Articolo 2 della Legge 3 marzo 1960, n. 189
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 marzo 1960
Art. 2.
La somma di lire 800.000.000 di cui al precedente articolo sara' stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 200.000.000 per l'esercizio 1958-59, lire 300.000.000 per l'esercizio 1959-60 e lire 300.000.000 per l'esercizio 1960-61.
Le somme non impegnate in un esercizio, saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 24 marzo 1960