ad [...] il [...] ed ivi res. c.da C.F._6 Controparte_3
Parricchia snc, c.f. , elett. dom. in Catania via G. D'Annunzio n. 62, presso C.F._7 lo studio dell'avv. Salvatore Cariola;
conclusioni: come da verbale dell'11 marzo 2025.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
______________
Come già ampiamente esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria del 6 marzo u. sc. (da intendersi qui riportata e trascritta), la domanda di cui all'atto di citazione va disattesa, in quanto inammissibile, non potendosi pronunziare alcuna integrazione del contraddittorio in incertam personam.
In sede illustrativa, sul punto il procuratore di parte attrice ha così argomentato: “gli eredi non sono persone incerte ma possono essere facilmente individuate mediante un semplice accesso all'anagrafe comunale richiedendo uno stato di famiglia integrale del sig. ”. Persona_1
Sul punto va qui giusto osservato che la pronunzia di inammissibilità non preclude la riproposizione della domanda. Quando parte attrice avrà individuato chi siano gli eredi del sig. avrà agio CP_1
di agire nuovamente in giudizio.
Come pure già ampiamente esposto nel corpo dell'ordinanza istruttoria del 6 marzo u. sc., le domande riconvenzionali di parte convenuta, pur ammissibili (tempestiva essendo la loro costituzione), vanno rigettate.
La domanda di usucapione con la più perspicua motivazione della mancanza di prova.
In sede illustrativa, il procuratore dei convenuti ha così argomentato a fondamento della propria domanda di usucapione: “la costruzione dell'opera e quindi l'attraversamento del fondo servente dalla conduttura delle acque reflue, risulta realizzata in concomitanza all'epoca del provvedimento autorizzatorio n.59, emesso dal comune di Adrano in data 18.8.1995 - condizione di tempo ulteriormente comprovabile anche a mezzo la proposta prova testimoniale …”.
I convenuti non hanno depositato memorie ex art. 171 ter c. p. c., e nella comparsa di risposta si sono limitati a instare per un raccoglimento di prova orale senza formulare gli articoli di prova (“… la consapevolezza dell'attraversamento della condotta è una condizione ben nota ad essi attori e dagli stessi in diverse occasioni ribadito. Quale mezzo al fine, in via istruttoria si richiede la prova per testi dei sigg. Arch. Dott. , … “). CP_4 Testimone_1 Persona_2
Sul punto, parte attrice ha operato una specifica contestazione con la prima memoria ex art. 171 ter cit. (“… si contesta l'assunto di controparte, a dire della quale gli odierni convenuti hanno acquistato la servitù per usucapione, non esistendo in ogni caso alcuna opera visibile. Ed invero, nè gli odierni attori hanno giammai acconsentito alla realizzazione di alcuna servitù di acque nere, nè tantomeno,
è stata fornita prova, da parte degli odierni resistenti, della circostanza che tali opere siano state realizzate al fine di creare il collegamento con la fognatura pubblica …”).
Le spese vanno compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta tutte le domande e compensa integralmente le spese di lite.
Catania, 20 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo