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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2997/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2997/2023 pendente tra:
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in corso Parte_1 C.F._1
Sicilia I Traversa n. 44, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Campanella ( ), con C.F._2 elezione di domicilio in Modica (RG), via Alberto Portogallo n. 18/C, presso il di lui studio
ATTRICE OPPONENTE contro
P.IVA: ), con sede in Modica (RG), via Controparte_1 P.IVA_1
Sorda Sampieri n. 116, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
( , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]C.F._3
Marchesa n. 12/A, con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Micieli ( , con elezione C.F._4 di domicilio in Ragusa (RG), Piazza Libertà n. 10, presso il di lei studio
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1055/2023, trib. Ragusa, r.g. n. 2481/2023, regolarmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio la società in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[d]isattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Revocare con ogni statuizione il D.I. n.1055 del 07/09/2023 dichiarando che nulla deve la Sig.ra alla ditta avendo pagato € Parte_1 Controparte_3
5.126,00 in più del dovuto, con la condanna alle spese del presente giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al r.g. n. 2481/2023, trib. Ragusa, l'odierna opposta produceva n. 4 fatture: “la fattura n. 93 del 5/5/2021, la fattura n.113 del 19/05/2021, la fattura
pagina 1 di 9 n.132 del 28/05/2021 tutte con la dicitura 'acconto' senza alcuna specifica delle forniture effettuate e la
n.43 del 25/03/2022 nel corpo della quale si riporta l'elenco di tutta la merce fornita, il cui ammontare complessivo viene erroneamente determinato in € 31.818,19”;
- nella fattura n. 43/2022 si dava atto che le precedenti forniture erano state regolarmente pagate, residuando un credito del fornitore per un importo di euro 13.000,00;
- per le forniture non era stato sottoscritto alcun contratto fra le parti e, infatti, nel procedimento monitorio l'odierna opposta produceva “un modulo 'commissione' dal contenuto indecifrabile e incomprensibile contenente appunti e scarabocchi con cifre a casaccio: '€ 88.800,00+IVA,…. reale
38.800,00+IVA,…. cucina € 16.000,00+IVA, …..escluso laccatura + porta scorrevole… tutto confermato… compresa commiss. Rubinetteria + montaggio parquet + cucina', etc., foglio che non è stato mai sottoscritto in questa versione dalla Sig.ra ”; Pt_1
- l'odierna opponente aveva SIlato la commissione per l'acquisto di n. 2 box doccia, escludendo la sottoscrizione di alcun contratto;
- la fattura n. 43/2022 era stata “correttamente redatta quanto alla descrizione e alle quantità della merce fornita, ma non lo è per quanto attiene al prezzo complessivo ivi esposto che è stato quantificato non tenendo conto dei prezzi unitari concordati in occasione della fornitura con il legale rappresentante pro-tempore della società (Sig. ) il quale li ha correttamente indicati nei documenti di Persona_1 trasporto consegnati in occasione di ciascuna fornitura”;
- l'ammontare complessivo di quanto dovuto per tutta la fornitura era di complessivi euro 15.675,00 “a fronte del quale sono stati versati € 22.000,00 in occasione delle 3 fatture in acconto (€ 9.090,91 + €
5.454,55 + € 5.454,55 + IVA)”;
- l'odierna opponente rinveniva un documento di trasporto del 23/06/2021 (fornitura di “mq 22 80x80
Piemme Shades Dawn, mq 20 80x80 Piemme Shades Dusk, N.2 sacchi fuga manhattan e pz1 impronta flat 60x120”) per un importo di euro 1.090,00, merce che, tuttavia, la società opposta non aveva
“contabilizzato nella fattura a saldo”;
- il credito vantato dall'odierna opponente “non assomma quindi ad € 6.325,00, ma ad € 5.126,00”;
- nulla doveva l'odierna opponente in favore della società opposta;
- con altra ditta, riconducibile comunque al precedente legale rappresentate della società opposta, era intercorso un rapporto, successivamente interrotto, relativo alla fornitura di materiale per la realizzazione di una cucina.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - Concedere, pagina 2 di 9 ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, attesa la palese infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, la sussistenza di idonea documentazione proveniente dalla debitrice e di quella ulteriore comprovante la sussistenza della pretesa creditoria;
Nel merito: - rigettare
l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1055/2023; - accertare e dichiarare il diritto della al ricevimento della somma Controparte_4 ingiunta con il d.i. opposto, oltre interessi legali maturati dalla scadenza della fattura azionata e fino al soddisfo, spese successive e occorrende;
In subordine: - accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dalla opponente non erano relativi alla fattura 43 del 2022,; - per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di € 13.000,00 a titolo di corrispettivo della fornitura in oggetto. In via istruttoria: - ordinare, ex art. 118 c.p.c., l'ispezione giudiziale nell'immobile della SI.ra , sito in Modica (RG), Parte_1
Corso Sicilia I traversa n. 44, per accertare la sussistenza della cucina oggetto di fornitura e la realizzazione della stessa con i materiali acquistati dalla società opposta, conformemente al progetto versato in atti e alle altre risultanze probatorie. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, dovute come per legge”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'opposizione spiegata da parte opponente era da considerare infondata, in quanto “risulta carente di prova scritta o di pronta soluzione ai fini della decisione della presente controversia”;
- l'odierna opponente si era limitata “a contestare il rapporto posto alla base del provvedimento monitorio senza addurre alcunché a sostegno della presunta inesistenza dell'obbligazione, la quale, invece, è a tutt'oggi pendente tra le parti”;
- la pretesa creditoria azionata originava dall'ordine di acquisto di merci disposto dalla SI.ra Parte_1
ai fini dell'esecuzione di alcuni interventi sull'immobile di sua proprietà;
[...]
- l'ordine di acquisto non riguardava solo la commissione di n. 2 box doccia, “ma, piuttosto, si trattava di un ordine comprendente tutta la merce impiegata per la ristrutturazione del suo immobile”;
- la consegna di beni oggetto della fattura n. 43/2022 “non è stata contestata ed è rispecchiata dai documenti di trasporto prodotti dalla stessa controparte”;
- le tre fatture in acconto pagate dalla SI.ra “erano relative proprio alla realizzazione di una Pt_1
cucina e alla vendita dei relativi materiali” e non ai beni di cui al documento di trasporto e alla fattura n. 43/2022;
- l'importo versato in eccesso di circa euro 5.000,00 costituiva, in realtà, “una parte di quanto ancora dovuto”;
- l'ordinativo allegato al ricorso monitorio doveva essere considerato alla stregua di un contratto, poiché recante: “la sottoscrizione dell'opponente – non contestata –, a suffragio dell'accettazione; gli estremi pagina 3 di 9 della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, in riferimento alla causa e all'oggetto dell'accordo;
l'indicazione del corrispettivo pattuito a fronte dell'intera compravendita della merce necessaria per la ristrutturazione dell'immobile”;
- l'ordinativo non era stato alterato successivamente e un tale assunto sarebbe in contraddizione all'avvenuto pagamento delle fatture precedenti e all'avvenuta consegna dei materiali indicati nei documenti di trasporto, “posta l'unitarietà della fornitura oggetto di causa”;
- la fattispecie oggetto di causa “non è, a ben vedere, vincolata a qualsivoglia requisito di forma, in quanto il rapporto non verte sul trasferimento di diritti reali e/o su beni immobili”.
Con ordinanza del 05/10/2024, il giudice, esaminati gli atti introduttivi, pronunciato il decreto ex art. 171-bis c.p.c., lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 28/01/2025 per l'escussione dei testi ammessi. Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La domanda dell'opponente non è fondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. non ha ad oggetto l'impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, quanto piuttosto l'accertamento del credito azionato in fase monitoria. In questo senso si è pronunciato il Supremo Consesso, secondo il quale: “[d]eve dirsi quindi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: 'l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio', non quale 'giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo'” (cfr. Cass. civ., S.U., sent.,
31/01/2022, n. 927).
La suprema corte ha, quindi, ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una prosecuzione, rectius una fase ulteriore del procedimento monitorio, seppur eventuale. Infatti, “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, la stessa pronuncia del 2022 gli riconosce, implicitamente, la natura di species, poiché valorizza un legame di 'prosecuzione' con il procedimento monitorio: ovvero, da un lato afferma che si tratta di «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore», ma dall'altro subito lo specifica in quanto dotato di un quid pluris pagina 4 di 9 rispetto proprio a «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore». E tale quid pluris si può ripartire,
a ben guardare, in tre componenti: il giudizio «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio»; detta 'prosecuzione' non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene «non quale giudizio autonomo»; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile «fase ulteriore - anche se eventuale
- del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo». Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria: il che è logico, in quanto nella «fase ulteriore» compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Questa lettura di un istituto inserito nel sistema in fase precostituzionale depura, invero, l'art. 645 c.p.c. da un tenore strettamente letterale, 'sbrigativo' nel farlo rientrare in toto nel giudizio ordinario, pur essendo sorto in un'epoca di ben diversa sensibilità valoriale rispetto a quella odierna: è quindi una lettura che percepisce la specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riprendendo e confermando una pronuncia nomofilattica coeva alla forte riforma del 1990, cioè Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, ut supra visto” (cfr.
Cass. civ, S.U., sent., 15/10/2024, n. 26727).
Da ciò consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il criterio dell'onere della prova è ripartito fra le parti secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Incombe, quindi, in capo al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, la piena prova del credito azionato, residuando in capo al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare fatti estintivi, impeditivo ovvero modificativi: “[v]a premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto
(ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015)” (cfr. app. Napoli, sent.,
17/01/2024, n. 156).
Per unanime giurisprudenza spetta, dunque, al creditore opposto l'onere probatorio, il cui mancato rispetto determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo azionato in via monitoria. A tal fine, il giudice dell'opposizione non è chiamato a stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato legittimamente emesso, quanto piuttosto accertare il fondamento della pretesa creditoria secondo gli ordinari mezzi del giudizio di cognizione. Invero, la stessa giurisprudenza è unanime nell'affermare che “[l'] opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, pagina 5 di 9 nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla
e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica es espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione
e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 28/05/2019, n. 14486).
Stante i citati canoni ermeneutici, nel giudizio che qui occupa il giudice non è chiamato “alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 21/02/2007, n. 4103). Il giudice deve, pertanto, procedere, nel contraddittorio fra le parti, ad una nuova valutazione di merito, finalizzata all'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, solo laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla.
Ciò premesso, si osserva che in materia contrattuale, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore opposto ha, anzitutto, l'onere di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore opposto, al contrario, deve provare la sussistenza di fatti estintivi (modificativi e/o impeditivi) dell'obbligazione asseritamente inadempiuta. Invero, deve essere “evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, sent. n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale” (cfr. trib. Trapani, sent., 14/10/2024, n. 664).
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia stata adeguatamente provata.
La presente controversia origina dal mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 43 del
25/03/2022 emessa per la fornitura di merci e, contrariamente alla difesa dell'opponente, anche relativa ad “attività di ristrutturazione di un immobile sito in Modica”. Nella predetta fattura si precisa che le fatture nn. 93, 113 e 132 del 2021 sono state regolarmente pagate, residuando un credito del fornitore pari a euro 13.000,00. Le diverse fatture, secondo l'opposta, sarebbero riconducibile ad un unico contratto riguardante la fornitura di parquet, la realizzazione di n. 2 box doccia e una cucina. pagina 6 di 9 Alla luce del disconoscimento della sottoscrizione di alcun contratto da parte opponente, occorre rammentare che, in punto di diritto, il contratto di fornitura è un contratto a forma libera, per il quale non
è necessaria la forma scritta ad substantiam, salvi i casi previsti dalla legge, sicché può essere validamente concluso verbalmente. Ne consegue che la prova del titolo del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso che qui occupa, la creditrice opposta ha fornito la prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio fra le parti, nella specie contratto di fornitura di merce, anche quella impiegata per la realizzazione della cucina su misura installata nell'immobile della SI.ra Per_2
la debitrice opponente ha allegato i d.d.t.(all. 3, 3a-3g, all'atto di opposizione), associati alla
[...] fattura n. 43/2022 (in quanto ivi espressamente indicati), tutti recanti l'indicazione del mittente (la società opposta) e la sottoscrizione del destinatario della merce trasportata (la debitrice opponente). Tali documenti sono idonei a dimostrare la partecipazione dell'opponente alle operazioni di trasporto, dimostrando la stipula di un negozio di fornitura, seppur in forma verbale.
Detti documenti di trasporto riguardavano l'acquisto di una molteplicità eterogenea di materiali (quali parquet e rubinetteria) riconducibili alla fornitura di merci per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente.
Risulta, altresì, dimostrato che la fornitura in parola comprendesse anche la fornitura di merci e materiali utili alla realizzazione di una cucina, attività sussumibile all'interno della voce “ristrutturazione di un immobile sito in Modica”, di cui alla fattura azionata.
In sede di escussione testimoniale, il teste , dipendente della società opposta riferiva di Testimone_1 aver curato il rapporto con l'odierna opponente per la realizzazione della cucina, ad opera del falegname con materiali venduti dalla “sì, la conosco bene, Persona_3 Controparte_4 perché l'ho disegnata io [la cucina]. Mi sono occupata di progettare la cucina, l'abbiamo progettata insieme, in presenza della SInora;
sono stata a casa della SInora per prendere la misura della cucina.
Funziona che si prende appuntamento coi clienti e poi si sviluppa prima una bozza, con cui è fatto il progetto”. Aggiungeva: “[i]o posso dire che è vero che ha ordinato la cucina e i materiali […]; io mi sono occupata della cucina e gli altri colleghe delle altre cose”. Riferiva, inoltre, di aver intrattenuto una pagina 7 di 9 conversazione whatsapp con il SI. relativa all'avvenuto montaggio della cucina con materiali Per_3 della società opposta, così come in foto (doc. 5 e 6 allegati alla comparsa): “sì è vero, perché in genere quando finiscono di montare le cucine io chiedo di solito ai montatori di mandarmi le foto delle cucine montate”.
Il teste deputato al montaggio della cucina, riferiva di non essere sicuro per quale Persona_3 società avesse svolto il proprio incarico, se per la o per una terza ditta, Controparte_4 essendo il lavoro richiesto direttamente dal SI. all'epoca legale rappresentante della Persona_1 società opposta: “non le so queste cose qua, non le posso sapere;
non ho emesso fatture, è stata una cosa;
ho fatto il lavoro su richiesta di in vista di eventuali future collaborazioni;
poi non ci Per_1 sono state altre collaborazioni”. Riferiva comunque di aver trasmesso delle foto alla SI.ra , Tes_1 all'epoca dipendente dell'opposta, attestanti l'effettivo montaggio della cucina: “sì, ci aveva chiesto di farci delle foto”.
Le dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale confermano che la fornitura intercorrente fra le parti riguardava non solo la fornitura di parquet e altri materiali per la realizzazione di box doccia, ma altresì materiali per la realizzazione di una cucina.
È priva di adeguato supporto probatorio la difesa di parte opponente secondo cui la cucina in parola sarebbe stata oggetto di fornitura ad opera di una terza ditta, la CO s.r.l.s., società comunque riconducibile al SI. Persona_1
Invero, l'odierna opponente si è limitata ad allegare la fattura n. 17 del 14/06/2021, rilasciata dalla CO
s.r.l.s., riportante la seguente descrizione: “Vs dare per acconto su lavori da effettuare su vs immobile sito in C.so Sicilia 1 trav n.44 – 97015 Modica. CILA N. PROT. 20692 del 04.05.2021, rilasciata dal comune di modica”, nonché il relativo bonifico in favore della ditta (all. 1 e 1-bis alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Orbene, le fatture costituiscono un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione, laddove contestate, possono integrare l'efficacia del mero indizio, che deve quantomeno esser corroborato da altri elementi, con lo stesso concordati, soprattutto laddove superato da prove dirette.
Nel giudizio che qui occupa, il principio di vicinanza della prova avrebbe preteso la dimostrazione, anche ricorrendo a testimonianze o a presunzioni gravi, precise e concordanti, della realizzazione della predetta cucina ad opera di una terza ditta, la CO s.r.l.s. La mera allegazione della fattura, che tra l'altro fa un generico riferimento a lavori da effettuare, senza alcuna specificazione, non è sufficiente a superare il solido e concordante risultato probatorio a supporto della pretesa creditoria della società opposta.
Parte opponente non ha infine prodotto la CILA N. PROT. 20692 del 04.05.2021, rilasciata dal comune di Modica, e citata anche nella fattura della CO s.r.l.s., a dimostrazione del contenuto di tale titolo pagina 8 di 9 abilitativo, relativo ad un'attività di ristrutturazione limitata alla realizzazione della cucina, fornendo così un ulteriore elemento indiziario a comprova della sua tesi secondo cui tutte le opere sarebbero state realizzate dalla predetta CO (tentando così di superare l'efficacia probatoria delle testimonianze e delle foto in atti), o se riguardante anche altri interventi, alcuni quindi compiuti dalla CO e quelli inerenti la cucina da parte dell'opposta.
Tutto ciò considerato, il creditore opposto, quale attore sostanziale, ha fornito prova del titolo da cui scaturisce la pretesa creditoria e, cioè, la fornitura di merci per interventi di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente, comprendente anche la fornitura per la realizzazione di una cucina.
Di contro, l'odierna opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha fornito la prova di fatti estintivi, impediti o modificativi, né elementi sufficienti a superare i mezzi di prova attorei.
Stante l'importo globale della fornitura indicato nella fattura n. 43/2022 e dedotte le somme già versate a titolo di acconto in occasione delle fatture nn. 93, 113 e 132 del 2021, residua, allora, il credito del fornitore indicato nel decreto ingiuntivo e pari ad euro 13.000,00.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._1 ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 145,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. Controparte_1 P.IVA_1
1055/2023, trib. Ragusa, r.g. n. 2481/2023 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per Controparte_1 P.IVA_1 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 20/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2997/2023 pendente tra:
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in corso Parte_1 C.F._1
Sicilia I Traversa n. 44, con il patrocinio dell'avv. Salvatore Campanella ( ), con C.F._2 elezione di domicilio in Modica (RG), via Alberto Portogallo n. 18/C, presso il di lui studio
ATTRICE OPPONENTE contro
P.IVA: ), con sede in Modica (RG), via Controparte_1 P.IVA_1
Sorda Sampieri n. 116, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
( , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]C.F._3
Marchesa n. 12/A, con il patrocinio dell'avv. Giuseppa Micieli ( , con elezione C.F._4 di domicilio in Ragusa (RG), Piazza Libertà n. 10, presso il di lei studio
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1055/2023, trib. Ragusa, r.g. n. 2481/2023, regolarmente notificato, la SI.ra conveniva in giudizio la società in Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[d]isattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Revocare con ogni statuizione il D.I. n.1055 del 07/09/2023 dichiarando che nulla deve la Sig.ra alla ditta avendo pagato € Parte_1 Controparte_3
5.126,00 in più del dovuto, con la condanna alle spese del presente giudizio”.
Allegava, a tal fine, che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio iscritto al r.g. n. 2481/2023, trib. Ragusa, l'odierna opposta produceva n. 4 fatture: “la fattura n. 93 del 5/5/2021, la fattura n.113 del 19/05/2021, la fattura
pagina 1 di 9 n.132 del 28/05/2021 tutte con la dicitura 'acconto' senza alcuna specifica delle forniture effettuate e la
n.43 del 25/03/2022 nel corpo della quale si riporta l'elenco di tutta la merce fornita, il cui ammontare complessivo viene erroneamente determinato in € 31.818,19”;
- nella fattura n. 43/2022 si dava atto che le precedenti forniture erano state regolarmente pagate, residuando un credito del fornitore per un importo di euro 13.000,00;
- per le forniture non era stato sottoscritto alcun contratto fra le parti e, infatti, nel procedimento monitorio l'odierna opposta produceva “un modulo 'commissione' dal contenuto indecifrabile e incomprensibile contenente appunti e scarabocchi con cifre a casaccio: '€ 88.800,00+IVA,…. reale
38.800,00+IVA,…. cucina € 16.000,00+IVA, …..escluso laccatura + porta scorrevole… tutto confermato… compresa commiss. Rubinetteria + montaggio parquet + cucina', etc., foglio che non è stato mai sottoscritto in questa versione dalla Sig.ra ”; Pt_1
- l'odierna opponente aveva SIlato la commissione per l'acquisto di n. 2 box doccia, escludendo la sottoscrizione di alcun contratto;
- la fattura n. 43/2022 era stata “correttamente redatta quanto alla descrizione e alle quantità della merce fornita, ma non lo è per quanto attiene al prezzo complessivo ivi esposto che è stato quantificato non tenendo conto dei prezzi unitari concordati in occasione della fornitura con il legale rappresentante pro-tempore della società (Sig. ) il quale li ha correttamente indicati nei documenti di Persona_1 trasporto consegnati in occasione di ciascuna fornitura”;
- l'ammontare complessivo di quanto dovuto per tutta la fornitura era di complessivi euro 15.675,00 “a fronte del quale sono stati versati € 22.000,00 in occasione delle 3 fatture in acconto (€ 9.090,91 + €
5.454,55 + € 5.454,55 + IVA)”;
- l'odierna opponente rinveniva un documento di trasporto del 23/06/2021 (fornitura di “mq 22 80x80
Piemme Shades Dawn, mq 20 80x80 Piemme Shades Dusk, N.2 sacchi fuga manhattan e pz1 impronta flat 60x120”) per un importo di euro 1.090,00, merce che, tuttavia, la società opposta non aveva
“contabilizzato nella fattura a saldo”;
- il credito vantato dall'odierna opponente “non assomma quindi ad € 6.325,00, ma ad € 5.126,00”;
- nulla doveva l'odierna opponente in favore della società opposta;
- con altra ditta, riconducibile comunque al precedente legale rappresentate della società opposta, era intercorso un rapporto, successivamente interrotto, relativo alla fornitura di materiale per la realizzazione di una cucina.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_2 conclusioni: “[p]iaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare: - Concedere, pagina 2 di 9 ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, attesa la palese infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione proposta, la sussistenza di idonea documentazione proveniente dalla debitrice e di quella ulteriore comprovante la sussistenza della pretesa creditoria;
Nel merito: - rigettare
l'opposizione avversaria e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1055/2023; - accertare e dichiarare il diritto della al ricevimento della somma Controparte_4 ingiunta con il d.i. opposto, oltre interessi legali maturati dalla scadenza della fattura azionata e fino al soddisfo, spese successive e occorrende;
In subordine: - accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati dalla opponente non erano relativi alla fattura 43 del 2022,; - per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di € 13.000,00 a titolo di corrispettivo della fornitura in oggetto. In via istruttoria: - ordinare, ex art. 118 c.p.c., l'ispezione giudiziale nell'immobile della SI.ra , sito in Modica (RG), Parte_1
Corso Sicilia I traversa n. 44, per accertare la sussistenza della cucina oggetto di fornitura e la realizzazione della stessa con i materiali acquistati dalla società opposta, conformemente al progetto versato in atti e alle altre risultanze probatorie. Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, dovute come per legge”.
Deduceva, a tal fine, che:
- l'opposizione spiegata da parte opponente era da considerare infondata, in quanto “risulta carente di prova scritta o di pronta soluzione ai fini della decisione della presente controversia”;
- l'odierna opponente si era limitata “a contestare il rapporto posto alla base del provvedimento monitorio senza addurre alcunché a sostegno della presunta inesistenza dell'obbligazione, la quale, invece, è a tutt'oggi pendente tra le parti”;
- la pretesa creditoria azionata originava dall'ordine di acquisto di merci disposto dalla SI.ra Parte_1
ai fini dell'esecuzione di alcuni interventi sull'immobile di sua proprietà;
[...]
- l'ordine di acquisto non riguardava solo la commissione di n. 2 box doccia, “ma, piuttosto, si trattava di un ordine comprendente tutta la merce impiegata per la ristrutturazione del suo immobile”;
- la consegna di beni oggetto della fattura n. 43/2022 “non è stata contestata ed è rispecchiata dai documenti di trasporto prodotti dalla stessa controparte”;
- le tre fatture in acconto pagate dalla SI.ra “erano relative proprio alla realizzazione di una Pt_1
cucina e alla vendita dei relativi materiali” e non ai beni di cui al documento di trasporto e alla fattura n. 43/2022;
- l'importo versato in eccesso di circa euro 5.000,00 costituiva, in realtà, “una parte di quanto ancora dovuto”;
- l'ordinativo allegato al ricorso monitorio doveva essere considerato alla stregua di un contratto, poiché recante: “la sottoscrizione dell'opponente – non contestata –, a suffragio dell'accettazione; gli estremi pagina 3 di 9 della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, in riferimento alla causa e all'oggetto dell'accordo;
l'indicazione del corrispettivo pattuito a fronte dell'intera compravendita della merce necessaria per la ristrutturazione dell'immobile”;
- l'ordinativo non era stato alterato successivamente e un tale assunto sarebbe in contraddizione all'avvenuto pagamento delle fatture precedenti e all'avvenuta consegna dei materiali indicati nei documenti di trasporto, “posta l'unitarietà della fornitura oggetto di causa”;
- la fattispecie oggetto di causa “non è, a ben vedere, vincolata a qualsivoglia requisito di forma, in quanto il rapporto non verte sul trasferimento di diritti reali e/o su beni immobili”.
Con ordinanza del 05/10/2024, il giudice, esaminati gli atti introduttivi, pronunciato il decreto ex art. 171-bis c.p.c., lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c., concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 28/01/2025 per l'escussione dei testi ammessi. Ritenuta, all'esito, la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., a scioglimento della riserva assunta, pronunciava la presente sentenza.
Motivi della decisione
La domanda dell'opponente non è fondata e non merita accoglimento.
In via preliminare, occorre rammentare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. non ha ad oggetto l'impugnazione del decreto ingiuntivo opposto, quanto piuttosto l'accertamento del credito azionato in fase monitoria. In questo senso si è pronunciato il Supremo Consesso, secondo il quale: “[d]eve dirsi quindi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto già affermava la sentenza 7 luglio 1993, n. 7448: 'l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio', non quale 'giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo'” (cfr. Cass. civ., S.U., sent.,
31/01/2022, n. 927).
La suprema corte ha, quindi, ribadito che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta una prosecuzione, rectius una fase ulteriore del procedimento monitorio, seppur eventuale. Infatti, “si è dinanzi a un giudizio ordinario, ma con una precisazione. Venendo generato da un'altra fattispecie processuale, quella monitoria, che può rimanere perfettamente autonoma non dando luogo ad esso, la stessa pronuncia del 2022 gli riconosce, implicitamente, la natura di species, poiché valorizza un legame di 'prosecuzione' con il procedimento monitorio: ovvero, da un lato afferma che si tratta di «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore», ma dall'altro subito lo specifica in quanto dotato di un quid pluris pagina 4 di 9 rispetto proprio a «un ordinario giudizio sulla domanda del creditore». E tale quid pluris si può ripartire,
a ben guardare, in tre componenti: il giudizio «si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio»; detta 'prosecuzione' non costituisce un post hoc, bensì un propter hoc perché avviene «non quale giudizio autonomo»; infine, questo difetto di autonomia lo rende qualificabile «fase ulteriore - anche se eventuale
- del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo». Il decreto ingiuntivo, pertanto, deve ritenersi radicalmente innestato in una fattispecie che è unica se si sviluppa, e se si sviluppa ritrova la tutela paritaria: il che è logico, in quanto nella «fase ulteriore» compare la sostanza di ogni processo costituzionalmente accettabile, cioè il contraddittorio. Questa lettura di un istituto inserito nel sistema in fase precostituzionale depura, invero, l'art. 645 c.p.c. da un tenore strettamente letterale, 'sbrigativo' nel farlo rientrare in toto nel giudizio ordinario, pur essendo sorto in un'epoca di ben diversa sensibilità valoriale rispetto a quella odierna: è quindi una lettura che percepisce la specialità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riprendendo e confermando una pronuncia nomofilattica coeva alla forte riforma del 1990, cioè Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448, ut supra visto” (cfr.
Cass. civ, S.U., sent., 15/10/2024, n. 26727).
Da ciò consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il criterio dell'onere della prova è ripartito fra le parti secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.: “[c]hi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Incombe, quindi, in capo al creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, la piena prova del credito azionato, residuando in capo al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, allegare fatti estintivi, impeditivo ovvero modificativi: “[v]a premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto
(ex plurimis Cass. 25499/2021, Cass. 24629/2015, Cass. 21101/2015)” (cfr. app. Napoli, sent.,
17/01/2024, n. 156).
Per unanime giurisprudenza spetta, dunque, al creditore opposto l'onere probatorio, il cui mancato rispetto determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo azionato in via monitoria. A tal fine, il giudice dell'opposizione non è chiamato a stabilire se il decreto ingiuntivo opposto sia stato legittimamente emesso, quanto piuttosto accertare il fondamento della pretesa creditoria secondo gli ordinari mezzi del giudizio di cognizione. Invero, la stessa giurisprudenza è unanime nell'affermare che “[l'] opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, pagina 5 di 9 nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla
e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica es espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione
e chieda conferma del decreto opposto” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 28/05/2019, n. 14486).
Stante i citati canoni ermeneutici, nel giudizio che qui occupa il giudice non è chiamato “alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent., 21/02/2007, n. 4103). Il giudice deve, pertanto, procedere, nel contraddittorio fra le parti, ad una nuova valutazione di merito, finalizzata all'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, solo laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla.
Ciò premesso, si osserva che in materia contrattuale, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore opposto ha, anzitutto, l'onere di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore opposto, al contrario, deve provare la sussistenza di fatti estintivi (modificativi e/o impeditivi) dell'obbligazione asseritamente inadempiuta. Invero, deve essere “evidenziato che, conformemente all'orientamento sviluppato dalla Suprema Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisce per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito (cfr. Cass., S.U., 30/10/2001, sent. n. 13533).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di giudizio di opposizione decreto ingiuntivo, in cui la posizione di attore sostanziale è ricoperta dal creditore opposto, convenuto formale” (cfr. trib. Trapani, sent., 14/10/2024, n. 664).
Pertanto, occorre preliminarmente verificare se la pretesa creditoria azionata in via monitoria sia stata adeguatamente provata.
La presente controversia origina dal mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 43 del
25/03/2022 emessa per la fornitura di merci e, contrariamente alla difesa dell'opponente, anche relativa ad “attività di ristrutturazione di un immobile sito in Modica”. Nella predetta fattura si precisa che le fatture nn. 93, 113 e 132 del 2021 sono state regolarmente pagate, residuando un credito del fornitore pari a euro 13.000,00. Le diverse fatture, secondo l'opposta, sarebbero riconducibile ad un unico contratto riguardante la fornitura di parquet, la realizzazione di n. 2 box doccia e una cucina. pagina 6 di 9 Alla luce del disconoscimento della sottoscrizione di alcun contratto da parte opponente, occorre rammentare che, in punto di diritto, il contratto di fornitura è un contratto a forma libera, per il quale non
è necessaria la forma scritta ad substantiam, salvi i casi previsti dalla legge, sicché può essere validamente concluso verbalmente. Ne consegue che la prova del titolo del credito può essere fornita con ogni mezzo, anche con presunzioni purché gravi, precise e concordanti.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. civ., s.u., sent., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso che qui occupa, la creditrice opposta ha fornito la prova dell'esistenza di un rapporto obbligatorio fra le parti, nella specie contratto di fornitura di merce, anche quella impiegata per la realizzazione della cucina su misura installata nell'immobile della SI.ra Per_2
la debitrice opponente ha allegato i d.d.t.(all. 3, 3a-3g, all'atto di opposizione), associati alla
[...] fattura n. 43/2022 (in quanto ivi espressamente indicati), tutti recanti l'indicazione del mittente (la società opposta) e la sottoscrizione del destinatario della merce trasportata (la debitrice opponente). Tali documenti sono idonei a dimostrare la partecipazione dell'opponente alle operazioni di trasporto, dimostrando la stipula di un negozio di fornitura, seppur in forma verbale.
Detti documenti di trasporto riguardavano l'acquisto di una molteplicità eterogenea di materiali (quali parquet e rubinetteria) riconducibili alla fornitura di merci per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente.
Risulta, altresì, dimostrato che la fornitura in parola comprendesse anche la fornitura di merci e materiali utili alla realizzazione di una cucina, attività sussumibile all'interno della voce “ristrutturazione di un immobile sito in Modica”, di cui alla fattura azionata.
In sede di escussione testimoniale, il teste , dipendente della società opposta riferiva di Testimone_1 aver curato il rapporto con l'odierna opponente per la realizzazione della cucina, ad opera del falegname con materiali venduti dalla “sì, la conosco bene, Persona_3 Controparte_4 perché l'ho disegnata io [la cucina]. Mi sono occupata di progettare la cucina, l'abbiamo progettata insieme, in presenza della SInora;
sono stata a casa della SInora per prendere la misura della cucina.
Funziona che si prende appuntamento coi clienti e poi si sviluppa prima una bozza, con cui è fatto il progetto”. Aggiungeva: “[i]o posso dire che è vero che ha ordinato la cucina e i materiali […]; io mi sono occupata della cucina e gli altri colleghe delle altre cose”. Riferiva, inoltre, di aver intrattenuto una pagina 7 di 9 conversazione whatsapp con il SI. relativa all'avvenuto montaggio della cucina con materiali Per_3 della società opposta, così come in foto (doc. 5 e 6 allegati alla comparsa): “sì è vero, perché in genere quando finiscono di montare le cucine io chiedo di solito ai montatori di mandarmi le foto delle cucine montate”.
Il teste deputato al montaggio della cucina, riferiva di non essere sicuro per quale Persona_3 società avesse svolto il proprio incarico, se per la o per una terza ditta, Controparte_4 essendo il lavoro richiesto direttamente dal SI. all'epoca legale rappresentante della Persona_1 società opposta: “non le so queste cose qua, non le posso sapere;
non ho emesso fatture, è stata una cosa;
ho fatto il lavoro su richiesta di in vista di eventuali future collaborazioni;
poi non ci Per_1 sono state altre collaborazioni”. Riferiva comunque di aver trasmesso delle foto alla SI.ra , Tes_1 all'epoca dipendente dell'opposta, attestanti l'effettivo montaggio della cucina: “sì, ci aveva chiesto di farci delle foto”.
Le dichiarazioni assunte in sede di escussione testimoniale confermano che la fornitura intercorrente fra le parti riguardava non solo la fornitura di parquet e altri materiali per la realizzazione di box doccia, ma altresì materiali per la realizzazione di una cucina.
È priva di adeguato supporto probatorio la difesa di parte opponente secondo cui la cucina in parola sarebbe stata oggetto di fornitura ad opera di una terza ditta, la CO s.r.l.s., società comunque riconducibile al SI. Persona_1
Invero, l'odierna opponente si è limitata ad allegare la fattura n. 17 del 14/06/2021, rilasciata dalla CO
s.r.l.s., riportante la seguente descrizione: “Vs dare per acconto su lavori da effettuare su vs immobile sito in C.so Sicilia 1 trav n.44 – 97015 Modica. CILA N. PROT. 20692 del 04.05.2021, rilasciata dal comune di modica”, nonché il relativo bonifico in favore della ditta (all. 1 e 1-bis alla memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.).
Orbene, le fatture costituiscono un titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione, laddove contestate, possono integrare l'efficacia del mero indizio, che deve quantomeno esser corroborato da altri elementi, con lo stesso concordati, soprattutto laddove superato da prove dirette.
Nel giudizio che qui occupa, il principio di vicinanza della prova avrebbe preteso la dimostrazione, anche ricorrendo a testimonianze o a presunzioni gravi, precise e concordanti, della realizzazione della predetta cucina ad opera di una terza ditta, la CO s.r.l.s. La mera allegazione della fattura, che tra l'altro fa un generico riferimento a lavori da effettuare, senza alcuna specificazione, non è sufficiente a superare il solido e concordante risultato probatorio a supporto della pretesa creditoria della società opposta.
Parte opponente non ha infine prodotto la CILA N. PROT. 20692 del 04.05.2021, rilasciata dal comune di Modica, e citata anche nella fattura della CO s.r.l.s., a dimostrazione del contenuto di tale titolo pagina 8 di 9 abilitativo, relativo ad un'attività di ristrutturazione limitata alla realizzazione della cucina, fornendo così un ulteriore elemento indiziario a comprova della sua tesi secondo cui tutte le opere sarebbero state realizzate dalla predetta CO (tentando così di superare l'efficacia probatoria delle testimonianze e delle foto in atti), o se riguardante anche altri interventi, alcuni quindi compiuti dalla CO e quelli inerenti la cucina da parte dell'opposta.
Tutto ciò considerato, il creditore opposto, quale attore sostanziale, ha fornito prova del titolo da cui scaturisce la pretesa creditoria e, cioè, la fornitura di merci per interventi di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'opponente, comprendente anche la fornitura per la realizzazione di una cucina.
Di contro, l'odierna opponente, quale convenuto in senso sostanziale, non ha fornito la prova di fatti estintivi, impediti o modificativi, né elementi sufficienti a superare i mezzi di prova attorei.
Stante l'importo globale della fornitura indicato nella fattura n. 43/2022 e dedotte le somme già versate a titolo di acconto in occasione delle fatture nn. 93, 113 e 132 del 2021, residua, allora, il credito del fornitore indicato nel decreto ingiuntivo e pari ad euro 13.000,00.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
( ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, C.F._1 ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, ed in euro 145,50 per esborsi.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da ( ) contro Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ) e nei confronti del decreto ingiuntivo n. Controparte_1 P.IVA_1
1055/2023, trib. Ragusa, r.g. n. 2481/2023 e, per l'effetto, dichiara il predetto decreto definitivamente esecutivo;
• condanna, altresì, ( ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(P.IVA: ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per Controparte_1 P.IVA_1 compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Ragusa, 20/05/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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