Articolo 9 della Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 aprile 1943
Art. 9.

Agli scopi di cui sopra sara' provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di' cui al secondo comma dell'art. 4.

L'Ente segnalera' alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.
Entrata in vigore il 18 aprile 1943
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente