Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 831/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: distribuzione energia elettrica.
Fra:
, in persona del rappresentante Parte_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo
Coppola e Ippolito Riva, presso il cui studio sito in Bergamo,
Passaggio Canonici Lateranensi, n. 22, è elettivamente domiciliata,
come da mandato in atti;
- Appellante -
-
contro
-
, in persona del rappresentante Controparte_1
legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cataldo Giacco,
presso il cui studio sito in Milano, Via Alfonso Lamarmora, n. 40,
è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellata –
-e
contro
-
1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini, presso il cui studio sito in La Spezia, Via dei Colli, n. 9, è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;
- Appellata -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante : Parte_1
“Vorrà la Corte d'appello adita, contrariis rejectis, in totale
riforma della sentenza gravata,
in via istruttoria
- accertare che la ctu denominata “con dati” è stata resa in
violazione dell'art. 198 c.p.c. e, comunque, senza il rispetto del
contraddittorio, per i motivi tutti indicati nell'Allegato G alla
perizia e nelle note in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 e,
che, per tali ragioni, le conclusioni in essa rassegnate sono prive
di validità, e, quindi, non tenerne conto;
nel merito
- accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti dei consumi
e dei costi per come ricostruiti da a seguito Controparte_2
dell'accertamento per cui è causa e ad ora pretesi da CP_1
nelle fatture indicate in narrativa;
[...]
- dichiarare che nulla deve Parte_1
corrispondere ad e ad Controparte_1 Controparte_2
in relazione alle fatture indicate, per capitale ed interessi, né
ad altri addebiti da parte della venditrice in conseguenza
dell'accertamento per cui è causa;
- condannare a rimborsare a parte istante Controparte_1
l'importo di €.1.697,09, indebitamente esatto a titolo di consumi
inesistenti, siccome pagato con espressa riserva di ripetizione;
2 - accertare e dichiarare l'illegittimità della rimozione del
contatore per cui è causa e dell'omesso contestuale riallaccio della
fornitura alla rete pubblica da parte di per Controparte_2
le ragioni esposte in atti;
- condannare a versare a parte istante Controparte_2
l'importo complessivo di €.5.330,86, o la diversa somma ritenuta di
giustizia, per tutte le causali specificate in atti, quale
risarcimento del danno da chiusura forzata dell'attività in
relazione alle voci tutte ivi dettagliate;
- con la maggiorazione degli interessi commerciali dal giorno del
fatto o dell'esborso al saldo effettivo sulle somme come di sopra
richieste;
- con la condanna delle appellate alla restituzione in favore della
parte appellante degli importi corrisposti da quest'ultima in favore
delle prime, in ossequio alla sentenza gravata, provvisoriamente
esecutiva, per come dettagliati in atti, con la maggiorazione degli interessi dall'esborso al saldo;
- dare atto che l'appellante, con pec fatta pervenire alle
controparti in data 22.10.2024 ha proposto di definire
transattivamente la controversia versando l'importo di €.802,07, al
lordo di Iva, a titolo di maggiori consumi accertati dal ctu in
relazione all'anno precedente l'ispezione secondo il disposto
dell'art.10.2 della Delibera ARERA n. 200/99, e con rinuncia
reciproca ad ogni ulteriore pretesa riveniente dalla posizione in
contesa e che la detta proposta non è stata accettata ex adverso;
- con rifusione integrale delle spese di lite, di mediazione e di
ctu, anche in ragione della disponibilità di a Parte_1
transigere stragiudizialmente la vertenza per come sopra.”;
Per l'appellata : Controparte_1
3 “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, ed
emesso ogni opportuno provvedimento di legge, così giudicare:
- rigettare le domande dell'appellante contro poiché CP_1
tardive ed inammissibili, avendo comunque Controparte_1
fatturato legittimamente l'energia elettrica somministrata a
[...]
così come quantificata da Parte_1 [...]
; CP_3
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento
anche parziale delle domande attoree
contro
Controparte_1
condannare a tenere mallevata Controparte_4 Controparte_1
dalle medesime.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenze di giudizio.”;
Per l'appellata : Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
ribadite anche in questa sede tutte le istanze istruttorie già
formulate nelle memorie istruttorie depositate nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 183,6° comma n. 2 e 3 e
non ammesse, così giudicare:
In via preliminare in rito
Accertata, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la manifesta
infondatezza dell'impugnazione proposta da di Parte_1
Parte V per i motivi esposti in narrativa, per l'effetto, Parte_1
fissare la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis
e seguenti c.p.c..
Nel merito
Per tutti i motivi espressi in parte narrativa e richiamate le
conclusioni, le domande e le eccezioni già svolte nel giudizio di
primo grado n.r.g. 1174/2021 da intendersi qui per integralmente
ritrascritte, rigettare l'appello presentato da Parte_2
[..
[...] perché infondato in fatto e in diritto e, per
[...]
l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.
278/2023, emessa dal Tribunale di Imperia, Giudice dott. Pasquale
Longarini, in data 24.04.2023 e pubblicata in pari data.
Nel caso in cui dovesse essere accolto, anche parzialmente, l'appello
formulato da controparte, salvo gravame, richiamate tutte le domande
e le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado n.r.g.
1174/2021 da intendersi qui per integralmente ritrascritte,
[... accertata e dichiarata la correttezza dell'operato di
ed accertata e dichiarata la mancanza di Controparte_4
qualsivoglia responsabilità in capo ad per i Controparte_2
fatti dedotti in giudizio, respingere integralmente tutte le domande
svolte nei confronti di in quanto tutte Controparte_2
infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre
maggiorazione spese generali 15%, C.P.A. ed I.v.a. come per legge nonché con condanna di controparte al pagamento di una somma
equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 27/05/2021,
[...]
conveniva in giudizio, nanti il Tribunale Parte_1
di Imperia, e Controparte_2 Controparte_5
(odierna , deducendo
[...] Controparte_1
che:
- dall'1/08/2013, era in un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica con Controparte_5
per il proprio bar-ristorante, con contatore
[...]
elettrico collocato nel locale n. IT001E127541469;
5 - in data 19/09/2019, il personale di si era Controparte_2
presentato nel locale per un controllo con strumento a campione, al cui esito redigeva verbale nel quale si dava atto della presenza di un magnete appoggiato sula calotta superiore del contatore, che ne aveva alterato in difetto la lettura in una misura pari all'87% del consumo reale;
- successivamente, i verificatori avevano provveduto a staccare l'utenza elettrica dalla rete pubblica, asportando il contatore, per compiere verifiche in laboratorio alle quale sarebbe stato invitato a partecipare anche , la quale, Parte_1
tuttavia, è stata esclusa da tali verifiche, come anche da quelle compiute nel locale;
- a fronte dell'interruzione della fornitura di energia elettrica,
il locale restava senza corrente dal 25/09/2019 al 30/09/2019,
nell'impossibilità di svolgere attività commerciale, subendo,
conseguentemente dei danni;
- con lettera del 25/09/2019, l'attrice aveva diffidato le convenute all'immediata ricollocazione del contatore e Controparte_2
aveva provveduto in tal senso solo l'1/01/2019;
- in data 2/12/2019 aveva informato la cliente Controparte_2
che la ricostruzione dei consumi aveva riguardato il periodo
1/08/2015-18/09/2019 sulla base dei consumi storici della fornitura;
- conseguentemente, in data 4/02/2020, Controparte_5
aveva emesso fattura per Euro 2.353,34, che veniva pagata,
[...]
anche se parte di esso (Euro 1.697,09) non era ritenuta dovuta.
L'attrice deduceva, inoltre, che:
- non era stato provato il dies a quo della pretesa manomissione del contatore e il correlato periodo era stato ricostruito sulla base di meri dati presuntivi;
6 - era ignota la metodologia utilizzata per il controllo della corretta funzionalità del contatore, non recando nulla in tal senso il verbale ispettivo e i calcoli sui consumi e sulla potenza non erano chiari;
- la rimozione del contatore era illegittima, perché non necessitata da verifiche di laboratorio, che, in ogni caso, Controparte_2
non aveva documentato e perché era una misura sproporzionata
[...]
rispetto alle finalità di repressione del presunto illecito, né
aderente alla normativa di settore, che non prevedeva l'interruzione della corrente se nn per la fase del controllo;
- anche non aveva ottemperato Controparte_5
all'obbligo di corretta cooperazione nell'interesse dell'utente finale;
Pertanto, chiedeva, previo Parte_1
accertamento dell'illiceità della condotta di rimozione del contatore, la condanna delle convenute al pagamento dei danni subiti per Euro 4.646,75 (o della diversa somma ritenuta di giustizia) a fronte della temporanea rimozione del contatore e la restituzione dell'importo di Euro 1.697,09 indebitamente pagato, oltre interessi commerciali dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado , Controparte_2
eccependo che:
- aveva riscontrato la presenza, sul gruppo di misura, di un magnete che aveva alterato il funzionamento del contatore nella registrazione dei consumi effettivamente fruiti e prelevati dall'attrice;
- aveva staccato la fornitura e rimosso il gruppo di misura e il magnete, con successiva sostituzione del contatore e,
conseguentemente, aveva provveduto alla ricostruzione dei consumi a
7 far data dall'1/08/2015, comunicando l'esito del ricalcolo al soggetto venditore dell'energia elettrica Controparte_5
la quale aveva trasmesso all'attrice il ricalcolo
[...]
dei consumi, emettendo una prima fattura di conguaglio per Euro
2.353,34 comprensivi dei costi di verifica per Euro 265,49;
- era carente di legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto contrattuale con l'attrice, non avendo mai chiesto a quest'ultima il pagamento di alcun importo e la domanda avversaria era, comunque,
infondata.
Pertanto, chiedeva, in via preliminare, di Controparte_2
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, con vittoria delle spese di lte.
3. Si costituiva, altresì, nel giudizio di primo grado
[...]
(odierna Controparte_5 Controparte_1
), deducendo che, per il calcolo dei consumi effettivi e per
[...]
la fatturazione si era basata sull'attività e sui rilievi compiuti dal distributore Controparte_2
Pertanto, chiedeva, in via Controparte_5
principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata,
nel caso di accoglimento delle domande dell'attrice, di essere manlevata da con vittoria delle spese di Controparte_2
lite.
4. Il Tribunale istruiva la causa mediante l'escussione di prova orale.
5. Con sentenza n. 248 del 24/04/2023, il Tribunale di Imperia:
- rigettava le domande attoree, dichiarando assorbite sia la questione pregiudiziale svolta da sia la Controparte_2
8 domanda di garanzia svolta da Società benefit Controparte_5
nei confronti di Controparte_2
- condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle convenute.
Il Tribunale rigettava le domande attoree sulla base del principio della ragione più liquida, tralasciando, quindi, l'esame
[... dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da
, rilevando che: Controparte_4
- a fronte delle dichiarazioni rese dai testi sentiti in giudizio e del verbale redatto dai verificatori di Controparte_2
(avente valore di atto pubblico), doveva affermarsi l'intervenuta manomissione del contatore installato nel locale dell'attrice mediante l'apposizione di un magnete che aveva causato la mancata registrazione dei consumi di energia elettrica nella misura di un -
87%;
- la ricostruzione dei consumi dell'attrice a partire dall'1/08/2015 era corretta, essendo avvenuta sulla base dei consumi storici della fornitura stipulata;
[...
- non era da ritenersi illecita la condotta degli operatori di i quali avevano rimosso il contatore, Controparte_4
unitamente al magnete, al fine di repertare il tutto, e avevano riposizionato un nuovo contatore il giorno successivo, in seguito sostituito per un malfunzionamento tecnico con un nuovo misuratore,
quest'ultimo allacciato alla rete in data 1/10/2019 nel rispetto del termine di 12 giorni previsti dall'Istruzione Operativa Aziendale n.
130.
6. In data 19/09/2023, Parte_1
proponeva appello avverso detta sentenza, formulando due motivi di appello e domanda di restituzione delle somme pagate alle controparti
9 a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza di primo grado.
Primo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la condotta degli operatori di che aveva determinato Controparte_2
un'interruzione di energia elettrica per 12 giorni, con conseguenti danni per l'attività commerciale.
L'appellante deduceva che la condotta di Controparte_2
doveva considerarsi illegittima, in quanto:
- i verificatori avevano staccato un contatore funzionante sostituendolo con un altro a zero KW senza riallacciarlo alla rete,
dichiarando la necessità di compiere verifiche tecniche alle quali,
tuttavia, l'appellante non aveva partecipato. Al riguardo, le dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio nulla dimostravano;
- la delibera A.R.E.R.A. n. 200/99, pur ammettendo una deroga al divieto di sospensione della fornitura, non consente che il riallaccio possa essere ritardato ingiustificatamente, come avvenuto nel caso di specie;
- nessuna rilevanza giustificativa potevano avere l'Istruzione
Operativa Aziendale n. 130, non prodotta in giudizio, in quanto relativa a disposizioni organizzative interne di Controparte_2
, non vincolanti per l'utente finale.
[...]
Secondo motivo di appello.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere corretta la ricostruzione dei consumi di energia elettrica operata da Controparte_2
a far data dall'1/08/2015, sul presupposto che da tale data si era verificato un flesso dei consumi regolarmente registrati.
Secondo l'appellante, tale assunto era errato, perché:
10 - non vi era, in realtà, un riscontro certo circa il tempo in cui il magnete sarebbe stato posizionato, né, sulla base dei tabulati dei consumi era possibile verificare se, a partire dall'1/08/2015
vi fosse stato un effettivo e sensibile calo dei consumi;
- a fronte dell'impossibilità di individuare con certezza il dies a
quo della ricostruzione dei consumi, doveva applicarsi la delibera
A.R.E.R.A. n. 200/99, secondo cui, in tali casi, la ricostruzione doveva essere effettuata a partire da massimo 365 giorni prima della data della verifica, ossia, al più, a far data dal 19/09/2018.
In ragione del periodo di interruzione di corrente elettrica subito,
l'appellante lamentava di aver patito un danno pari a complessivi
Euro 5.330,86, deducendo, inoltre, di avere diritto alla restituzione dell'importo di Euro 1.697,09, a suo dire, versato indebitamente.
7. Si costituiva in giudizio , Controparte_1
eccependo l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, per aver l'appellante, sia in primo grado, sia in appello, modificato il petitum, e della domanda di restituzione della somma di Euro
1.697,09, in quanto originariamente formulata contro Controparte_2
e irritualmente da ultimo proposta, invece, contro l'odierna
[...]
Controparte_1
Nel merito, l'appellata ribadiva la propria estraneità rispetto alle vicende inerenti alla sostituzione del contatore, deducendo di essersi limitata a ricostruire i consumi effettivi sulla base dei dati e delle informazioni fornitele da Controparte_2
rispetto alla quale chiedeva di essere manlevata in caso di accoglimento dell'appello.
11
8. Si costituiva, altresì, in giudizio Controparte_2
chiedendo, preliminarmente, la pronuncia di inammissibilità del gravame avversario ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, l'appellata deduceva l'infondatezza dell'appello avversario, perché:
- nel caso di manomissione del contatore, la procedura prevede l'asportazione dello stesso e la sua sostituzione con un altro contatore impostato a zero KW con conseguente sospensione della fornitura, ai sensi dell'art.
8.4 della delibera A.E.R.E.R.A. n.
200/99;
- in ottemperanza all'Istruzione Operativa Aziendale n. 130, si era provveduto al riallaccio 12 giorni dopo l'accertamento della manomissione del misuratore, in quanto il fornitore di energia elettrica non richiedeva all'appellata l'immediato riallaccio;
- a causa di un problema tecnico, il contatore sostituito non aveva preso la programmazione a zero KW, con la conseguenza che il locale di controparte aveva continuato a fruire dell'energia elettrica, pur in assenza di un formale riallaccio, fino alla rimozione di tale contatore occorsa il 25/09/2019;
- il dies a quo per la ricostruzione dei consumi effettivi era stato correttamente individuato nell'1/08/2015, sulla base della flessione dei consumi registrata a partire da tale data, in conformità alla normativa di settore che non prevede il contraddittorio con l'utilizzatore. Al riguardo l'appellata osservava che l'appellante non aveva dedotto e provato alcunché per contestare il ricalcolo dei consumi effettuato.
In ogni caso, eccepiva il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva, non essendo intercorso con l'appellante
12 alcun rapporto contrattuale e riproponeva le difese svolte in primo grado.
9. La Corte licenziava C.T.U. al fine di accertare i consumi di energia elettrica della società appellante nonché l'an e il quantum
della diminuzione degli stessi a partire dall'1/08/2015, incaricando il consulente di redigere due elaborati peritali: uno contenente il riferimento ai dati sui consumi acquisiti in sede di operazioni peritali, l'altro a prescindere da tali dati.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 20/03/2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
10. Il primo motivo di appello è infondato.
È pacifico e non contestato che:
- in data 19/09/2019, gli operatori di abbiano Controparte_2
rinvenuto un magnete collocato sul contatore dell'energia elettrica del locale dell'appellante;
- da verifiche fatte sul posto dagli operatori del distributore, si
è accertato che tale magnete provocava un errore di lettura pari all'87% in meno rispetto al dato reale riscontrato.
Tali circostanze trovano conferma sia nelle dichiarazioni testimoniali assunte dal Tribunale, sia nel verbale redatto in data
19/09/2019 dai verificatori di il quale ha Controparte_2
valore di atto pubblico, non impugnato con querela di falso dall'appellante.
In tale verbale, si dà atto della partecipazione alle verifiche sul contatore e sul magnete svolte sul posto dell'appellante, il quale
13 ha firmato il verbale e fatto verbalizzare di non avere nulla da dichiarare.
Al riguardo, non rileva nel senso dell'illegittimità della condotta di il fatto che le successive verifiche sul Controparte_2
contatore sono state svolte in assenza di contraddittorio con l'appellante, in quanto, ai sensi dell'art. 9 della delibera
A.R.E.R.A. n. 200/99, che non prevede il diritto del cliente a partecipare a tali verifiche: “Qualora il gruppo di misura installato
presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente
su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli
effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in
difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto
dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla
ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla
determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata
informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal
personale preposto.”.
ha agito nel rispetto di tale disposizione, Controparte_2
in quanto ha dato copia del verbale alla cliente ed ha comunicato a quest'ultima la ricostruzione dei consumi.
La lamentata mancata partecipazione dell'appellante ai successivi controlli sul contatore sostituito impostato a 0 KW al posto di quello manomesso, non assume rilievo in quanto la normativa non prevede, in generale, che le verifiche tecniche devono essere svolte nel contradditorio tra le parti in tali ipotesi.
Anche sotto il profilo dell'interruzione della fornitura di energia elettrica all'appellante risulta la correttezza dell'operato del distributore.
14 Infatti, in primo luogo, l'art.
8.4 della delibera A.R.E.R.A. n.
200/99 prevede il potere del distributore di sospendere la fornitura di energia elettrica in caso di manomissione del gruppo di misura,
come pacificamente accaduto nel caso di specie: “In deroga a quanto
stabilito dal comma 8.2 del presente articolo, l'esercente può
sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi:
a) per cause oggettive di pericolo;
b) per appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa
la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato
pagamento della bolletta.”.
Secondariamente, a prescindere dal fatto che il periodo di effettiva assenza della fornitura possa essere, o meno, inferiore a 12 giorni,
in ragione del malfunzionamento del contatore sostituito (che doveva essere impostato a 0 KW) e a prescindere dalle Istruzioni Operative
Aziendali n. 130, non prodotte in giudizio, si ritiene che sia un periodo congruo di sospensione dell'energia elettrica, avuto riguardo alle verifiche tecniche che il distributore era tenuto a svolgere in ordine sia alle condizioni effettive del contatore manomesso, sia di quelle del contatore posizionato successivamente,
sia per la ricostruzione dei consumi effettivi e l'accertamento del giorno della manomissione.
[... In definitiva, la condotta complessivamente tenuta da non può ritenersi illegittima, ossia non iure, Controparte_4
né a fortiori appare possibile muovere alcuna censura rispetto alla condotta tenuta da , non avendo Controparte_1
tale soggetto svolto direttamente le verifiche sul contatore e disposto la sospensione della fornitura.
Di conseguenza, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'appellante.
15 Il secondo motivo di appello è infondato.
Questa Corte ha licenziato C.T.U. volta ad accertare il momento inziale dell'alterazione dei consumi e l'entità della diminuzione dei consumi registrati rispetto a quelli del periodo precedente all'1/08/2015, la ricostruzione dei consumi effettivi del periodo successivo a tale data e, conseguentemente, l'importo dovuto in ragione di tale ricostruzione.
A fronte dell'opposizione formulata dall'appellante circa l'utilizzo di documentazione reperita presso il distributore relativa ai dati di registrazione dei consumi, non prodotta in giudizio, questa Corte
ha incaricato il consulente di redigere due soluzioni nella consulenza: una che tenesse conto di tale documentazione, l'altra redatta a prescindere da tali dati.
La consulenza redatta tenendo conto dei suddetti dati ha rilevato una flessione di consumi dall'1/08/2015 pari al 39%, rispetto alla quale ha accertato come dovuto un importo di Euro 4080,47 (I.V.A. inclusa) in più rispetto a quanto corrisposto dall'appellante per i consumi registrati dall1/08/2015 al 19/09/2019.
Invece, la consulenza redatta senza tener conto della documentazione reperita in sede peritale non è stata in grado di rispondere ai quesiti posti dalla Corte per “mancanza in atti delle misure
precedenti al 01/08/2015”.
Tanto premesso, con riferimento al problema del dies a quo
dell'alterazione dei consumi e dell'entità di tale alterazione,
[...]
ha prodotto in giudizio la Controparte_1
ricostruzione dei consumi effettivi del citato periodo temporale
(sub doc. 3) effettuata da dal quale si Controparte_2
ricava l'accertamento di una flessione significativa dei consumi
16 registrati dal contatore a partire dall'1/08/2015, come anche rilevato dalla prima C.T.U..
Ora i documenti acquisiti dal consulente tecnico di ufficio sono relativi ai dati quantitativi dei consumi di energia elettrica rilevati nel corso degli anni e posti alla base di fatture regolarmente pagate dall'appellante e mai contestate.
Si tratta di dati pacifici fra le parti e volti a verificare quando e in che momento di colpo si verificò un sensibile diminuzione del consumo medio di elettricità registrato attraverso l'applicazione del magnete sul contatore.
Ad avviso della Corte si tratta di documenti secondari per cui risulta applicabile il principio stabilito dalla Cassazione:
“n materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di una consulenza tecnica percipiente volta ad accertare la condizione urbanistica di un immobile, aveva ritenuto legittimamente utilizzabile dal c.t.u. un "file autocad" dal quale era possibile risalire agli interventi abusivi apportati sul bene nel corso del tempo, dallo stesso c.t.u. autonomamente acquisito al di fuori della
17 produzione documentale delle parti). “ (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/09/2023, n.26144).
Ma anche se per ipotesi si optasse di non tenere in considerazione la consulenza redatta sulla base dei dati acquisiti , deve rilevarsi che:
- è pacifico e non contestato tra le parti che sia stato apposto un magnete al contatore posizionato nel locale dell'appellante,
risultato idoneo a falsare la registrazione dei consumi nella misura dell'87%;
- la documentazione prodotta dagli appellati attesta un significativo calo dei consumi a partire dall'1/08/2015 e fino al
19/09/2019, giorno della verifica in loco e dell'asportazione del gruppo di misura;
- l'appellante non ha, dal canto suo, contestato in modo puntuale i conteggi e i rilievi compiuti dagli appellati, senza, altresì,
produrre eventuale documentazione contraria, e ha ritenuto di delegare un avvocato e non un consulente tecnico per la partecipazione alle operazioni peritali;
- ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettava all'appellante l'onere di provare sia il carattere illecito della condotta degli appellati,
che, a suo dire ha prodotto un danno, sia l'erroneità dei presupposti su cui si era basata la ricostruzione dei consumi e il conseguente importo da pagare, a suo dire non dovuto per l'intero. Ciò in quanto
è stata a introdurre il Parte_1
giudizio, formulando domanda di risarcimento del danno nei confronti delle odierne appellate e domanda di restituzione di una parte del suddetto importo – già pagato – in quanto asseritamente indebito;
- l'eccezione dell'appellante secondo cui la flessione dei consumi era dovuta alla sostituzione delle lampade del locale con lampade a
18 LED deve ritenersi tardiva e, come tale, inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello ed in sede di operazioni peritali oltre ad essere priva di supporto probatorio.
Pertanto, la domanda di restituzione dell'importo di Euro 1.697,09
deve essere rigettata in quanto non provata, al pari delle connesse domande di accertamento formulate dall'appellante.
In ragione della conferma della sentenza di primo grado, deve essere,
altresì, rigettata la domanda, formulata dall'appellante, di restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione di prime cure.
Le spese legali del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 4.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A.
( 1.000,00 Euro per la fase di studio, 900,00 Euro per la fase introduttiva, 1000,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
1.900,00 Euro per la fase della decisione ) per ciascuna delle due appellate.
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Imperia n. 248 del
[...]
24/04/2023 respinge l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna a rifondere a Parte_1 [...]
ed a le Controparte_1 Controparte_2
19 spese legali del giudizio di appello liquidate sono liquidate in
Euro 4.800,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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