Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10/04/2025 N. 15237/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
e rappresentati e difesi dall'Avv.to Parte_1 Parte_2
PERRONE LOREDANA nonchè BLOISE DAVIDE ed elett.te dom.to presso lo studio in
Milano (MI), 20122, in Via Cesare Beccaria n. 5
RICORRENTE
contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO ed elett.te dom.to presso lo studio in VIA
SODERINI, 24 20146 MILANO
RESISTENTE
OGGETTO: Carta Docente
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/11 Dott. Riccardo Atanasio
Con ricorso depositato in data 27.12.2024, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il
, chiedendo al Giudice;
Controparte_1
“- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n.
107;
- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere il relativo importo in favore di ciascun ricorrente o ad accreditarlo mediante il sistema della Carta Docente secondo le indicazioni che il Tribunale Vorrà indicare per Parte_1 dall'anno scolastico 2023/2024 ad oggi;
per dall'anno scolastico Parte_2
2019/2020 all'anno scolastico 2021/2022; in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
è una docente che lavora alle dipendenze del Parte_1 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_1
determinato con decorrenza dal 09/10/2024 e cessazione al 30/06/2025.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_1 anche nell'a.s. 2023/2024, con contratto avente decorrenza dal 25/10/2023 e cessazione al
30/06/2024.
è un docente che lavora alle dipendenze del Parte_2 [...]
, attualmente in servizio con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato con decorrenza dal 01/09/2022.
Ha prestato servizio in favore del convenuto, con contratto a tempo determinato, CP_1 anche nell'a.s. 2019/2020, con più contratti aventi complessiva decorrenza dal 28/10/2019 e cessazione al 30/06/2020; nell'a.s. 2020/2021, con contratto avente decorrenza dal 28/09/2020 e cessazione al
08/06/2021; nell'a.s. 2021/2022, con contratto avente decorrenza dal 00/09/2021 e cessazione al
30/06/2022.
2/11 Dott. Riccardo Atanasio I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
Carta Docente, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendente precari.
I docenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avesse svolto medesime mansioni e sottoposta ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, parte ricorrente chiede la condanna del Controparte_1 alla concessione in suo favore della Carta elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare,
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta Parte_1
docente per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, con la condanna del Ministero convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica;
3/11 Dott. Riccardo Atanasio - chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per Parte_2
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con la condanna del CP_1 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della Carta elettronica.
Si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti di seguito.
Il resistente sostiene che la normativa in vigore, cioè l'art. 1, comma 121, L. n. 107 CP_1
del 13/7/2015, prevede espressamente che la carta docente venga erogata in favore dei soli docenti con contratto a tempo indeterminato (per l'anno scolastico 2023 viene riconosciuta anche ai supplenti annuali su posto vacante e disponibile).
Eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. con riferimento all'a.s. 2019/2020 per il ricorrente per non aver agito nei termini previsti, essendo stato il ricorso Parte_2 notificato all'amministrazione resistente in data 09.01.2025.
Eccepisce altresì carenza l'insussistenza del diritto per svolgimento del servizio con prestazione di lavoro inferiore al 50% con riferimento all'a.s. 2024/25 per la ricorrente Pt_1
e all'a.s. 2021/22 per il ricorrente Parte_2
Inoltre, eccepisce l'insussistenza del diritto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie e comunque non fino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2020/21 con riferimento al ricorrente Parte_2
Asserisce l'estinzione della pretesa dei ricorrenti, in quanto gli stessi non avrebbero mai fatto richiesta in tali aa.ss. della carta docenti, tramite registrazione all'applicazione web dedicata
(consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno), con la conseguenza che sarebbe definitivamente decaduta da tale beneficio per gli aa.ss. trascorsi. Non sarebbe comunque possibile cumulare gli importi per più anni.
Inoltre, deduce che il docente precario non sarebbe privato della necessaria formazione professionale ma anzi sarebbe destinatario, al pari del personale di ruolo, di percorsi di formazione obbligatori gratuiti, indipendentemente dall'utilizzo della carta docente.
L'amministrazione resistente eccepisce l'assenza di discriminazione in danno del personale precario rispetto a quello di ruolo e che nessuna violazione dei contratti collettivi sarebbe stata posta. Il diverso trattamento riservato ai docenti con contratto a tempo determinato sarebbe legittimo e si fonderebbe su presupposti oggettivi.
4/11 Dott. Riccardo Atanasio Asserisce la compatibilità delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
13/7/2015 con la normativa comunitaria.
Infine, i ricorrenti non avrebbero provato di aver sostenuto personalmente spese al fine di curare la propria formazione professionale.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della Carta Docente, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_2
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Recentemente, con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023) l'art. 15, ha previsto che «la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta,
5/11 Dott. Riccardo Atanasio per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2023/2024 ha sottoscritto un contratto a Pt_1
termine con cessazione al 30.6.2024. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, ha diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Inoltre, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la Carta del docente, prevedendo che il beneficio della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, la docente per l'anno 2024/2025 ha sottoscritto un contratto a termine con cessazione al 30.6.2025. Dunque, essendo esclusa dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, può rientrare tra coloro che hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione
6/11 Dott. Riccardo Atanasio delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_1
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito
7/11 Dott. Riccardo Atanasio agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_3
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal convenuto con riferimento CP_1 all'a.s. 2019/2020 per il ricorrente deve essere respinta perché quest'ultimo ha Parte_2
provveduto ad inviare una diffida in data 12.07.2024, interrompendo la prescrizione, la quale inizia a correre – secondo quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in data 29961 del 27.10.23 – dal primo giorno in cui sarebbe stato possibile richiederla (vale a dire dal 27.09.2019 data del conferimento della nomina).
Pertanto, il diritto vantato da riconosciuto anche per l'anno scolastico 2019/20. Parte_2
L'eccezione di insussistenza del diritto per svolgimento del servizio con un orario inferiore al
50% con riferimento all'a.s. 2024/25 per e all'a.s. 2021/22 per fondata. Pt_1 Parte_2
L'orario lavorativo settimanale completo per i docenti della scuola primaria, come la Pasta, è di 22 ore settimanali;
mentre l'orario completo per i docenti della scuola superiore, come il
è di 18 ore settimanali. Parte_2
Per poter accedere al beneficio della carta docente – secondo il giudicante – è necessario che il docente precario svolga la propria attività lavorativa per un numero di ore almeno pari alla metà dell'orario completo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato un contratto con l'amministrazione con un Pt_1 orario lavorativo di 10 ore settimanali, inferiore alla metà dell'orario completo, e il ricorrente
8/11 Dott. Persona_1 [
ha stipulato un contratto con orario lavorativo di 8 ore settimanali, anche questo
[...] inferiore alla metà dell'orario completo.
Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto della Pasta alla carta docente per l'annualità
2024/25 e il diritto del lla carta docente per l'annualità 2021/22. Parte_2
Infine, l'eccezione di insussistenza del diritto per lo svolgimento di supplenze brevi e saltuarie con riferimento all'a.s. 2020/21 per il ricorrente on può essere accolta. Parte_2
Il ricorrente, infatti, nonostante la pluralità di contratti brevi stipulati, ha prestato la propria attività lavorativa ininterrottamente dal 28.09.2020 al 08.06.2021, per più di 180 giorni, rientrando tra coloro che hanno maturato il diritto al beneficio in questione.
Pertanto, il diritto del deve essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2020/21. Parte_2
Una ulteriore questione che merita chiarimento, risultando connessa all'eccezione sollevata dal convenuto, verte sulla presunta decadenza del diritto dei ricorrenti CP_1 dall'ottenimento della somma derivante dalla carta elettronica per più annualità pregresse, salvo l'ultima per l'anno in corso.
Tale eccezione è destituita di fondamento, dal momento che non si possono trattare allo stesso modo situazioni disomogenee. Questo perché, come si è già detto, sussisteva un differente trattamento nell'erogazione del beneficio economico tra il personale docente precario rispetto e quello di ruolo. Infatti, mentre quest'ultimo ha avuto, fin dall'inizio, riconoscimento esplicito del diritto ad ottenere la carta elettronica, il personale con contratto a termine è stato escluso dal novero dei destinatari del beneficio, costringendo i precari a adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere pronunce favorevoli che riconoscessero anche il loro diritto all'accreditamento della somma annuale di € 500.
Sicché, per il docente di ruolo la decadenza dal beneficio si può giustificare con la sua inerzia;
il docente precario, invece, non può decadere da un diritto che non poteva nemmeno esercitare perché non riconosciuto.
Sulla base di ciò, sussiste il diritto di chi è stato escluso alla fruizione della carta docente anche per gli anni pregressi all'anno in corso.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
9/11 Dott. Riccardo Atanasio La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
I ricorrenti e allegando in ricorso i rispettivi contratti a tempo determinato e Pt_1 Parte_2 indeterminato stipulati con l'amministrazione resistente, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra la stessa e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di:
- ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_1
2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/20 e Parte_2
2020/21 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono,
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_1 accredito dell'importo nominale di € 500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_2 dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
10/11 Dott. Riccardo Atanasio In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_1
rimborsare ai difensori di parte ricorrente Avv.ti PERRONE LOREDANA e BLOISE DAVIDE, che le hanno anticipate, le spese di lite che si determinano in € 850,00 oltre accessori e oltre
15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di:
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_1 totale € 500;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale € Parte_2
1.000.
Rigetta nel resto.
Condanna il a rimborsare agli Avv.ti Controparte_1
PERRONE LOREDANA e BLOISE DAVIDE - dichiaratisi distrattari - le spese di lite che liquida in € 850,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 10/04/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
11/11 Dott. Riccardo Atanasio