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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 335/2023
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ancarani e con domicilio C.F._2
eletto in Modena, Via Scarpa n. 6,
RICORRENTI
contro
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
«accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione di carriera considerando per
1 intero i servizi prestati preruolo, senza le limitazioni di cui agli artt. 569-570 D.Lgs. n.
297/1994; accertare e dichiarare, quanto al periodo preruolo, il diritto dei ricorrenti alla
medesima progressione economica riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale
assunto a tempo indeterminato applicando i CCNL protempore vigenti in applicazione dell'art.
2 CCNL 4.8.2011 (cd. “clausola di salvaguardia”). per l'effetto, condannare il a CP_3
collocare i ricorrenti al livello di inquadramento stipendiale corrispondente all'anzianità di
servizio così calcolata nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate a
titolo di arretrati, sia nel periodo preruolo che in quello di ruolo, dal dì del dovuto al saldo,
queste ad oggi quantificate quanto a in euro 2310,12 lordi e quanto a in Pt_1 Pt_2
euro 20185,50 lordi oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.».
A sostegno del ricorso, hanno dedotto: 1) di essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato del convenuto nei ruoli del personale ATA;
2) di aver prestato servizio CP_2
pre-ruolo in virtù di reiterati contratti a termine, così come illustrato nei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera (doc.ti 1 e 2 ricorso); 3) di aver ottenuto, in forza di tali provvedimenti,
un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo;
4) l'illegittima applicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri di abbattimento indicati nell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994, così da determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato;
5) il mancato riconoscimento, ai fini economici, dell'integrale servizio effettivamente prestato anteriormente all'immissione in ruolo e il conseguente diritto alla piena valorizzazione dei periodi di precariato svolti nella medesima qualifica, con inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo, come da prospetti contabili allegati (v. doc.ti da 11 a 15 ricorso).
2 Rappresentata dunque l'illegittimità delle previsioni contenute nell'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 per contrasto col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CE e dei più
recenti principi statuiti in materia dalla giurisprudenza europea e nazionale, le ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive ed incrementi stipendiali prospettati ex adverso.
Con note autorizzate del 18.2.2025, il procuratore attoreo ha precisato le proprie conclusioni insistendo per la valorizzazione integrale del servizio effettivamente prestato dalle ricorrenti ai fini economici e ha quantificato il dovuto nella misura di € 2.141,24 per e di Parte_1
€ 2.016,61 per nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla difesa Parte_2
attorea in relazione al primo atto interruttivo della prescrizione da ricondursi al ricorso notificato al convenuto in data 12.5.2022, nel giudizio n. R.G. 231/2022 incoato CP_2
innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, e poi rubricato al n. RG 708/2022 per sollevata questione di incompetenza territoriale del Giudice adito ed intervenuta separazione della causa, limitatamente alle posizioni delle odierne ricorrenti;
giudizio n. RG 708/2022, Trib.
di Reggio Emilia, sez. lavoro, conclusosi ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (v. doc.ti da 3 a 9,
ricorso).
Ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del
12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) il G.L. ha pronunciato la presente sentenza.
È pacifico tra le parti che le ricorrenti, previa immissione in ruolo, abbiano intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Amministrazione resistente nei ruoli del
3 personale ATA per i periodi di servizio illustrati nei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera
(v. doc.ti 1 e 2 ricorso).
Risulta inoltre non contestato che i decreti datoriali del 24.03.2018 per e del Parte_1
18.6.2021 per facendo applicazione dei limiti del D. Lgs. 297/1994, abbiano solo Parte_2
parzialmente valorizzato l'anzianità pre-ruolo maturata dalle ricorrenti pervenendo ad un risultato sfavorevole per le lavoratrici ai fini giuridici ed economici.
Parte ricorrente agisce quindi per una ricostruzione di carriera che tenga conto integralmente del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo avvenuta in data 1.9.2017 per entrambe le lavoratrici, in virtù dei richiamati contratti a tempo determinato stipulati inter partes e al fine di vedersi riconosciute le corrispondenti progressioni economiche e le differenze retributive maturate.
Nella prospettazione attorea, la domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
Si ritiene che le censure di parte ricorrente colgano nel segno.
L'art. 569 D. Lgs. 297/1994 dispone quanto segue: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante
parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni
più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di
leva è valido a tutti gli effetti.
4
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi
precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile
soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia
stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate
utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il
riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.».
Si osserva altresì che, a norma dell'art. 526 del Dlgs 297/1994, «Al personale docente ed
educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
personale docente di ruolo». In sostanza il periodo prestato con contratto a tempo determinato viene sempre compensato con il trattamento iniziale senza tenere conto della anzianità via via maturata;
ciò in quanto non si valuta il servizio prestato in condizione di precariato ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive».
Sui principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, la giurisprudenza della
CGUE ha chiarito che: «1) la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in
allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che
5 essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale
che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una
disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o
regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i
rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato». (sent. 13 settembre
2017 in causa C-307/5 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in causa riunite C- Persona_1
444/09 e C-456/09 ). Per_2 Persona_3
In continuità ed adesione all'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha dato della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte, secondo consolidato e condivisibile principio di diritto, ha statuito che: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi
dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei
limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a
ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato.» (Cass., 28.11.2019, n. 31150).
Nel proprio corpo motivazionale, tale pronuncia ha specificato che: «(…) la normativa dettata
dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce
6 sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché
oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre
anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un
terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al
personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha
previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di
riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i
precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite
massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio».
Nella pronuncia richiamata, si è avuto tra l'altro modo di affermare che: «a) "l'applicabilità alla
fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il
rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione
in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di
spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo
indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva
poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo
indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere,
venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa
C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- Per_4
7 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in
generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta
nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione
di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di
tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la
diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto,
né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non
di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e
concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi
termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_5
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,
8 cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati
principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la Per_6
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito
che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale
quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che "ai fini dell'inquadramento di un
lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come
dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti
di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite,
parzialmente, a concorrenza dei due terzi" g) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia
nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano
circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può
giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con
la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione
alla rovescia". h) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale
stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole
potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla
natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al
precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad
assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi Per_6
precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro". i) nel caso di specie la totale sovrapponibilità
delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente
9 immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi
nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto
all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" ( art. 49 CCNL 1995). l) la comparabilità non
può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già
evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non
assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni,
periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono
punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee
che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass., n. 31150/2019)».
Ferme tali considerazioni in diritto, si evidenzia come l'odierna controversia sia del tutto sovrapponibile alla situazione scrutinata dalla S.C. nella richiamata sentenza.
Parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato nel corso delle annualità
indicate nei decreti di ricostruzione carriera del 24.03.2018 per e del Parte_1
18.6.2021 per ha svolto le attività dei lavoratori di ruolo (sostituiti per le Parte_2
temporanee esigenze di volta in volta presentatesi), rispetto ai quali, con particolare riguardo ai rapporti a termine prossimi ai 12 mesi, l'abbattimento di un terzo dei servizi prestati oltre il terzo anno è particolarmente penalizzante (v. anche Corte di Appello di Torino sez. lav.
sentenza n. 840/17).
Considerato che i decreti di ricostruzione carriera qui impugnati non hanno correttamente valorizzato (per l'avvenuta applicazione in concreto della clausola limitativa di cui all'art. 579
D. Lgs. 297/1994) la pregressa anzianità di servizio maturata dalle ricorrenti in esecuzione dei vari contratti a tempo determinato dipanatisi nel tempo, deve ritenersi che le stesse abbiano subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
10 allegato alla direttiva 1999/70/CE. Clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto delle lavoratrici e al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero Parte_1 Parte_2
servizio pre-ruolo effettivamente prestato, nel corso del quale hanno espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunte a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea.
In definitiva quindi si accerta il diritto delle ricorrenti al riconoscimento per intero dei servizi pre-ruolo come da prospetti allegati in ricorso (anni 6 mesi 2 giorni 28 per Parte_1
cfr. doc. 12 ricorso;
anni 6 mesi 7 giorni 22 per cfr. doc. 14 ricorso) con Parte_2
conseguente condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 di parte resistente alla ricostruzione della carriera in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-
ruolo prestata da parte ricorrente.
Sulla scorta dei medesimi presupposti fattuali, parte ricorrente agisce poi per la condanna della
Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso di svolgimento del servizio pre-ruolo.
Le considerazioni in diritto espresse in apertura di motivazione sono da ritenersi valevoli e applicabili anche in sede di scrutinio della presente domanda.
Onde il diritto per l'odierna ricorrente a beneficiare della medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato.
Al riguardo, va poi ricordato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da
3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: "Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in
11 servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-
8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato,
deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata" ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del "precariato".
Circostanza sussistente nel caso di specie per entrambe le lavoratrici (cfr. servizi pag. 3 decreti ricostruzione carriera, doc.ti 1 e 2 ricorso).
Ricostruzione della carriera, nei termini prospettati da parte ricorrente, che comporta pertanto la condanna della Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalle lavoratrici.
Cont Parte ricorrente ha chiesto al il riconoscimento degli aumenti contrattuali calcolati sull'anzianità di servizio solo con l'atto introduttivo e limitatamente al quinquennio antecedente
Cont alla ricezione da parte del di un primo ricorso notificato in data 12.5.2022, nell'ambito di altro giudizio promosso per le medesime ragioni dalle ricorrenti, poi estintosi in data
25.10.2022, come specificato in atti.
Trattasi di atto cui è riconoscibile piena efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale e che consente di ritenere fondata la pretesa avanzata dalle odierne ricorrenti, con riferimento al quinquennio antecedente alla data del 12.5.2022.
Posta creditoria che, alla luce della correttezza dei conteggi compiuti nei limiti della prescrizione quinquennale dalla parte ricorrente (e non contestati ex adverso), si quantifica nella misura capitale di € 2.141,24 per e di € 2.016,61 per La Parte_1 Parte_2
12 prescrizione opera in ogni caso sulle sole differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l'anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è
insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n.8228 del 23.5.2003 nonché Cass., 30.1.2020,
n. 2232).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e tipo di controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di e di Parte_1 Parte_2
all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e delle corrispondenti posizioni stipendiali e progressioni economiche maturate durante il periodo di assunzione a tempo determinato;
2) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici e mediante applicazione delle fasce stipendiali CCNL di comparto scuola 23.1.2009, della carriera di parte ricorrente in conformità
al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente;
3) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di la somma capitale di € 2.141,24 e in Parte_1
favore di la somma capitale di € 2.016,61. Oltre interessi in misura legale e Parte_2
rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
4) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi €. 1.800,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.
13 Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 335/2023
tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Ancarani e con domicilio C.F._2
eletto in Modena, Via Scarpa n. 6,
RICORRENTI
contro
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.3.2023 e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
«accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione di carriera considerando per
1 intero i servizi prestati preruolo, senza le limitazioni di cui agli artt. 569-570 D.Lgs. n.
297/1994; accertare e dichiarare, quanto al periodo preruolo, il diritto dei ricorrenti alla
medesima progressione economica riconosciuta dal C.C.N.L. Comparto Scuola al personale
assunto a tempo indeterminato applicando i CCNL protempore vigenti in applicazione dell'art.
2 CCNL 4.8.2011 (cd. “clausola di salvaguardia”). per l'effetto, condannare il a CP_3
collocare i ricorrenti al livello di inquadramento stipendiale corrispondente all'anzianità di
servizio così calcolata nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate a
titolo di arretrati, sia nel periodo preruolo che in quello di ruolo, dal dì del dovuto al saldo,
queste ad oggi quantificate quanto a in euro 2310,12 lordi e quanto a in Pt_1 Pt_2
euro 20185,50 lordi oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese,
competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in
favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.».
A sostegno del ricorso, hanno dedotto: 1) di essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato del convenuto nei ruoli del personale ATA;
2) di aver prestato servizio CP_2
pre-ruolo in virtù di reiterati contratti a termine, così come illustrato nei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera (doc.ti 1 e 2 ricorso); 3) di aver ottenuto, in forza di tali provvedimenti,
un riconoscimento solo parziale dell'anzianità di servizio maturata anteriormente all'immissione in ruolo;
4) l'illegittima applicazione da parte dell'Amministrazione procedente dei criteri di abbattimento indicati nell'art. 569 del D. Lgs. 297/1994, così da determinare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale a tempo indeterminato;
5) il mancato riconoscimento, ai fini economici, dell'integrale servizio effettivamente prestato anteriormente all'immissione in ruolo e il conseguente diritto alla piena valorizzazione dei periodi di precariato svolti nella medesima qualifica, con inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e corresponsione delle differenze retributive maturate a tale titolo, come da prospetti contabili allegati (v. doc.ti da 11 a 15 ricorso).
2 Rappresentata dunque l'illegittimità delle previsioni contenute nell'art. 569 del D. Lgs.
297/1994 per contrasto col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva europea 1999/70/CE e dei più
recenti principi statuiti in materia dalla giurisprudenza europea e nazionale, le ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Cont Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che, nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti per differenze retributive ed incrementi stipendiali prospettati ex adverso.
Con note autorizzate del 18.2.2025, il procuratore attoreo ha precisato le proprie conclusioni insistendo per la valorizzazione integrale del servizio effettivamente prestato dalle ricorrenti ai fini economici e ha quantificato il dovuto nella misura di € 2.141,24 per e di Parte_1
€ 2.016,61 per nei limiti della prescrizione quinquennale calcolata dalla difesa Parte_2
attorea in relazione al primo atto interruttivo della prescrizione da ricondursi al ricorso notificato al convenuto in data 12.5.2022, nel giudizio n. R.G. 231/2022 incoato CP_2
innanzi il Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, e poi rubricato al n. RG 708/2022 per sollevata questione di incompetenza territoriale del Giudice adito ed intervenuta separazione della causa, limitatamente alle posizioni delle odierne ricorrenti;
giudizio n. RG 708/2022, Trib.
di Reggio Emilia, sez. lavoro, conclusosi ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. (v. doc.ti da 3 a 9,
ricorso).
Ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, all'esito dell'udienza del
12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) il G.L. ha pronunciato la presente sentenza.
È pacifico tra le parti che le ricorrenti, previa immissione in ruolo, abbiano intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Amministrazione resistente nei ruoli del
3 personale ATA per i periodi di servizio illustrati nei rispettivi decreti di ricostruzione di carriera
(v. doc.ti 1 e 2 ricorso).
Risulta inoltre non contestato che i decreti datoriali del 24.03.2018 per e del Parte_1
18.6.2021 per facendo applicazione dei limiti del D. Lgs. 297/1994, abbiano solo Parte_2
parzialmente valorizzato l'anzianità pre-ruolo maturata dalle ricorrenti pervenendo ad un risultato sfavorevole per le lavoratrici ai fini giuridici ed economici.
Parte ricorrente agisce quindi per una ricostruzione di carriera che tenga conto integralmente del servizio prestato anteriormente all'immissione in ruolo avvenuta in data 1.9.2017 per entrambe le lavoratrici, in virtù dei richiamati contratti a tempo determinato stipulati inter partes e al fine di vedersi riconosciute le corrispondenti progressioni economiche e le differenze retributive maturate.
Nella prospettazione attorea, la domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
Si ritiene che le censure di parte ricorrente colgano nel segno.
L'art. 569 D. Lgs. 297/1994 dispone quanto segue: «1. Al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è
riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante
parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni
più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini
giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di
leva è valido a tutti gli effetti.
4
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti
salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi
precedentemente non riconoscibili.».
Il successivo art. 570 aggiunge che «Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile
soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia
stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di
aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate
utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il
riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.».
Si osserva altresì che, a norma dell'art. 526 del Dlgs 297/1994, «Al personale docente ed
educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente
personale docente di ruolo». In sostanza il periodo prestato con contratto a tempo determinato viene sempre compensato con il trattamento iniziale senza tenere conto della anzianità via via maturata;
ciò in quanto non si valuta il servizio prestato in condizione di precariato ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera.
La clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a
meno che non sussistano ragioni oggettive».
Sui principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, la giurisprudenza della
CGUE ha chiarito che: «1) la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in
allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che
5 essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale
che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che
l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una
disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato
giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o
regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i
rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato». (sent. 13 settembre
2017 in causa C-307/5 ; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in causa riunite C- Persona_1
444/09 e C-456/09 ). Per_2 Persona_3
In continuità ed adesione all'interpretazione che la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha dato della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte, secondo consolidato e condivisibile principio di diritto, ha statuito che: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del
1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi
dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei
limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è
tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a
ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero
servizio effettivo prestato.» (Cass., 28.11.2019, n. 31150).
Nel proprio corpo motivazionale, tale pronuncia ha specificato che: «(…) la normativa dettata
dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce
6 sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perché
oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre
anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un
terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello « effettivamente
prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito ». Al
personale non docente della scuola, infatti, non si applica l'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999 che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha
previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento «se ha avuto la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.».
7. E' poi utile sottolineare che
l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi tre anni di anzianità, oggetto di
riconoscimento integrale, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i
precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite
massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio».
Nella pronuncia richiamata, si è avuto tra l'altro modo di affermare che: «a) "l'applicabilità alla
fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il
rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione
in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di
spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo
indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva
poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo
indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere,
venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa
C- 177/10 Rosado punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- Per_4
7 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). b) la clausola 4 dell'Accordo esclude in
generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere
incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); c) il principio di non discriminazione non può
essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta
nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione
di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di
tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit.,
punto 42); d) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del
lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in
presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); e) a tal fine non è sufficiente che la
diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto,
né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non
di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e
concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla
natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi
termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con Persona_5
riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,
8 cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); f) i richiamati
principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C- 466/17, con la Per_6
quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito
che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale
quella dettata dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che "ai fini dell'inquadramento di un
lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come
dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti
di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite,
parzialmente, a concorrenza dei due terzi" g) le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia
nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano
circoscritte a quest'ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può
giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, con
la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione
alla rovescia". h) quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale
stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole
potrebbero giustificare la disparità di trattamento, deve ribadirsi che non si può fare leva sulla
natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al
precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad
assicurare perché, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, richiamata anche nella sentenza
20.9.2018, è ferma nel ritenere che la giustificazione deve essere fondata su "elementi Per_6
precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi" e che
"possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima
finalità di politica sociale di uno Stato membro". i) nel caso di specie la totale sovrapponibilità
delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente
9 immessi emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi
nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto
all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle
"funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" ( art. 49 CCNL 1995). l) la comparabilità non
può essere esclusa per le supplenze temporanee, in relazione alle quali a quanto sopra già
evidenziato si deve aggiungere che è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non
assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre anni,
periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono
punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee
che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche (v. Cass., n. 31150/2019)».
Ferme tali considerazioni in diritto, si evidenzia come l'odierna controversia sia del tutto sovrapponibile alla situazione scrutinata dalla S.C. nella richiamata sentenza.
Parte ricorrente, assunta con plurimi contratti a tempo determinato nel corso delle annualità
indicate nei decreti di ricostruzione carriera del 24.03.2018 per e del Parte_1
18.6.2021 per ha svolto le attività dei lavoratori di ruolo (sostituiti per le Parte_2
temporanee esigenze di volta in volta presentatesi), rispetto ai quali, con particolare riguardo ai rapporti a termine prossimi ai 12 mesi, l'abbattimento di un terzo dei servizi prestati oltre il terzo anno è particolarmente penalizzante (v. anche Corte di Appello di Torino sez. lav.
sentenza n. 840/17).
Considerato che i decreti di ricostruzione carriera qui impugnati non hanno correttamente valorizzato (per l'avvenuta applicazione in concreto della clausola limitativa di cui all'art. 579
D. Lgs. 297/1994) la pregressa anzianità di servizio maturata dalle ricorrenti in esecuzione dei vari contratti a tempo determinato dipanatisi nel tempo, deve ritenersi che le stesse abbiano subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP
10 allegato alla direttiva 1999/70/CE. Clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto delle lavoratrici e al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero Parte_1 Parte_2
servizio pre-ruolo effettivamente prestato, nel corso del quale hanno espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunte a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea.
In definitiva quindi si accerta il diritto delle ricorrenti al riconoscimento per intero dei servizi pre-ruolo come da prospetti allegati in ricorso (anni 6 mesi 2 giorni 28 per Parte_1
cfr. doc. 12 ricorso;
anni 6 mesi 7 giorni 22 per cfr. doc. 14 ricorso) con Parte_2
conseguente condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 di parte resistente alla ricostruzione della carriera in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-
ruolo prestata da parte ricorrente.
Sulla scorta dei medesimi presupposti fattuali, parte ricorrente agisce poi per la condanna della
Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso di svolgimento del servizio pre-ruolo.
Le considerazioni in diritto espresse in apertura di motivazione sono da ritenersi valevoli e applicabili anche in sede di scrutinio della presente domanda.
Onde il diritto per l'odierna ricorrente a beneficiare della medesima progressione stipendiale spettante al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato.
Al riguardo, va poi ricordato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da
3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: "Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in
11 servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale "3-
8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato,
deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata" ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del "precariato".
Circostanza sussistente nel caso di specie per entrambe le lavoratrici (cfr. servizi pag. 3 decreti ricostruzione carriera, doc.ti 1 e 2 ricorso).
Ricostruzione della carriera, nei termini prospettati da parte ricorrente, che comporta pertanto la condanna della Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalle lavoratrici.
Cont Parte ricorrente ha chiesto al il riconoscimento degli aumenti contrattuali calcolati sull'anzianità di servizio solo con l'atto introduttivo e limitatamente al quinquennio antecedente
Cont alla ricezione da parte del di un primo ricorso notificato in data 12.5.2022, nell'ambito di altro giudizio promosso per le medesime ragioni dalle ricorrenti, poi estintosi in data
25.10.2022, come specificato in atti.
Trattasi di atto cui è riconoscibile piena efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale e che consente di ritenere fondata la pretesa avanzata dalle odierne ricorrenti, con riferimento al quinquennio antecedente alla data del 12.5.2022.
Posta creditoria che, alla luce della correttezza dei conteggi compiuti nei limiti della prescrizione quinquennale dalla parte ricorrente (e non contestati ex adverso), si quantifica nella misura capitale di € 2.141,24 per e di € 2.016,61 per La Parte_1 Parte_2
12 prescrizione opera in ogni caso sulle sole differenze retributive e non sulla maturazione del livello stipendiale, posto che l'anzianità del lavoratore, quale mero fatto giuridico, è
insuscettibile di prescrizione autonoma (v. Cass. n.8228 del 23.5.2003 nonché Cass., 30.1.2020,
n. 2232).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e tipo di controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di e di Parte_1 Parte_2
all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo e delle corrispondenti posizioni stipendiali e progressioni economiche maturate durante il periodo di assunzione a tempo determinato;
2) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici e mediante applicazione delle fasce stipendiali CCNL di comparto scuola 23.1.2009, della carriera di parte ricorrente in conformità
al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente;
3) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di la somma capitale di € 2.141,24 e in Parte_1
favore di la somma capitale di € 2.016,61. Oltre interessi in misura legale e Parte_2
rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;
4) condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi €. 1.800,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.
13 Somma da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Modena, 17 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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