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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott. Bruno Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1085 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PASTA ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Indirizzo
Telematico;
- reclamante contro
Curatela della liquidazione giudiziale (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. PALLADINO VINCENZO ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in VIA MASSENA, 13 10128 TORINO;
- parte reclamata
e contro
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. CIMETTI MAURIZIO Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Delfino IL FA & HE in Roma, Via di Ripetta n.142;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “RICORRE
A codesta ecc.ma Corte d'Appello di Torino affinché,
a) Preliminarmente, il Presidente ordini con decreto la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 52 CCII,
e la Corte decida su tale istanza, accogliendola con decreto non soggetto ad impugnazione;
b) In ogni caso, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso congruo termine per la notifica del ricorso e del decreto, disattesa ogni contraria istanza, la Corte voglia:
-accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione della reclamante ad uno strumento di regolazione della crisi come da istanza 15.07.2025 e ammettervi la stessa;
-dichiarare insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per i motivi sopra esposti e revocare, pertanto, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torino,
2 comunicata il 17 luglio 2025 nel proc. unit. n. 356/2025, per tutte le motivazioni sopra indicate.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Per parte reclamata curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo della precedente fase processuale
In via preliminare
- respingere l'avversaria istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCII, attesa l'evidente insussistenza dei relativi presupposti
Nel merito
- respingere l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso
-col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende
-con condanna del legale rappresentante della reclamante, prof. alla Parte_1 Persona_1 rifusione delle spese di lite in favore della Procedura ai sensi dell'art. 51, comma 15, d. lgs.
14/2019”.
Per parte reclamata : “CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte adita voglia rigettare il CP_2
reclamo proposta dalla e confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
293/2025 del Tribunale di Torino pubblicata in data 17 luglio 2025.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il P.G.: “CHIEDE Il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 – La società già operante nel settore fabbricazione Controparte_3
di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, è stata trasformata in
, con delibera dall'assemblea straordinaria in Parte_1 data 15.04.2024 iscritta a Registro Imprese il 17.05 seguente;
alcuni mesi dopo l'iscrizione della trasformazione, il legale rappresentante della ne ha chiesto la Parte_1
3 cancellazione da Registro Imprese col motivo che “l'ente non svolge più attività economica né in via principale né in via secondaria”, e la cancellazione è stata iscritta in data 7.3.2025.
Tra gli scopi della , oltre alla diffusione della Parte_1 cultura scientifica e tecnologica, vi è anche “la valorizzazione del legato scientifico e tecnologico e culturale del gruppo di ricerca del Prof. (anche solo Persona_2
“Gruppo Perona”) nonché la tutela del buon nome del medesimo anche nei confronti di terzi”.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 12.06.2025, Controparte_1
, assumendosi creditrice per importi iscritti a ruolo per circa 5,9 milioni di
[...] euro, ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della
. Parte_1
Dalle informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i. nell'istruttoria pre-liquidazione è emerso un debito della stessa verso l'Erario di 14,3 milioni di euro. Parte_1
1.3 – All'udienza del 15.07.2025, la dava atto Parte_1
di aver depositato il giorno stesso domanda di concordato preventivo con riserva o di omologa di piano di ristrutturazione ex art. 64 bis c.c.i.i. con riserva ed ha insistito per la concessione dei termini dell'art. 44 c.c.i.i. per il deposito della proposta di piano e della relativa documentazione.
1.4 - Il Tribunale di Torino ha dapprima dichiarato inammissibile con decreto, ai sensi dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i. la domanda di concordato preventivo con riserva e/o di omologa di piano di ristrutturazione con riserva, in quanto proveniente da un soggetto cancellato a far data dal
7.03.2025 da Registro Imprese;
quindi, ritenuta la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'art. 121 c.c.i.i. e lo stato di insolvenza, ha disposto con sent. n. 293/2025, pubblicata il
17.07.2025, l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale di Torino:
- ha rilevato che la natura di fondazione del soggetto non è incompatibile con la titolarità di un'attività d'impresa e, dunque, con il suo assoggettamento alle procedure concorsuali;
- ha evidenziato che non era maturato l'anno previsto dall'art. 33, co. 1, c.c.i.i. dalla cancellazione da Registro Imprese della , avvenuta in data 7.03.2025, ma Parte_1
4 che tale circostanza era ostativa, stante il disposto dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i., alla presentazione di una domanda di composizione negoziata della crisi;
- ha ritenuto che il debito certificato verso assumesse una Controparte_1 consistenza tale, in rapporto all'assenza di finanza (l'attività d'impresa era cessata già da prima della cancellazione della da Registro Imprese) e di beni Parte_1
prontamente liquidabili, da rendere palese lo stato di insolvenza della debitrice.
2. – La ha proposto reclamo avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo la sospensione cautelare della liquidazione dell'attivo, dello accertamento del passivo e di ogni atto di gestione.
2.1 - Premette la che ha avviato nel 2021 un vasto Parte_1 Controparte_1
accertamento tributario nei confronti di diversi soggetti, tra i quali i due consorzi universitari
CIFS e la società nell'assunto che tali soggetti CP_4 Controparte_3 facessero parte di un sistema fraudolento per l'evasione delle imposte facente capo al prof.
, già ordinario del Torino;
gli accertamenti svolti dalla Persona_2 CP_5
Agenzia fiscale sarebbero stati contraddistinti da numerose irregolarità e da veri e propri falsi ideologici, in relazione ai quali erano state presentate alla Procura di Torino una serie di denunce-querela, attualmente ancora sub iudice essendo stata fatta opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.
Tra gli scopi della vi è la tutela del buon nome Parte_1
del prof. anche nei confronti dei terzi;
la venne costituita, attraverso Per_2 Parte_1 una trasformazione eterogenea dell'originaria ai sensi Controparte_3 dell'art. 2500 novies c.c., proprio allo scopo di incardinare un'azione risarcitoria contro la e i singoli funzionari coinvolti negli accertamenti illeciti ed ottenere un Controparte_1 congruo risarcimento, per danni che sarebbero derivanti anche dall'attività di recupero “a tappeto” intrapresa dalla stessa Agenzia fiscale nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel “Gruppo Perona”.
Da ciò la scelta del legale rappresentante della di chiedere la cancellazione Parte_1
volontaria della stessa da Registro Imprese: era infatti cessata, con la Parte_1
trasformazione eterogenea, ogni attività imprenditoriale già facente capo alla
[...]
, e per le stesse ragioni era stata chiusa la partita IVA. Controparte_3
5 2.2 – Tanto premesso, la reclamante censura la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato con riserva e/o di omologa del piano di ristrutturazione: è vero, bensì, che essa è stata cancellata il 7.03.2025 da Parte_1
Registro Imprese, ma ciò è avvenuto perché l'attività di impresa dell'originaria società
era cessata da più di un anno, in quanto la coltivazione delle Parte_1 liti contro , per l'accertamento e la riscossione dei crediti risarcitori che Controparte_1 sarebbero sorti dagli asseriti illeciti compiuti nell'attività di accertamento a carico del “Gruppo
Perona”, è divenuta l'attività istituzionale della , con dismissione di ogni attività Parte_1
commerciale, e tale attività non può essere qualificata come impresa commerciale agli effetti dell'art. 121 c.c.i.i.
L'ipotizzato piano concordatario o di ristrutturazione avrebbe, invece, potuto valorizzare la realizzazione dell'attivo della , costituito dai diritti risarcitori (aumentati anche Parte_1 grazie all'acquisizione di rami di azienda da parte di altre società del "Gruppo Perona”) nei confronti di , attivo valutato nell'ordine di decine di milioni di euro;
e Controparte_1 dall'altro, stante l'assoluta opinabilità del debito verso l'Agenzia fiscale per via delle gravi irregolarità e addirittura degli illeciti che hanno contraddistinto gli accertamenti, il rimanente stock di debito verso privati potrebbe essere soddisfatto con la valorizzazione degli avviamenti, consistenti nell'attività di ricerca e di sviluppo elaborati nel corso del tempo.
La reclamante sembra, poi, negare la sussistenza del proprio stato di insolvenza come presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, dato che il debito tributario (l'unico significativo) sarebbe del tutto incerto, anzi più propriamente sarebbe ingiusto e non dovuto perché fondato sull'assunto di una inesistente attività di ricerca riferibile alla originaria società , mentre vi sarebbe un ingente credito risarcitorio Parte_1
verso , del tutto trascurato dal primo Giudice, oltre ad altri Controparte_6 assets all'attivo.
3.1 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
chiedendo il rigetto del reclamo e dell'istanza di sospensione ex art. 52
[...]
c.c.i.i.: evidenzia la curatela che il debito verso l'Erario ammonta, secondo la domanda di ammissione al passivo presentata da , ad oltre 19 Controparte_1
milioni di euro e che le relative cartelle esattoriali non sono state impugnate per tempo, divenendo definitive;
per di più, si osserva, la aveva a suo tempo presentato Parte_1 istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia fiscale ed era stata ammessa a tale beneficio, venendone successivamente dichiarata decaduta con l'avvio, successivamente, di
6 un'azione esecutiva rimasta infruttuosa – il che risulterebbe all'evidenza incompatibile con qualsivoglia contestazione, ora, della debenza degli importi richiesti per tributi evasi, interessi e sanzioni.
Aggiunge la curatela che in occasione della trasformazione della Controparte_3
in fondazione, la stessa società avrebbe dismesso ad un prezzo
[...] simbolico di 10 euro l'intero suo compendio aziendale in favore di un'altra società del
“Gruppo Perona”, la MAGA RICERCHE s.r.l., pregiudicando in tal modo le possibilità di soddisfacimento dei creditori.
Sussiste, pertanto, la situazione di insolvenza, risultando infondate le contestazioni del debito tributario, arrivato ad oggi a quasi venti milioni di euro, e del tutto fumose, per non dire inconsistenti, le ipotesi risarcitorie verso . Controparte_1
E' corretta, altresì, la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato e/o di omologa del piano di ristrutturazione con riserva, stante il disposto dello art. 33, co. 4, c.c.i.i., il quale individua come presupposto per l'accesso alle procedure di composizione negoziata della crisi la permanenza dell'impresa ed indica come condizione ostativa proprio il fatto che l'imprenditore risulti cancellato da Registro Imprese.
Vi è infine richiesta di condanna solidale del legale rappresentante della
[...]
ai sensi dell'art. 51, co. 15, c.c.i.i. Parte_1
3.2 – Si è costituita, altresì, chiedendo la reiezione Controparte_1 del reclamo e dell'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i., col dire che sussisteva lo stato di insolvenza, attestato dal tentativo infruttuoso di recupero coattivo del proprio ingentissimo credito, e che corretta era la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato e/o di omologa del piano di ristrutturazione con riserva.
3.3 – Il P.G. ha concluso per la reiezione dell'impugnazione.
4. – In sede di discussione, la reclamante ha insistito sul fatto che, avendo di Parte_1
fatto un unico creditore, ossia , non sarebbe possibile CP_1 Controparte_1
disporre la liquidazione giudiziale per essere pendente un contenzioso tributario sul punto;
ha aggiunto che la stessa Agenzia fiscale ben sapeva della cessazione dell'attività
d'impresa già da prima della formale cancellazione da Registro Imprese al 7.03.2025 e che tale cessazione era collocabile proprio alla data della trasformazione eterogenea il
15.04.2024, e sarebbe da quel giorno che si doveva far decorrere il termine annuale entro
7 il quale è consentita l'apertura della liquidazione giudiziale;
ha infine evidenziato che l'attivo da coltivare in un ipotetico piano di concordato o in un piano di ristrutturazione è costituito non soltanto dai diritti di lite verso , ma anche dalle partecipazioni Controparte_1 societarie, e del resto e l'attività istituzionale di essa fondazione con lo sviluppo di progetti sarebbe potenzialmente in grado di generare liquidità.
5. – Il reclamo è completamente infondato.
5.1 - L'art. 33, co. 4, c.c.i.i. dichiara inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese.
Si tratta di una disposizione che codifica e recepisce una posizione già consolidata in passato nella dottrina e nella giurisprudenza, quando già si era escluso che l'imprenditore cessato potesse presentare una domanda di concordato preventivo.
Aveva infatti affermato la Cass., 20.10.2015, n. 21.286, nella vigenza della vecchia l. fall., che “la procedura di concordato preventivo, in quanto diretta alla regolazione consensuale della crisi o dell'insolvenza dell'imprenditore, appare incompatibile con la totale cessazione dell'attività imprenditoriale che è diretta a regolare, presupponendo non solo lo status di imprenditore commerciale ma anche l'attualità dell'esercizio di impresa”; si era, in particolare, osservato che il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. avrebbe impedito all'imprenditore, individuale o sociale, che si fosse cancellato da Registro Imprese,
e del quale, entro l'anno dalla cancellazione, fosse stato chiesto il fallimento, di chiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di una procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, avrebbe precluso ipso facto l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (cfr. Cass., 22.6.2020, n. 12.045 e Id., 20.2.2020, n. 4329).
La C. Cost., con sent. 13.01.2017, n. 9, aveva a sua volta aveva escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità dell'art. 10 l. fall., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentiva, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, alla società cancellata da Registro Imprese di accedere al concordato preventivo, affermando che l'impresa cancellata deve ritenersi priva di legittimazione a richiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo.
8 La ratio dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i. sta appunto nell'incentivare l'imprenditore a far emergere tempestivamente la crisi, scoraggiando al contempo la condotta di chi confida nella cancellazione dell'impresa proprio per sottrarsi alle pretese dei suoi creditori.
Tale essendo il principio alla base della disposizione, per come evidenziato dalla sua genesi storica e dalle precedenti affermazioni giurisprudenziali, essa deve ritenersi valevole per ogni tipo di procedura negoziata di composizione della crisi o dell'insolvenza dell'impresa.
E' corretta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 44 c.c.i.i. tanto con riferimento al concordato preventivo quanto con riguardo al piano di ristrutturazione omologato, compiuta dal primo Giudice, posto che la , alla data Parte_1
di deposito della domanda stessa, risultava già da qualche mese cancellata da Registro
Imprese.
5.2 – La circostanza che il credito di , di natura Controparte_1
tributaria, sia contestato non impedisce che esso possa essere oggetto di apprezzamento in questa sede e di pervenire, di conseguenza, all'apertura della procedura liquidatoria.
Ora, ha affermato la Cass., 2.11.2011, n. 25.870, in riferimento alla vecchia legge fallimentare, che “Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art. 1, secondo comma, lett. c), legge fall., … devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l'esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati [e anche se si tratti, come nel caso deciso, di debiti tributari, contestati dinanzi al Giudice tributario], essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito” (conforme, la Cass., 12.01.2017, n. 601).
Più nello specifico, in motivazione:
“Le doglianze del ricorrente vertono sul fatto che la corte d'appello, nel valutare l'esposizione debitoria occorrente al superamento della soglia di fallibilità posta dalla citata disposizione di legge, ha tenuto conto di debiti tributari contestati ed ancora sub iudice, essendo tuttora soggetta a gravame la decisione al riguardo assunta dalla competente Commissione
Tributaria (….)
Neppure tali doglianze possono essere accolte.
Nel verificare la sussistenza del requisito di fallibilità posto dall'art. 1, co. 2, lett. c) è indubbiamente prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili dell'impresa. Nondimeno,
9 ove da altri elementi offerti all'esame del giudice risulti l'esistenza di debiti ulteriori, è evidente che anche di essi si dovrà tener conto. Neppure la circostanza che si tratti di debiti in tutto o in parte contestati ne impedisce, di per sè sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilire se l'imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento, trattandosi di un dato oggettivo che non può dipendere dall'atteggiamento e dall'opinione soggettiva del debitore al riguardo. Al pari di qualsiasi altro presupposto della dichiarazione di fallimento, anche questo non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la conseguente pronuncia, ovviamente, è destinata a produrre effetti unicamente ai fini dell'assoggettabilità del debitore a fallimento e non pregiudica l'esito della controversia specificamente volta all'accertamento di quel debito”.
Da tali affermazioni consegue che:
- l'accertamento sulla sussistenza del debito tributario è libero da parte del Tribunale in sede di procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- tale accertamento avviene al solo fine di verificare la sussistenza delle condizioni di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore commerciale, e quindi in via meramente incidentale e senza interferire con l'accertamento “parallelo” del debito dinanzi al giudice competente (si dice, infatti, che “la conseguente pronuncia, ovviamente, è destinata a produrre effetti unicamente ai fini dell'assoggettabilità del debitore a fallimento e non pregiudica l'esito della controversia specificamente volta all'accertamento di quel debito”);
- se il punto non è coperto da giudicato, allora anche il debito tributario è liberamente apprezzabile dal Tribunale ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza che vi sia interferenza con la giurisdizione tributaria;
- analoghe considerazioni possono essere fatte per i crediti tributari ai fini dell'insolvenza, della legittimazione ad agire dell'Agenzia fiscale come creditore dell'imprenditore agli effetti dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i. e della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
(salvo, in quest'ultimo caso, non sia stata sospesa l'esecutività della cartella o del ruolo, nel qual caso non è più un “credito scaduto e non pagato”).
Nel caso di specie, la reclamante si guarda bene dal produrre i ricorsi al giudice tributario od altri atti che attestino l'esistenza di un contenzioso sul credito rivendicato da CP_1
(si produce solo, all'all. C, un mero elenco di “DOCUMENTI “OGGETTIVI” CHE
[...]
INEQUIVOCABILMENTE CONFUTANO LA TESI DEL “GRUPPO PERONA”, che contiene solo gli estremi di una serie di provvedimenti giurisdizionali delle Corti di giustizia tributarie
10 o dell'a.g.o., senza tuttavia produrre quegli stessi provvedimenti); di talchè è del tutto incerto se il debito verso l'Erario sia ad oggi effettivamente sub iudice oppure no. La reclamante, inoltre, non specifica nel dettaglio le ragioni per cui il complessivo suo debito risultante dagli accertamenti fiscali risulterebbe non dovuto, ma si limita a lamentare del tutto fumosamente delle irregolarità nell'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di verifica e delle falsità ideologiche commesse dagli accertatori.
5.3 – La circostanza che , creditrice istante, sapesse Controparte_1 della cessazione dell'attività d'impresa da parte della (già) Controparte_7
– ora prima della sua
[...] Parte_1
formale iscrizione a Registro Imprese, il 7.03.2025, e che tale cessazione si collochi alla data della trasformazione eterogenea, il 15.04.2024, e dunque oltre l'anno dalla data in cui
è stata aperta la liquidazione giudiziale (17.07.2025), è del tutto priva di rilievo.
L'art. 33 c.c.i.i., come in precedenza l'art. 10 l. fall., colloca infatti il dies a quo di decorrenza dell'anno non dal momento della cessazione di fatto dell'attività d'impresa, bensì dal momento della sua cancellazione da Registro Imprese, e se i creditori e il P.M. possono dimostrare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale pur dopo la cancellazione, onde pervenire ugualmente ad un'apertura della procedura concorsuale (ma solo se si tratta di imprenditore individuale o di imprenditore collettivo cancellato d'ufficio), non è viceversa consentito al debitore di dimostrare di avere cessato l'attività prima di aver ufficializzato tale evento con la cancellazione da Registro Imprese.
5.4 – Quanto alle (asserite) potenzialità economiche della , che Parte_1
ne escluderebbero lo stato di decozione pur a fronte di un debito tributario (della cui fondatezza non si ha ragione di dubitare: v. sopra, § 5.2) che ad oggi assomma a quasi venti milioni di euro, i principali assets della (tra esse, una serie Controparte_8 di brevetti/modelli di utilità, v. l'art. 2 della scrittura di cui oltre), prima che divenisse efficace la sua trasformazione in fondazione, risultano essere stati ceduti nummo uno (10 euro) alla
MAGA RICERCHE s.r.l. per contratto di cessione di ramo d'azienda concluso per scrittura autenticata del 15.04.2024 (doc. 11 prodd. curatela;
è lo stesso giorno dell'assemblea straordinaria di che delibera la trasformazione in Controparte_3
fondazione, il notaio che autentica la scrittura è lo stesso che redige il verbale dell'assemblea straordinaria). Attualmente, pertanto, nel patrimonio della
[...]
, non sussistono beni di pronta liquidazione in grado di Parte_1
11 soddisfare l'ingentissimo debito tributario, e d'altra parte, il fatto che la stessa
[...]
abbia inutilmente tentato un pignoramento, dopo la decadenza Controparte_1 del dal beneficio della rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/73 (l'istanza è del Parte_1
18.03.2024, doc. 6 fasc. ; il pignoramento presso terzi è dell'agosto seguente, doc. 7 CP_2
fasc. con dichiarazione negativa del terzo pignorato CR ASTI), rende vieppiù palese CP_2
la condizione di insolvenza della debitrice.
5.5 - La reiezione nel merito del reclamo assorbe e rende non necessaria la decisione sull'istanza cautelare ex art. 52 c.c.i.i.
6. - Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile – complessità media, mancando un accertamento definitivo del passivo concorsuale come valore della causa da considerare ex art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
La palese, originaria insostenibilità del reclamo, anche affermando la fattibilità di un'ipotesi di concordato o di ristrutturazione dei debiti evidentemente priva di qualsivoglia fondamento giuridico ed economico, rende evidente la mala fede con cui ha agito il legale rappresentante della e giustifica, perciò, l'applicazione a suo carico della sanzione della Parte_1
responsabilità solidale ex art. 51, co. 15, c.c.i.i., conforme alla richiesta del legale della curatela.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. Parte_1
n. 293/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 17 luglio 2025, con ricorso depositato in data 19.08.2025:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la e, in solido con essa ai sensi Parte_1 dell'art. 51, co. 15, c.c.i.i., il suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali in favore della e della curatela della Controparte_9
12 liquidazione giudiziale , spese che liquida, per Parte_1 ciascuna delle parti reclamate, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
Dott. Bruno Conca Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1085 / 2025 R.G. ;
promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PASTA ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Indirizzo
Telematico;
- reclamante contro
Curatela della liquidazione giudiziale (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. PALLADINO VINCENZO ed elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso il suo Studio in VIA MASSENA, 13 10128 TORINO;
- parte reclamata
e contro
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. CIMETTI MAURIZIO Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Delfino IL FA & HE in Roma, Via di Ripetta n.142;
- parte reclamata
e nel contraddittorio con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
- contraddittore necessario
e con
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;
- rappresentante del P.M. presso il giudice del reclamo
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante: “RICORRE
A codesta ecc.ma Corte d'Appello di Torino affinché,
a) Preliminarmente, il Presidente ordini con decreto la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio per la decisione sull'istanza di sospensione ex art. 52 CCII,
e la Corte decida su tale istanza, accogliendola con decreto non soggetto ad impugnazione;
b) In ogni caso, fissata l'udienza di comparizione delle parti e concesso congruo termine per la notifica del ricorso e del decreto, disattesa ogni contraria istanza, la Corte voglia:
-accertare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'ammissione della reclamante ad uno strumento di regolazione della crisi come da istanza 15.07.2025 e ammettervi la stessa;
-dichiarare insussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per i motivi sopra esposti e revocare, pertanto, la sentenza pronunziata dal Tribunale di Torino,
2 comunicata il 17 luglio 2025 nel proc. unit. n. 356/2025, per tutte le motivazioni sopra indicate.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
Per parte reclamata curatela della liquidazione giudiziale: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo della precedente fase processuale
In via preliminare
- respingere l'avversaria istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 52 CCII, attesa l'evidente insussistenza dei relativi presupposti
Nel merito
- respingere l'avversaria opposizione e per l'effetto confermare la sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
In ogni caso
-col favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende
-con condanna del legale rappresentante della reclamante, prof. alla Parte_1 Persona_1 rifusione delle spese di lite in favore della Procedura ai sensi dell'art. 51, comma 15, d. lgs.
14/2019”.
Per parte reclamata : “CHIEDE che Codesta Ill.ma Corte adita voglia rigettare il CP_2
reclamo proposta dalla e confermare integralmente la sentenza n. Parte_1
293/2025 del Tribunale di Torino pubblicata in data 17 luglio 2025.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il P.G.: “CHIEDE Il rigetto dell'appello proposto dal ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1 – La società già operante nel settore fabbricazione Controparte_3
di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia, è stata trasformata in
, con delibera dall'assemblea straordinaria in Parte_1 data 15.04.2024 iscritta a Registro Imprese il 17.05 seguente;
alcuni mesi dopo l'iscrizione della trasformazione, il legale rappresentante della ne ha chiesto la Parte_1
3 cancellazione da Registro Imprese col motivo che “l'ente non svolge più attività economica né in via principale né in via secondaria”, e la cancellazione è stata iscritta in data 7.3.2025.
Tra gli scopi della , oltre alla diffusione della Parte_1 cultura scientifica e tecnologica, vi è anche “la valorizzazione del legato scientifico e tecnologico e culturale del gruppo di ricerca del Prof. (anche solo Persona_2
“Gruppo Perona”) nonché la tutela del buon nome del medesimo anche nei confronti di terzi”.
1.2 - Con ricorso ex art. 37, co. 2, c.c.i.i. depositato il 12.06.2025, Controparte_1
, assumendosi creditrice per importi iscritti a ruolo per circa 5,9 milioni di
[...] euro, ha chiesto al Tribunale di Torino l'apertura della liquidazione giudiziale della
. Parte_1
Dalle informazioni acquisite ex art. 42 c.c.i.i. nell'istruttoria pre-liquidazione è emerso un debito della stessa verso l'Erario di 14,3 milioni di euro. Parte_1
1.3 – All'udienza del 15.07.2025, la dava atto Parte_1
di aver depositato il giorno stesso domanda di concordato preventivo con riserva o di omologa di piano di ristrutturazione ex art. 64 bis c.c.i.i. con riserva ed ha insistito per la concessione dei termini dell'art. 44 c.c.i.i. per il deposito della proposta di piano e della relativa documentazione.
1.4 - Il Tribunale di Torino ha dapprima dichiarato inammissibile con decreto, ai sensi dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i. la domanda di concordato preventivo con riserva e/o di omologa di piano di ristrutturazione con riserva, in quanto proveniente da un soggetto cancellato a far data dal
7.03.2025 da Registro Imprese;
quindi, ritenuta la sussistenza dei requisiti dimensionali dell'art. 121 c.c.i.i. e lo stato di insolvenza, ha disposto con sent. n. 293/2025, pubblicata il
17.07.2025, l'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, il Tribunale di Torino:
- ha rilevato che la natura di fondazione del soggetto non è incompatibile con la titolarità di un'attività d'impresa e, dunque, con il suo assoggettamento alle procedure concorsuali;
- ha evidenziato che non era maturato l'anno previsto dall'art. 33, co. 1, c.c.i.i. dalla cancellazione da Registro Imprese della , avvenuta in data 7.03.2025, ma Parte_1
4 che tale circostanza era ostativa, stante il disposto dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i., alla presentazione di una domanda di composizione negoziata della crisi;
- ha ritenuto che il debito certificato verso assumesse una Controparte_1 consistenza tale, in rapporto all'assenza di finanza (l'attività d'impresa era cessata già da prima della cancellazione della da Registro Imprese) e di beni Parte_1
prontamente liquidabili, da rendere palese lo stato di insolvenza della debitrice.
2. – La ha proposto reclamo avverso la Parte_1 predetta sentenza, chiedendo la sospensione cautelare della liquidazione dell'attivo, dello accertamento del passivo e di ogni atto di gestione.
2.1 - Premette la che ha avviato nel 2021 un vasto Parte_1 Controparte_1
accertamento tributario nei confronti di diversi soggetti, tra i quali i due consorzi universitari
CIFS e la società nell'assunto che tali soggetti CP_4 Controparte_3 facessero parte di un sistema fraudolento per l'evasione delle imposte facente capo al prof.
, già ordinario del Torino;
gli accertamenti svolti dalla Persona_2 CP_5
Agenzia fiscale sarebbero stati contraddistinti da numerose irregolarità e da veri e propri falsi ideologici, in relazione ai quali erano state presentate alla Procura di Torino una serie di denunce-querela, attualmente ancora sub iudice essendo stata fatta opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M.
Tra gli scopi della vi è la tutela del buon nome Parte_1
del prof. anche nei confronti dei terzi;
la venne costituita, attraverso Per_2 Parte_1 una trasformazione eterogenea dell'originaria ai sensi Controparte_3 dell'art. 2500 novies c.c., proprio allo scopo di incardinare un'azione risarcitoria contro la e i singoli funzionari coinvolti negli accertamenti illeciti ed ottenere un Controparte_1 congruo risarcimento, per danni che sarebbero derivanti anche dall'attività di recupero “a tappeto” intrapresa dalla stessa Agenzia fiscale nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel “Gruppo Perona”.
Da ciò la scelta del legale rappresentante della di chiedere la cancellazione Parte_1
volontaria della stessa da Registro Imprese: era infatti cessata, con la Parte_1
trasformazione eterogenea, ogni attività imprenditoriale già facente capo alla
[...]
, e per le stesse ragioni era stata chiusa la partita IVA. Controparte_3
5 2.2 – Tanto premesso, la reclamante censura la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato con riserva e/o di omologa del piano di ristrutturazione: è vero, bensì, che essa è stata cancellata il 7.03.2025 da Parte_1
Registro Imprese, ma ciò è avvenuto perché l'attività di impresa dell'originaria società
era cessata da più di un anno, in quanto la coltivazione delle Parte_1 liti contro , per l'accertamento e la riscossione dei crediti risarcitori che Controparte_1 sarebbero sorti dagli asseriti illeciti compiuti nell'attività di accertamento a carico del “Gruppo
Perona”, è divenuta l'attività istituzionale della , con dismissione di ogni attività Parte_1
commerciale, e tale attività non può essere qualificata come impresa commerciale agli effetti dell'art. 121 c.c.i.i.
L'ipotizzato piano concordatario o di ristrutturazione avrebbe, invece, potuto valorizzare la realizzazione dell'attivo della , costituito dai diritti risarcitori (aumentati anche Parte_1 grazie all'acquisizione di rami di azienda da parte di altre società del "Gruppo Perona”) nei confronti di , attivo valutato nell'ordine di decine di milioni di euro;
e Controparte_1 dall'altro, stante l'assoluta opinabilità del debito verso l'Agenzia fiscale per via delle gravi irregolarità e addirittura degli illeciti che hanno contraddistinto gli accertamenti, il rimanente stock di debito verso privati potrebbe essere soddisfatto con la valorizzazione degli avviamenti, consistenti nell'attività di ricerca e di sviluppo elaborati nel corso del tempo.
La reclamante sembra, poi, negare la sussistenza del proprio stato di insolvenza come presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, dato che il debito tributario (l'unico significativo) sarebbe del tutto incerto, anzi più propriamente sarebbe ingiusto e non dovuto perché fondato sull'assunto di una inesistente attività di ricerca riferibile alla originaria società , mentre vi sarebbe un ingente credito risarcitorio Parte_1
verso , del tutto trascurato dal primo Giudice, oltre ad altri Controparte_6 assets all'attivo.
3.1 – Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale della Parte_1
chiedendo il rigetto del reclamo e dell'istanza di sospensione ex art. 52
[...]
c.c.i.i.: evidenzia la curatela che il debito verso l'Erario ammonta, secondo la domanda di ammissione al passivo presentata da , ad oltre 19 Controparte_1
milioni di euro e che le relative cartelle esattoriali non sono state impugnate per tempo, divenendo definitive;
per di più, si osserva, la aveva a suo tempo presentato Parte_1 istanza di rateizzazione del debito all'Agenzia fiscale ed era stata ammessa a tale beneficio, venendone successivamente dichiarata decaduta con l'avvio, successivamente, di
6 un'azione esecutiva rimasta infruttuosa – il che risulterebbe all'evidenza incompatibile con qualsivoglia contestazione, ora, della debenza degli importi richiesti per tributi evasi, interessi e sanzioni.
Aggiunge la curatela che in occasione della trasformazione della Controparte_3
in fondazione, la stessa società avrebbe dismesso ad un prezzo
[...] simbolico di 10 euro l'intero suo compendio aziendale in favore di un'altra società del
“Gruppo Perona”, la MAGA RICERCHE s.r.l., pregiudicando in tal modo le possibilità di soddisfacimento dei creditori.
Sussiste, pertanto, la situazione di insolvenza, risultando infondate le contestazioni del debito tributario, arrivato ad oggi a quasi venti milioni di euro, e del tutto fumose, per non dire inconsistenti, le ipotesi risarcitorie verso . Controparte_1
E' corretta, altresì, la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato e/o di omologa del piano di ristrutturazione con riserva, stante il disposto dello art. 33, co. 4, c.c.i.i., il quale individua come presupposto per l'accesso alle procedure di composizione negoziata della crisi la permanenza dell'impresa ed indica come condizione ostativa proprio il fatto che l'imprenditore risulti cancellato da Registro Imprese.
Vi è infine richiesta di condanna solidale del legale rappresentante della
[...]
ai sensi dell'art. 51, co. 15, c.c.i.i. Parte_1
3.2 – Si è costituita, altresì, chiedendo la reiezione Controparte_1 del reclamo e dell'istanza di sospensione ex art. 52 c.c.i.i., col dire che sussisteva lo stato di insolvenza, attestato dal tentativo infruttuoso di recupero coattivo del proprio ingentissimo credito, e che corretta era la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile la domanda di concordato e/o di omologa del piano di ristrutturazione con riserva.
3.3 – Il P.G. ha concluso per la reiezione dell'impugnazione.
4. – In sede di discussione, la reclamante ha insistito sul fatto che, avendo di Parte_1
fatto un unico creditore, ossia , non sarebbe possibile CP_1 Controparte_1
disporre la liquidazione giudiziale per essere pendente un contenzioso tributario sul punto;
ha aggiunto che la stessa Agenzia fiscale ben sapeva della cessazione dell'attività
d'impresa già da prima della formale cancellazione da Registro Imprese al 7.03.2025 e che tale cessazione era collocabile proprio alla data della trasformazione eterogenea il
15.04.2024, e sarebbe da quel giorno che si doveva far decorrere il termine annuale entro
7 il quale è consentita l'apertura della liquidazione giudiziale;
ha infine evidenziato che l'attivo da coltivare in un ipotetico piano di concordato o in un piano di ristrutturazione è costituito non soltanto dai diritti di lite verso , ma anche dalle partecipazioni Controparte_1 societarie, e del resto e l'attività istituzionale di essa fondazione con lo sviluppo di progetti sarebbe potenzialmente in grado di generare liquidità.
5. – Il reclamo è completamente infondato.
5.1 - L'art. 33, co. 4, c.c.i.i. dichiara inammissibile la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle Imprese.
Si tratta di una disposizione che codifica e recepisce una posizione già consolidata in passato nella dottrina e nella giurisprudenza, quando già si era escluso che l'imprenditore cessato potesse presentare una domanda di concordato preventivo.
Aveva infatti affermato la Cass., 20.10.2015, n. 21.286, nella vigenza della vecchia l. fall., che “la procedura di concordato preventivo, in quanto diretta alla regolazione consensuale della crisi o dell'insolvenza dell'imprenditore, appare incompatibile con la totale cessazione dell'attività imprenditoriale che è diretta a regolare, presupponendo non solo lo status di imprenditore commerciale ma anche l'attualità dell'esercizio di impresa”; si era, in particolare, osservato che il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. avrebbe impedito all'imprenditore, individuale o sociale, che si fosse cancellato da Registro Imprese,
e del quale, entro l'anno dalla cancellazione, fosse stato chiesto il fallimento, di chiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di una procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, avrebbe precluso ipso facto l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare (cfr. Cass., 22.6.2020, n. 12.045 e Id., 20.2.2020, n. 4329).
La C. Cost., con sent. 13.01.2017, n. 9, aveva a sua volta aveva escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità dell'art. 10 l. fall., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentiva, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, alla società cancellata da Registro Imprese di accedere al concordato preventivo, affermando che l'impresa cancellata deve ritenersi priva di legittimazione a richiedere l'accesso alla procedura di concordato preventivo.
8 La ratio dell'art. 33, co. 4, c.c.i.i. sta appunto nell'incentivare l'imprenditore a far emergere tempestivamente la crisi, scoraggiando al contempo la condotta di chi confida nella cancellazione dell'impresa proprio per sottrarsi alle pretese dei suoi creditori.
Tale essendo il principio alla base della disposizione, per come evidenziato dalla sua genesi storica e dalle precedenti affermazioni giurisprudenziali, essa deve ritenersi valevole per ogni tipo di procedura negoziata di composizione della crisi o dell'insolvenza dell'impresa.
E' corretta, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 44 c.c.i.i. tanto con riferimento al concordato preventivo quanto con riguardo al piano di ristrutturazione omologato, compiuta dal primo Giudice, posto che la , alla data Parte_1
di deposito della domanda stessa, risultava già da qualche mese cancellata da Registro
Imprese.
5.2 – La circostanza che il credito di , di natura Controparte_1
tributaria, sia contestato non impedisce che esso possa essere oggetto di apprezzamento in questa sede e di pervenire, di conseguenza, all'apertura della procedura liquidatoria.
Ora, ha affermato la Cass., 2.11.2011, n. 25.870, in riferimento alla vecchia legge fallimentare, che “Nel verificare la sussistenza del requisito della fallibilità posto dall'art. 1, secondo comma, lett. c), legge fall., … devono tenersi in considerazione pure altri elementi dai quali risulti l'esistenza di debiti ulteriori, anche qualora essi siano in parte contestati [e anche se si tratti, come nel caso deciso, di debiti tributari, contestati dinanzi al Giudice tributario], essendo comunque rilevanti quale dato dimensionale dell'impresa; la contestazione, infatti, non ne impedisce l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo e non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la relativa pronuncia non pregiudica l'esito della controversia volta all'accertamento di quel debito” (conforme, la Cass., 12.01.2017, n. 601).
Più nello specifico, in motivazione:
“Le doglianze del ricorrente vertono sul fatto che la corte d'appello, nel valutare l'esposizione debitoria occorrente al superamento della soglia di fallibilità posta dalla citata disposizione di legge, ha tenuto conto di debiti tributari contestati ed ancora sub iudice, essendo tuttora soggetta a gravame la decisione al riguardo assunta dalla competente Commissione
Tributaria (….)
Neppure tali doglianze possono essere accolte.
Nel verificare la sussistenza del requisito di fallibilità posto dall'art. 1, co. 2, lett. c) è indubbiamente prioritario il dato ricavabile dalle scritture contabili dell'impresa. Nondimeno,
9 ove da altri elementi offerti all'esame del giudice risulti l'esistenza di debiti ulteriori, è evidente che anche di essi si dovrà tener conto. Neppure la circostanza che si tratti di debiti in tutto o in parte contestati ne impedisce, di per sè sola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell'impresa per stabilire se l'imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento, trattandosi di un dato oggettivo che non può dipendere dall'atteggiamento e dall'opinione soggettiva del debitore al riguardo. Al pari di qualsiasi altro presupposto della dichiarazione di fallimento, anche questo non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato a decidere sull'apertura della procedura concorsuale, anche se la conseguente pronuncia, ovviamente, è destinata a produrre effetti unicamente ai fini dell'assoggettabilità del debitore a fallimento e non pregiudica l'esito della controversia specificamente volta all'accertamento di quel debito”.
Da tali affermazioni consegue che:
- l'accertamento sulla sussistenza del debito tributario è libero da parte del Tribunale in sede di procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- tale accertamento avviene al solo fine di verificare la sussistenza delle condizioni di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore commerciale, e quindi in via meramente incidentale e senza interferire con l'accertamento “parallelo” del debito dinanzi al giudice competente (si dice, infatti, che “la conseguente pronuncia, ovviamente, è destinata a produrre effetti unicamente ai fini dell'assoggettabilità del debitore a fallimento e non pregiudica l'esito della controversia specificamente volta all'accertamento di quel debito”);
- se il punto non è coperto da giudicato, allora anche il debito tributario è liberamente apprezzabile dal Tribunale ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, senza che vi sia interferenza con la giurisdizione tributaria;
- analoghe considerazioni possono essere fatte per i crediti tributari ai fini dell'insolvenza, della legittimazione ad agire dell'Agenzia fiscale come creditore dell'imprenditore agli effetti dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i. e della condizione di procedibilità dell'art. 49, co. 5, c.c.i.i.
(salvo, in quest'ultimo caso, non sia stata sospesa l'esecutività della cartella o del ruolo, nel qual caso non è più un “credito scaduto e non pagato”).
Nel caso di specie, la reclamante si guarda bene dal produrre i ricorsi al giudice tributario od altri atti che attestino l'esistenza di un contenzioso sul credito rivendicato da CP_1
(si produce solo, all'all. C, un mero elenco di “DOCUMENTI “OGGETTIVI” CHE
[...]
INEQUIVOCABILMENTE CONFUTANO LA TESI DEL “GRUPPO PERONA”, che contiene solo gli estremi di una serie di provvedimenti giurisdizionali delle Corti di giustizia tributarie
10 o dell'a.g.o., senza tuttavia produrre quegli stessi provvedimenti); di talchè è del tutto incerto se il debito verso l'Erario sia ad oggi effettivamente sub iudice oppure no. La reclamante, inoltre, non specifica nel dettaglio le ragioni per cui il complessivo suo debito risultante dagli accertamenti fiscali risulterebbe non dovuto, ma si limita a lamentare del tutto fumosamente delle irregolarità nell'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di verifica e delle falsità ideologiche commesse dagli accertatori.
5.3 – La circostanza che , creditrice istante, sapesse Controparte_1 della cessazione dell'attività d'impresa da parte della (già) Controparte_7
– ora prima della sua
[...] Parte_1
formale iscrizione a Registro Imprese, il 7.03.2025, e che tale cessazione si collochi alla data della trasformazione eterogenea, il 15.04.2024, e dunque oltre l'anno dalla data in cui
è stata aperta la liquidazione giudiziale (17.07.2025), è del tutto priva di rilievo.
L'art. 33 c.c.i.i., come in precedenza l'art. 10 l. fall., colloca infatti il dies a quo di decorrenza dell'anno non dal momento della cessazione di fatto dell'attività d'impresa, bensì dal momento della sua cancellazione da Registro Imprese, e se i creditori e il P.M. possono dimostrare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale pur dopo la cancellazione, onde pervenire ugualmente ad un'apertura della procedura concorsuale (ma solo se si tratta di imprenditore individuale o di imprenditore collettivo cancellato d'ufficio), non è viceversa consentito al debitore di dimostrare di avere cessato l'attività prima di aver ufficializzato tale evento con la cancellazione da Registro Imprese.
5.4 – Quanto alle (asserite) potenzialità economiche della , che Parte_1
ne escluderebbero lo stato di decozione pur a fronte di un debito tributario (della cui fondatezza non si ha ragione di dubitare: v. sopra, § 5.2) che ad oggi assomma a quasi venti milioni di euro, i principali assets della (tra esse, una serie Controparte_8 di brevetti/modelli di utilità, v. l'art. 2 della scrittura di cui oltre), prima che divenisse efficace la sua trasformazione in fondazione, risultano essere stati ceduti nummo uno (10 euro) alla
MAGA RICERCHE s.r.l. per contratto di cessione di ramo d'azienda concluso per scrittura autenticata del 15.04.2024 (doc. 11 prodd. curatela;
è lo stesso giorno dell'assemblea straordinaria di che delibera la trasformazione in Controparte_3
fondazione, il notaio che autentica la scrittura è lo stesso che redige il verbale dell'assemblea straordinaria). Attualmente, pertanto, nel patrimonio della
[...]
, non sussistono beni di pronta liquidazione in grado di Parte_1
11 soddisfare l'ingentissimo debito tributario, e d'altra parte, il fatto che la stessa
[...]
abbia inutilmente tentato un pignoramento, dopo la decadenza Controparte_1 del dal beneficio della rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/73 (l'istanza è del Parte_1
18.03.2024, doc. 6 fasc. ; il pignoramento presso terzi è dell'agosto seguente, doc. 7 CP_2
fasc. con dichiarazione negativa del terzo pignorato CR ASTI), rende vieppiù palese CP_2
la condizione di insolvenza della debitrice.
5.5 - La reiezione nel merito del reclamo assorbe e rende non necessaria la decisione sull'istanza cautelare ex art. 52 c.c.i.i.
6. - Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sul valore indeterminabile – complessità media, mancando un accertamento definitivo del passivo concorsuale come valore della causa da considerare ex art. 5, co. 1, d.m. 55/2014, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
La palese, originaria insostenibilità del reclamo, anche affermando la fattibilità di un'ipotesi di concordato o di ristrutturazione dei debiti evidentemente priva di qualsivoglia fondamento giuridico ed economico, rende evidente la mala fede con cui ha agito il legale rappresentante della e giustifica, perciò, l'applicazione a suo carico della sanzione della Parte_1
responsabilità solidale ex art. 51, co. 15, c.c.i.i., conforme alla richiesta del legale della curatela.
Va da ultimo dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 c.c.i.i. proposto da avverso la sent. Parte_1
n. 293/2025 emessa dal Tribunale di Torino in data 17 luglio 2025, con ricorso depositato in data 19.08.2025:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna la e, in solido con essa ai sensi Parte_1 dell'art. 51, co. 15, c.c.i.i., il suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese processuali in favore della e della curatela della Controparte_9
12 liquidazione giudiziale , spese che liquida, per Parte_1 ciascuna delle parti reclamate, in complessivi € 8.470, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara infine la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
13