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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 10/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 370 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RUZZA TIZIANA, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, dall'Avv.BARONE CARMINE e dall'Avv.
TROVATI ANTONELLA, giusta procura generale alle liti;
APPELLATO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 148/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
08/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coin ricorso dinanzi al Tribunale di L'Aquila il sig. proponeva opposizione avverso il Pt_1 verbale di accertamento e notificazione n. 20200112091 del 19.02.2021 con il quale, l'
[...] e l' gli contestavano omissioni CP_3 Controparte_4
contributive sulla propria posizione personale, per gli anni di competenza 2016-2017-2018.
Gli enti rilevavano nei confronti dell'appellante - quale Amministratore Unico p.t. della
[...]
e in quegli anni anche socio della (p. iva – CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 un'omissione relativa al mancato pagamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimale in riferimento ai suddetti anni di competenza.
Il sig. impugnava il verbale per i seguenti motivi: Pt_1
A) violazione dei termini di notificazione dell'illecito amministrativo, in quanto il procedimento amministrativo, prodromico alla formazione dell'impugnato Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione, si era concluso oltre il termine decadenziale di 90 gg ex art. 14 della L. 689/1981 (primo accesso degli ispettori avvenuto in data 4 agosto 2020 e notificazione del verbale impugnato il successivo 20 febbraio 2021, pertanto tre mesi oltre il predetto termine decadenziale)
B) mancata indicazione degli strumenti di tutela e di opposizione al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione
C) mancata indicazione della norma violata, e indeterminatezza della domanda, in quanto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sarebbe stato privo di qualsiasi elemento costitutivo, tanto da renderlo aleatorio, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa del ricorrente. Il ricorrente confermava di essere effettivamente iscritto all' – CP_1
Gestione Separata Artigiani – dal 10/02/2000 cod. id. 15037001HK, di essere socio di CP_1 maggioranza della società artigiana divenuta così in seguito a trasformazione CP_5 da s.n.c. nel 2015 e di aver sempre adempiuto con regolarità al proprio obbligo contributivo,
e di essere divenuto nel 2016 socio di capitali al 51% della H Edilizia Generale s.r.l., partecipazione conclusasi nel 2018.
D) Illegittimità della pretesa in quanto l'art. 3 bis, D.L. 384/1992 convertito in Legge n.
438/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità di redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono e pertanto, al fine del computo, occorre fare riferimento solo a tale tipologia di redditi, non rientrandovi i redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali, come quella intercorsa tra il ricorrente e la H Edilizia Generale s.r.l., per la quale il sig. non avrebbe Pt_1 svolto attività lavorativa. Il primo giudice respingeva il ricorso evidenziando che “il ricorrente è stato, nei periodi indicati nel verbale di accertamento, non solo socio di maggioranza, sia della Controparte_7
e della H Edilizia Generale s.r.l., ma anche colui che dava le direttive in particolare agli operai dirigendo i lavori edili. Dalle dichiarazioni dei testi (v. verbale del 6.12.2023 e dalle spontanee dichiarazioni (acquisite a seguito di ordinanza del 6.12.2023) emerge espressamente (oltre che logicamente) che il ricorrente dava le direttive sia in ufficio sia soprattutto in cantiere, ossia operava concretamente nella società di capitali.
Peraltro le modalità lavorative sono rimaste le medesime anche dopo il passaggio dalla società in nome collettivo a quella a responsabilità limitata (v. dichiarazioni acquisite di . Pt_1
D'altronde è mancata la prova di chi avrebbe gestito l'azienda, lasciando il ricorrente a ricoprire solo il ruolo di comproprietario.”
Il sig. ha impugnato tale pronuncia sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
Il giudice avrebbe apoditticamente affermato lo svolgimento di attività lavorativa del sig. presso la H Edilizia Generale s.r.l., in assenza di qualsiasi elemento emerso in tal senso Pt_1 nel corso del giudizio, poiché:
1) Nessuno dei testimoni ascoltati, ha confermato la presenza di nei cantieri Parte_1 dell'H Edilizia Generale s.r.l.;
2) Nessuno dei testimoni ha riferito che il medesimo ricorrente impartisse direttive agli operai dell'H Edilizia Generale s.r.l., per dirigere i lavori edili, non avendo peraltro lo stesso ricorrente le competenze tecniche necessarie e specifiche per poterlo fare.
Lo stesso Ispettore ha affermato di: “non poter dire quale è l'attività esatta Testimone_1 del ricorrente, poiché l'attività di accertamento ispettivo si è svolta solo nell'ufficio amministrativo, per cui non ha potuto verificare il cantiere”. l'Ispettore non avrebbe specificato neppure in quale delle due società sia stato effettuato l'accertamento, se presso la sede amministrativa della ovvero presso la sede amministrativa dell'H Edilizia CP_8
Generale s.r.l.. Gli altri testimoni hanno affermato di non avere mai visto il sig. presso Pt_2
la H Edilizia Generale s.rl.
Peraltro il primo giudice, in corso di causa e all'udienza del 6 dicembre 2023, rileggendo le dichiarazioni dei testimoni, chiedeva il deposito degli atti a cui aveva fatto riferimento l'ispettore nel corso della propria deposizione. Tes_1 L' allora depositava alcune dichiarazioni della sig.ra del tutto CP_1 Parte_3
estranee ai fatti di cui è causa e riferite ad un diverso accertamento afferente ad un diverso giudizio ed ad un diverso contribuente.
Difatti la sig.ra in qualità di dipendente della dichiarava di aver Parte_3 CP_8 preso, nel periodo in cui aveva lavorato per la direttive di lavoro quotidiane CP_8
dal sig. Le due dipendenti della (la sig.ra e la sig.ra Parte_1 CP_8 Parte_4
hanno confermato la presenza costante dell'Amministratore nella sede della Parte_5 società, elemento completamente a favore del ricorrente che non avrebbe potuto essere presente contemporaneamente sui cantieri della H Edilizia Generale s.r.l.
Tutti gli elementi emersi deporrebbero quindi a favore del fatto che la partecipazione del sig. nella H Edilizia Generale s.r.l. come socio sarebbe meramente economica. Pt_1
L' si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la CP_2
pretesa ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, e chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
L' si è costituito eccependo che in primo grado è stato comunque dimostrato che il sig. CP_1
partecipasse in maniera abituale e prevalente all'attività artigiana svolta nell'ambito Pt_1 della (p.i. , come rilevato nel verbale ispettivo, n. 2020011209 CP_8 P.IVA_2
con il quale si sono accertati i redditi “a percentuale” per il periodo 2016, 2017 e 2018, del sig. Parte_1
A nulla rileverebbe la natura (reddito di capitale o reddito di impresa) che si voglia attribuire al reddito conseguito dal ricorrente nella qualità di socio nell'ambito della H Edilizia Generale
S.r.l. (p.i. . P.IVA_1
Secondo l' anche se si considerasse il solo reddito d'impresa conseguito per l'attività CP_1 artigianale svolta presso la (p.i. negli anni 2016, 2017 e 2018, CP_8 P.IVA_2
il ricorrente sarebbe egualmente tenuto a versare la contribuzione calcolata sul reddito eccedente il minimale. La (p.i. , per l'anno 2016 ha denunciato CP_8 P.IVA_2
(Modello SC2017, quadro RF, rigo RF63) un reddito di impresa pari ad €. 97.136,00, per l'anno 2017 ha denunciato (Modello SC2018, quadro RF, rigo RF63) un reddito di impresa pari ad €. 91.289,00, per l'anno 2018 ha denunciato (Modello SC2019, quadro RF, rigo RF63) un reddito d'impresa pari ad €. 102.985,00
Ciò perché “per ì soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Imputando il 60% di questo reddito d'impresa all'appellante, ne deriva che:
-a) per l'anno 2016, a fronte di un reddito di €. 58.281,60, la contribuzione complessivamente dovuta era pari ad €. 13.584,63;
-b) per l'anno 2017, a fronte di un reddito di €. 54.773,40, la contribuzione complessivamente dovuta è pari ad €. 12.985,63;
-c) per l'anno 2018, a fronte di un reddito pari ad €. 61.791,00, la contribuzione complessivamente dovuta ammonta ad €. 14.981,45.”
L' ha inoltre aggiunto che CP_1
“Lo stesso discorso vale anche per i redditi conseguiti dal ricorrente nell'esercizio di una attività artigianale svolta nell'ambito della H Edilizia Generale S.r.l. (p.i. . P.IVA_1
Imputando il 51% di questo reddito d'impresa al ricorrente, ne deriva che:
-a) per l'anno 2016, a fronte di un reddito di €. 12.568,44, la contribuzione complessivamente dovuta era pari ad €. 3.599,03;
-b) per l'anno 2017, a fronte di un reddito di €. 6.387,75, la contribuzione complessivamente dovuta è pari ad €. 3.668,99.”
Nel verbale ispettivo impugnato gli ispettori hanno rilevato che: Nel medesimo verbale è presente il seguente prospetto, per il calcolo dei contributi e delle sanzioni:
E' inoltre riportato in allegato un prospetto relativo ai redditi di impresa che si ritiene di assoggettare a contribuzione: L'appello è fondato.
Il primo giudice ha certamente errato nel ritenere provato lo svolgimento da parte del sig. di attività lavorativa presso la H Edilizia Generale S.r.l., riferendosi le testimonianze Pt_1 solo al lavoro presso la (peraltro indicato a tempo pieno) e non essendo in atti CP_8 nessun tipo di elemento dal quale desumere che il sig. partecipasse attivamente Pt_1
all'attività della H Edilizia. I redditi prodotti dalla stessa non possono dunque imputarsi al sig. come redditi d'impresa. Pt_1
Nonostante ciò, ed alla luce delle tabelle allegate al verbale ispettivo, da una parte è evidente che l' abbia calcolato come redditi di impresa da assoggettare a contribuzione anche i CP_1
redditi (pro quota del sig. prodotti dalla società H Edilizia Generale S.r.l., dall'altra Pt_1 non si evince esattamente come l'ente sia addivenuto al calcolo dei contributi e sanzioni di cui al prospetto riepilogativo, cioè non emerge se tale calcolo – che peraltro è diverso da quello prodotto dall' nel presente giudizio di appello, sia per la che per la CP_1 CP_8
H Edilizia Generale s.r.l. – sia riferibile ai redditi – eccedenti il minimale - prodotti congiuntamente dalle due società, ovvero a solo ad una delle due (e quale).
Sebbene nella memoria di costituzione l' abbia riproposto quanto indicato nell'allegato CP_1 al verbale ispettivo con riferimento alla quantificazione del reddito d'impresa della CP_8
non ha specificato quale parte delle somme aggiuntive addebitate al sig. n sede
[...] Pt_1 ispettiva (complessivamente 11.211,04 per il 2018, 10.892,22 per il 2017 e 13.022,02 per il
2016 ,cumulando entrambe le società) siano riferibili ad un eventuale saldo per i contributi dovuti relativi alla sola (indicati in euro 14.981,45 per il 2018, 12.985,63 per il CP_8
2017, 13.584 per il 2016).
Tale precisazione non è stata resa neppure a seguito di richiesta di integrazione da parte della
Corte di Appello, a seguito della quale l' si è limitata a riproporre la tabella già allegata CP_1
al verbale ispettivo, dalla quale però come detto non si può in alcun modo evincere che siano stati addebitati contributi aggiuntivi e sanzioni riferibili esclusivamente alla società CP_8 perché il reddito d'impresa di questa sola era eccedente il minimale, essendosi l'
[...] CP_1
limitato a depositare le aliquote e a rappresentare cripticamente che il calcolo (non esplicitato)
“Naturalmente a partire da una certa cifra aumenta di un punto percentuale e quindi l'importo varia a seconda se assoggettiamo prima l'uno o l'altro dei redditi di partecipazione….”.
L'appello dunque deve essere accolto, non avendo l' dimostrato l'esistenza di un credito CP_1
contributivo in relazione all'attività della e dovendosi escludere la natura di CP_8 redditi di impresa per l'appellante quelli provenienti dalla H Edilizia Generale S.r.l.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono da porsi a carico dell' . CP_1
Sono da compensarsi le spese tra l'appellante e l' , considerata l'estraneità CP_2 dell'ispettorato alla pretesa contributiva.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le some addebitate al sig. nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011209 del Parte_1
1/02/2021;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 4.638,00 per il CP_1
primo grado ed euro 3.473,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali,
IVA e CPA.
- Compensa le spese tra l'appellante e l' . Controparte_4 Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 370 dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. RUZZA TIZIANA, giusta procura in atti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. GAMBINO ARMANDO, dall'Avv.BARONE CARMINE e dall'Avv.
TROVATI ANTONELLA, giusta procura generale alle liti;
APPELLATO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato;
APPELLATO
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 148/2024 del Tribunale di L'Aquila pubblicata il
08/05/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Coin ricorso dinanzi al Tribunale di L'Aquila il sig. proponeva opposizione avverso il Pt_1 verbale di accertamento e notificazione n. 20200112091 del 19.02.2021 con il quale, l'
[...] e l' gli contestavano omissioni CP_3 Controparte_4
contributive sulla propria posizione personale, per gli anni di competenza 2016-2017-2018.
Gli enti rilevavano nei confronti dell'appellante - quale Amministratore Unico p.t. della
[...]
e in quegli anni anche socio della (p. iva – CP_5 Controparte_6 P.IVA_1 un'omissione relativa al mancato pagamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimale in riferimento ai suddetti anni di competenza.
Il sig. impugnava il verbale per i seguenti motivi: Pt_1
A) violazione dei termini di notificazione dell'illecito amministrativo, in quanto il procedimento amministrativo, prodromico alla formazione dell'impugnato Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione, si era concluso oltre il termine decadenziale di 90 gg ex art. 14 della L. 689/1981 (primo accesso degli ispettori avvenuto in data 4 agosto 2020 e notificazione del verbale impugnato il successivo 20 febbraio 2021, pertanto tre mesi oltre il predetto termine decadenziale)
B) mancata indicazione degli strumenti di tutela e di opposizione al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione
C) mancata indicazione della norma violata, e indeterminatezza della domanda, in quanto il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione sarebbe stato privo di qualsiasi elemento costitutivo, tanto da renderlo aleatorio, con conseguente grave compromissione del diritto di difesa del ricorrente. Il ricorrente confermava di essere effettivamente iscritto all' – CP_1
Gestione Separata Artigiani – dal 10/02/2000 cod. id. 15037001HK, di essere socio di CP_1 maggioranza della società artigiana divenuta così in seguito a trasformazione CP_5 da s.n.c. nel 2015 e di aver sempre adempiuto con regolarità al proprio obbligo contributivo,
e di essere divenuto nel 2016 socio di capitali al 51% della H Edilizia Generale s.r.l., partecipazione conclusasi nel 2018.
D) Illegittimità della pretesa in quanto l'art. 3 bis, D.L. 384/1992 convertito in Legge n.
438/1992 stabilisce che l'ammontare del contributo annuo dovuto è rapportato alla totalità di redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono e pertanto, al fine del computo, occorre fare riferimento solo a tale tipologia di redditi, non rientrandovi i redditi derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali, come quella intercorsa tra il ricorrente e la H Edilizia Generale s.r.l., per la quale il sig. non avrebbe Pt_1 svolto attività lavorativa. Il primo giudice respingeva il ricorso evidenziando che “il ricorrente è stato, nei periodi indicati nel verbale di accertamento, non solo socio di maggioranza, sia della Controparte_7
e della H Edilizia Generale s.r.l., ma anche colui che dava le direttive in particolare agli operai dirigendo i lavori edili. Dalle dichiarazioni dei testi (v. verbale del 6.12.2023 e dalle spontanee dichiarazioni (acquisite a seguito di ordinanza del 6.12.2023) emerge espressamente (oltre che logicamente) che il ricorrente dava le direttive sia in ufficio sia soprattutto in cantiere, ossia operava concretamente nella società di capitali.
Peraltro le modalità lavorative sono rimaste le medesime anche dopo il passaggio dalla società in nome collettivo a quella a responsabilità limitata (v. dichiarazioni acquisite di . Pt_1
D'altronde è mancata la prova di chi avrebbe gestito l'azienda, lasciando il ricorrente a ricoprire solo il ruolo di comproprietario.”
Il sig. ha impugnato tale pronuncia sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
Il giudice avrebbe apoditticamente affermato lo svolgimento di attività lavorativa del sig. presso la H Edilizia Generale s.r.l., in assenza di qualsiasi elemento emerso in tal senso Pt_1 nel corso del giudizio, poiché:
1) Nessuno dei testimoni ascoltati, ha confermato la presenza di nei cantieri Parte_1 dell'H Edilizia Generale s.r.l.;
2) Nessuno dei testimoni ha riferito che il medesimo ricorrente impartisse direttive agli operai dell'H Edilizia Generale s.r.l., per dirigere i lavori edili, non avendo peraltro lo stesso ricorrente le competenze tecniche necessarie e specifiche per poterlo fare.
Lo stesso Ispettore ha affermato di: “non poter dire quale è l'attività esatta Testimone_1 del ricorrente, poiché l'attività di accertamento ispettivo si è svolta solo nell'ufficio amministrativo, per cui non ha potuto verificare il cantiere”. l'Ispettore non avrebbe specificato neppure in quale delle due società sia stato effettuato l'accertamento, se presso la sede amministrativa della ovvero presso la sede amministrativa dell'H Edilizia CP_8
Generale s.r.l.. Gli altri testimoni hanno affermato di non avere mai visto il sig. presso Pt_2
la H Edilizia Generale s.rl.
Peraltro il primo giudice, in corso di causa e all'udienza del 6 dicembre 2023, rileggendo le dichiarazioni dei testimoni, chiedeva il deposito degli atti a cui aveva fatto riferimento l'ispettore nel corso della propria deposizione. Tes_1 L' allora depositava alcune dichiarazioni della sig.ra del tutto CP_1 Parte_3
estranee ai fatti di cui è causa e riferite ad un diverso accertamento afferente ad un diverso giudizio ed ad un diverso contribuente.
Difatti la sig.ra in qualità di dipendente della dichiarava di aver Parte_3 CP_8 preso, nel periodo in cui aveva lavorato per la direttive di lavoro quotidiane CP_8
dal sig. Le due dipendenti della (la sig.ra e la sig.ra Parte_1 CP_8 Parte_4
hanno confermato la presenza costante dell'Amministratore nella sede della Parte_5 società, elemento completamente a favore del ricorrente che non avrebbe potuto essere presente contemporaneamente sui cantieri della H Edilizia Generale s.r.l.
Tutti gli elementi emersi deporrebbero quindi a favore del fatto che la partecipazione del sig. nella H Edilizia Generale s.r.l. come socio sarebbe meramente economica. Pt_1
L' si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo la CP_2
pretesa ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva, e chiedendo di essere estromesso dal giudizio.
L' si è costituito eccependo che in primo grado è stato comunque dimostrato che il sig. CP_1
partecipasse in maniera abituale e prevalente all'attività artigiana svolta nell'ambito Pt_1 della (p.i. , come rilevato nel verbale ispettivo, n. 2020011209 CP_8 P.IVA_2
con il quale si sono accertati i redditi “a percentuale” per il periodo 2016, 2017 e 2018, del sig. Parte_1
A nulla rileverebbe la natura (reddito di capitale o reddito di impresa) che si voglia attribuire al reddito conseguito dal ricorrente nella qualità di socio nell'ambito della H Edilizia Generale
S.r.l. (p.i. . P.IVA_1
Secondo l' anche se si considerasse il solo reddito d'impresa conseguito per l'attività CP_1 artigianale svolta presso la (p.i. negli anni 2016, 2017 e 2018, CP_8 P.IVA_2
il ricorrente sarebbe egualmente tenuto a versare la contribuzione calcolata sul reddito eccedente il minimale. La (p.i. , per l'anno 2016 ha denunciato CP_8 P.IVA_2
(Modello SC2017, quadro RF, rigo RF63) un reddito di impresa pari ad €. 97.136,00, per l'anno 2017 ha denunciato (Modello SC2018, quadro RF, rigo RF63) un reddito di impresa pari ad €. 91.289,00, per l'anno 2018 ha denunciato (Modello SC2019, quadro RF, rigo RF63) un reddito d'impresa pari ad €. 102.985,00
Ciò perché “per ì soci lavoratori di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non distribuiti ai soci (importo del rigo RN1 meno l'importo del rigo RN5 del modello Unico società di capitali, rapportato alla quota di partecipazione del socio indicata nel quadro RO). Detta base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.
Imputando il 60% di questo reddito d'impresa all'appellante, ne deriva che:
-a) per l'anno 2016, a fronte di un reddito di €. 58.281,60, la contribuzione complessivamente dovuta era pari ad €. 13.584,63;
-b) per l'anno 2017, a fronte di un reddito di €. 54.773,40, la contribuzione complessivamente dovuta è pari ad €. 12.985,63;
-c) per l'anno 2018, a fronte di un reddito pari ad €. 61.791,00, la contribuzione complessivamente dovuta ammonta ad €. 14.981,45.”
L' ha inoltre aggiunto che CP_1
“Lo stesso discorso vale anche per i redditi conseguiti dal ricorrente nell'esercizio di una attività artigianale svolta nell'ambito della H Edilizia Generale S.r.l. (p.i. . P.IVA_1
Imputando il 51% di questo reddito d'impresa al ricorrente, ne deriva che:
-a) per l'anno 2016, a fronte di un reddito di €. 12.568,44, la contribuzione complessivamente dovuta era pari ad €. 3.599,03;
-b) per l'anno 2017, a fronte di un reddito di €. 6.387,75, la contribuzione complessivamente dovuta è pari ad €. 3.668,99.”
Nel verbale ispettivo impugnato gli ispettori hanno rilevato che: Nel medesimo verbale è presente il seguente prospetto, per il calcolo dei contributi e delle sanzioni:
E' inoltre riportato in allegato un prospetto relativo ai redditi di impresa che si ritiene di assoggettare a contribuzione: L'appello è fondato.
Il primo giudice ha certamente errato nel ritenere provato lo svolgimento da parte del sig. di attività lavorativa presso la H Edilizia Generale S.r.l., riferendosi le testimonianze Pt_1 solo al lavoro presso la (peraltro indicato a tempo pieno) e non essendo in atti CP_8 nessun tipo di elemento dal quale desumere che il sig. partecipasse attivamente Pt_1
all'attività della H Edilizia. I redditi prodotti dalla stessa non possono dunque imputarsi al sig. come redditi d'impresa. Pt_1
Nonostante ciò, ed alla luce delle tabelle allegate al verbale ispettivo, da una parte è evidente che l' abbia calcolato come redditi di impresa da assoggettare a contribuzione anche i CP_1
redditi (pro quota del sig. prodotti dalla società H Edilizia Generale S.r.l., dall'altra Pt_1 non si evince esattamente come l'ente sia addivenuto al calcolo dei contributi e sanzioni di cui al prospetto riepilogativo, cioè non emerge se tale calcolo – che peraltro è diverso da quello prodotto dall' nel presente giudizio di appello, sia per la che per la CP_1 CP_8
H Edilizia Generale s.r.l. – sia riferibile ai redditi – eccedenti il minimale - prodotti congiuntamente dalle due società, ovvero a solo ad una delle due (e quale).
Sebbene nella memoria di costituzione l' abbia riproposto quanto indicato nell'allegato CP_1 al verbale ispettivo con riferimento alla quantificazione del reddito d'impresa della CP_8
non ha specificato quale parte delle somme aggiuntive addebitate al sig. n sede
[...] Pt_1 ispettiva (complessivamente 11.211,04 per il 2018, 10.892,22 per il 2017 e 13.022,02 per il
2016 ,cumulando entrambe le società) siano riferibili ad un eventuale saldo per i contributi dovuti relativi alla sola (indicati in euro 14.981,45 per il 2018, 12.985,63 per il CP_8
2017, 13.584 per il 2016).
Tale precisazione non è stata resa neppure a seguito di richiesta di integrazione da parte della
Corte di Appello, a seguito della quale l' si è limitata a riproporre la tabella già allegata CP_1
al verbale ispettivo, dalla quale però come detto non si può in alcun modo evincere che siano stati addebitati contributi aggiuntivi e sanzioni riferibili esclusivamente alla società CP_8 perché il reddito d'impresa di questa sola era eccedente il minimale, essendosi l'
[...] CP_1
limitato a depositare le aliquote e a rappresentare cripticamente che il calcolo (non esplicitato)
“Naturalmente a partire da una certa cifra aumenta di un punto percentuale e quindi l'importo varia a seconda se assoggettiamo prima l'uno o l'altro dei redditi di partecipazione….”.
L'appello dunque deve essere accolto, non avendo l' dimostrato l'esistenza di un credito CP_1
contributivo in relazione all'attività della e dovendosi escludere la natura di CP_8 redditi di impresa per l'appellante quelli provenienti dalla H Edilizia Generale S.r.l.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono da porsi a carico dell' . CP_1
Sono da compensarsi le spese tra l'appellante e l' , considerata l'estraneità CP_2 dell'ispettorato alla pretesa contributiva.
PQM
- In riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le some addebitate al sig. nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2020011209 del Parte_1
1/02/2021;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 4.638,00 per il CP_1
primo grado ed euro 3.473,00 per il grado di appello, in entrambi i casi oltre spese generali,
IVA e CPA.
- Compensa le spese tra l'appellante e l' . Controparte_4 Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 10/07/2025
La Consigliera est.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga