Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 7.43.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.1527 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
TRA
L' , avv. MARTELLOTTA G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d. lgs. CP_ n.503/1992 nei termini ivi in dettaglio indicati, oltre accessori, con vittoria di spese da distrarsi. L si costituiva tardivamente, contestando la fondatezza della domanda. Istruita con produzioni documentali e con ctu medico legale, all'odierna udienza, il Giudice la decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante di aver diritto a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d. lgs. n. 503/1992 quale invalida almeno nella misura del 80%; la relativa istanza amministrativa è stata rigettata per difetto del requisito sanitario.
2. I requisiti amministrativi richiesti per fruire della pensione anticipata di vecchiaia (cfr. art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503 del 1992; art. 12 D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n.
214 del 2011; art. 24 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2011) sono:
- un presupposto di natura contributiva, rappresentato dal possesso di almeno 20 anni di contributi versati, pari a 1040 settimane di contribuzione (oppure di 15 anni, pari a 780 settimane, se maturati entro il 31/12/1992);
- un presupposto di natura anagrafica, rappresentato dall'età minima di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, in deroga al più gravoso requisito anagrafico ordinario, pari a 65 anni di età per gli uomini
102 del 2009; art. 12, comma 12-bis, D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla L. n. 122 del 2010; art. 18, comma 4, D.L. n. 98 del 2011, convertito dalla L. n. 111 del 2011, che ha disposto l'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina al 2013; art. 24 commi 9 e 13 D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla
L. n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva-Italia"; D.M. 6 dicembre 2011 e D.M. 16 dicembre 2014), il quale comporta che l'età richiesta per la pensione anticipata di vecchiaia risulta innalzata, in riferimento al triennio 2013/2015, a 60 anni e 3 mesi di età per gli uomini e 55 e 3 mesi di età per le donne, e, in riferimento al triennio 2016/2018, a 60 anni e 7 mesi di età per gli uomini e 55 e 7 mesi di età per le donne;
- un presupposto (in)occupazionale, costituito dalla avvenuta cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 1, comma 7, D.Lgs. n. 503 del 1992, secondo cui "il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro": a tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la disposizione appena citata va interpretata nel senso che è necessaria la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo, e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione) (cfr. Tribunale Tivoli Sez. lavoro, Sent.,
10/02/2022).
2.1. Rileva il Giudicante che sussiste il requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della pensione di vecchiaia anticipata ove si consideri che la ctu espletata ha riconosciuto l'istante quale invalida al 80 % a decorrere dal 12.4.2023, ossia dalla domanda amministrativa.
3.2. Dall'estratto contributivo in atti prodotto dall'istante risulta poi la sussistenza in capo a costei di un'anzianità assicurativa di 1349 contributi settimanali e la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 28.3.2021.
4.1. Va poi aggiunto che secondo Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 03/02/2020, n. 2382 in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti.
4.2. Tanto chiarito, deve evidenziarsi che la fattispecie concreta è soggetta alle disciplina delle finestre mobili. Ne deriva che va accertato il diritto dell'istante a conseguire la pensione di vecchiaia
2 anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8 d. lgs n. 503/1992 con decorrenza 12.4.2023, nel rispetto della disciplina delle finestre mobili suddetta, con conseguente condanna dell'istituto convenuto al pagamento in favore di costei dei ratei della pensione maturati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di legge.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le spese processuali vanno poste a carico della parte intimata per la soccombenza. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede: accerta il diritto dell'istante a conseguire la pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1 comma 8
d. lgs n. 503/1992, con decorrenza 12.4.2023, nel rispetto della disciplina delle finestre mobili vigente, nei termini di cui in motivazione;
condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore di costei dei ratei della pensione maturati oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti di legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di causa per l'importo di euro 2700,00, oltre iva e cap e rimborso spese anche forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate. CP_1
Bari 7.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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