Sentenza 22 ottobre 1987
Massime • 1
L'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'ente ferrovie dello stato) - il quale, derogando al principio generale della inapplicabilità del foro erariale alle controversie davanti al pretore (art. 7 R.d. 23 ottobre 1933 n. 1611), attribuisce al pretore del luogo ove ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie "le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente ferrovie dello stato" - non è applicabile alle controversie per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, promosse dalle associazioni sindacali contro l'ente predetto, rispetto alle quali, pertanto, la Competenza territoriale del pretore in funzione di giudice del lavoro si determina secondo la disciplina generale, salva l'applicabilità dell'art. 24, terzo comma, della legge suddetta quanto al patrocinio dell'Avvocatura dello stato. ( V 1393/87, mass n 450860).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/1987, n. 7819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7819 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1987 |
Testo completo
L'art. 23 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'ente ferrovie dello stato) - il quale, derogando al principio generale della inapplicabilità del foro erariale alle controversie davanti al pretore (art. 7 R.d. 23 ottobre 1933 n. 1611), attribuisce al pretore del luogo ove ha Sede l'ufficio dell'Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie "le controversie di lavoro relative al personale dipendente dell'ente ferrovie dello stato" - non è applicabile alle controversie per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, promosse dalle associazioni sindacali contro l'ente predetto, rispetto alle quali, pertanto, la Competenza territoriale del pretore in funzione di giudice del lavoro si determina secondo la disciplina generale, salva l'applicabilità dell'art. 24, terzo comma, della legge suddetta quanto al patrocinio dell'Avvocatura dello stato. ( V 1393/87, mass n 450860).*